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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il GOP
A scioglimento della riserva assunta in data 31.1.2025;
Rilevato che, successivamente alla notifica dell'atto di precetto, parte opponente ha versato l'importo di euro 7.438,31;
Rilevato che parte opponente contesta l'esistenza di titolo esecutivo per le somme intimate dal signor a titolo di restituzione di quanto versato in eccesso rispetto al dovuto a Pt_1
titolo di mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a seguito di sentenza di primo grado confermata in appello;
Rilevato che parte opposta eccepisce che la condanna alla restituzione deriverebbe dall'interpretazione della sentenza nella quale è prevista la riduzione dell'assegno di mantenimento;
Rilevato che con una recente ordinanza (n. 9684 del 24.3.2022 sez. VI) la Corte di
Cassazione ha stabilito che la sentenza di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, fa sorgere il diritto alla restituzione di importi pagati, non costituisce, in mancanza di una espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo;
Ritenuto che, allo stato, il signor non sia munito, per la somma di euro Parte_2
7.678,76 di valido titolo esecutivo;
Ritenuto che la conclusione sopra citata si adatti alla fattispecie qui trattata, sebbene il diritto alla restituzione nel caso che ci occupa sia sorto già nella sentenza di primo grado dal momento che, pur essendo sorto il diritto del signor alla restituzione delle Parte_2 somme versate in eccedenza, lo stesso non ha conseguito titolo esecutivo;
Ritenuto che dai conteggi effettuati da questo giudice, al netto delle somme per le quali non sussiste il titolo esecutivo e tenuto conto dell'importo versato e della compensazione effettuata, parte attrice rimane debitrice di euro 482,96 per i quali non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione;
P.Q.M.
Dichiara non sussistente il titolo esecutivo per la somma di euro 7.678,76;
Rigetta l'istanza di sospensione della esecutività del titolo relativamente alla restante somma di euro 482,96.
Si comunichi
Lodi li 13/02/2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini
Il GOP
A scioglimento della riserva assunta in data 31.1.2025;
Rilevato che, successivamente alla notifica dell'atto di precetto, parte opponente ha versato l'importo di euro 7.438,31;
Rilevato che parte opponente contesta l'esistenza di titolo esecutivo per le somme intimate dal signor a titolo di restituzione di quanto versato in eccesso rispetto al dovuto a Pt_1
titolo di mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a seguito di sentenza di primo grado confermata in appello;
Rilevato che parte opposta eccepisce che la condanna alla restituzione deriverebbe dall'interpretazione della sentenza nella quale è prevista la riduzione dell'assegno di mantenimento;
Rilevato che con una recente ordinanza (n. 9684 del 24.3.2022 sez. VI) la Corte di
Cassazione ha stabilito che la sentenza di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, fa sorgere il diritto alla restituzione di importi pagati, non costituisce, in mancanza di una espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo;
Ritenuto che, allo stato, il signor non sia munito, per la somma di euro Parte_2
7.678,76 di valido titolo esecutivo;
Ritenuto che la conclusione sopra citata si adatti alla fattispecie qui trattata, sebbene il diritto alla restituzione nel caso che ci occupa sia sorto già nella sentenza di primo grado dal momento che, pur essendo sorto il diritto del signor alla restituzione delle Parte_2 somme versate in eccedenza, lo stesso non ha conseguito titolo esecutivo;
Ritenuto che dai conteggi effettuati da questo giudice, al netto delle somme per le quali non sussiste il titolo esecutivo e tenuto conto dell'importo versato e della compensazione effettuata, parte attrice rimane debitrice di euro 482,96 per i quali non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione;
P.Q.M.
Dichiara non sussistente il titolo esecutivo per la somma di euro 7.678,76;
Rigetta l'istanza di sospensione della esecutività del titolo relativamente alla restante somma di euro 482,96.
Si comunichi
Lodi li 13/02/2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini