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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 38183/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano l'11/02/1957
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. ) C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Faugiana del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Colantonio del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 28/11/1989
(anno 1989 atto n. 0703 reg.1 parte 1) in regime di separazione dei beni.
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.10.2024 il Sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 28.11.1989 con la Sig.ra alle condizioni ivi Parte_2 indicate.
In data 07.02.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si è associata alla domanda di CP_1 separazione e divorzio ma facendo domanda riconvenzionale per assegno divorzile.
All'udienza del 12 marzo 2025, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo per la pronuncia di separazione solo status e, decorsi i termini di legge, per la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarato di non volersi riconciliare, ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno inoltre rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Milano il 28/11/1989;
[...] 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo;
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Valentina Maderna
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano l'11/02/1957
Cittadino: Italiano
Cod. Fisc. ) C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Faugiana del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federica Colantonio del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 28/11/1989
(anno 1989 atto n. 0703 reg.1 parte 1) in regime di separazione dei beni.
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.10.2024 il Sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano in data 28.11.1989 con la Sig.ra alle condizioni ivi Parte_2 indicate.
In data 07.02.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si è associata alla domanda di CP_1 separazione e divorzio ma facendo domanda riconvenzionale per assegno divorzile.
All'udienza del 12 marzo 2025, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo per la pronuncia di separazione solo status e, decorsi i termini di legge, per la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarato di non volersi riconciliare, ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., con assegnazione di un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno inoltre rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Milano il 28/11/1989;
[...] 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo;
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Valentina Maderna
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG