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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 784 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 18 febbraio 2025, promosso da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, con procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Annunziata
Modafferi, presso il cui studio, sito in Taurianova alla Via G. Pepe I Trav. n. 3, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente –
e da
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, con procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Domenico
[...]
Vito GARREFFA, presso il cui studio, sito in Molochio alla Via Bellini n. 11, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 26.06.2024, con il quale – in Parte_1
base alle allegate condotte violente dell'ex convivente - ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore (n. 25.08.2022), con collocamento della minore presso la madre Persona_1
e obbligo di mantenimento a carico del padre quantificato in euro 400,00 mensili (oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie);
- rilevato che, a seguito dell'assunzione di provvedimenti urgenti ex art. 473bis.15 c.p.c., il resistente si è costituito contestando tutti i fatti a lui addebitati e chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore;
- dato atto che, sentite le parti e gli informatori, comparsi dinanzi al Giudice relatore in data
25.07.2024, sono stati confermati i provvedimenti assunti con decreto, con cui si disponeva che gli incontri tra il padre e la piccola avvenissero sotto la supervisione dei Servizi Sociali Per_1
incaricati;
- considerato che, a seguito della relazione tranquillizzante redatta dai Servizi Sociali incaricati, gli incontri padre figlia sono stati gradualmente liberalizzati e le stesse parti hanno dichiarato che la situazione era migliorata;
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza del 18 febbraio 2025, le parti personalmente presenti hanno dichiarato la volontà di concludere il presente giudizio alle condizioni di cui all'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato telematicamente il 18.02.2025;
- considerato che, alla medesima udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale, alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto personalmente dalle parti e depositato telematicamente il 18.02.2025;
- rilevato che le condizioni di cui sopra sono le seguenti:
<<1) La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con Per_1 collocamento della stessa presso la madre nell'abitazione sita in Taurianova alla Via Pola n.
4;
2) il padre potrà vedere la figlia minore due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì dalle
16.30 alle 19.30, nonché il sabato o, a settimane alterne, la domenica, dalle ore 10.30 e la riporterà al domicilio materno alle ore 19.30.
Per le festività Natalizie o Pasquali, il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasquetta, con la possibilità di invertire le giornate secondo le eSIenze delle parti e per come sarà preventivamente e tempestivamente sempre concordato tra i coniugi;
per le festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Vengono tuttavia fatti salvi, nel rispetto del diritto di visita, accordi diversi di volta in volta concordati tra le parti in relazione a sopravvenute eSIenze personali e/o lavorative.
3) il SI. dovrà corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia minore la somma CP_1
di euro 150,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul c/c della SI.ra , IBAN [...], entro il 5 di ogni mese. Parte_1
Il SI. dovrà, altresì, contribuire al pagamento nella misura del 50% delle spese CP_1 straordinarie necessarie nell'interesse della minore, quali quelle sanitarie non coperte dal SSN, odontoiatriche (comprese protesi ed apparecchi) e quelle scolastiche sia di iscrizione che di mensa, di trasporto, oltre a quelle di corsi ludici – sportivi e di lingue;
4) la SI.ra continuerà a percepire al 100% l'assegno unico della figlia minore Parte_1
; Per_1
5) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi>>.
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) le parti hanno dichiarato di aver intrattenuto, per oltre 6 anni, una relazione amorosa, poi divenuta uno stabile rapporto di convivenza more uxorio; b) dalla loro convivenza è nata la figlia (nata a [...] il [...]); c) le Persona_1
medesime parti hanno dichiarato di aver, nel corso dell'anno 2023, posto fine alla propria relazione e, pertanto, cessato la convivenza;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni all'interesse della figlia minorenne;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.06.2024 da contro , Parte_1 Controparte_1 trasformato in ricorso congiunto all'udienza dinanzi al GI del 18/02/2025, così provvede:
- prende atto delle condizioni stabilite consensualmente dalle parti, come meglio indicate in parte motiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di conSIlio del 19.02.2025
Il Presidente
Piero Viola
Il giudice rel.
Maria Teresa Gentile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 784 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 18 febbraio 2025, promosso da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, con procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Annunziata
Modafferi, presso il cui studio, sito in Taurianova alla Via G. Pepe I Trav. n. 3, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente –
e da
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, con procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Domenico
[...]
Vito GARREFFA, presso il cui studio, sito in Molochio alla Via Bellini n. 11, è elettivamente domiciliato;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 26.06.2024, con il quale – in Parte_1
base alle allegate condotte violente dell'ex convivente - ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore (n. 25.08.2022), con collocamento della minore presso la madre Persona_1
e obbligo di mantenimento a carico del padre quantificato in euro 400,00 mensili (oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie);
- rilevato che, a seguito dell'assunzione di provvedimenti urgenti ex art. 473bis.15 c.p.c., il resistente si è costituito contestando tutti i fatti a lui addebitati e chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore;
- dato atto che, sentite le parti e gli informatori, comparsi dinanzi al Giudice relatore in data
25.07.2024, sono stati confermati i provvedimenti assunti con decreto, con cui si disponeva che gli incontri tra il padre e la piccola avvenissero sotto la supervisione dei Servizi Sociali Per_1
incaricati;
- considerato che, a seguito della relazione tranquillizzante redatta dai Servizi Sociali incaricati, gli incontri padre figlia sono stati gradualmente liberalizzati e le stesse parti hanno dichiarato che la situazione era migliorata;
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza del 18 febbraio 2025, le parti personalmente presenti hanno dichiarato la volontà di concludere il presente giudizio alle condizioni di cui all'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato telematicamente il 18.02.2025;
- considerato che, alla medesima udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale, alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto personalmente dalle parti e depositato telematicamente il 18.02.2025;
- rilevato che le condizioni di cui sopra sono le seguenti:
<<1) La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con Per_1 collocamento della stessa presso la madre nell'abitazione sita in Taurianova alla Via Pola n.
4;
2) il padre potrà vedere la figlia minore due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì dalle
16.30 alle 19.30, nonché il sabato o, a settimane alterne, la domenica, dalle ore 10.30 e la riporterà al domicilio materno alle ore 19.30.
Per le festività Natalizie o Pasquali, il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasquetta, con la possibilità di invertire le giornate secondo le eSIenze delle parti e per come sarà preventivamente e tempestivamente sempre concordato tra i coniugi;
per le festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Vengono tuttavia fatti salvi, nel rispetto del diritto di visita, accordi diversi di volta in volta concordati tra le parti in relazione a sopravvenute eSIenze personali e/o lavorative.
3) il SI. dovrà corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia minore la somma CP_1
di euro 150,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul c/c della SI.ra , IBAN [...], entro il 5 di ogni mese. Parte_1
Il SI. dovrà, altresì, contribuire al pagamento nella misura del 50% delle spese CP_1 straordinarie necessarie nell'interesse della minore, quali quelle sanitarie non coperte dal SSN, odontoiatriche (comprese protesi ed apparecchi) e quelle scolastiche sia di iscrizione che di mensa, di trasporto, oltre a quelle di corsi ludici – sportivi e di lingue;
4) la SI.ra continuerà a percepire al 100% l'assegno unico della figlia minore Parte_1
; Per_1
5) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi>>.
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) le parti hanno dichiarato di aver intrattenuto, per oltre 6 anni, una relazione amorosa, poi divenuta uno stabile rapporto di convivenza more uxorio; b) dalla loro convivenza è nata la figlia (nata a [...] il [...]); c) le Persona_1
medesime parti hanno dichiarato di aver, nel corso dell'anno 2023, posto fine alla propria relazione e, pertanto, cessato la convivenza;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni all'interesse della figlia minorenne;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.06.2024 da contro , Parte_1 Controparte_1 trasformato in ricorso congiunto all'udienza dinanzi al GI del 18/02/2025, così provvede:
- prende atto delle condizioni stabilite consensualmente dalle parti, come meglio indicate in parte motiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di conSIlio del 19.02.2025
Il Presidente
Piero Viola
Il giudice rel.
Maria Teresa Gentile