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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 870/2023 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. PATTUMELLI DAMASO e Parte_1 dall'Avv. DI BELLA DANIELE Appellante contro
, contumace CP_1
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8914/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
27.10.2022
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.863 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 03/06/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in integrale accoglimento del ricorso proposto da
, ha accertato il diritto della medesima all'assegno ex art. 13 legge 118/1971 Parte_1 dall'1.11.2020, ha condannato l' al pagamento dei relativi ratei e, regolando le spese del grado CP_2
secondo soccombenza, le ha poste a carico del resistente odierno appellato, liquidandole in euro 1052 oltre accessori.
Ha proposto appello , lamentando violazione dell'art. 91 e dell'art. 92 c.p.c., nonché Parte_1
del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per avere la prima giudice liquidato le spese del grado al di sotto dei minimi tariffari.
L' è rimasto contumace. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
L'appello è fondato e va accolto entro i limiti che seguono.
Per quanto concerne la liquidazione delle stesse, poiché il valore della prestazione in oggetto va determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., lo scaglione di riferimento è quello tra € 5.200,00
e € 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi davanti al Tribunale di cui al D.M. n. 55 del 2014 “Cause di Previdenza”.
Pertanto, la liquidazione secondo i minimi tariffari sarebbe stata complessivamente pari a € 1.863
(per la fase di studio € 464,50, introduttiva € 388,50 e decisoria € 1.010,50) applicando il regime dei minimi di tariffa.
La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura di euro 1.863 oltre Cpa e Iva.
Le spese di lite del presente grado di giudizio restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma liquidata in suo favore per il primo grado e quella che si riconosce con la presente sentenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.863 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 03/06/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 870/2023 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. PATTUMELLI DAMASO e Parte_1 dall'Avv. DI BELLA DANIELE Appellante contro
, contumace CP_1
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8914/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
27.10.2022
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.863 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 03/06/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, in integrale accoglimento del ricorso proposto da
, ha accertato il diritto della medesima all'assegno ex art. 13 legge 118/1971 Parte_1 dall'1.11.2020, ha condannato l' al pagamento dei relativi ratei e, regolando le spese del grado CP_2
secondo soccombenza, le ha poste a carico del resistente odierno appellato, liquidandole in euro 1052 oltre accessori.
Ha proposto appello , lamentando violazione dell'art. 91 e dell'art. 92 c.p.c., nonché Parte_1
del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, per avere la prima giudice liquidato le spese del grado al di sotto dei minimi tariffari.
L' è rimasto contumace. CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.
L'appello è fondato e va accolto entro i limiti che seguono.
Per quanto concerne la liquidazione delle stesse, poiché il valore della prestazione in oggetto va determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c., lo scaglione di riferimento è quello tra € 5.200,00
e € 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi davanti al Tribunale di cui al D.M. n. 55 del 2014 “Cause di Previdenza”.
Pertanto, la liquidazione secondo i minimi tariffari sarebbe stata complessivamente pari a € 1.863
(per la fase di studio € 464,50, introduttiva € 388,50 e decisoria € 1.010,50) applicando il regime dei minimi di tariffa.
La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, parzialmente modificata nel senso che l'appellato dev'essere condannato alla refusione a favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura di euro 1.863 oltre Cpa e Iva.
Le spese di lite del presente grado di giudizio restano a carico dell'ente appellato ex art. 91 c.p.c. secondo lo scaglione pari alla differenza tra la somma liquidata in suo favore per il primo grado e quella che si riconosce con la presente sentenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ferma per il resto, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.863 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 350 oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 03/06/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi