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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 2025-03-06, n. 202500860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2025
N. 00860 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 01822/2025 REG.RIC
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2025, proposto da
Club Mercede Ssd a r.l., C.A.E. Entertainment a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Maglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Saba 7;
contro
Comune di Frascati, non costituito in giudizio;
nei confronti
Responsabile Apicale del Servizio Pianificazione e Governo del Territorio Sett. Tecnico IV - Dott. Giuliano D'Agostini, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19002/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 29.10.2024 e che il ricorso in appello è stato depositato a distanza di mesi in data 4.3.2025;
Rilevato che con il ricorso in appello le parti appellanti si sono limitate a chiedere la sospensione della sentenza impugnata, inserendo solo nell'epigrafe il richiamo alla istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. senza in alcun modo argomentare – neanche in sede di chiarimenti depositati in data 5.3.2025 - circa i presupposti ex art. 56 c.p.a. per la concessione di misure cautelari monocratiche prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio;
Ritenuto che la suddetta istanza di misure cautelari monocratiche deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta nella sola epigrafe del ricorso in appello come mera clausola di stile senza alcun altro riferimento nel testo del ricorso e senza alcuna argomentazione a supporto della richiesta;
Considerato altresì che le ordinarie esigenze cautelari potranno essere valutati nella naturale sede collegiale alla camera di consiglio che può essere già da ora fissata ex art. 55, comma 5, c.p.a. per la data del 18 marzo 2025, ponendo a carico della parte appellante l'onere di depositare le ricevute di avvenuta consegna delle notifiche nel formato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.P.C.d.S. 28 luglio 2021;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 18 marzo 2025, ponendo a carico della parte appellante l'incombente di cui in parte motiva.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 06 marzo 2025.
Il Presidente
Roberto Chieppa
IL SEGRETARIO