Articolo 61 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 60Articolo 62
Versione
4 aprile 1941
Art. 61.

Le istanze degli insegnanti, delle loro vedove e dei loro orfani, per il conseguimento della pensione o della indennita', debbono essere presentate, secondo i casi, ai Regi Provveditorati agli studi, al Ministero degli affari esteri o al Ministero dell'Africa Italiana, i quali, quando le abbiano regolarmente istruite, le trasmettono alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941