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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 10 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1871/2020 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Merì, via dott. Borghese n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmelo Mostaccio che la rappresenta e difende (p.e.c.
numero di fax: 0909763457), Email_1 attrice, contro (C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, come gestore della EURO Spin, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Sardegna n. 1 – Complesso Agorà presso lo studio dell'avv. Massimiliano Fabio che la rappresenta e difende, convenuta, e nei confronti di (P.I. e C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Mistretta, via V. Salamone n. 19 presso il recapito professionale dell'avv. Eugenio Passalacqua (Pec:
– tel/fax 0921381466) Email_2 che la rappresenta e difende, terza chiamata, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Carmelo Mostaccio, l'avv. Giorgio Pina in sostituzione dell'avv. Massimiliano Fabio e l'avv. Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Eugenio Passalacqua i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché nelle note conclusive. È altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica Persona_1 forense. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 15-18 dicembre 2020, Pt_1 ha convenuto in giudizio la quale gestore
[...] Controparte_1
e custode del punto vendita “EuroSpin” con sede in Patti via Papa Giovanni XXIII 28/A, al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito di una caduta all'interno del supermercato, esponendo quanto segue: “In data 28.11.2019 alle ore 12,30 circa, la sig.ra si trovava presso Pt_1
l'EURO Spin di Patti (gestore e custode la per Controparte_1 la spesa settimanale. Nella predetta occasione mentre camminava in prossimità del banco bibite e alimentari con direzione di marcia banco pesci a causa di un liquido oleoso e non visibile “perché trasparante” sulla pavimentazione, che rendeva la superficie scivolosa cadeva al suolo, battendo la parte lombo-sacrale sul pavimento, rimanendo a terra immobilizzata e dolorante. Si precisa che, nonostante la condotta di parte attrice sia stata prudente ed attenta, il pavimento impregnato da detta sostanza oleosa, non risultava visibile, costituendo di fatto un'insidia o trabocchetto - reso ancora più imprevedibile dall'assenza di qualsiasi segnalazione e/o delimitazione e/o cartello che ne potesse segnalare il pericolo - un'insidia di impossibile percezione visiva – soprattutto per gli avventori del supermercato - che rivolgono l'attenzione agli scaffali per la spesa, un pericolo occulto imprevedibile. Insomma nessuna cautela è stata posta in essere dal personale del supermercato in ordine alla sostanza oleosa sul pavimento. Immediatamente dopo l'incidente, la sig.ra Pt_1 veniva soccorsa da diversi clienti ivi presenti, quali testimoni oculari, i quali assistendo alla caduta si sono subito avvicinati per meglio accertarsi delle sue condizioni;
in particolare due giovani donne ed un uomo (come risulta tra l'altro dalle immagini video in atti che ritraggono il momento della caduta). In seguito, sopraggiungeva sul posto anche un impiegato del supermercato, il quale accertato che la sig.ra risultava impossibilitata ad Pt_1 alzarsi autonomamente, coadiuvato da altri presenti, sorreggevano la sig.ra facendola sedere su una sedia. Si rendeva pertanto necessario l'urgente intervento dei medici del più vicino Pronto Soccorso;
era lo stesso impiegato dell'Euro Spin che – senza attendere l'arrivo dell'ambulanza - si adoperava per trasportare parte attrice al P.O. “ ” P.S. di Patti, ove, a seguito Persona_2 di accesso in codice giallo, le veniva diagnosticata “frattura con infossamento di L1” con prescrizioni di riposo a letto per 30 gg., portare busto a tre punti, programmare RM del rachide lombosacrale e successiva rivalutazione neurochirurgica ambulatoriale. Trauma contusivo regione lombo-sacrale e contrattura MM paravertebrali dolore limitazioni ROM”. Contestualmente veniva eseguita “TC rachide e dello speco- vertebrale-tratto lombare e sacrococcigeo - Rx di pelvi e anca- Rx del bacino e articolazioni sacro iliache- Rx colonna lombosacrale. I suddetti esami documentavano tra le altre: “frattura a carico del soma di L1, tipo scoppio, con affossamento della limitante somatica superiore (altezza muro anteriore 22mm, altezza intermedia della vertebra 16mm, altezza muro posteriore 24mm) e parziale, lieve, distacco osseo dell'angolo antero-superiore”. Con comparsa di risposta depositata in data 17 febbraio 2021, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande dell'attrice e, in subordine, la riduzione delle somme richieste;
in via preliminare, ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Reale Mutua Ass.ni per essere manlevata in caso di condanna;
ha eccepito, infine, l'inesistenza del soggetto giuridico Eurospin di Patti indicato con il medesimo codice fiscale della stessa Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa della Controparte_2 la stessa si è costituita con comparsa depositata in data 13 luglio
2021, chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice. Ammesse ed escusse le prove orali come da ordinanza del 10 marzo
2022 ed espletata la c.t.u., la causa è stata, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Preliminarmente, la ha eccepito l'erronea Controparte_1 citazione della deducendone l'inesistenza del Controparte_3 soggetto giuridico convenuto. Invero, si deve ritenere che, poiché la notifica è stata effettuata presso la sede del punto vendita gestito dalla con Controparte_1 indicazione del medesimo codice fiscale, l'attrice volesse, in realtà, convenire in giudizio la medesima società effettuando la notifica anche presso la dipendenza commerciale dove è collocato il punto vendita Eurospin di Patti gestito dalla Controparte_1
Pertanto, nessuna carenza di legittimazione va dichiarata atteso che il soggetto convenuto in giudizio è lo stesso ed stato, pur sempre, identificato con il medesimo codice fiscale della Controparte_1 presso una sede commerciale della stessa, senza che, dunque, possano sorgere dubbi in ordine all'unicità del soggetto convenuto in giudizio ed identificabile nella sola Controparte_1
Ciò posto, la domanda dell'attrice appare fondata nei termini di cui si dirà. In tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c., applicabile alla specie, secondo una qualificazione giuridica pienamente ammissibile da parte del giudice, al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno, l'attore parte lesa deve allegare un elemento estrinseco o intrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico, senza però poter modificare nel corso del giudizio la allegazione iniziale (v. sul punto, Cass., n. 6677/2011). Nel caso di specie, mentre la parte lesa ha allegato l'elemento estrinseco della pavimentazione bagnata, cui è conseguita la rovinosa caduta, confermata dai testimoni presenti nel negozio, e tale elemento costituisce, per la cliente, una insidia imprevista e imprevedibile, non tempestivamente segnalata, ad esempio con un cartello o segnale di pericolo che vietava l'ingresso, tale da determinare la perdita di equilibrio e la caduta, assolvendo così all'onere di provare le circostanze che costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilità del custode, per contro, in alcun modo il custode, per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, ha provato il caso fortuito tale da prevenire l'evento dannoso o da ridurne le conseguenze. Dall'istruttoria, è emerso con certezza che l'attrice è caduta a causa del pavimento scivoloso per la presenza di materiale caduto ad altro cliente avventore del negozio. Ora, anche se il fatto è avvenuto nell'immediatezza e senza che il personale fosse stato avvertito dal cliente, tuttavia, non è risultato che l'attrice avesse visto la precedente caduta del prodotto o che se ne fosse, in altro modo accorta, non risultando, ad esempio, dimostrato che vi fosse una macchia a terra pienamente visibile e che, pertanto, l'attrice potesse accorgersene. Il fatto che l'altro cliente responsabile della caduta del prodotto a terra non abbia avvisato il personale non esonera la convenuta dalla responsabilità del custode, che permane anche per condotte altrui che abbiano comunque determinato una situazione di pericolo dei luoghi. Anche qui la caduta del prodotto ai clienti del supermercato non può qualificarsi quale evento imprevedibile ma anzi il custode, attesa la natura dell'attività commerciale in cui gli avventori provvedono da sé a prelevare la merce dai banchi portandosi al servizio cassa, deve prevenire e deve apprestare tutte le misure necessarie ad evitare incidenti del genere anche se il fatto è avvenuto nell'immediatezza della condotta dell'altro cliente. Il custode, infatti, deve prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono, anche in via preventiva (Cass., 2 settembre 2013, n. 20055). L'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi rendeva dunque molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. ad es. Cass. n. 2660/2013). Va risarcito, senza che possa invocarsi l'esimente del caso fortuito, il danno provocato da chiunque svolga un'attività tale, comunque, da arrecare ad altri un danno non irrilevante, senza predisporre ogni tempestiva, prevedibile cautela idonea ad evitarlo, tanto più qualora, come accade, per es., in uno spaccio alimentare aperto al pubblico, il sistema di esposizione e vendita dei grandi magazzini e psicologicamente diretto a costringere verso la merce esposta l'attenzione del cliente, il quale, per di più, deve prendere con sé la merce prescelta e portarla fino alle casse;
in effetti, la diligenza richiesta al gestore di un supermercato non è quella ordinaria di un gestore di un'attività economica, ma - onorando il cd. rischio professionale - quella molto più elevata perché presupposta dalle peculiari modalità di vendita "in loco", la diligenza "de qua" comportando una particolare cura ed una specifica capacità tecnica, tenuto conto, da un lato, dei pericoli connessi al fatto che è lo stesso compratore a doversi orientare ed a ricercare la merce desiderata, e, dall'altro, che i locali commerciali sono contemporaneamente aperti ad un consistente numero di potenziali acquirenti, con conseguenze non irrilevanti in rapporto alla gestione della sicurezza e dello stesso ordine pubblico: nel sistema dei supermercati, invero, avviene che è lo stesso cliente a dover cercare, tra la molteplicità delle offerte, la merce desiderata, ed, una volta individuatala, a prelevarla dagli scaffali e portarla fino alle casse, con l'assai probabile rischio della presenza di merci sul pavimento per rottura delle confezioni o caduta delle stesse, rischio che, evidentemente, non sussiste nei sistemi di vendita tradizionale, nei quali è il venditore che, senza indugio, trova la merce desiderata e la consegna all'acquirente, per cui il venditore stesso, essendo l'agente, ben conosce le insidie sul pavimento che possano derivare da cadute o dispersioni di merci che egli stesso ha provocato, o, comunque, che avrebbe dovuto prevedere (Trib. Roma, 18 febbraio 2006). Alla luce di tali risultanze, deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia della convenuta che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato tale (pavimento scivoloso) da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dalla convenuta, con riferimento al dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene custodito rappresentando la caduta di oggetti ad altri avventori situazione prevedibile, evitabile e, comunque, oggetto di immediata vigilanza, supervisione ed intervento da parte del personale anche a prescindere da una preventiva segnalazione;
tanto è vero, a maggior ragione, considerando che il locale, per stessa ammissione della convenuta, era dotato di sistemi di video sorveglianza. Né appare condivisibile la tesi della convenuta in ordine all'immediatezza dell'incidente rispetto alla caduta del materiale scivoloso a terra. Infatti, è proprio la mancata adozione di sistemi di sicurezza volti ad impedire la caduta di tali prodotti ovvero la mancata adozione di strumenti di pronto intervento che determinano la responsabilità del custode nel caso in esame, atteso che il fatto del terzo (che ha provocato la caduta di liquidi in un reparto bibite) non costituisce, assolutamente, fatto imprevedibile ed inevitabile. La presenza di personale nei reparti deve essere anche predisposta a sorvegliare per garantire la sicurezza del locale e per prevenire incidenti come quello in esame assolutamente frequenti. Non appaiono, invece, pertinenti i richiami giurisprudenziali citati dalla convenuta in quanto riguardanti casi davvero eccezionali, come il riversamento su strada di prodotti oleosi da veicolo e l'impossibilità obiettiva di intervento tempestivo da parte dei custodi della strada pubblica. Nella specie, la prossimità del personale repartista deve potere garantire un intervento tempestivo volto a prevenire ed evitare episodi come quelli di causa. Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode. Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019). Applicando tali princìpi al caso di specie, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo alla danneggiata, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito di una eventuale agevole visibilità della macchia a terra e della possibilità di accorgersi della scivolosità del pavimento. Il c.t.u. ha, altresì, appurato che la causa delle patologie inerenti all'apparato locomotore (frattura del corpo vertebrale L1) è sicuramente ascrivibile al sinistro avvenuto presso il supermercato Eurospin sito in Patti verificatosi il 28 novembre 2019. Ne consegue che la convenuta va ritenuta e dichiarata responsabile della causazione del sinistro occorso a in data 28 Parte_1 novembre 2019, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il c.t.u. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 50% di 32 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 25% di 32 giorni e un danno alla salute permanente pari all'11%. Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato, prive di vizi logici e motivazionali, vanno interamente condivise. Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020). Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato. La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato). Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità, non rilevate nel caso di specie, – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011). Non può, invece, applicarsi la Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del 13/01/2025, in quanto alla stessa deve farsi ricorso esclusivamente nei casi di risarcimento danni da sinistro stradale e da colpa medica (art. 1). Il danno non patrimoniale, dunque, nel caso di specie, è pari ad euro 32.726,00, di cui euro 21.341,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 59 anni, ed euro 11.385,00 a titolo di danno biologico temporaneo. Va esclusa la maggiorazione a titolo di danno morale. Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (fra le tante, cfr. Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
“In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr., da ultimo, Cass. III, 12.7.2023 n. 19922). Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della S.C., attesa la diversa ontologia del danno morale, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, allegarlo e provarlo. In base a tale condivisibile orientamento, tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato, che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta, sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, non basta lamentare una generica sofferenza fisica, la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito;
ma altro e diverso aspetto del danno risulta la sofferenza interiore (danno cd. morale) che dipenda, ad esempio, da come il danneggiato percepisce la lesione nella relazione intimistica con sé stesso, dalle circostanze in cui si è manifestato l'illecito, dalla gravità della condotta dell'agente (cfr. Cass. civ. n. 1126/2015). “Al fine di bandire ogni automatismo occorre però che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - può avvalersi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" (Cass. civ. n. 19189/2020). Nel caso di specie, al di là della generica formula riportata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, il danno morale non è stato affatto specificato. Dalla narrazione del fatto, non risulta, invero, allegata alcuna circostanza sulla sussistenza di una specifica sofferenza soggettiva transeunte, giustificativa del danno morale che, in effetti, va comunque esclusa atteso l'immediato soccorso dell'attrice e la condotta meramente omissiva della convenuta. Non può, inoltre, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno. Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che, a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib. Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136). In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018). Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste. La sommatoria degli importi sopra indicati (euro 32.726,00) appare esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale. Va, inoltre, riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 677,59 ritenute congrue dal c.t.u. e documentate in atti. Al danno così complessivamente liquidato, costituente debito di valore, va altresì aggiunta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato. Tuttavia, trattandosi di danno non patrimoniale liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 6 giugno 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, per un importo di euro 33.151,44. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta (Cass., n. 3209/1988). Vanno, pertanto, rivalutati anche gli importi riconosciuti a titolo di spese mediche dai singoli esborsi al soddisfo per una somma di euro 819,04 (94,72 euro somma rivalutata dal 28 novembre 2019 + 219,38 somma rivalutata dagli esborsi del 29 novembre 2019 + 16,42 rivalutata dal 2 dicembre 2019 + 16,63 rivalutata dal 3 dicembre 2019 + 58,12 rivalutata dal 30 dicembre 2019 + 35,77 rivalutata dal 18 gennaio 2020 + 59,20 rivalutata dal 30 gennaio 2020 + 59,25 rivalutata dal 2 marzo 2020 + 35,83 rivalutata dal 15 aprile 2020 + 36,30 rivalutata dal 7 luglio 2020 + 53,28 rivalutata dall'8 luglio 2020 + 81,73 rivalutata dal 24 agosto 2020 + 52,41 rivalutata dal 17 settembre 2020). Dalla pubblicazione della presente sentenza, saranno dovuti gli ulteriori interessi, al tasso legale, sulle somme come sopra determinate, fino all'effettivo soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi dal sinistro. Nei debiti di valore, il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07). Nella specie, manca una richiesta in tal senso, come pure la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria. Per quanto esposto, la convenuta va condannata Controparte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dall'attrice nella misura di euro 33.151,44 e di quello patrimoniale per l'importo di euro 819,04, oltre eventuali interessi legali dalla sentenza al soddisfo. La ha svolto domanda di manleva nei confronti Controparte_1 della terza chiamata. La domanda va accolta. La terza chiamata, costituita in giudizio, non ha contestato l'operatività della polizza e la sussistenza delle condizioni di manleva limitandosi a chiedere il rigetto della domanda dell'attrice. Pertanto, nel caso in esame, va considerata operante la polizza allegata al fascicolo della convenuta, con la conseguenza che
[...] va condannata a tenere indenne e Controparte_2 manlevare per quanto la stessa sarà tenuta a Controparte_1 corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, alla sig.ra in virtù della presente sentenza. Parte_1
Nei rapporti tra l'attrice e la le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione degli importi richiesti nella domanda;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Carmelo Mostaccio. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta Controparte_1
Nei rapporti tra la e la Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite, tenuto conto dell'assenza di contrapposizione
[...]
e della sostanziale conformità delle difese svolte, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1871/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità della Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso a in data 28 Parte_1 novembre 2019, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 della somma di euro 33.151,44, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 819,04, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna la a tenere indenne e Controparte_2 manlevare per quanto la stessa sarà tenuta a Controparte_1 corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, a Pt_1 in virtù della presente sentenza;
[...]
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida in euro 602,42 per esborsi (c.u.,
[...] marca da bollo e spese notifica) ed euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Carmelo Mostaccio. Pone definitivamente le spese di c.t.u., a carico della convenuta soccombente. Nei rapporti tra la e la Controparte_1 Controparte_2 compensa le spese di lite.
[...]
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
numero di fax: 0909763457), Email_1 attrice, contro (C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, come gestore della EURO Spin, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Sardegna n. 1 – Complesso Agorà presso lo studio dell'avv. Massimiliano Fabio che la rappresenta e difende, convenuta, e nei confronti di (P.I. e C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Mistretta, via V. Salamone n. 19 presso il recapito professionale dell'avv. Eugenio Passalacqua (Pec:
– tel/fax 0921381466) Email_2 che la rappresenta e difende, terza chiamata, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Carmelo Mostaccio, l'avv. Giorgio Pina in sostituzione dell'avv. Massimiliano Fabio e l'avv. Maria Concetta Segreto in sostituzione dell'avv. Eugenio Passalacqua i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché nelle note conclusive. È altresì presente la dott.ssa ai fini della pratica Persona_1 forense. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 15-18 dicembre 2020, Pt_1 ha convenuto in giudizio la quale gestore
[...] Controparte_1
e custode del punto vendita “EuroSpin” con sede in Patti via Papa Giovanni XXIII 28/A, al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito di una caduta all'interno del supermercato, esponendo quanto segue: “In data 28.11.2019 alle ore 12,30 circa, la sig.ra si trovava presso Pt_1
l'EURO Spin di Patti (gestore e custode la per Controparte_1 la spesa settimanale. Nella predetta occasione mentre camminava in prossimità del banco bibite e alimentari con direzione di marcia banco pesci a causa di un liquido oleoso e non visibile “perché trasparante” sulla pavimentazione, che rendeva la superficie scivolosa cadeva al suolo, battendo la parte lombo-sacrale sul pavimento, rimanendo a terra immobilizzata e dolorante. Si precisa che, nonostante la condotta di parte attrice sia stata prudente ed attenta, il pavimento impregnato da detta sostanza oleosa, non risultava visibile, costituendo di fatto un'insidia o trabocchetto - reso ancora più imprevedibile dall'assenza di qualsiasi segnalazione e/o delimitazione e/o cartello che ne potesse segnalare il pericolo - un'insidia di impossibile percezione visiva – soprattutto per gli avventori del supermercato - che rivolgono l'attenzione agli scaffali per la spesa, un pericolo occulto imprevedibile. Insomma nessuna cautela è stata posta in essere dal personale del supermercato in ordine alla sostanza oleosa sul pavimento. Immediatamente dopo l'incidente, la sig.ra Pt_1 veniva soccorsa da diversi clienti ivi presenti, quali testimoni oculari, i quali assistendo alla caduta si sono subito avvicinati per meglio accertarsi delle sue condizioni;
in particolare due giovani donne ed un uomo (come risulta tra l'altro dalle immagini video in atti che ritraggono il momento della caduta). In seguito, sopraggiungeva sul posto anche un impiegato del supermercato, il quale accertato che la sig.ra risultava impossibilitata ad Pt_1 alzarsi autonomamente, coadiuvato da altri presenti, sorreggevano la sig.ra facendola sedere su una sedia. Si rendeva pertanto necessario l'urgente intervento dei medici del più vicino Pronto Soccorso;
era lo stesso impiegato dell'Euro Spin che – senza attendere l'arrivo dell'ambulanza - si adoperava per trasportare parte attrice al P.O. “ ” P.S. di Patti, ove, a seguito Persona_2 di accesso in codice giallo, le veniva diagnosticata “frattura con infossamento di L1” con prescrizioni di riposo a letto per 30 gg., portare busto a tre punti, programmare RM del rachide lombosacrale e successiva rivalutazione neurochirurgica ambulatoriale. Trauma contusivo regione lombo-sacrale e contrattura MM paravertebrali dolore limitazioni ROM”. Contestualmente veniva eseguita “TC rachide e dello speco- vertebrale-tratto lombare e sacrococcigeo - Rx di pelvi e anca- Rx del bacino e articolazioni sacro iliache- Rx colonna lombosacrale. I suddetti esami documentavano tra le altre: “frattura a carico del soma di L1, tipo scoppio, con affossamento della limitante somatica superiore (altezza muro anteriore 22mm, altezza intermedia della vertebra 16mm, altezza muro posteriore 24mm) e parziale, lieve, distacco osseo dell'angolo antero-superiore”. Con comparsa di risposta depositata in data 17 febbraio 2021, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande dell'attrice e, in subordine, la riduzione delle somme richieste;
in via preliminare, ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Reale Mutua Ass.ni per essere manlevata in caso di condanna;
ha eccepito, infine, l'inesistenza del soggetto giuridico Eurospin di Patti indicato con il medesimo codice fiscale della stessa Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa della Controparte_2 la stessa si è costituita con comparsa depositata in data 13 luglio
2021, chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice. Ammesse ed escusse le prove orali come da ordinanza del 10 marzo
2022 ed espletata la c.t.u., la causa è stata, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Preliminarmente, la ha eccepito l'erronea Controparte_1 citazione della deducendone l'inesistenza del Controparte_3 soggetto giuridico convenuto. Invero, si deve ritenere che, poiché la notifica è stata effettuata presso la sede del punto vendita gestito dalla con Controparte_1 indicazione del medesimo codice fiscale, l'attrice volesse, in realtà, convenire in giudizio la medesima società effettuando la notifica anche presso la dipendenza commerciale dove è collocato il punto vendita Eurospin di Patti gestito dalla Controparte_1
Pertanto, nessuna carenza di legittimazione va dichiarata atteso che il soggetto convenuto in giudizio è lo stesso ed stato, pur sempre, identificato con il medesimo codice fiscale della Controparte_1 presso una sede commerciale della stessa, senza che, dunque, possano sorgere dubbi in ordine all'unicità del soggetto convenuto in giudizio ed identificabile nella sola Controparte_1
Ciò posto, la domanda dell'attrice appare fondata nei termini di cui si dirà. In tema di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c., applicabile alla specie, secondo una qualificazione giuridica pienamente ammissibile da parte del giudice, al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia ed il danno, l'attore parte lesa deve allegare un elemento estrinseco o intrinseco come fatto costitutivo idoneo a radicare il nesso eziologico, senza però poter modificare nel corso del giudizio la allegazione iniziale (v. sul punto, Cass., n. 6677/2011). Nel caso di specie, mentre la parte lesa ha allegato l'elemento estrinseco della pavimentazione bagnata, cui è conseguita la rovinosa caduta, confermata dai testimoni presenti nel negozio, e tale elemento costituisce, per la cliente, una insidia imprevista e imprevedibile, non tempestivamente segnalata, ad esempio con un cartello o segnale di pericolo che vietava l'ingresso, tale da determinare la perdita di equilibrio e la caduta, assolvendo così all'onere di provare le circostanze che costituiscono fatti idonei a radicare il nesso eziologico tra la caduta, il danno e la responsabilità del custode, per contro, in alcun modo il custode, per liberarsi della presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, ha provato il caso fortuito tale da prevenire l'evento dannoso o da ridurne le conseguenze. Dall'istruttoria, è emerso con certezza che l'attrice è caduta a causa del pavimento scivoloso per la presenza di materiale caduto ad altro cliente avventore del negozio. Ora, anche se il fatto è avvenuto nell'immediatezza e senza che il personale fosse stato avvertito dal cliente, tuttavia, non è risultato che l'attrice avesse visto la precedente caduta del prodotto o che se ne fosse, in altro modo accorta, non risultando, ad esempio, dimostrato che vi fosse una macchia a terra pienamente visibile e che, pertanto, l'attrice potesse accorgersene. Il fatto che l'altro cliente responsabile della caduta del prodotto a terra non abbia avvisato il personale non esonera la convenuta dalla responsabilità del custode, che permane anche per condotte altrui che abbiano comunque determinato una situazione di pericolo dei luoghi. Anche qui la caduta del prodotto ai clienti del supermercato non può qualificarsi quale evento imprevedibile ma anzi il custode, attesa la natura dell'attività commerciale in cui gli avventori provvedono da sé a prelevare la merce dai banchi portandosi al servizio cassa, deve prevenire e deve apprestare tutte le misure necessarie ad evitare incidenti del genere anche se il fatto è avvenuto nell'immediatezza della condotta dell'altro cliente. Il custode, infatti, deve prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono, anche in via preventiva (Cass., 2 settembre 2013, n. 20055). L'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi rendeva dunque molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. ad es. Cass. n. 2660/2013). Va risarcito, senza che possa invocarsi l'esimente del caso fortuito, il danno provocato da chiunque svolga un'attività tale, comunque, da arrecare ad altri un danno non irrilevante, senza predisporre ogni tempestiva, prevedibile cautela idonea ad evitarlo, tanto più qualora, come accade, per es., in uno spaccio alimentare aperto al pubblico, il sistema di esposizione e vendita dei grandi magazzini e psicologicamente diretto a costringere verso la merce esposta l'attenzione del cliente, il quale, per di più, deve prendere con sé la merce prescelta e portarla fino alle casse;
in effetti, la diligenza richiesta al gestore di un supermercato non è quella ordinaria di un gestore di un'attività economica, ma - onorando il cd. rischio professionale - quella molto più elevata perché presupposta dalle peculiari modalità di vendita "in loco", la diligenza "de qua" comportando una particolare cura ed una specifica capacità tecnica, tenuto conto, da un lato, dei pericoli connessi al fatto che è lo stesso compratore a doversi orientare ed a ricercare la merce desiderata, e, dall'altro, che i locali commerciali sono contemporaneamente aperti ad un consistente numero di potenziali acquirenti, con conseguenze non irrilevanti in rapporto alla gestione della sicurezza e dello stesso ordine pubblico: nel sistema dei supermercati, invero, avviene che è lo stesso cliente a dover cercare, tra la molteplicità delle offerte, la merce desiderata, ed, una volta individuatala, a prelevarla dagli scaffali e portarla fino alle casse, con l'assai probabile rischio della presenza di merci sul pavimento per rottura delle confezioni o caduta delle stesse, rischio che, evidentemente, non sussiste nei sistemi di vendita tradizionale, nei quali è il venditore che, senza indugio, trova la merce desiderata e la consegna all'acquirente, per cui il venditore stesso, essendo l'agente, ben conosce le insidie sul pavimento che possano derivare da cadute o dispersioni di merci che egli stesso ha provocato, o, comunque, che avrebbe dovuto prevedere (Trib. Roma, 18 febbraio 2006). Alla luce di tali risultanze, deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia della convenuta che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato tale (pavimento scivoloso) da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dalla convenuta, con riferimento al dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene custodito rappresentando la caduta di oggetti ad altri avventori situazione prevedibile, evitabile e, comunque, oggetto di immediata vigilanza, supervisione ed intervento da parte del personale anche a prescindere da una preventiva segnalazione;
tanto è vero, a maggior ragione, considerando che il locale, per stessa ammissione della convenuta, era dotato di sistemi di video sorveglianza. Né appare condivisibile la tesi della convenuta in ordine all'immediatezza dell'incidente rispetto alla caduta del materiale scivoloso a terra. Infatti, è proprio la mancata adozione di sistemi di sicurezza volti ad impedire la caduta di tali prodotti ovvero la mancata adozione di strumenti di pronto intervento che determinano la responsabilità del custode nel caso in esame, atteso che il fatto del terzo (che ha provocato la caduta di liquidi in un reparto bibite) non costituisce, assolutamente, fatto imprevedibile ed inevitabile. La presenza di personale nei reparti deve essere anche predisposta a sorvegliare per garantire la sicurezza del locale e per prevenire incidenti come quello in esame assolutamente frequenti. Non appaiono, invece, pertinenti i richiami giurisprudenziali citati dalla convenuta in quanto riguardanti casi davvero eccezionali, come il riversamento su strada di prodotti oleosi da veicolo e l'impossibilità obiettiva di intervento tempestivo da parte dei custodi della strada pubblica. Nella specie, la prossimità del personale repartista deve potere garantire un intervento tempestivo volto a prevenire ed evitare episodi come quelli di causa. Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode. Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019). Applicando tali princìpi al caso di specie, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo alla danneggiata, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito di una eventuale agevole visibilità della macchia a terra e della possibilità di accorgersi della scivolosità del pavimento. Il c.t.u. ha, altresì, appurato che la causa delle patologie inerenti all'apparato locomotore (frattura del corpo vertebrale L1) è sicuramente ascrivibile al sinistro avvenuto presso il supermercato Eurospin sito in Patti verificatosi il 28 novembre 2019. Ne consegue che la convenuta va ritenuta e dichiarata responsabile della causazione del sinistro occorso a in data 28 Parte_1 novembre 2019, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il c.t.u. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea assoluta di 30 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 50% di 32 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 25% di 32 giorni e un danno alla salute permanente pari all'11%. Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato, prive di vizi logici e motivazionali, vanno interamente condivise. Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020). Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato. La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato). Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità, non rilevate nel caso di specie, – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n. 1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011). Non può, invece, applicarsi la Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del 13/01/2025, in quanto alla stessa deve farsi ricorso esclusivamente nei casi di risarcimento danni da sinistro stradale e da colpa medica (art. 1). Il danno non patrimoniale, dunque, nel caso di specie, è pari ad euro 32.726,00, di cui euro 21.341,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attrice al momento del sinistro aveva 59 anni, ed euro 11.385,00 a titolo di danno biologico temporaneo. Va esclusa la maggiorazione a titolo di danno morale. Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (fra le tante, cfr. Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
“In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr., da ultimo, Cass. III, 12.7.2023 n. 19922). Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della S.C., attesa la diversa ontologia del danno morale, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, allegarlo e provarlo. In base a tale condivisibile orientamento, tale danno per essere risarcibile è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato, che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta, sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, non basta lamentare una generica sofferenza fisica, la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito;
ma altro e diverso aspetto del danno risulta la sofferenza interiore (danno cd. morale) che dipenda, ad esempio, da come il danneggiato percepisce la lesione nella relazione intimistica con sé stesso, dalle circostanze in cui si è manifestato l'illecito, dalla gravità della condotta dell'agente (cfr. Cass. civ. n. 1126/2015). “Al fine di bandire ogni automatismo occorre però che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - può avvalersi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili" (Cass. civ. n. 19189/2020). Nel caso di specie, al di là della generica formula riportata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, il danno morale non è stato affatto specificato. Dalla narrazione del fatto, non risulta, invero, allegata alcuna circostanza sulla sussistenza di una specifica sofferenza soggettiva transeunte, giustificativa del danno morale che, in effetti, va comunque esclusa atteso l'immediato soccorso dell'attrice e la condotta meramente omissiva della convenuta. Non può, inoltre, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno. Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che, a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib. Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136). In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018). Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste. La sommatoria degli importi sopra indicati (euro 32.726,00) appare esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro, comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale. Va, inoltre, riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 677,59 ritenute congrue dal c.t.u. e documentate in atti. Al danno così complessivamente liquidato, costituente debito di valore, va altresì aggiunta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato. Tuttavia, trattandosi di danno non patrimoniale liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 6 giugno 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, per un importo di euro 33.151,44. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta (Cass., n. 3209/1988). Vanno, pertanto, rivalutati anche gli importi riconosciuti a titolo di spese mediche dai singoli esborsi al soddisfo per una somma di euro 819,04 (94,72 euro somma rivalutata dal 28 novembre 2019 + 219,38 somma rivalutata dagli esborsi del 29 novembre 2019 + 16,42 rivalutata dal 2 dicembre 2019 + 16,63 rivalutata dal 3 dicembre 2019 + 58,12 rivalutata dal 30 dicembre 2019 + 35,77 rivalutata dal 18 gennaio 2020 + 59,20 rivalutata dal 30 gennaio 2020 + 59,25 rivalutata dal 2 marzo 2020 + 35,83 rivalutata dal 15 aprile 2020 + 36,30 rivalutata dal 7 luglio 2020 + 53,28 rivalutata dall'8 luglio 2020 + 81,73 rivalutata dal 24 agosto 2020 + 52,41 rivalutata dal 17 settembre 2020). Dalla pubblicazione della presente sentenza, saranno dovuti gli ulteriori interessi, al tasso legale, sulle somme come sopra determinate, fino all'effettivo soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi dal sinistro. Nei debiti di valore, il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07). Nella specie, manca una richiesta in tal senso, come pure la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria. Per quanto esposto, la convenuta va condannata Controparte_1 al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dall'attrice nella misura di euro 33.151,44 e di quello patrimoniale per l'importo di euro 819,04, oltre eventuali interessi legali dalla sentenza al soddisfo. La ha svolto domanda di manleva nei confronti Controparte_1 della terza chiamata. La domanda va accolta. La terza chiamata, costituita in giudizio, non ha contestato l'operatività della polizza e la sussistenza delle condizioni di manleva limitandosi a chiedere il rigetto della domanda dell'attrice. Pertanto, nel caso in esame, va considerata operante la polizza allegata al fascicolo della convenuta, con la conseguenza che
[...] va condannata a tenere indenne e Controparte_2 manlevare per quanto la stessa sarà tenuta a Controparte_1 corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, alla sig.ra in virtù della presente sentenza. Parte_1
Nei rapporti tra l'attrice e la le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione degli importi richiesti nella domanda;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Carmelo Mostaccio. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta Controparte_1
Nei rapporti tra la e la Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite, tenuto conto dell'assenza di contrapposizione
[...]
e della sostanziale conformità delle difese svolte, vanno compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1871/2020 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità della Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso a in data 28 Parte_1 novembre 2019, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 della somma di euro 33.151,44, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 819,04, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna la a tenere indenne e Controparte_2 manlevare per quanto la stessa sarà tenuta a Controparte_1 corrispondere, a qualsiasi titolo anche di spese legali, a Pt_1 in virtù della presente sentenza;
[...]
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida in euro 602,42 per esborsi (c.u.,
[...] marca da bollo e spese notifica) ed euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Carmelo Mostaccio. Pone definitivamente le spese di c.t.u., a carico della convenuta soccombente. Nei rapporti tra la e la Controparte_1 Controparte_2 compensa le spese di lite.
[...]
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)