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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 5 febbraio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui, nella causa iscritta al N. 2486/24 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Arena)
CONTRO
CP_1 contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la
[...]
per sentirla condannare al pagamento CP_1 della somma di € 4.451,66, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di aver lavorato per la società convenuta sin dall'1.11.2020 al 31.12.2023, in qualità di cuoca, con inquadramento al 5° livello CCNL pubblici esercizi.
La ricorrente lamentava: l'omesso versamento, da gennaio 2021 alla cessazione del rapporto, della quota contributiva aggiuntiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore destinata al Fondo di
Previdenza complementare “Fon.te”; l'omesso versamento del tfr maturato da gennaio 2021 alla cessazione del rapporto il mancato pagamento, alla cessazione del rapporto al
Fondo di Previdenza complementare “Fon.te”;
l'omesso versamento delle competenze di fine rapporto. Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente esponeva di aver lavorato per la società convenuta sin dall'1.11.2020 al 31.12.2023, in qualità di cuoca, con inquadramento al 5° livello CCNL pubblici esercizi (v. doc. 1-
3).
La ricorrente lamenta: l'omesso versamento, da gennaio 2021 alla cessazione del rapporto, della quota contributiva aggiuntiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore destinata al Fondo di
Previdenza complementare “Fon.te”; l'omesso versamento del tfr maturato da gennaio 2021 alla cessazione del rapporto il mancato pagamento, alla cessazione del rapporto al
Fondo di Previdenza complementare “Fon.te”;
l'omesso versamento delle competenze di fine rapporto.
L'istante ha dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda richiesta pari ad €
4.451,66 (di cui € 3.274,57 per TFR), tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2486/2024 R.G.:
1) condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante, al pagamento, in favore di della Parte_1 somma lorda complessiva di € 4.451,66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante, al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese processuali, liquidate in complessivi
€ 1.600,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Bergamo, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini