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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 192\2025 V.G. promosso da Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentati
[...] C.F._2
e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Strenta, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Carrara, Viale XX Settembre, 262 bis;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri ed hanno dedotto: i) di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio concordatario in data 7.03.2010, in La Spezia (SP) trascritto nel registro degli atti dello stesso Comune di La Spezia, con Atto n. 3, parte II, serie A, anno 2010; ii) che dalla suddetta unione non sono nati figli;
iii) la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di La Spezia del 9.11.2012; iv) che le parti non intendono riconciliarsi;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il pagina 1 di 2 Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 cpc provveda alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., le parti hanno domandato l'autorizzazione a non comparire in udienza, depositando all'uopo note scritte nei termini di legge.
Alla luce delle risultanze di causa appaiono sussistere i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, e le condizioni concordate non sono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico.
A fronte dell'accordo tra le parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in La Spezia, in data 7.3.2010, tra i sig.ri ed , Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti dello stesso Comune di La Spezia, con atto n. 3, parte II, serie A, anno 2010, prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Spezia (SP) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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