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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/09/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2050/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2050/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA STELLA MANCUSO ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, via delle Belle Arti n. 8 (C.F.: ), C.F._2
- ATTORE - CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA CARPI e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GIANLUCA VICHI ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. GIANLUCA VICHI in Ravenna, viale Randi n. 68/A
- CONVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 11.03.2025.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. per la separazione personale dei coniugi con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi Parte_1 Controparte_1
a vivere separati nelle attuali rispettive residenze come già stanno facendo da un semestre;
- assegnare la ex casa coniugale sita in Ravenna al viale Luigi CA Farini, 62 alla ricorrente che continuerà ad abitarvi fintanto che i figli non saranno maggiorenni e/o economicamente autosufficienti (con contribuzione del marito al pagamento del rateo del mutuo nella misura del 50% come ex lege dovuto);
- disporre l'affidamento condiviso dei figli CA, ed con collocazione Per_1 Persona_2 prevalente presso la dimora materna, mentre il padre eserciterà il diritto di visita alle seguenti cadenze: dal venerdì alle ore 17 alla domenica alle ore 21, oltre a due giorni infrasettimanali in concomitanza con i turni di notte della ricorrente;
durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli alternando di anno in anno la settimana, comprensiva del giorno di Natale, a partire dal primo giorno delle vacanze scolastiche o la settimana successiva, comprensiva del giorno di Capodanno. Le vacanze pasquali saranno suddivise in parti uguali. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre fino ad un massimo di tre settimane non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
- disporre che il dr corrisponda alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 per ciascuno dei figli minori, un importo non inferiore a euro 500,00 mensili, con rivalutazione automatica secondo gli indici I.S.T.A.T. al consumo, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese solare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 0874360 acceso presso l'istituto Allianz (Iban [...]);
- in ragione della maggiore capacità reddituale del dr. porre le spese extra ordinarie CP_1 nell'interesse dei figli (secondo quanto previsto dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare in vigore presso il Tribunale di Ravenna) a carico del padre nella misura del 60% e il rimanente 40% a carico della madre con rimborso delle anticipazioni eseguite entro e non oltre giorni sette dall'esibizione della relativa documentazione”. Una volta decorsi il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, l'attrice ha chiesto quindi al Tribunale di rimettere la causa sul ruolo del Giudice delegato e, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 24.9.2005 nel Comune di Scilla (RC), registrato Parte_1 Controparte_1 all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune all'atto n. 2, parte I, serie 1, anno 2005, incaricando la Cancelleria di ordinare le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Scilla (RC);
2. confermare l'assegnazione della casa ex coniugale sita nel comune di Ravenna al V.le Luigi CA Farini, 62 a favore della dott.ssa nell'interesse dei figli minori CA, Parte_1
pagina 2 di 9 ed stabilmente collocati con la madre, fintanto che gli stessi non avranno Per_1 Persona_2 raggiunto l'autosufficienza economica;
3. confermare l'affidamento dei figli CA, ed ad entrambi i genitori i quali Per_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo per le decisioni afferenti le questioni di ordinaria amministrazione, che saranno adottate singolarmente dai genitori secondo le rispettive necessità;
4. disporre che il padre frequenti i figli secondo il seguente calendario: dal venerdì alle ore 17 alla domenica alle ore 21 oltre a due giorni infrasettimanali in concomitanza con i turni di notte della ricorrente;
durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli alternando di anno in anno la settimana, comprensiva del giorno di Natale, a partire dal primo giorno delle vacanze scolastiche o la settimana successiva, comprensiva del giorno di Capodanno. Le vacanze pasquali saranno suddivise in parti uguali. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre fino ad un massimo di tre settimane non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
5. confermare il contributo al mantenimento a carico del padre nella misura non inferiore a euro 500,00 mensili, con rivalutazione automatica secondo gli indici I.S.T.A.T. al consumo, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese solare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 0874360, acceso presso l'istituto Allianz e avente Iban [...];
6. disporre che le spese extra-ordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico del padre nella misura del 60% in ragione della propria maggiore capacità reddituale ed il restante 40% a carico della madre”. In data 19.09.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 18.12.2023 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Delegato, verificata la regolarità del contraddittorio, nel procedimento di separazione personale dei coniugi: pronunciare i provvedimenti opportuni ed in particolare: autorizzare i coniugi a vivere separati come di fatto già vivono;
disporre l'affido condiviso dei figli minori: , , , con collocazione Per_1 Per_2 Persona_3 prevalente presso la madre, mentre il padre potrà vedere e/o tenere con sé i figli , CA, Per_1
, a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 17.00 della domenica, Persona_2 nonché, due giorni la settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì ed il giovedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui non li terrà con sé durante il weekend, ed un giorno alla settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui li terrà con sé durante il weekend. I figli potranno pranzare e cenare presso la casa del padre ogni qual volta lo desidereranno, senza particolari preavvisi. Le notti in cui la madre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio del padre, e analogamente le notti in cui il padre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio della madre. Per ciò che riguarda i periodi di ferie di Natale i giorni verranno suddivisi al 50 % tra i genitori in modo tale da alternare di anno in anno i periodi di seguito individuati: dal 24 al 26 dicembre e dal 30 al 01 gennaio. Con riferimento alle vacanze di Pasqua i figli trascorreranno tre pagina 3 di 9 giorni con il padre. Durante il periodo di vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre fino a due settimane, anche non consecutive (in corrispondenza delle ferie a lui concesse); assegnare la casa familiare sita in Viale Luigi Farini n. 62 a che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori , CA, , disponendo che le Per_1 Persona_2 utenze della casa familiare vengano pagate dall'assegnataria così come le spese condominiali inerenti all'assegnazione; determinare in € 250,00 il contributo mensile che il Dr. verserà per ciascun figlio a CP_1 Parte_1
, unitamente al 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori,
[...] secondo la regolamentazione del vigente protocollo del Tribunale di Ravenna;
In via definitiva e nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 disporre l'affido condiviso dei figli minori: , , , con collocazione Per_1 Per_2 Persona_3 prevalente presso la madre;
disporre che il dott. veda e/o tenga con sé i figli , CA, , a Controparte_1 Per_1 Persona_2 fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 17.00 della domenica, nonché, due giorni la settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì ed il giovedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui non li terrà con sé durante il weekend, ed un giorno alla settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui li terrà con sé durante il weekend. I figli potranno pranzare e cenare presso la casa del padre ogni qualvolta lo desidereranno, senza particolari preavvisi. Le notti in cui la madre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio del padre, e analogamente le notti in cui il padre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio della madre. Per ciò che riguarda i periodi di ferie di Natale i giorni verranno suddivisi al 50 % tra i genitori in modo tale da alternare di anno in anno i periodi di seguito individuati: dal 24 al 26 dicembre e dal 30 al 01 dicembre. Con riferimento alle vacanze di Pasqua i figli trascorreranno tre giorni con il padre. Durante il periodo di vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre fino a due settimane, anche non consecutive (in corrispondenza delle ferie a lui concesse); assegnare la casa familiare sita in Viale Luigi Farini n. 62 a che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori , CA, , disponendo che le Per_1 Persona_2 utenze della casa familiare vengano pagate dall'assegnataria così come le spese condominiali inerenti all'assegnazione; determinare in € 250,00 il contributo mensile che il Dr. verserà per ciascun figlio a CP_1 Parte_1
, unitamente al 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori,
[...] secondo la regolamentazione del vigente protocollo del Tribunale di Ravenna;
con vittoria di spese ed onorari”. Decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il convenuto ha domandato, previe rimessione della causa sul ruolo e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 24/09/2005 nel Comune di Scilla (RC), registrato all'Ufficio dello
[...] Controparte_1
pagina 4 di 9 Stato Civile del predetto Comune all'atto n. 2, part. I serie 1, anno 2005, incaricando la cancelleria di trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di rito;
2) disporre l'affido condiviso dei figli minori: , , , con collocazione Per_1 Per_2 Persona_3 prevalente presso la madre;
3) disporre che il dott. veda e/o tenga con sé i figli , CA, , Controparte_1 Per_1 Persona_2
a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 17.00 della domenica, nonché, due giorni la settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì ed il giovedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui non li terrà con sé durante il weekend, ed un giorno alla settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui li terrà con sé durante il weekend. I figli potranno pranzare e cenare presso la casa del padre ogni qualvolta lo desidereranno, senza particolari preavvisi. Le notti in cui la madre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio del padre, e analogamente le notti in cui il padre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio della madre. Per ciò che riguarda i periodi di ferie di Natale i giorni verranno suddivisi al 50 % tra i genitori in modo tale da alternare di anno in anno i periodi di seguito individuati: dal 24 al 26 dicembre e dal 30 al 01 dicembre. Con riferimento alle vacanze di Pasqua i figli trascorreranno tre giorni con il padre. Durante il periodo di vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre fino a due settimane, anche non consecutive (in corrispondenza delle ferie a lui concesse).
4) assegnare la casa familiare sita in Viale Luigi Farini n. 62 a che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori , CA, , disponendo che le Per_1 Persona_2 utenze della casa familiare vengano pagate dall'assegnataria così come le spese condominiali inerenti all'assegnazione;
5) determinare in € 250,00 il contributo mensile che il Dr. verserà per ciascun figlio a CP_1
, unitamente al 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i Parte_1 minori, secondo la regolamentazione del vigente protocollo del Tribunale di Ravenna;
6) con vittoria di spese ed onorari”. Le parti provvedevano a depositare nei rispettivi termini le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.. In sede di prima udienza di comparizione in data 18.01.2024, il Giudice relatore delegato provvedeva a sentire personalmente le parti e rinviava il processo per consentire a parte convenuta di replicare alla memoria ex art. 473-bis.17, n. 3, c.p.c. all'udienza del 15.02.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.02.2024, la difesa di parte attrice ha chiesto di rimettere la causa in decisione in relazione alla pronuncia sul vincolo, di adottare i provvedimenti provvisori e urgenti ivi indicati e di ordinare al convenuto di trasferire la propria residenza dalla casa familiare alla nuova abitazione. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.02.2024, la difesa di parte convenuta ha chiesto al Giudice delegato di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi specificati nonché, in via definitiva e nel merito, di accogliere le conclusioni formulate nella memoria di costituzione e risposta in relazione alla domanda di separazione. Con ordinanza emessa in data 15.04.2024, il Giudice delegato pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., chiedeva all'Agenzia delle Entrate di Ravenna ai sensi dell'art. 213 pagina 5 di 9 c.p.c. di produrre presso la cancelleria civile del Tribunale di Ravenna documentazione attestante tutti i rapporti bancari e finanziari instaurati dal sig. ordinava alla sig.ra di produrre in CP_1 Parte_1 giudizio le dichiarazioni di successione dei genitori e della zia, sig.ra e rimetteva la Persona_4 causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia relativa al vincolo, riservando allo stesso la rimessione in istruttoria della causa innanzi al Giudice delegato. In data 20.05.2024, il Tribunale emetteva sentenza parziale di separazione n. 564/2024 e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato, fissando udienza innanzi allo stesso in data 24.10.2024. Alla suddetta udienza, alla luce della documentazione inviata da Agenzia delle Entrate e stante la richiesta di parte attrice, il Giudice assegnava alla medesima un termine per illustrare i rapporti finanziari instaurati dal sig. nel corso degli ultimi tre anni e un termine a scalare alla CP_1 controparte per il deposito di eventuali note di replica. Alla successiva udienza del 15.01.2025, le parti concordavano per la previsione di un contributo al mantenimento per i tre figli a carico del padre per una somma complessiva mensile di euro 1260,00, pari ad un importo di euro 420,00 per ciascun figlio, con decorrenza dal febbraio 2025, fermo il riparto al 50 % delle spese straordinarie. Alla luce dell'accordo raggiunto, le parti chiedevano la concessione di un termine per formulare conclusioni congiunte. Il Giudice delegato rinviava il processo all'udienza del 13.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e stabiliva che le parti depositassero telematicamente le conclusioni congiunte entro la data di udienza. Nelle note scritte depositate in data 11.03.2025, le parti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale In via definitiva e nel merito:
- disporre l'affido condiviso dei figli , e , con collocazione prevalente Per_1 Per_2 Persona_3 presso la madre;
- disporre che il dott. eserciti il diritto/dovere di visita dei figli , CA ed Controparte_1 Per_1
, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, due giorni a Persona_2 settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva nelle settimane con il week-end di pertinenza della madre e un giorno a settimana dall'uscita da scuola sino al mattino successivo nelle settimane con il week end di pertinenza del padre, con individuazione dei giorni infrasettimanali congiuntamente da parte dei genitori sulla base dei rispettivi impegni professionali e turni notturni. Per quanto concerne i periodi di vacanza, il padre starà con i figli per sei giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, avendo cura di alternare ogni anno la permanenza dei minori presso ciascun genitore nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, mentre, durante le vacanze estive, i minori resteranno con ciascun genitore per tre settimane, anche non consecutive, da individuarsi congiuntamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
- assegnare la casa familiare sita in Viale Luigi Farini n. 62 a che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli , CA, . Le utenze della casa Per_1 Persona_2 familiare verranno pagate dall'assegnataria così come le spese condominiali inerenti all'assegnazione;
pagina 6 di 9 - determinare in € 1.260,00,00 il contributo mensile che, a decorrere dal mese di febbraio 2025, il Dr. verserà a , per i tre figli (€ 420,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione CP_1 Parte_1
ISTAT, unitamente al 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo la regolamentazione del vigente protocollo del Tribunale di Ravenna;
- si chiede la trasformazione del rito con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28, lett. b) e c) c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
- spese compensate tra le parti. Decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza parziale che pronuncia la separazione personale dei coniugi, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi e per agli effetti di cui all'art. 473 bis. 49 c.p.c., preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, procedere allo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in data 24/09/2005 nel Comune di Scilla (RC), registrato all'Ufficio dello Stato Civile del
[...] predetto Comune all'atto n. 2, part. I serie 1, anno 2005, incaricando la cancelleria di trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di rito;
2) disporre l'affido condiviso dei figli , e , con collocazione prevalente Per_1 Per_2 Persona_3 presso la madre;
3) disporre che il dott. eserciti il diritto/dovere di visita dei figli , CA, Controparte_1 Per_1
, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, due giorni a Persona_2 settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva nelle settimane con il week-end di pertinenza della madre e un giorno a settimana dall'uscita da scuola sino al mattino successivo nelle settimane con il week-end di pertinenza del padre, con individuazione dei giorni infrasettimanali congiuntamente da parte dei genitori sulla base dei rispettivi impegni professionali e turni notturni. Per quanto concerne i periodi di vacanza, il padre starà con i figli per sei giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, avendo cura di alternare ogni anno la permanenza dei minori presso ciascun genitore nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, mentre, durante le vacanze estive, i minori resteranno con ciascun genitore per tre settimane, anche non consecutive, da individuarsi congiuntamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
4) assegnare la casa familiare sita in Viale Luigi Farini n. 62 a che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori , CA, . Le utenze della casa Per_1 Persona_2 familiare verranno pagate dall'assegnataria così come le spese condominiali inerenti all'assegnazione;
5) determinare in € 1.260,00,00 il contributo mensile che il Dr. verserà a CP_1 Parte_1
, per i tre figli (€ 420,00 ciascun figlio), oltre rivalutazione I.S.T.A.T., unitamente al 50% delle
[...] spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori, secondo la regolamentazione del vigente protocollo del Tribunale di Ravenna;
6) si chiede la trasformazione del rito con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28, lett. b) e c), c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
7) spese compensate tra le parti”. pagina 7 di 9 Con ordinanza emessa in data 26.05.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva che è già stata pronunciata sentenza parziale di separazione personale dei coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie della domanda di separazione, non vi sono motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate dalle parti in quanto le medesime non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei tre figli minori. Per quanto concerne la domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la stessa è parimenti fondata. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. in data 20.05.2024 sentenza di separazione personale tra le parti che, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato. Deve altresì rilevarsi che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra le parti e risulta decorso il termine di legge di dodici mesi dall'udienza di prima comparizione delle parti nell'ambito del presente procedimento per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle statuizioni accessorie, essendo le medesime identiche a quelle di separazione, parimenti non vi sono motivi ostativi alla loro omologa per i motivi sopra già espressi. Cone da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sul ricorso cumulativo di separazione e scioglimento del matrimonio promosso da nei confronti di in accoglimento delle Parte_1 Controparte_1 conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede: 1) in relazione alla domanda di separazione:
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
2) in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
pagina 8 di 9 - DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...]_1
Calabria il 30.06.1978, e nato a Messina il 23.11.1973, a [...] in data [...] e Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio al n. 2, parte I, serie 1, anno 2005;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scilla di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 01.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2050/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARIA STELLA MANCUSO ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, via delle Belle Arti n. 8 (C.F.: ), C.F._2
- ATTORE - CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA CARPI e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GIANLUCA VICHI ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. GIANLUCA VICHI in Ravenna, viale Randi n. 68/A
- CONVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente in data 11.03.2025.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. per la separazione personale dei coniugi con domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi Parte_1 Controparte_1
a vivere separati nelle attuali rispettive residenze come già stanno facendo da un semestre;
- assegnare la ex casa coniugale sita in Ravenna al viale Luigi CA Farini, 62 alla ricorrente che continuerà ad abitarvi fintanto che i figli non saranno maggiorenni e/o economicamente autosufficienti (con contribuzione del marito al pagamento del rateo del mutuo nella misura del 50% come ex lege dovuto);
- disporre l'affidamento condiviso dei figli CA, ed con collocazione Per_1 Persona_2 prevalente presso la dimora materna, mentre il padre eserciterà il diritto di visita alle seguenti cadenze: dal venerdì alle ore 17 alla domenica alle ore 21, oltre a due giorni infrasettimanali in concomitanza con i turni di notte della ricorrente;
durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli alternando di anno in anno la settimana, comprensiva del giorno di Natale, a partire dal primo giorno delle vacanze scolastiche o la settimana successiva, comprensiva del giorno di Capodanno. Le vacanze pasquali saranno suddivise in parti uguali. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre fino ad un massimo di tre settimane non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
- disporre che il dr corrisponda alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 per ciascuno dei figli minori, un importo non inferiore a euro 500,00 mensili, con rivalutazione automatica secondo gli indici I.S.T.A.T. al consumo, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese solare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 0874360 acceso presso l'istituto Allianz (Iban [...]);
- in ragione della maggiore capacità reddituale del dr. porre le spese extra ordinarie CP_1 nell'interesse dei figli (secondo quanto previsto dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare in vigore presso il Tribunale di Ravenna) a carico del padre nella misura del 60% e il rimanente 40% a carico della madre con rimborso delle anticipazioni eseguite entro e non oltre giorni sette dall'esibizione della relativa documentazione”. Una volta decorsi il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, l'attrice ha chiesto quindi al Tribunale di rimettere la causa sul ruolo del Giudice delegato e, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, di accogliere le seguenti conclusioni: “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 24.9.2005 nel Comune di Scilla (RC), registrato Parte_1 Controparte_1 all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune all'atto n. 2, parte I, serie 1, anno 2005, incaricando la Cancelleria di ordinare le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Scilla (RC);
2. confermare l'assegnazione della casa ex coniugale sita nel comune di Ravenna al V.le Luigi CA Farini, 62 a favore della dott.ssa nell'interesse dei figli minori CA, Parte_1
pagina 2 di 9 ed stabilmente collocati con la madre, fintanto che gli stessi non avranno Per_1 Persona_2 raggiunto l'autosufficienza economica;
3. confermare l'affidamento dei figli CA, ed ad entrambi i genitori i quali Per_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, salvo per le decisioni afferenti le questioni di ordinaria amministrazione, che saranno adottate singolarmente dai genitori secondo le rispettive necessità;
4. disporre che il padre frequenti i figli secondo il seguente calendario: dal venerdì alle ore 17 alla domenica alle ore 21 oltre a due giorni infrasettimanali in concomitanza con i turni di notte della ricorrente;
durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli alternando di anno in anno la settimana, comprensiva del giorno di Natale, a partire dal primo giorno delle vacanze scolastiche o la settimana successiva, comprensiva del giorno di Capodanno. Le vacanze pasquali saranno suddivise in parti uguali. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre fino ad un massimo di tre settimane non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
5. confermare il contributo al mantenimento a carico del padre nella misura non inferiore a euro 500,00 mensili, con rivalutazione automatica secondo gli indici I.S.T.A.T. al consumo, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese solare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 0874360, acceso presso l'istituto Allianz e avente Iban [...];
6. disporre che le spese extra-ordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico del padre nella misura del 60% in ragione della propria maggiore capacità reddituale ed il restante 40% a carico della madre”. In data 19.09.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 18.12.2023 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Delegato, verificata la regolarità del contraddittorio, nel procedimento di separazione personale dei coniugi: pronunciare i provvedimenti opportuni ed in particolare: autorizzare i coniugi a vivere separati come di fatto già vivono;
disporre l'affido condiviso dei figli minori: , , , con collocazione Per_1 Per_2 Persona_3 prevalente presso la madre, mentre il padre potrà vedere e/o tenere con sé i figli , CA, Per_1
, a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 17.00 della domenica, Persona_2 nonché, due giorni la settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì ed il giovedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui non li terrà con sé durante il weekend, ed un giorno alla settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui li terrà con sé durante il weekend. I figli potranno pranzare e cenare presso la casa del padre ogni qual volta lo desidereranno, senza particolari preavvisi. Le notti in cui la madre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio del padre, e analogamente le notti in cui il padre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio della madre. Per ciò che riguarda i periodi di ferie di Natale i giorni verranno suddivisi al 50 % tra i genitori in modo tale da alternare di anno in anno i periodi di seguito individuati: dal 24 al 26 dicembre e dal 30 al 01 gennaio. Con riferimento alle vacanze di Pasqua i figli trascorreranno tre pagina 3 di 9 giorni con il padre. Durante il periodo di vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre fino a due settimane, anche non consecutive (in corrispondenza delle ferie a lui concesse); assegnare la casa familiare sita in Viale Luigi Farini n. 62 a che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori , CA, , disponendo che le Per_1 Persona_2 utenze della casa familiare vengano pagate dall'assegnataria così come le spese condominiali inerenti all'assegnazione; determinare in € 250,00 il contributo mensile che il Dr. verserà per ciascun figlio a CP_1 Parte_1
, unitamente al 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori,
[...] secondo la regolamentazione del vigente protocollo del Tribunale di Ravenna;
In via definitiva e nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 disporre l'affido condiviso dei figli minori: , , , con collocazione Per_1 Per_2 Persona_3 prevalente presso la madre;
disporre che il dott. veda e/o tenga con sé i figli , CA, , a Controparte_1 Per_1 Persona_2 fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 17.00 della domenica, nonché, due giorni la settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì ed il giovedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui non li terrà con sé durante il weekend, ed un giorno alla settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui li terrà con sé durante il weekend. I figli potranno pranzare e cenare presso la casa del padre ogni qualvolta lo desidereranno, senza particolari preavvisi. Le notti in cui la madre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio del padre, e analogamente le notti in cui il padre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio della madre. Per ciò che riguarda i periodi di ferie di Natale i giorni verranno suddivisi al 50 % tra i genitori in modo tale da alternare di anno in anno i periodi di seguito individuati: dal 24 al 26 dicembre e dal 30 al 01 dicembre. Con riferimento alle vacanze di Pasqua i figli trascorreranno tre giorni con il padre. Durante il periodo di vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre fino a due settimane, anche non consecutive (in corrispondenza delle ferie a lui concesse); assegnare la casa familiare sita in Viale Luigi Farini n. 62 a che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori , CA, , disponendo che le Per_1 Persona_2 utenze della casa familiare vengano pagate dall'assegnataria così come le spese condominiali inerenti all'assegnazione; determinare in € 250,00 il contributo mensile che il Dr. verserà per ciascun figlio a CP_1 Parte_1
, unitamente al 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori,
[...] secondo la regolamentazione del vigente protocollo del Tribunale di Ravenna;
con vittoria di spese ed onorari”. Decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il convenuto ha domandato, previe rimessione della causa sul ruolo e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 24/09/2005 nel Comune di Scilla (RC), registrato all'Ufficio dello
[...] Controparte_1
pagina 4 di 9 Stato Civile del predetto Comune all'atto n. 2, part. I serie 1, anno 2005, incaricando la cancelleria di trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di rito;
2) disporre l'affido condiviso dei figli minori: , , , con collocazione Per_1 Per_2 Persona_3 prevalente presso la madre;
3) disporre che il dott. veda e/o tenga con sé i figli , CA, , Controparte_1 Per_1 Persona_2
a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 17.00 della domenica, nonché, due giorni la settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì ed il giovedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui non li terrà con sé durante il weekend, ed un giorno alla settimana, con possibilità di pernottamento presso di lui (il lunedì dalle ore 18.30 in avanti) nella settimana in cui li terrà con sé durante il weekend. I figli potranno pranzare e cenare presso la casa del padre ogni qualvolta lo desidereranno, senza particolari preavvisi. Le notti in cui la madre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio del padre, e analogamente le notti in cui il padre avrà il turno lavorativo “istituzionale” i figli pernotteranno presso il domicilio della madre. Per ciò che riguarda i periodi di ferie di Natale i giorni verranno suddivisi al 50 % tra i genitori in modo tale da alternare di anno in anno i periodi di seguito individuati: dal 24 al 26 dicembre e dal 30 al 01 dicembre. Con riferimento alle vacanze di Pasqua i figli trascorreranno tre giorni con il padre. Durante il periodo di vacanze estive i figli potranno trascorrere con il padre fino a due settimane, anche non consecutive (in corrispondenza delle ferie a lui concesse).
4) assegnare la casa familiare sita in Viale Luigi Farini n. 62 a che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori , CA, , disponendo che le Per_1 Persona_2 utenze della casa familiare vengano pagate dall'assegnataria così come le spese condominiali inerenti all'assegnazione;
5) determinare in € 250,00 il contributo mensile che il Dr. verserà per ciascun figlio a CP_1
, unitamente al 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i Parte_1 minori, secondo la regolamentazione del vigente protocollo del Tribunale di Ravenna;
6) con vittoria di spese ed onorari”. Le parti provvedevano a depositare nei rispettivi termini le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.. In sede di prima udienza di comparizione in data 18.01.2024, il Giudice relatore delegato provvedeva a sentire personalmente le parti e rinviava il processo per consentire a parte convenuta di replicare alla memoria ex art. 473-bis.17, n. 3, c.p.c. all'udienza del 15.02.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 14.02.2024, la difesa di parte attrice ha chiesto di rimettere la causa in decisione in relazione alla pronuncia sul vincolo, di adottare i provvedimenti provvisori e urgenti ivi indicati e di ordinare al convenuto di trasferire la propria residenza dalla casa familiare alla nuova abitazione. Nelle note di trattazione scritta depositate in data 15.02.2024, la difesa di parte convenuta ha chiesto al Giudice delegato di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti ivi specificati nonché, in via definitiva e nel merito, di accogliere le conclusioni formulate nella memoria di costituzione e risposta in relazione alla domanda di separazione. Con ordinanza emessa in data 15.04.2024, il Giudice delegato pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., chiedeva all'Agenzia delle Entrate di Ravenna ai sensi dell'art. 213 pagina 5 di 9 c.p.c. di produrre presso la cancelleria civile del Tribunale di Ravenna documentazione attestante tutti i rapporti bancari e finanziari instaurati dal sig. ordinava alla sig.ra di produrre in CP_1 Parte_1 giudizio le dichiarazioni di successione dei genitori e della zia, sig.ra e rimetteva la Persona_4 causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia relativa al vincolo, riservando allo stesso la rimessione in istruttoria della causa innanzi al Giudice delegato. In data 20.05.2024, il Tribunale emetteva sentenza parziale di separazione n. 564/2024 e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato, fissando udienza innanzi allo stesso in data 24.10.2024. Alla suddetta udienza, alla luce della documentazione inviata da Agenzia delle Entrate e stante la richiesta di parte attrice, il Giudice assegnava alla medesima un termine per illustrare i rapporti finanziari instaurati dal sig. nel corso degli ultimi tre anni e un termine a scalare alla CP_1 controparte per il deposito di eventuali note di replica. Alla successiva udienza del 15.01.2025, le parti concordavano per la previsione di un contributo al mantenimento per i tre figli a carico del padre per una somma complessiva mensile di euro 1260,00, pari ad un importo di euro 420,00 per ciascun figlio, con decorrenza dal febbraio 2025, fermo il riparto al 50 % delle spese straordinarie. Alla luce dell'accordo raggiunto, le parti chiedevano la concessione di un termine per formulare conclusioni congiunte. Il Giudice delegato rinviava il processo all'udienza del 13.03.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e stabiliva che le parti depositassero telematicamente le conclusioni congiunte entro la data di udienza. Nelle note scritte depositate in data 11.03.2025, le parti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale In via definitiva e nel merito:
- disporre l'affido condiviso dei figli , e , con collocazione prevalente Per_1 Per_2 Persona_3 presso la madre;
- disporre che il dott. eserciti il diritto/dovere di visita dei figli , CA ed Controparte_1 Per_1
, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, due giorni a Persona_2 settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva nelle settimane con il week-end di pertinenza della madre e un giorno a settimana dall'uscita da scuola sino al mattino successivo nelle settimane con il week end di pertinenza del padre, con individuazione dei giorni infrasettimanali congiuntamente da parte dei genitori sulla base dei rispettivi impegni professionali e turni notturni. Per quanto concerne i periodi di vacanza, il padre starà con i figli per sei giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, avendo cura di alternare ogni anno la permanenza dei minori presso ciascun genitore nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, mentre, durante le vacanze estive, i minori resteranno con ciascun genitore per tre settimane, anche non consecutive, da individuarsi congiuntamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
- assegnare la casa familiare sita in Viale Luigi Farini n. 62 a che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli , CA, . Le utenze della casa Per_1 Persona_2 familiare verranno pagate dall'assegnataria così come le spese condominiali inerenti all'assegnazione;
pagina 6 di 9 - determinare in € 1.260,00,00 il contributo mensile che, a decorrere dal mese di febbraio 2025, il Dr. verserà a , per i tre figli (€ 420,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione CP_1 Parte_1
ISTAT, unitamente al 50 % delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo la regolamentazione del vigente protocollo del Tribunale di Ravenna;
- si chiede la trasformazione del rito con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28, lett. b) e c) c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
- spese compensate tra le parti. Decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza parziale che pronuncia la separazione personale dei coniugi, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi e per agli effetti di cui all'art. 473 bis. 49 c.p.c., preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, procedere allo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1 in data 24/09/2005 nel Comune di Scilla (RC), registrato all'Ufficio dello Stato Civile del
[...] predetto Comune all'atto n. 2, part. I serie 1, anno 2005, incaricando la cancelleria di trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni di rito;
2) disporre l'affido condiviso dei figli , e , con collocazione prevalente Per_1 Per_2 Persona_3 presso la madre;
3) disporre che il dott. eserciti il diritto/dovere di visita dei figli , CA, Controparte_1 Per_1
, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, due giorni a Persona_2 settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva nelle settimane con il week-end di pertinenza della madre e un giorno a settimana dall'uscita da scuola sino al mattino successivo nelle settimane con il week-end di pertinenza del padre, con individuazione dei giorni infrasettimanali congiuntamente da parte dei genitori sulla base dei rispettivi impegni professionali e turni notturni. Per quanto concerne i periodi di vacanza, il padre starà con i figli per sei giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, avendo cura di alternare ogni anno la permanenza dei minori presso ciascun genitore nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, mentre, durante le vacanze estive, i minori resteranno con ciascun genitore per tre settimane, anche non consecutive, da individuarsi congiuntamente tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
4) assegnare la casa familiare sita in Viale Luigi Farini n. 62 a che la Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori , CA, . Le utenze della casa Per_1 Persona_2 familiare verranno pagate dall'assegnataria così come le spese condominiali inerenti all'assegnazione;
5) determinare in € 1.260,00,00 il contributo mensile che il Dr. verserà a CP_1 Parte_1
, per i tre figli (€ 420,00 ciascun figlio), oltre rivalutazione I.S.T.A.T., unitamente al 50% delle
[...] spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori, secondo la regolamentazione del vigente protocollo del Tribunale di Ravenna;
6) si chiede la trasformazione del rito con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28, lett. b) e c), c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
7) spese compensate tra le parti”. pagina 7 di 9 Con ordinanza emessa in data 26.05.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva che è già stata pronunciata sentenza parziale di separazione personale dei coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie della domanda di separazione, non vi sono motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate dalle parti in quanto le medesime non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse dei tre figli minori. Per quanto concerne la domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la stessa è parimenti fondata. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c. in data 20.05.2024 sentenza di separazione personale tra le parti che, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato. Deve altresì rilevarsi che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra le parti e risulta decorso il termine di legge di dodici mesi dall'udienza di prima comparizione delle parti nell'ambito del presente procedimento per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle statuizioni accessorie, essendo le medesime identiche a quelle di separazione, parimenti non vi sono motivi ostativi alla loro omologa per i motivi sopra già espressi. Cone da richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sul ricorso cumulativo di separazione e scioglimento del matrimonio promosso da nei confronti di in accoglimento delle Parte_1 Controparte_1 conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede: 1) in relazione alla domanda di separazione:
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
2) in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
pagina 8 di 9 - DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...]_1
Calabria il 30.06.1978, e nato a Messina il 23.11.1973, a [...] in data [...] e Controparte_1 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio al n. 2, parte I, serie 1, anno 2005;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scilla di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 01.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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