Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025 , nella causa iscritta al n. 4388 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
in persona del suo legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Luigi Guarino del Foro di Benevento, con lo stesso elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Benevento al Viale Mellusi n. 168;
RICORRENTE
E
in persona del Procuratore della Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bisignano n. 68 presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Ernesto Maria Ruffini che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria;
,in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. rappresentato e difeso nel giudizio r.g.n. 568/2023 dall'avv. Vincenza Marina
Marinelli e nel giudizio r.g.n. 569/2023 dall'Avv.to Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 25.10.2024 la ha impugnato l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 01720249003011951000, notificata il 7.10.2024, con il quale l' Controparte_1
ha intimato il pagamento di euro 86.506,07 per i crediti di natura
[...] previdenziale/assistenziale contenuti nei sottostanti avvisi di addebito.
La ricorrente ha eccepito, inoltre, la illegittimità della riscossione per tardività delle notifiche degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione e conseguente decadenza dell' . Pt_2
La ricorrente ha eccepito, altresì, la nullità dell'intimazione di pagamento sia per difetto di preventivo contraddittorio, sia per omessa notifica/comunicazione formale dell'atto RO.
La ricorrente ha, inoltre, contestato l'Intimazione per difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione del ruolo oggetto dell'intimazione di pagamento.
La ricorrente ha, altresì, eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa allegazione dei documenti, per difetto di motivazione e per omessa notifica degli avvisi bonari e/o avvisi di addebito oggetto della intimazione.
Infine ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi alla intimazione impugnata e la conseguente prescrizione dei crediti previdenziali/assistenziali.
Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso Pt_2 Controparte_3 in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dall' di difetto di legittimazione passiva. Pt_2
Nella specie le censure di ordine formale dedotte dall'opponente attengono ai precedenti Avvisi di
Addebito e si riverberano pertanto sui successivi atti dell'agente della riscossione come motivi di invalidità di ordine sostanziale (e non meramente formale), incidenti sulla estinzione dei crediti controversi per intervenuta prescrizione;
motivi, questi, per i quali in tali ipotesi sussiste la legittimazione passiva concorrente anche dell'ente impositore (v. Cass. ord. 1532/2012).
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002).
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Va rigettata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto RO .
Va, infatti, ricordato che in materia di riscossione di crediti previdenziali, come è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, regolata dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia tributaria e di applicazione delle sanzioni amministrative
(art. 14 I. n. 689 del 1981), la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (v. Cass. n. 4225 del 2018; n. 3269 del 2009).
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Va rigettata l'eccezione di nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e per difetto di sottoscrizione del ruolo.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (sul punto da ultimo Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, n.28689).
Nella specie, in definitiva, la comunicazione impugnata è conforme alla legge in quanto sono indicati le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito da cui la stessa è scaturita, né era necessaria la sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento non essendo tale onere previsto da alcuna disposizione di legge (Cass. n. 24234/11).
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Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01720249003011951000 in relazione a tutti gli avvisi di addebito relativi a contributi , sostenendo di non aver ricevuto la notifica Pt_2 degli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento.
Costituendosi in giudizio, la ha Controparte_4 depositato due richieste di definizione agevolata con cui Parte ricorrente ha chiesto la definizione agevolata dei sotto-elencati Avvisi di Addebito di cui in ricorso, ossia: Avviso di Addebito n.
31720190000609409000 del 3.7.2019; Avviso di Addebito n. 317201900001448429000 del 15.10.2019; Avviso di Addebito n. 31720200000056543000 del 29.1.2020; Avviso di Addebito n.
31720200000275392000 del 30.10.2020; Avviso di Addebito n. 31720220000031033000 del
19.3.2022; Avviso di Addebito n. 31720220000031134000 del 19.3.2022; Avviso di Addebito n.
31720220000031235000 del 19.3.2022; Avviso di Addebito n. 31720220000031336000 del
19.3.2022; Avviso di Addebito n. 31720220000031437000 del 19.3.2022; Avviso di Addebito n.
31720220000031538000 del 19.3.2022; Avviso di Addebito n. 31720220000031639000 del
19.3.2022; Avviso di Addebito n. 31720220000031740000 del 19.3.2022; Avviso di Addebito n.
31720220000031841000 del 19.3.2022; Avviso di Addebito n. 31720220000031942000 del
19.3.2022; Avviso di Addebito n. 317202200000195504000 del 15.5.2022; Avviso di Addebito n.
31720220000935759000 notificato il 05/10/2022:Avviso di Addebito n. 317202200000935860000 del 5.10.2022; Avviso di Addebito n. 31720220000935961000 del 5.10.2022; Avviso di Addebito
n. 31720220000936062000 del 5.10.2022; Avviso di Addebito n. 31720220000936163000 del
5.10.2022; Avviso di Addebito n. 31720220001314736000 del 16.12.2022; Avviso di Addebito n.
31720220001366589000 del 16.12.2022.
Come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n.
18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretandosi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate
(Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L,
29/12/2015, n. 26013). La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cassazione sent.n.5160/2022). Come anche evidenziato di recente (vedi
Cass. n. 11338/2023), con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali la Corte ha ulteriormente ribadito e chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento. Del resto, sempre secondo quanto rilevato dalla citata sentenza n. 11338/2023, e come pure evidenziato da Cass. n. 19401/2022, una simile tesi ermeneutica non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto, a ben vedere, la prima, - secondo quanto è dato desumere dal tenore complessivo della motivazione - conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione) mentre la seconda, in parte motiva, si limita ad osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”, ulteriormente precisando che “l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione”; deve, invero, convenirsi con l'affermazione secondo cui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere. Si è, invero, riaffermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, - come sopra già sottolineato - non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento della sussistenza del debito comporta, in ogni caso, l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto gli atti impositivi. Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, come detto, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Ancor più di recente con ordinanza n.3414/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: “la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti”
Alla luce di tali considerazioni, in riferimento ai sopra-elencati Avvisi di Addebito, il ricorso va rigettato in quanto la domanda di definizione agevolata oltre ad avere interrotto la prescrizione costituisce prova della notifica degli avvisi di addebito.
In relazione agli Avvisi di Addebito che non sono stati oggetto delle predette Domande di
Definizione Agevolata, ossia gli Avvisi di Addebito n. 31720230000448708000 e n.
3172023000057668000 va rilevato che, costituendosi in giudizio, l' ha provato la rituale Pt_2 notifica degli stessi a mezzo pec rispettivamente in data 15.9.2023 e in data 21.11.2023 per cui la pretesa previdenziale risulta essere definitiva per mancata impugnazione entro i termini ed il ricorso va rigattato anche per tali avvisi.
In ordine al disconoscimento di tale documentazione, prodotta in copia, va evidenziato che si tratta di un disconoscimento assolutamente generico, senza indicazione di specifici profili di difformità delle copie dagli originali. L'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica invece che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali.
Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato (v.
Cass. sentt. nn. 16232/2004, 15856/2004, 1264/2006, 2419/2006). I suddetti principi sono stati anche recentemente riaffermati dalla S.C., la quale ha ribadito “che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta: cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del
13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez.3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv.659902 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017,
Rv. 645436- 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega (ad es., in tema di conseguenze del danno aquiliano)” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022). Ne discende la piena utilizzabilità di tale documentazione. Inoltre, in corso di causa sono stati esibiti gli originali.
Infine quanto alla notifica a mezzo pec devono essere effettuate le seguenti considerazioni.
Occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 DPR 602/73 ai sensi del quale “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido
e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' all'indirizzo di Controparte_5 posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”
Nondimeno, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. n. 68/2005, contenente il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, espressamente richiamato dall'art. 26 cit., “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come recentemente chiarito dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016.
La normativa sopra richiamata prevede che la notifica possa essere eseguita dall'Ente riscossore a mezzo Posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (“Ini-Pec”); con ciò prevedendo la necessità di iscrizione nei registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione e non anche dell'indirizzo Pec del mittente della stessa.
L'eccezione va rigettata.
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Infine considerato che vi è prova della regolare notifica degli avvisi di addebito richiamati nell'atto di intimazione la parte è decaduta dalla possibilità di proporre eccezione di merito e formali relative agli avvisi di addebito impugnati (eccezioni sub 2-3 -5).
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento € 2000,00 in favore di ciascun resistente oltre Iva, spese generali e cp.a
Così deciso in Benevento, il 8.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
Le presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il Dott.Giuseppe Serpico GOP in
Tirocinio