TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12983 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 64009 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
, (C.F. ) nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio ed in qualità di erede del SI. , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Città del Capo, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL CAROSI del foro di Roma, c.f. , con C.F._2 studio in Roma, via Quintilio Varo n. 112, tel. 3470904193, fax 0697656992, PEC
, Email_1 CP_1 Email_2 parte attrice contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
in persona del pro tempore (cod. Controparte_2 Controparte_3 fiscale ) e per essa la in P.IVA_1 Controparte_4 persona del pro tempore (cod. fiscale , la Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ), e per il Controparte_4 P.IVA_1 [...]
(C.F. in persona del Ministro pro Controparte_5 P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod.
1 2
fiscale ), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è P.IVA_3 domiciliata per legge (PEC: Email_3 parti convenute
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
, premette di essere erede di , nato a [...] il Parte_1 Persona_1
21.05.1929 e deceduto a Città del Capo, in virtù dei seguenti legami di parentela: il SI. è il figlio legittimo del SI. , fratello del Parte_1 Persona_2
SI. , nato a [...] il [...] e deceduto il 03.03.2020, quindi Persona_1 suo erede. Il rapporto di parentela è (asseritamente) provato dalla certificazione di atto notorio, estratto di nascita, certificato di morte e successione. La parte attrice si riservava di produrre ulteriore documentazione in merito al rapporto di parentela e successorio. Il sig. in data 23.07.1944 veniva arrestato Persona_1
a OD (Isole Egee del Dodecaneso) dalle forze armate tedesche, e condotto dapprima nel campo di prigionia nella Caserma di OD, e successivamente caricato sul convoglio ferroviario n. 44R, in condizioni disumane, per essere trasferito in un campo di concentramento in Germania. In data 16.08.1944 giungeva al campo di concentramento di Auschwitz. In data 04.05.1945 veniva liberato dalle Forze Alleate e rimpatriato in data 14.09.1945.
Durante il periodo di prigionia, durato 9 mesi, il sig. aveva subito torture Per_1 fisiche e psichiche continue, ha assistito a fucilazioni di prigionieri e altre torture, ed è stato destinato al lavoro forzato senza retribuzione, né riposo.
Inoltre, durante la prigionia il sig. ha perso il papà SI. Per_1 Persona_3
(nato a [...] –Turchia il 03.01.1899 e deceduto ad Auschwitz il 16.08.1944) arrestato e deportato il 23.07.1944 in Germania nel campo di sterminio di
Auschwitz e la mamma SI.ra (nata a [...] il [...] e Persona_4 deceduta ad Auschwitz il 16.08.1944) arrestata e deportata il 23.07.1944 in
Germania nel campo di sterminio di Auschwitz.
A riprova dei fatti narrati allegava: documentazione storica raccolta dalla CDEC -
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale
2 3
risultano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica nel priodo della Seconda guerra mondiale. Il sig. è incluso in apposita sezione. Per_1
Pertanto, il sig. ha subito i seguenti crimini di guerra, quali la deportazione Per_1 propria e della sua famiglia, la tortura, la riduzione in schiavitù, nonché lo sterminio di alcuni familiari.
Concludeva chiedendo di dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il SI.
ha subito a causa della sua deportazione e detenzione nel campo di Per_5 concentramento di Auschwitz e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
La Germania non si costituiva.
Si costituiva la difesa erariale, la quale concludeva chiedendo: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_5 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Controparte_4
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte
[...] attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto parte attrice e/o il de cuius ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Dopo regolare istruttoria la causa in data 6.5.2025 era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, prima di affrontare il merito della controversia, ritiene che non sussista agli atti la prova dello status di erede da parte dell'attore il quale era unicamente il nipote del de cuius.
3 4
Il solo documento prodotto è una autodichiarazione nella quale è scritto.
La prova della qualità di erede deve essere fornita da parte di colui il quale invoca tale status.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (l'ultima volta con la sentenza del 20 giugno 2025 n. 16594) il principio secondo cui, “ in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto”, nel caso di specie al risarcimento dei danni, “deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”, precisandosi che, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ.” (così, in motivazione, Cass.
Sez. ord. 11 agosto 2021, n. 22730, Rv. 662065-01; sulla necessità che “il rapporto di parentela con il “de cuius”, quale titolo che, a norma dell'art. 565 cod. civ., conferisce la qualità di erede”, sia “provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – essere data con ogni mezzo”, si vedano pure Cass. Sez. 2, sent. 12 luglio 2024, n. 19254, Rv. 671727-01; Cass. Sez. 2, ord. 14 ottobre 2020, n.
4 5
22192, Rv. 659330-01; Cass. Sez. 2, sent. 29 marzo 2006, n. 7276, Rv. 587734-
01; Cass. Sez. 2, sent. 4 maggio 1999, n. 4414, Rv. 525973-01).
La parte aveva espresso riserva di produrre documentazione senza che tale riserva fosse stata sciolta.
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. In relazione alla prova della qualità di erede, tale onere non è assolto con la produzione della sola autodichiarazione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; v. inoltre Cass., n.
210/2021).
La difesa erariale ha compiutamente contestato la prova della qualità di erede scrivendo: “In conclusione, si eccepisce la mancanza di prova della qualità di erede, non avendo l'attrice provato né l'esistenza e né il numero degli eventuali altri coeredi. Siffatta interpretazione è stata ribadita, in tal senso, anche nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 22 novembre 2019 n. 30505, laddove si è evidenziato che la qualità di erede richiede la presentazione di certificazioni anagrafiche, ovvero di atti dai quali si evince il rapporto di parentela con il de cuius e, quindi, che legittimano la successione”.
Nel caso di specie, alla luce delle scarne allegazioni della parte attrice, non risulta provata l'esistenza dello Status di erede e, pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dagli avi della parte attrice, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla parte attrice;
5 6
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 23.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 64009 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
, (C.F. ) nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio ed in qualità di erede del SI. , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Città del Capo, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL CAROSI del foro di Roma, c.f. , con C.F._2 studio in Roma, via Quintilio Varo n. 112, tel. 3470904193, fax 0697656992, PEC
, Email_1 CP_1 Email_2 parte attrice contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
in persona del pro tempore (cod. Controparte_2 Controparte_3 fiscale ) e per essa la in P.IVA_1 Controparte_4 persona del pro tempore (cod. fiscale , la Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ), e per il Controparte_4 P.IVA_1 [...]
(C.F. in persona del Ministro pro Controparte_5 P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod.
1 2
fiscale ), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è P.IVA_3 domiciliata per legge (PEC: Email_3 parti convenute
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
, premette di essere erede di , nato a [...] il Parte_1 Persona_1
21.05.1929 e deceduto a Città del Capo, in virtù dei seguenti legami di parentela: il SI. è il figlio legittimo del SI. , fratello del Parte_1 Persona_2
SI. , nato a [...] il [...] e deceduto il 03.03.2020, quindi Persona_1 suo erede. Il rapporto di parentela è (asseritamente) provato dalla certificazione di atto notorio, estratto di nascita, certificato di morte e successione. La parte attrice si riservava di produrre ulteriore documentazione in merito al rapporto di parentela e successorio. Il sig. in data 23.07.1944 veniva arrestato Persona_1
a OD (Isole Egee del Dodecaneso) dalle forze armate tedesche, e condotto dapprima nel campo di prigionia nella Caserma di OD, e successivamente caricato sul convoglio ferroviario n. 44R, in condizioni disumane, per essere trasferito in un campo di concentramento in Germania. In data 16.08.1944 giungeva al campo di concentramento di Auschwitz. In data 04.05.1945 veniva liberato dalle Forze Alleate e rimpatriato in data 14.09.1945.
Durante il periodo di prigionia, durato 9 mesi, il sig. aveva subito torture Per_1 fisiche e psichiche continue, ha assistito a fucilazioni di prigionieri e altre torture, ed è stato destinato al lavoro forzato senza retribuzione, né riposo.
Inoltre, durante la prigionia il sig. ha perso il papà SI. Per_1 Persona_3
(nato a [...] –Turchia il 03.01.1899 e deceduto ad Auschwitz il 16.08.1944) arrestato e deportato il 23.07.1944 in Germania nel campo di sterminio di
Auschwitz e la mamma SI.ra (nata a [...] il [...] e Persona_4 deceduta ad Auschwitz il 16.08.1944) arrestata e deportata il 23.07.1944 in
Germania nel campo di sterminio di Auschwitz.
A riprova dei fatti narrati allegava: documentazione storica raccolta dalla CDEC -
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale
2 3
risultano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica nel priodo della Seconda guerra mondiale. Il sig. è incluso in apposita sezione. Per_1
Pertanto, il sig. ha subito i seguenti crimini di guerra, quali la deportazione Per_1 propria e della sua famiglia, la tortura, la riduzione in schiavitù, nonché lo sterminio di alcuni familiari.
Concludeva chiedendo di dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il SI.
ha subito a causa della sua deportazione e detenzione nel campo di Per_5 concentramento di Auschwitz e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese.
La Germania non si costituiva.
Si costituiva la difesa erariale, la quale concludeva chiedendo: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di Controparte_5 cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Controparte_4
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte
[...] attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto parte attrice e/o il de cuius ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Dopo regolare istruttoria la causa in data 6.5.2025 era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice, prima di affrontare il merito della controversia, ritiene che non sussista agli atti la prova dello status di erede da parte dell'attore il quale era unicamente il nipote del de cuius.
3 4
Il solo documento prodotto è una autodichiarazione nella quale è scritto.
La prova della qualità di erede deve essere fornita da parte di colui il quale invoca tale status.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (l'ultima volta con la sentenza del 20 giugno 2025 n. 16594) il principio secondo cui, “ in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto”, nel caso di specie al risarcimento dei danni, “deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”, precisandosi che, “per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ.” (così, in motivazione, Cass.
Sez. ord. 11 agosto 2021, n. 22730, Rv. 662065-01; sulla necessità che “il rapporto di parentela con il “de cuius”, quale titolo che, a norma dell'art. 565 cod. civ., conferisce la qualità di erede”, sia “provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – essere data con ogni mezzo”, si vedano pure Cass. Sez. 2, sent. 12 luglio 2024, n. 19254, Rv. 671727-01; Cass. Sez. 2, ord. 14 ottobre 2020, n.
4 5
22192, Rv. 659330-01; Cass. Sez. 2, sent. 29 marzo 2006, n. 7276, Rv. 587734-
01; Cass. Sez. 2, sent. 4 maggio 1999, n. 4414, Rv. 525973-01).
La parte aveva espresso riserva di produrre documentazione senza che tale riserva fosse stata sciolta.
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. In relazione alla prova della qualità di erede, tale onere non è assolto con la produzione della sola autodichiarazione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; v. inoltre Cass., n.
210/2021).
La difesa erariale ha compiutamente contestato la prova della qualità di erede scrivendo: “In conclusione, si eccepisce la mancanza di prova della qualità di erede, non avendo l'attrice provato né l'esistenza e né il numero degli eventuali altri coeredi. Siffatta interpretazione è stata ribadita, in tal senso, anche nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 22 novembre 2019 n. 30505, laddove si è evidenziato che la qualità di erede richiede la presentazione di certificazioni anagrafiche, ovvero di atti dai quali si evince il rapporto di parentela con il de cuius e, quindi, che legittimano la successione”.
Nel caso di specie, alla luce delle scarne allegazioni della parte attrice, non risulta provata l'esistenza dello Status di erede e, pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dagli avi della parte attrice, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla parte attrice;
5 6
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 23.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
6