Articolo 26 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
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21 marzo 2003
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15 gennaio 2004
Art. 26. Costituzione e partecipazione italiana ad
associazioni e fondazioni in Italia e all'estero 1. Il Ministero degli affari esteri puo', anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all' articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonche' di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti. ((4)) 2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformita' alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all' articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401 .
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 2003, n. 360 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che e' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'anno 2004 per contribuire alla costituzione da parte del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle proprie competenze, di fondazioni che hanno per scopo la promozione dell'immagine dell'Italia nel Mondo, anche in deroga al comma 1, primo periodo, del presente articolo.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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