CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1198/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1198/2023 promosso da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AP ER IN NA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PASOLINI 4 48121 RAVENNA presso il difensore avv. AP ER IN NA APPELLANTE
contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE Controparte_2 C.F._2 e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI Controparte_3 C.F._3 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI Controparte_4 C.F._4 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE pagina 1 di 10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE e CP_5 C.F._5 dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE Parte_2 C.F._6 e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE e CP_6 C.F._7 dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI CP_7 CP_8 C.F._8 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI 1 C.F._1
40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI Parte_3 C.F._9 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. APGNANI CP_9 C.F._10 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE Controparte_10 P.IVA_3 e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI CP_11 C.F._11
SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI Parte_4 C.F._12 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 C.F._1
40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI Parte_5 C.F._13 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLAMINI Parte_6 C.F._14 FABRIZIO e dell'avv. PAPIANI FRANCESCO ( ) Viale Della Lirica 48124 C.F._15 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in VIA BRUNI N. 1 47121 FORLI' presso il difensore avv. FLAMINI FABRIZIO C.F. , CP_12 C.F._16 C.F. ), Controparte_13 C.F._17 (C.F. ), Controparte_14 C.F._18 APPELLATI
pagina 2 di 10 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Ravenna n. 07/2023 del
05/01/2023, pubblicata in data 12/01/2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note depositate il 9.06.2025;
Per Controparte_1
come da note depositate il 5.06.2025
Per Parte_6
come da note depositate il 5.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in Cervia (RA), via Rossini Controparte_1
n. 13, e i condomini proprietari delle unità immobiliari facenti parte del e CP_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Parte_2 CP_6 Parte_7
e e Parte_8 Parte_3 Controparte_14 Parte_9 Parte_10
e hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna Parte_4 CP_12 [...]
(d'ora innanzi anche solo e Parte_1 Controparte_15 Pt_6 chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che la porzione di area cortiliva identificata
[...] al catasto fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 26, particella 2343, che si trova antistante all'unità immobiliare di proprietà di sita in Cervia, via XXII Ottobre 15/B (identificata al Pt_1 catasto fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 26, mappale 2343, sub. 20), e all'unità immobiliare di proprietà del sig. sita in via Rossini 13 (identificata al catasto fabbricati del Comune di Pt_6
Ravenna al foglio 26, mappale 2343, sub 2), costituisce parte del come tale Controparte_1 oggetto della proprietà comune e indivisa dei condomini e, per l'effetto, di condannare le parti convenute alla rimozione e/o demolizione del dehors insistente sulla suddetta porzione e di qualsivoglia manufatto, struttura di sostegno e/o opera ivi presente, restituendo la suddetta porzione al CP_1
pagina 3 di 10 libera da persone o cose e nella sua piena disponibilità, nonché di condannare la sola CP_1 Pt_1
a risarcire al tutti i danni da esso patiti a causa dell'illegittima condotta posta in
[...] CP_1 essere nell'ammontare ritenuto di giustizia, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto Parte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande di cui all'atto di citazione e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'usucapione del diritto di proprietà e/o di superficie e/o della servitù di uso esclusivo dell'area cortiliva oggetto di causa sulla quale insiste il dehors a suo favore e/o a favore di Parte_6
Si è costituito anche aderendo alla domanda giudiziale di abbattimento e Parte_6 demolizione delle tettoie e dei dehors proposta dalle parti attrici e rimarcando come il provvedimento giudiziale di condanna dovesse essere esclusivamente rivolto alla essendo la mancata Parte_1 rimessione in pristino dell'area condominiale imputabile solo alla volontà della società convenuta.
*
Con sentenza n. 07/2023 del 12.01.2023, il Tribunale di Ravenna, accertato il diritto di proprietà del sulla porzione di area cortiliva oggetto di causa, e che nè Controparte_1 [...]
nè o altro condomino vantano su di essa alcun diritto di Parte_1 Parte_6 uso esclusivo, ha condannato alla rimozione e/o demolizione del dehors e degli altri Parte_1 manufatti insistenti sulla predetta porzione e a restituirla al libera da persone e cose e nella CP_1 sua piena disponibilità, nonché a corrispondergli a titolo risarcitorio l'importo di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, e a rifondere alle altre parti le spese di giudizio.
Il Tribunale ha rilevato come non vi fosse contestazione sulla circostanza per cui la porzione di area cortiliva oggetto di causa fosse ab origine di proprietà comune ed indivisa del Condominio attore e, ritenuta infondata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da ha qualificato Parte_1 come abusiva l'occupazione dell'area dalla stessa posta in essere coi manufatti identificati nella disposta CTU. Ha dunque condannato alla relativa rimozione solamente quest'ultima, stante la piena adesione del sig. alle domande formulate dal Condominio e il pregiudizio patito anche dal Pt_6 medesimo per effetto dei manufatti abusivi, in ragione dell'impossibilità di entrare nella propria unità immobiliare senza accedere necessariamente tramite il dehors. Infine, ha ritenuto configurato un danno in capo al Condominio attore per effetto dell'occupazione sine titulo posta in essere dalla società convenuta, in applicazione dei principi sanciti sul punto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un. 15.11.2022, n. 33645).
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1 anzitutto il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione dalla medesima pagina 4 di 10 proposta (“in modo alternativo di proprietà o superficie e/o diritto di servitù di uso esclusivo”), malgrado tutti i proprietari degli immobili ora appartenenti a succedutisi nel tempo, così Parte_1 come il Sig. attraverso i propri conduttori, avessero utilizzato in modo esclusivo l'area Pt_6 antistante agli stessi “fino dagli anni '60 ed ininterrottamente fino ai giorni nostri”.
L'appellante ha poi censurato la pronuncia di primo grado laddove non ammette le prove orali dalla medesima formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata il 12.03.2020, volte a dimostrare la costante occupazione dell'area da parte dei proprietari danti causa della convenuta e dalla stessa per il tempo utile ad usucapire.
Ancora, ha impugnato il capo della sentenza che la condanna a risarcire il danno patito dal CP_1 per l'occupazione dell'area, da ritenersi indimostrato.
Infine, ha censurato la condanna emessa nei suoi confronti alla rifusione delle spese processuali, in particolare in favore del sig. chiamato in causa dal Condominio, e contro cui essa non ha Pt_6 svolto alcuna domanda.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per i motivi suesposti;
nel merito in totale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, n. 7/2023,
- in via istruttoria ammettersi le prove per testi come da memoria ritualmente depositata EX ART.
183 CPC COMMA VI N. 2;
- nel merito, in riforma della sentenza n. 07/2023, dichiarare ed accertare l'usucapione del diritto di proprietà o superficie e/o servitù di uso esclusivo in favore di Parte_1 dell'area cortiliva identificata al Catasto fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 26, particella
2343, porzione che si trova in posizione antistante rispetto alle unità immobiliari identificati al subalterno 2 (oggi di proprietà e al subalterno 20 (oggi di proprietà Pt_6 [...]
e sulla quale attualmente insiste il dehors descritto nella premessa dell'atto di Parte_1 citazione, confinante con le del Comune di Cervia, ragioni Controparte_16 Parte_6
e
[...] Parte_1
- rigettarsi le domande di rimozione del dehors e di risarcimento danni nei confronti di Pt_1
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi.”.
Si sono costituiti gli appellati, instando per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato. pagina 5 di 10 Con ordinanza in data 29.12.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., coi termini massimi ivi previsti.
All'udienza del 9.09.2025 il Consigliere Istruttore ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'istanza di parte appellante di essere autorizzata a produrre la consulenza svolta nel procedimento R.G. n. 2225/1983 davanti al Tribunale di Ravenna tra la condomina Parte_11
e all'epoca gestore dell'attività svolta nell'immobile di proprietà della
[...] CP_17
non avendo la parte dimostrato di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado Parte_1 per causa ad essa non imputabile.
Nel merito, l'appello è infondato.
Lamenta anzitutto l'appellante che il giudice di prime cure non abbia ritenuto dimostrato l'intervenuto acquisto ad usucapione (del diritto di proprietà o, in via alternativa di superficie e/o di servitù di uso esclusivo) dell'area oggetto di causa malgrado il suo utilizzo in modo continuo da parte dei precedenti proprietari degli immobili ad essa antistanti e in seguito dalla stessa In particolare, deduce Pt_1
l'appellante che già in data 14.09.1969 l'assemblea del Condominio aveva rilevato che la superficie antistante al negozio del Sig. era stata completamente occupata dal suo conduttore (cfr. Pt_6 relativo verbale in cui si legge: “l'affittuario del Sig. il quale abusivamente ha recintato Pt_6 un'area di pertinenza del destinandola a pista di “BABY-CART” - doc. 1 fasc. primo CP_1 grado). Successivamente gli immobili suddetti erano stati occupati dalla attività di gelateria del Sig.
denominata “Il Giglio”, che non solo aveva impegnato con sedie e tavolini l'intera area CP_17 cortilizia in modo esclusivo, ma aveva montato altresì una tenda a protezione dell'area. Ancora in tempi successivi, per aveva presentato denuncia di inizio attività per la Persona_1 CP_18 realizzazione sull'area in questione di copertura in PVC, indi la Ro. conduttrice delle proprietà CP_19
e aveva ampliato tale copertura fino alla situazione attuale. Pt_6 Parte_1
Si osserva tuttavia che tali circostanze, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, sono già in punto di allegazione assolutamente inidonee ad integrare i requisiti del possesso utile ai fini dell'usucapione, che presuppone la prova rigorosa in capo all'attore (e quindi, prima ancora, la specifica allegazione) di avere, per un tempo protrattosi oltre i venti anni, tenuto di fatto un comportamento continuo e non interrotto, attestante in modo inequivoco l'intenzione di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario (o quanto meno del titolare del diritto di superficie, non essendo configurabile nel nostro ordinamento l'invocato “diritto di servitù di uso esclusivo”), possedendo lo stesso come libero da diritti reali altrui, in modo non violento né pagina 6 di 10 clandestino, in assenza di ogni esercizio del suo diritto da parte del e di ogni eventuale CP_1 contestazione.
Il dedotto utilizzo in modo continuo del bene da parte di soggetti riconducibili ai proprietari degli immobili ad esso antistanti non configura quindi, di per sé solo, possesso utile ad usucapire, essendo assolutamente compatibile con l'esercizio del diritto di proprietà da parte del relativo intestatario (i.e., il Condominio e i condomini tutti).
In particolare, esclusa ogni rilevanza dell'attività posta in essere dal conduttore della proprietà
in quanto nemmeno astrattamente idonea a costituire esercizio del diritto di proprietà o Pt_6 superficie da parte di (si fa riferimento alla richiamata recinzione dell'area per destinarla a pista Pt_1 di Baby Cart, che risulta da verbale assembleare del 1969), la successiva occupazione dell'area tramite apposizione di tavoli e sedie da parte del sig. gestore della gelateria “Il Giglio” e conduttore – CP_17 anche - del dante causa di integra modalità di utilizzo del bene esplicitamente autorizzata ai Pt_1 sensi dell'art. 9 del regolamento condominiale (secondo cui «è consentito ai proprietari dei locali del piano terra, collocare tavolini con sedie per gli esercizi di bar-gelateria-latteria- pizzeria ecc. e di esporre, in modo decoroso ed a norma delle vigenti disposizioni di legge, le merci in vendita sempreché
i suddetti proprietari osservino l'obbligo di lasciare libero il passaggio pedonale» - doc. 45 fasc. attrice di primo grado), e dunque svolta in conformità della volontà del relativo proprietario, non essendo neppure allegato che ai condomini fosse impedito l'accesso all'area (ciò che peraltro viene espressamente escluso dalla sentenza del Tribunale di Ravenna del 10.05.1985 – pag. 15, relativa a controversia insorta tra una condomina e il prodotta dal sub doc. 51). CP_17 CP_1
Né tale possesso può dirsi configurato per avere il conduttore installato, in epoca imprecisata, CP_17 una tenda/tettoia davanti a bar, tenuto anche conto che detta tettoia è stata rimossa pochi anni dopo, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 588/85, sopra richiamata (cfr. primo punto dell'ordine del giorno del verbale assembleare del 16.01.1988, rubricato “abbattimento tettoia il 21 c.m.
e presentazione progetto di tenda mobile”, ove si legge quanto segue: “Il presidente concede la parola al sig. che informa l'assemblea di aver dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ravenna CP_17 che gli ha ordinato di abbattere la tettoia preesistente di fronte al bar su istanza della sig. Parte_11 che si riteneva danneggiata dalla stessa” - doc. n. 47 fasc. I grado parte attrice: doc. n. 6).
[...]
Non vi sono specifiche allegazioni dell'appellante in ordine al periodo successivo l'abbattimento della tettoia (neppure è dato sapere chi abbia utilizzato l'area e con quali modalità), mentre, per quanto riguarda il periodo dal 2001 – anno in cui la ha costruito sull'area condominiale un pergolato, CP_18 poi ampliato da – all'attualità, il preteso possesso ultraventennale decorrente dalla CP_20 realizzazione del pergolato del 2001 è comunque stato interrotto, quantomeno, con la proposizione pagina 7 di 10 dell'atto di citazione da parte del nell'anno 2019. Controparte_1
Il primo motivo di appello non merita dunque accoglimento.
Con il secondo motivo di appello contesta la sentenza impugnata per non avere il Tribunale Pt_1 accolto le istanze di prova orale dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.
Il motivo è infondato: correttamente il giudice ha rilevato la inammissibilità di tali istanze istruttorie, in quanto volte a dimostrare specifiche circostanze di fatto non dedotte in precedenza.
infatti, ha omesso di dedurre ed allegare nel termine perentorio di cui all'art. 183, comma 6, n. Pt_1
1), c.p.c. quelle circostanze – del tutto nuove rispetto alla prospettazione fattuale contenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta – che, poi, ha cercato di far accedere all'interno del giudizio, veicolandole attraverso la formulazione nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), di capitoli di prova orale, giudicati inammissibili.
Invero, a fronte dell'intervenuta cristallizzazione del thema decidendum, che identifica l'oggetto di causa, occorre fare riferimento al fondamentale principio per il quale non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Questo perché solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si invoca in giudizio l'accertamento. Orbene, dall'imprescindibile postulato della “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, di contestazione e gli oneri della prova, sancito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 17/06/2004, n. 11353), anche la giurisprudenza di merito è pervenuta alla conclusione che è inammissibile, pur se formulata prima del decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. (cfr. Trib.
Milano, Sez. IX, ordinanza 23/05/2013; Trib. Reggio Emilia, 14/06/2012; Trib. Piacenza, 30/11/2009).
In ogni caso, dette istanze istruttorie appaiono ictu oculi inidonee a dimostrare l'esercizio di un potere di fatto sul bene da parte dei proprietari danti causa dell'odierna appellante e della stessa tale da integrare possesso utile ad usucapire il diritto di proprietà (o superficie) per il tempo necessario.
Con il terzo motivo di gravame censura la pronuncia di primo grado per averla condannata a Pt_1 risarcire il danno patito dal in assenza di prova e considerata l'espressa autorizzazione CP_1 all'uso precario dell'area con conseguente assenza di nocumento in capo ai condomini.
La doglianza è generica e comunque infondata, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di risarcimento danni derivanti da occupazione senza titolo del bene per cui: “Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella pagina 8 di 10 comune esperienza) e provare, anche per presunzioni” (così da ultimo
Sez. 2 , Sentenza n. 10328 del 18/04/2025).
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto sussistente, con decorrenza dall'anno 2001 (e dunque solamente dal momento della installazione di opere fisse nell'area esterna) un pregiudizio per i condomini consistente nella mancata possibilità di utilizzare il bene in via diretta, avendo precluso i manufatti realizzati a beneficio dei locali di proprietà il passaggio sull'area controversa, tanto Pt_1 che allo stesso proprietario di uno dei locali antistanti, era impedito l'accesso nella sua unità Pt_6 immobiliare, dovendo prima aprire con la chiave la porta esterna del dehors per accedervi.
Nessun pregiudizio è stato invece liquidato con riguardo al periodo precedente, quando l'area era utilizzata conformemente al regolamento condominiale.
Il quarto motivo d'appello è anch'esso infondato, discendendo la condanna alle spese della convenuta dalla sua totale soccombenza. Pt_1
Con particolare riguardo alla condanna nei confronti del sig. si osserva che, come Pt_6 evidenziato nella sentenza impugnata, sin dal primo grado di giudizio egli ha aderito integralmente alla domanda della parte attrice, associandosi alla richiesta di abbattimento delle tettoie/dehor oggetto di causa, per il quale si era adoperato anche nella fase antecedente l'introduzione del processo
(instaurando procedimento di mediazione il 21.12.2017), senza alcun esito stante la ferma opposizione dell'odierna appellante.
Non vi è dubbio dunque che quest'ultima debba essere ritenuta soccombente anche nei suoi confronti, malgrado la chiamata in causa sia avvenuta ad opera degli attori in considerazione del posizionamento del dehors e degli altri manufatti nell'area cortiliva antistante anche alla sua unità immobiliare.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio nei confronti di tutti gli appellati. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia, e ai parametri di cui al DM
147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dai difensori, in €.
6.946 per ciascuna delle parti appellate (liquidati unitariamente il e i condomini difesi dai Controparte_1 medesimi difensori), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 9 di 10 dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la Parte_1 sentenza impugnata;
II – condanna al pagamento in favore delle controparti delle Parte_1 Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna delle parti appellate, in €.
6.946 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1198/2023 promosso da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AP ER IN NA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PASOLINI 4 48121 RAVENNA presso il difensore avv. AP ER IN NA APPELLANTE
contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE Controparte_2 C.F._2 e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI Controparte_3 C.F._3 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI Controparte_4 C.F._4 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE pagina 1 di 10 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE e CP_5 C.F._5 dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE Parte_2 C.F._6 e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE e CP_6 C.F._7 dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI CP_7 CP_8 C.F._8 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI 1 C.F._1
40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI Parte_3 C.F._9 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. APGNANI CP_9 C.F._10 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI SIMONE Controparte_10 P.IVA_3 e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 40122 C.F._1 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI CP_11 C.F._11
SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI Parte_4 C.F._12 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 C.F._1
40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APGNANI Parte_5 C.F._13 SIMONE e dell'avv. TRAVAGLIA ALESSANDRO ( ) VIA UGO LENZI N. 1 C.F._1 40122 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA UGO LENZI 40121 BOLOGNApresso il difensore avv. APGNANI SIMONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLAMINI Parte_6 C.F._14 FABRIZIO e dell'avv. PAPIANI FRANCESCO ( ) Viale Della Lirica 48124 C.F._15 RAVENNA;
, elettivamente domiciliato in VIA BRUNI N. 1 47121 FORLI' presso il difensore avv. FLAMINI FABRIZIO C.F. , CP_12 C.F._16 C.F. ), Controparte_13 C.F._17 (C.F. ), Controparte_14 C.F._18 APPELLATI
pagina 2 di 10 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Ravenna n. 07/2023 del
05/01/2023, pubblicata in data 12/01/2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note depositate il 9.06.2025;
Per Controparte_1
come da note depositate il 5.06.2025
Per Parte_6
come da note depositate il 5.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito in Cervia (RA), via Rossini Controparte_1
n. 13, e i condomini proprietari delle unità immobiliari facenti parte del e CP_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Parte_2 CP_6 Parte_7
e e Parte_8 Parte_3 Controparte_14 Parte_9 Parte_10
e hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna Parte_4 CP_12 [...]
(d'ora innanzi anche solo e Parte_1 Controparte_15 Pt_6 chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che la porzione di area cortiliva identificata
[...] al catasto fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 26, particella 2343, che si trova antistante all'unità immobiliare di proprietà di sita in Cervia, via XXII Ottobre 15/B (identificata al Pt_1 catasto fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 26, mappale 2343, sub. 20), e all'unità immobiliare di proprietà del sig. sita in via Rossini 13 (identificata al catasto fabbricati del Comune di Pt_6
Ravenna al foglio 26, mappale 2343, sub 2), costituisce parte del come tale Controparte_1 oggetto della proprietà comune e indivisa dei condomini e, per l'effetto, di condannare le parti convenute alla rimozione e/o demolizione del dehors insistente sulla suddetta porzione e di qualsivoglia manufatto, struttura di sostegno e/o opera ivi presente, restituendo la suddetta porzione al CP_1
pagina 3 di 10 libera da persone o cose e nella sua piena disponibilità, nonché di condannare la sola CP_1 Pt_1
a risarcire al tutti i danni da esso patiti a causa dell'illegittima condotta posta in
[...] CP_1 essere nell'ammontare ritenuto di giustizia, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto Parte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande di cui all'atto di citazione e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'usucapione del diritto di proprietà e/o di superficie e/o della servitù di uso esclusivo dell'area cortiliva oggetto di causa sulla quale insiste il dehors a suo favore e/o a favore di Parte_6
Si è costituito anche aderendo alla domanda giudiziale di abbattimento e Parte_6 demolizione delle tettoie e dei dehors proposta dalle parti attrici e rimarcando come il provvedimento giudiziale di condanna dovesse essere esclusivamente rivolto alla essendo la mancata Parte_1 rimessione in pristino dell'area condominiale imputabile solo alla volontà della società convenuta.
*
Con sentenza n. 07/2023 del 12.01.2023, il Tribunale di Ravenna, accertato il diritto di proprietà del sulla porzione di area cortiliva oggetto di causa, e che nè Controparte_1 [...]
nè o altro condomino vantano su di essa alcun diritto di Parte_1 Parte_6 uso esclusivo, ha condannato alla rimozione e/o demolizione del dehors e degli altri Parte_1 manufatti insistenti sulla predetta porzione e a restituirla al libera da persone e cose e nella CP_1 sua piena disponibilità, nonché a corrispondergli a titolo risarcitorio l'importo di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, e a rifondere alle altre parti le spese di giudizio.
Il Tribunale ha rilevato come non vi fosse contestazione sulla circostanza per cui la porzione di area cortiliva oggetto di causa fosse ab origine di proprietà comune ed indivisa del Condominio attore e, ritenuta infondata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da ha qualificato Parte_1 come abusiva l'occupazione dell'area dalla stessa posta in essere coi manufatti identificati nella disposta CTU. Ha dunque condannato alla relativa rimozione solamente quest'ultima, stante la piena adesione del sig. alle domande formulate dal Condominio e il pregiudizio patito anche dal Pt_6 medesimo per effetto dei manufatti abusivi, in ragione dell'impossibilità di entrare nella propria unità immobiliare senza accedere necessariamente tramite il dehors. Infine, ha ritenuto configurato un danno in capo al Condominio attore per effetto dell'occupazione sine titulo posta in essere dalla società convenuta, in applicazione dei principi sanciti sul punto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un. 15.11.2022, n. 33645).
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1 anzitutto il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione dalla medesima pagina 4 di 10 proposta (“in modo alternativo di proprietà o superficie e/o diritto di servitù di uso esclusivo”), malgrado tutti i proprietari degli immobili ora appartenenti a succedutisi nel tempo, così Parte_1 come il Sig. attraverso i propri conduttori, avessero utilizzato in modo esclusivo l'area Pt_6 antistante agli stessi “fino dagli anni '60 ed ininterrottamente fino ai giorni nostri”.
L'appellante ha poi censurato la pronuncia di primo grado laddove non ammette le prove orali dalla medesima formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata il 12.03.2020, volte a dimostrare la costante occupazione dell'area da parte dei proprietari danti causa della convenuta e dalla stessa per il tempo utile ad usucapire.
Ancora, ha impugnato il capo della sentenza che la condanna a risarcire il danno patito dal CP_1 per l'occupazione dell'area, da ritenersi indimostrato.
Infine, ha censurato la condanna emessa nei suoi confronti alla rifusione delle spese processuali, in particolare in favore del sig. chiamato in causa dal Condominio, e contro cui essa non ha Pt_6 svolto alcuna domanda.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per i motivi suesposti;
nel merito in totale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, n. 7/2023,
- in via istruttoria ammettersi le prove per testi come da memoria ritualmente depositata EX ART.
183 CPC COMMA VI N. 2;
- nel merito, in riforma della sentenza n. 07/2023, dichiarare ed accertare l'usucapione del diritto di proprietà o superficie e/o servitù di uso esclusivo in favore di Parte_1 dell'area cortiliva identificata al Catasto fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 26, particella
2343, porzione che si trova in posizione antistante rispetto alle unità immobiliari identificati al subalterno 2 (oggi di proprietà e al subalterno 20 (oggi di proprietà Pt_6 [...]
e sulla quale attualmente insiste il dehors descritto nella premessa dell'atto di Parte_1 citazione, confinante con le del Comune di Cervia, ragioni Controparte_16 Parte_6
e
[...] Parte_1
- rigettarsi le domande di rimozione del dehors e di risarcimento danni nei confronti di Pt_1
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi.”.
Si sono costituiti gli appellati, instando per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato. pagina 5 di 10 Con ordinanza in data 29.12.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissando udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., coi termini massimi ivi previsti.
All'udienza del 9.09.2025 il Consigliere Istruttore ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'istanza di parte appellante di essere autorizzata a produrre la consulenza svolta nel procedimento R.G. n. 2225/1983 davanti al Tribunale di Ravenna tra la condomina Parte_11
e all'epoca gestore dell'attività svolta nell'immobile di proprietà della
[...] CP_17
non avendo la parte dimostrato di non aver potuto produrla nel giudizio di primo grado Parte_1 per causa ad essa non imputabile.
Nel merito, l'appello è infondato.
Lamenta anzitutto l'appellante che il giudice di prime cure non abbia ritenuto dimostrato l'intervenuto acquisto ad usucapione (del diritto di proprietà o, in via alternativa di superficie e/o di servitù di uso esclusivo) dell'area oggetto di causa malgrado il suo utilizzo in modo continuo da parte dei precedenti proprietari degli immobili ad essa antistanti e in seguito dalla stessa In particolare, deduce Pt_1
l'appellante che già in data 14.09.1969 l'assemblea del Condominio aveva rilevato che la superficie antistante al negozio del Sig. era stata completamente occupata dal suo conduttore (cfr. Pt_6 relativo verbale in cui si legge: “l'affittuario del Sig. il quale abusivamente ha recintato Pt_6 un'area di pertinenza del destinandola a pista di “BABY-CART” - doc. 1 fasc. primo CP_1 grado). Successivamente gli immobili suddetti erano stati occupati dalla attività di gelateria del Sig.
denominata “Il Giglio”, che non solo aveva impegnato con sedie e tavolini l'intera area CP_17 cortilizia in modo esclusivo, ma aveva montato altresì una tenda a protezione dell'area. Ancora in tempi successivi, per aveva presentato denuncia di inizio attività per la Persona_1 CP_18 realizzazione sull'area in questione di copertura in PVC, indi la Ro. conduttrice delle proprietà CP_19
e aveva ampliato tale copertura fino alla situazione attuale. Pt_6 Parte_1
Si osserva tuttavia che tali circostanze, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, sono già in punto di allegazione assolutamente inidonee ad integrare i requisiti del possesso utile ai fini dell'usucapione, che presuppone la prova rigorosa in capo all'attore (e quindi, prima ancora, la specifica allegazione) di avere, per un tempo protrattosi oltre i venti anni, tenuto di fatto un comportamento continuo e non interrotto, attestante in modo inequivoco l'intenzione di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario (o quanto meno del titolare del diritto di superficie, non essendo configurabile nel nostro ordinamento l'invocato “diritto di servitù di uso esclusivo”), possedendo lo stesso come libero da diritti reali altrui, in modo non violento né pagina 6 di 10 clandestino, in assenza di ogni esercizio del suo diritto da parte del e di ogni eventuale CP_1 contestazione.
Il dedotto utilizzo in modo continuo del bene da parte di soggetti riconducibili ai proprietari degli immobili ad esso antistanti non configura quindi, di per sé solo, possesso utile ad usucapire, essendo assolutamente compatibile con l'esercizio del diritto di proprietà da parte del relativo intestatario (i.e., il Condominio e i condomini tutti).
In particolare, esclusa ogni rilevanza dell'attività posta in essere dal conduttore della proprietà
in quanto nemmeno astrattamente idonea a costituire esercizio del diritto di proprietà o Pt_6 superficie da parte di (si fa riferimento alla richiamata recinzione dell'area per destinarla a pista Pt_1 di Baby Cart, che risulta da verbale assembleare del 1969), la successiva occupazione dell'area tramite apposizione di tavoli e sedie da parte del sig. gestore della gelateria “Il Giglio” e conduttore – CP_17 anche - del dante causa di integra modalità di utilizzo del bene esplicitamente autorizzata ai Pt_1 sensi dell'art. 9 del regolamento condominiale (secondo cui «è consentito ai proprietari dei locali del piano terra, collocare tavolini con sedie per gli esercizi di bar-gelateria-latteria- pizzeria ecc. e di esporre, in modo decoroso ed a norma delle vigenti disposizioni di legge, le merci in vendita sempreché
i suddetti proprietari osservino l'obbligo di lasciare libero il passaggio pedonale» - doc. 45 fasc. attrice di primo grado), e dunque svolta in conformità della volontà del relativo proprietario, non essendo neppure allegato che ai condomini fosse impedito l'accesso all'area (ciò che peraltro viene espressamente escluso dalla sentenza del Tribunale di Ravenna del 10.05.1985 – pag. 15, relativa a controversia insorta tra una condomina e il prodotta dal sub doc. 51). CP_17 CP_1
Né tale possesso può dirsi configurato per avere il conduttore installato, in epoca imprecisata, CP_17 una tenda/tettoia davanti a bar, tenuto anche conto che detta tettoia è stata rimossa pochi anni dopo, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 588/85, sopra richiamata (cfr. primo punto dell'ordine del giorno del verbale assembleare del 16.01.1988, rubricato “abbattimento tettoia il 21 c.m.
e presentazione progetto di tenda mobile”, ove si legge quanto segue: “Il presidente concede la parola al sig. che informa l'assemblea di aver dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ravenna CP_17 che gli ha ordinato di abbattere la tettoia preesistente di fronte al bar su istanza della sig. Parte_11 che si riteneva danneggiata dalla stessa” - doc. n. 47 fasc. I grado parte attrice: doc. n. 6).
[...]
Non vi sono specifiche allegazioni dell'appellante in ordine al periodo successivo l'abbattimento della tettoia (neppure è dato sapere chi abbia utilizzato l'area e con quali modalità), mentre, per quanto riguarda il periodo dal 2001 – anno in cui la ha costruito sull'area condominiale un pergolato, CP_18 poi ampliato da – all'attualità, il preteso possesso ultraventennale decorrente dalla CP_20 realizzazione del pergolato del 2001 è comunque stato interrotto, quantomeno, con la proposizione pagina 7 di 10 dell'atto di citazione da parte del nell'anno 2019. Controparte_1
Il primo motivo di appello non merita dunque accoglimento.
Con il secondo motivo di appello contesta la sentenza impugnata per non avere il Tribunale Pt_1 accolto le istanze di prova orale dedotte nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.
Il motivo è infondato: correttamente il giudice ha rilevato la inammissibilità di tali istanze istruttorie, in quanto volte a dimostrare specifiche circostanze di fatto non dedotte in precedenza.
infatti, ha omesso di dedurre ed allegare nel termine perentorio di cui all'art. 183, comma 6, n. Pt_1
1), c.p.c. quelle circostanze – del tutto nuove rispetto alla prospettazione fattuale contenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta – che, poi, ha cercato di far accedere all'interno del giudizio, veicolandole attraverso la formulazione nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), di capitoli di prova orale, giudicati inammissibili.
Invero, a fronte dell'intervenuta cristallizzazione del thema decidendum, che identifica l'oggetto di causa, occorre fare riferimento al fondamentale principio per il quale non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Questo perché solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si invoca in giudizio l'accertamento. Orbene, dall'imprescindibile postulato della “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, di contestazione e gli oneri della prova, sancito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 17/06/2004, n. 11353), anche la giurisprudenza di merito è pervenuta alla conclusione che è inammissibile, pur se formulata prima del decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. (cfr. Trib.
Milano, Sez. IX, ordinanza 23/05/2013; Trib. Reggio Emilia, 14/06/2012; Trib. Piacenza, 30/11/2009).
In ogni caso, dette istanze istruttorie appaiono ictu oculi inidonee a dimostrare l'esercizio di un potere di fatto sul bene da parte dei proprietari danti causa dell'odierna appellante e della stessa tale da integrare possesso utile ad usucapire il diritto di proprietà (o superficie) per il tempo necessario.
Con il terzo motivo di gravame censura la pronuncia di primo grado per averla condannata a Pt_1 risarcire il danno patito dal in assenza di prova e considerata l'espressa autorizzazione CP_1 all'uso precario dell'area con conseguente assenza di nocumento in capo ai condomini.
La doglianza è generica e comunque infondata, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di risarcimento danni derivanti da occupazione senza titolo del bene per cui: “Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella pagina 8 di 10 comune esperienza) e provare, anche per presunzioni” (così da ultimo
Sez. 2 , Sentenza n. 10328 del 18/04/2025).
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto sussistente, con decorrenza dall'anno 2001 (e dunque solamente dal momento della installazione di opere fisse nell'area esterna) un pregiudizio per i condomini consistente nella mancata possibilità di utilizzare il bene in via diretta, avendo precluso i manufatti realizzati a beneficio dei locali di proprietà il passaggio sull'area controversa, tanto Pt_1 che allo stesso proprietario di uno dei locali antistanti, era impedito l'accesso nella sua unità Pt_6 immobiliare, dovendo prima aprire con la chiave la porta esterna del dehors per accedervi.
Nessun pregiudizio è stato invece liquidato con riguardo al periodo precedente, quando l'area era utilizzata conformemente al regolamento condominiale.
Il quarto motivo d'appello è anch'esso infondato, discendendo la condanna alle spese della convenuta dalla sua totale soccombenza. Pt_1
Con particolare riguardo alla condanna nei confronti del sig. si osserva che, come Pt_6 evidenziato nella sentenza impugnata, sin dal primo grado di giudizio egli ha aderito integralmente alla domanda della parte attrice, associandosi alla richiesta di abbattimento delle tettoie/dehor oggetto di causa, per il quale si era adoperato anche nella fase antecedente l'introduzione del processo
(instaurando procedimento di mediazione il 21.12.2017), senza alcun esito stante la ferma opposizione dell'odierna appellante.
Non vi è dubbio dunque che quest'ultima debba essere ritenuta soccombente anche nei suoi confronti, malgrado la chiamata in causa sia avvenuta ad opera degli attori in considerazione del posizionamento del dehors e degli altri manufatti nell'area cortiliva antistante anche alla sua unità immobiliare.
L'appello va dunque rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio nei confronti di tutti gli appellati. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia, e ai parametri di cui al DM
147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dai difensori, in €.
6.946 per ciascuna delle parti appellate (liquidati unitariamente il e i condomini difesi dai Controparte_1 medesimi difensori), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 9 di 10 dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la Parte_1 sentenza impugnata;
II – condanna al pagamento in favore delle controparti delle Parte_1 Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna delle parti appellate, in €.
6.946 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10