Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
RGL 2968/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
23/06/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2968 del R.G. per l'anno 2020,
- avente ad oggetto: trattamento di famiglia su pensione - promossa
Da
, con l'avv. D. A. Callipari Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. R.A.M. Pisanu CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/12/2020 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale e conveniva in giudizio l , per ivi sentire: … a) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio CP_1
al fine di procedere all'accertamento dell'esistenza, in capo alla ricorrente,
dell'inabilità, ai sensi e per gli effetti di legge, e della pretesa dell'istante alla
corresponsione dei ratei relativi al trattamento di famiglia-assegno per il nucleo
familiare dalla stessa richiesta con domanda amministrativa del 19.02.2020 con
decorrenza dalla suddetta data, nonché per la verifica della data di insorgenza
b) per l'effetto accertare e dichiarare, con efficacia di
giudicato che la sig.ra , versa nelle condizioni sanitarie per la Parte_1
concessione del diritto a percepire il trattamento di famiglia-assegni familiari, con
decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (19.02.2020)
ovvero da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa. c) Per
l'effetto, previa verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge,
condannare l (codice fiscale , in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al riconoscimento a favore della ricorrente di tutti i diritti,
privilegi e benefici previsti dalla normativa di riferimento con decorrenza dal momento
della proposizione della domanda o da quella che risulterà dal giudizio, come per
legge;.
Deduceva:
-che in data 19.02.2020 aveva presentato all di Reggio Calabria domanda n. CP_1
2142845000025 rivolta ad ottenere l'accertamento del proprio stato patologico e,
conseguentemente, il riconoscimento del trattamento di famiglia-assegno per il nucleo familiare;
- che la Commissione competente, con nota del 21.09.2020, comunicava alla ricorrente di non poter accogliere la domanda in oggetto in quanto: “l'importo
dell'assegno al nucleo familiare non varia perché non è stato Parte_1
riconosciuto inabile”;
-che in data 21.10.2020 la ricorrente presentava ricorso al Comitato Provinciale di
Reggio Calabria;
-che le patologie da cui è affetta implicano, sotto l'aspetto della loro sussistenza, che la ricorrente si trova nelle condizioni volute dalla legge per essere considerata inabile e, conseguentemente, ottenere i benefici economici richiesti.
Si costituiva l deducendo l'infondatezza della domanda in diritto ed in fatto ed CP_1
evidenziando la insussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione del beneficio.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Orbene la consulenza medica espletata in giudizio ha consentito di accertare che “…La
sig.ra non presenta i requisiti sanitari per essere riconosciuta inabile al Parte_1
lavoro ai sensi dell'art. 2, Legge 222/1984 …”
Cosi il CTU: ….La signora è affetta da patologie cronico-degenerative Parte_1
di tipo osteoarticolare (poliartrosi con spondiloartrosi lombosacrale e coxartrosi),
cardiopatia ipertensiva in fase non complicata e cefalea mista, con un quadro clinico
compatibile con un discreto grado di sofferenza funzionale, ma non tale da configurare
uno stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
L'attività lavorativa in concreto svolta dalla perizianda non è specificata nella
documentazione agli atti né verbalizzata in sede peritale, impedendo una valutazione
pienamente individualizzata della capacità specifica residua. Tuttavia, sulla base
dell'età anagrafica, della complessiva compromissione biomeccanica del rachide e delle
grandi articolazioni, si può ritenere che mansioni di tipo fisico pesante o continuativo
non siano compatibili con il quadro clinico attuale. Risposte ai quesiti del Giudice 1.
Incidenza sulla capacità lavorativa generica: Le patologie in atto non determinano una
riduzione della capacità lavorativa generica superiore ai 2/3 (67%); pertanto, non
ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi
dell'art. 1 della Legge 222/1984…..
Le conclusioni del consulente, sufficientemente e logicamente argomentate, meritano di essere condivise, anche, perché non puntualmente contestate dalle parti.
Pertanto non ricorrono quindi nella specie le condizioni richiamate dall'articolo 2,
comma 8 del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, per consentire al ricorrente il riconoscimento degli assegni familiari in quanto soggetto totalmente inabile.
Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, riscontrandosi in atti la declaratoria ai sensi dell'art. 152, co. 1, disp. att. cpc, regolarmente formata, non può
darsi luogo alla condanna alle spese del giudizio in capo alla medesima. Altresì, è in considerazione della predetta dichiarazione che sono posti a carico dell i costi CP_1
dell'espletata consulenza tecnica, e liquidate in euro 290,00 oltre accessori
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso.
- nulla per le spese.
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate in euro 290,00 CP_1
oltre accessori, come per legge, in favore della dott. . Persona_1
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 25/06/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo