CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 301/2023 R.G., pendente tra:
e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 CP_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gigantesco, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
e
(C.F. ) e , Controparte_3 C.F._1 Controparte_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Luciano Iacobellis e. Antonio Iacobellis, ed elettivamente domiciliati come in atti;
NONCHÉ
(C.F. ), e Controparte_3 C.F._2 Parte_1
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Donato Pasciolla e Vito Stefano
[...]
Pasciolla, ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLATI
Oggetto: contratti bancari (appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n.
274/2023, pubblicata in data 25 gennaio 2023, resa nel procedimento n. 91000017/2012
R.G.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 23 maggio 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il
Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
(cl. 1958) e hanno proposto Controparte_3 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.228 del 23.11.2011, provvisoriamente esecutivo, con cui è stato loro intimato – quali fideiussori della fallita – di Parte_2 pagare alla (in breve, , per le causali NT CP_6 in ricorso, la somma di €474.153,09, riveniente da contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 30.06.1998 con oltre interessi e spese della Controparte_7 procedura monitoria.
In particolare, hanno domandato la revoca del decreto, stante il difetto di legittimazione attiva da parte della Banca opposta con riferimento ai crediti azionati e in ogni caso per intervenuta prescrizione con revoca dell'opposto decreto, oltre vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta la opposta si è costituita, ha contestato le CP_7 deduzioni di parte opponente ed ha domandato la conferma del decreto opposto o, in via gradata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella dovuta all'esito del giudizio, con vittoria di spese di lite e condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pag. 2/12 Avverso il medesimo decreto ingiuntivo hanno ritualmente proposto opposizione gli altri fideiussori della fallita (cl. 1937) e Parte_2 Controparte_3 CP_4
anch'essi contestando la titolarità del rapporto dedotto in causa in capo alla
[...]
ed eccependo la prescrizione del diritto, e dunque NT chiedendo la declaratoria di difetto di legittimazione attiva di parte opposta o, in via gradata, di estinzione del credito o, in via ulteriormente gradata, di infondatezza della domanda avanzata in sede monitoria, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 26.3.2012 si è costituita in giudizio la
[...]
che ha chiesto la riunione del procedimento identificato al n. NT
91000020/2012 a quello previamente iscritto a ruolo e recante n. 91000017/2012 Rg, mentre nel merito ha domandato il rigetto della opposizione o, in via gradata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella dovuta all'esito del giudizio con vittoria di spese di lite nonché ai sensi dell'all'art. 96 c.p.c..
Riuniti i giudizi, e sospesa l'esecutività del decreto ai sensi dell'art. 642 c.p.c. con ordinanza del 15.05.2012, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata telematicamente in data 9.02.2017 si è costituita nel giudizio quale cessionaria del Controparte_8 diritto di credito vantato da riportandosi NT alle conclusioni della dante causa.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. 274/2023, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la quale il Tribunale di Bari ha così statuito:
“definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 228/2011 reso in data 23.11.2011 dal Tribunale di bari –
Sez. Distaccata di Acquaviva delle Fonti;
- condanna la e Parte_3 CP_8
nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese
[...] processuali che liquida in favore di ( cl 58) e di Controparte_3 Parte_1
in euro 536,00 per esborsi documentati ed in euro 12.046,00 per
[...] compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed
IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Donato Pasciolla e
pag. 3/12 Pasciolla Vito Stefano ex art. 93 c.p.c.; - condanna la e Parte_3 CP_8
nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese
[...] processuali che liquida in favore di ( cl 37) e di Controparte_3 Controparte_4 in euro 536,00 per esborsi documentati ed in euro 12.046,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Iacobellis Luciano ex art. 93 c.p.c. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di competenza”.
In particolare, il giudice, premesso che “il difetto di legittimazione attiva, eccepito da
(cl. 58) e , va qualificato come Controparte_3 Parte_1 contestazione sulla titolarità del credito afferendo, dunque, al merito.” (pag. 3 sentenza), ha ritenuto carente di prova il relativo presupposto, ricostruendo la vicenda circolatoria del credito come segue:
“Orbene, originaria creditrice della e dei suoi garanti, Controparte_9 odierni opponenti, era la poi incorporata per fusione da Controparte_10
Con deliberazione del 14.5.2002 (in atti), avente effetto dal Controparte_11
01.07.2002, la conferiva il ramo di azienda avente ad oggetto Controparte_11
l'attività bancaria alla la quale mutava denominazione, a Controparte_12 far data dal 01.07.2002, in la conferente assumeva, sempre a far Controparte_11 data dal 01.07.2002 la denominazione Capitalia S.p.a. che, con atto del 25.9.2007, veniva incorporata a seguito di fusione, con effetto dal 01.10.2007, in
[...]
Controparte_13
Quest'ultima cedeva ad Aspra Finance S.p.a., ai sensi del disposto di cui all'art. 58 del dlgs 385/1993, in blocco i crediti pecuniari in essere al 31.3.2008 connessi alle sofferenze ed ai crediti ristrutturati rinvenuti a seguito della fusione per incorporazione di Capitalia S.p.a. tra i quali quello vantato nei confronti della Controparte_9
e degli odierni opponenti;
Aspra Finance S.p.a. si fondeva per incorporazione in
[...]
Controparte_14
Ora, la (incorporante la cedeva il ramo di CP_11 Controparte_10 azienda bancario ad essa riconducibile alla (poi divenuta Controparte_12 CP_7
pag. 4/12 in data 14.5.2002 e, dunque, prima di assumere, con deliberazione del CP_11
16.5.2002, la denominazione di Capitalia S.p.a..” (pag. 4 sentenza)
Dunque, ha ritenuto i successivi passaggi del credito inficiati dall'originario trasferimento in favore della “e ciò in quanto al 16.5.2002 la Controparte_12
non era più titolare dello stesso e, quando CP_11 Controparte_13 incorporava per fusione Capitalia S.p.A., quest'ultima non era parte nel rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio.” (pag. 4 sentenza), al contempo evidenziando l'inutilizzabilità della “certificazione” resa dal notaio Persona_1 in data 11.3.2004, in quanto depositata tardivamente dall'opposta con le note conclusive del 17.9.2021, ed ha rilevato l'inconferenza delle pronunce giurisprudenziali prodotte in atti dalla opposta, ritenendo non provata, in capo all'Istituto di credito ed alle successive aventi causa, la titolarità del diritto azionato in sede monitoria.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello e per essa, Controparte_1 quale mandataria, (nuova denominazione assunta da già CP_2 Parte_3
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: CP_15
“
1. IN VIA PRELIMINARE:
- considerato che è succeduta alla cedente soltanto nel Controparte_1 lato attivo del rapporto obbligatorio, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della cessionaria intervenuta, con riferimento a qualsivoglia impegno e/o obbligo restitutorio, o risarcitorio derivante da fatti ed atti risalenti al periodo antecedente alla cessione crediti in blocco del luglio 2017;
2. IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dai
Sigg.ri (cl.1937), Controparte_3 Controparte_4 Controparte_3
(cl.1958) e , e per l'effetto, accertare e dichiarare la Parte_1 legittimazione attiva e l'interesse ad agire della prima opposta:
[...]
, della cessionaria intervenuta nel giudizio di primo grado: NT
, ed infine dell'odierna appellante;
Controparte_8 Controparte_1
pag. 5/12
3. NEL MERITO:
- dichiarare infondata l'eccezione di prescrizione formulata dai Sigg.ri CP_3
(cl. 1937), (cl. 1958), e
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
, per tutte le ragioni illustrate in atti;
Parte_1
- rigettare le opposizioni spiegate dai Sigg.ri (cl. 1958), Controparte_3
nonché dai Sigg.ri (cl. 1937) e Parte_1 Controparte_3
poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di Controparte_4 prova, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo di pagamento n.228/2011 del
23/11/2011;
4. IN SUBORDINE:
- rigettare le opposizioni spiegate dai Sigg.ri (cl. 1958), Controparte_3
nonché dai Sigg.ri (cl. 1937) e Parte_1 Controparte_3
poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di Controparte_4 prova, e, per l'effetto, condannare i Sigg.ri (cl. 1958), Controparte_3 [...]
nonché dai Sigg.ri (cl. 1937) e Parte_1 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento dell'importo di €474.153,09# oltre CP_4 interessi di mora come da contratto dovuti dalla data di risoluzione del contratto e sino all'effettivo soddisfo;
5. Il tutto con vittorie di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”
Si sono costituiti in giudizio (cl. 1937) e Controparte_3 Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'appello, ovvero, in subordine, la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta con il decreto ingiuntivo opposto per carenza di interesse ad agire o di titolarità del diritto di credito, ovvero, di estinzione del credito in quanto prescritto, e comunque non provato;
con vittoria di spese.
Con comparsa del 20.9.2023, si sono costituiti anche (cl. 1958) e Controparte_3
concludendo per il rigetto dell'appello, ovvero, in Parte_1
pag. 6/12 subordine, per la declaratoria di estinzione del credito per prescrizione, con vittoria di spese.
Alla udienza del 23 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
*********
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il primo motivo di impugnazione, si lamenta l'erroneità della qualificazione giuridica dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta, sollevata dagli opponenti (cl. 1958) e , Controparte_3 Parte_1 non avendo il giudice considerato che le contestazioni afferenti alla legittimazione ad agire sono proponibili in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di mere difese e, di conseguenza il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile ex officio, se risultante dagli atti di causa.
In virtù di tali considerazioni, con il secondo motivo si censura la ritenuta tardività e inutilizzabilità della certificazione resa dal notaio e recante data Persona_1
11.03.2004, allegata alle note conclusionali del 17.9.2021 depositate dalla società opposta (già e dalla cessionaria Parte_3 NT intervenuta documento che dimostra che dal conferimento delle Controparte_8 attività e delle passività della relative all'attività bancaria Controparte_11 tradizionale alla risultavano escluse le cc.dd. “sofferenze”, Controparte_12 restanti in capo alla tra le quali rientrava il credito oggetto di Controparte_16 giudizio.
Con il terzo motivo, si lamenta la ritenuta inconferenza delle pronunce giurisprudenziali rese dal Tribunale di Bari all'esito di giudizi intercorsi tra talune delle pag. 7/12 parti processuali di cui alla sentenza impugnata, anch'esse allegate alle note conclusionali del 17.9.2021.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole che il giudice non abbia considerato le ulteriori deduzioni svolte in ordine alla legittimazione attiva di e Controparte_8 della precedente titolare del credito (già , ossia che, in ogni caso, Parte_3 CP_6 il credito originariamente vantato da era pervenuto nella titolarità Controparte_7 di ASPRA FINANCE, e dunque dell'opposta in virtù del contratto di cessione CP_6 ex art. 58 T.U.B. del 29.8.2008 (G.U. n. 109 del 13.9.2008, prodotta già in primo grado) concluso tra e Aspra Finance s.p.a., avente ad oggetto Controparte_17 tutti i crediti pecuniari ed azioni relative, in essere al 31 luglio 2008, connessi ai rapporti, radicati su strutture di nel territorio italiano, qualificabili come CP_11
“sofferenze”. Parimenti il giudice ha ignorato l'ulteriore documentazione depositata a riprova della legittimazione di (G.U. n. 139 del 25.2.2014), che ha Controparte_8 acquistato da un portafoglio di crediti NT pecuniari “(per capitale, interessi maturati e maturandi, accessori, spese e quant'altro spettante, ivi incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui originano, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa e/o ai sensi di successivi provvedimenti giudiziali) identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente UCCMB”, aventi determinate caratteristiche, specificatamente indicate nel suddetto avviso di cessione in blocco e tra i quali rientra anche quello vantato nei confronti della e dei suoi fideiussori. Controparte_9
Con il quinto motivo, si censura l'omessa pronuncia del giudice sull'eccezione di prescrizione e sull'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, si censura la regolamentazione delle spese di lite, conseguenza dell'erroneità della decisione impugnata.
Il primo motivo è infondato.
pag. 8/12 Infatti, in disparte il valore probatorio della documentazione prodotta dagli Istituti di credito via via succedutisi in giudizio, vi è che correttamente il primo giudice ha precisato che “il difetto di legittimazione attiva, eccepito da (cl. 58) Controparte_3
e , va qualificato come contestazione sulla titolarità del Parte_1 credito afferendo, dunque, al merito.” (pag. 3 sentenza), ciò emergendo dagli atti di causa e non essendo, peraltro, oggetto di adeguata contestazione da parte dell'appellante, che invero si limita ad affermare la propria tesi – quella della rilevabilità, e dunque della possibilità di prova, in ogni stato e grado, della legittimazione ad agire – senza preoccuparsi di proporre un ragionamento controfattuale rispetto alla decisione impugnata, che va dunque confermata, sul punto.
Peraltro, l'argomentazione del primo giudice è meritevole di condivisione, ponendosi in linea con quanto di recente riaffermato dalla S.C. con ordinanza n. 5190/2025: “come ribadito da Cass. n. 34373/2023 - costituisce principio consolidato che la legittimazione ad agire quale condizione dell'azione, deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma sulla base della prospettazione effettuata dalla parte con l'atto introduttivo del giudizio, mentre la effettiva titolarità del rapporto controverso, sia dal lato attivo come da quello passivo, investe la sua fondatezza.
Perciò, nel caso d1 specie, non si tratta di rilevare la carenza di una condizione dell'azione, qual è, appunto, la legittimazione ad agire, che si risolve nel potere di promuovere il giudizio e di ottenere una sentenza sul rapporto giuridico sostanziale dedotto quale oggetto della controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto, e si determina in base alla sola affermazione dell'attore, come avvenuto in questo caso;
ma di verificare la effettiva titolarità dell'affermato diritto.
1.3- Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, essendo legittimati all'impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere
pag. 9/12 acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea
a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa.”
Pertanto il soggetto che proponga impugnazione (ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio) deve, oltre che allegare, provare (ove contestati, come nella fattispecie è avvenuto) i fatti che prospetta a fondamento della propria legitimatio ad causam, ovvero di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa […]. Inoltre con riguardo alla particolare fattispecie della cessione di un credito per effetto di una cessione c.d. «in blocco» questa Corte ha affermato «che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (v. per tutte Cass. n. 4116/2016).”
Ebbene, per quanto appena osservato, non può darsi corso all'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'appellante sollevato con la comparsa di risposta dagli appellati (cl. 1937) e , avendo l'appellante dedotto Controparte_3 Controparte_4 di essere divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei crediti ad Essa trasferiti dalla cedente come da avviso di Controparte_8 pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.93 del
08/08/2017, in atti.
D'altro canto, non occorre approfondire l'ulteriore eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo dell'appellante, considerato che a quest'ultima è ormai preclusa la possibilità di fornire la prova della legittimazione c.d. sostanziale, e cioè della titolarità del credito oggetto di causa, soggiacendo alle consuete preclusioni istruttorie, non rispettate dagli Istituti di credito succedutisi nel corso del primo grado di giudizio.
pag. 10/12 Non giova, quindi, all'appellante, sostenere, con il secondo motivo di appello, la tempestività della produzione della certificazione resa dal notaio in Persona_1 data 11.3.2004 “in quanto comprovante la legittimazione ad agire”, quando, in realtà, il contenuto del documento fa evidente riferimento ai presupposti della prova della titolarità del credito.
Dal rigetto del primo motivo discende l'infondatezza del secondo e del terzo motivo, non potendosi ritenere tempestiva la produzione documentale dell'opposta, e non rilevando, dunque, le argomentazioni svolte dall'appellante con riguardo al valore da attribuirsi alle pronunce giurisprudenziali rese dal Tribunale di Bari all'esito di giudizi intercorsi tra talune delle parti processuali di cui alla sentenza impugnata.
Quanto al quarto e quinto motivo di appello, il cui esame sarebbe invero superfluo, a seguito del rigetto del primo motivo, è opportuno precisare che gli stessi appaiono comunque infondati, essendo volti a censurare l'omessa pronuncia del giudice su punti della controversia assorbiti dalla ritenuta carenza di prova in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta ed alle sue aventi causa.
Né, infine, può considerarsi quale adeguata censura secondo i canoni dell'art. 342 c.p.c. il motivo di appello relativo alle spese del giudizio, volto alla richiesta di condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite in conseguenza della riforma della decisione impugnata.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 260.001 e € 520.000, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2023, da
[...]
avverso la sentenza n. 274/2023 del 25 gennaio 2023, del Tribunale Controparte_1 di Bari, così provvede:
pag. 11/12 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori degli appellati, dichiaratisi anticipatari, delle spese del giudizio, liquidandole in € 20.119,00 per ciascuna delle due parti appellate, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CAP, se dovuti, come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in data 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 301/2023 R.G., pendente tra:
e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 CP_2 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gigantesco, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
e
(C.F. ) e , Controparte_3 C.F._1 Controparte_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Luciano Iacobellis e. Antonio Iacobellis, ed elettivamente domiciliati come in atti;
NONCHÉ
(C.F. ), e Controparte_3 C.F._2 Parte_1
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Donato Pasciolla e Vito Stefano
[...]
Pasciolla, ed elettivamente domiciliati come in atti;
APPELLATI
Oggetto: contratti bancari (appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n.
274/2023, pubblicata in data 25 gennaio 2023, resa nel procedimento n. 91000017/2012
R.G.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 23 maggio 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il
Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
(cl. 1958) e hanno proposto Controparte_3 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.228 del 23.11.2011, provvisoriamente esecutivo, con cui è stato loro intimato – quali fideiussori della fallita – di Parte_2 pagare alla (in breve, , per le causali NT CP_6 in ricorso, la somma di €474.153,09, riveniente da contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 30.06.1998 con oltre interessi e spese della Controparte_7 procedura monitoria.
In particolare, hanno domandato la revoca del decreto, stante il difetto di legittimazione attiva da parte della Banca opposta con riferimento ai crediti azionati e in ogni caso per intervenuta prescrizione con revoca dell'opposto decreto, oltre vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta la opposta si è costituita, ha contestato le CP_7 deduzioni di parte opponente ed ha domandato la conferma del decreto opposto o, in via gradata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella dovuta all'esito del giudizio, con vittoria di spese di lite e condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pag. 2/12 Avverso il medesimo decreto ingiuntivo hanno ritualmente proposto opposizione gli altri fideiussori della fallita (cl. 1937) e Parte_2 Controparte_3 CP_4
anch'essi contestando la titolarità del rapporto dedotto in causa in capo alla
[...]
ed eccependo la prescrizione del diritto, e dunque NT chiedendo la declaratoria di difetto di legittimazione attiva di parte opposta o, in via gradata, di estinzione del credito o, in via ulteriormente gradata, di infondatezza della domanda avanzata in sede monitoria, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 26.3.2012 si è costituita in giudizio la
[...]
che ha chiesto la riunione del procedimento identificato al n. NT
91000020/2012 a quello previamente iscritto a ruolo e recante n. 91000017/2012 Rg, mentre nel merito ha domandato il rigetto della opposizione o, in via gradata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella dovuta all'esito del giudizio con vittoria di spese di lite nonché ai sensi dell'all'art. 96 c.p.c..
Riuniti i giudizi, e sospesa l'esecutività del decreto ai sensi dell'art. 642 c.p.c. con ordinanza del 15.05.2012, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata telematicamente in data 9.02.2017 si è costituita nel giudizio quale cessionaria del Controparte_8 diritto di credito vantato da riportandosi NT alle conclusioni della dante causa.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza n. 274/2023, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la quale il Tribunale di Bari ha così statuito:
“definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 228/2011 reso in data 23.11.2011 dal Tribunale di bari –
Sez. Distaccata di Acquaviva delle Fonti;
- condanna la e Parte_3 CP_8
nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese
[...] processuali che liquida in favore di ( cl 58) e di Controparte_3 Parte_1
in euro 536,00 per esborsi documentati ed in euro 12.046,00 per
[...] compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed
IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Donato Pasciolla e
pag. 3/12 Pasciolla Vito Stefano ex art. 93 c.p.c.; - condanna la e Parte_3 CP_8
nelle rispettive qualità ed in solido tra loro, alla rifusione delle spese
[...] processuali che liquida in favore di ( cl 37) e di Controparte_3 Controparte_4 in euro 536,00 per esborsi documentati ed in euro 12.046,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Iacobellis Luciano ex art. 93 c.p.c. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di competenza”.
In particolare, il giudice, premesso che “il difetto di legittimazione attiva, eccepito da
(cl. 58) e , va qualificato come Controparte_3 Parte_1 contestazione sulla titolarità del credito afferendo, dunque, al merito.” (pag. 3 sentenza), ha ritenuto carente di prova il relativo presupposto, ricostruendo la vicenda circolatoria del credito come segue:
“Orbene, originaria creditrice della e dei suoi garanti, Controparte_9 odierni opponenti, era la poi incorporata per fusione da Controparte_10
Con deliberazione del 14.5.2002 (in atti), avente effetto dal Controparte_11
01.07.2002, la conferiva il ramo di azienda avente ad oggetto Controparte_11
l'attività bancaria alla la quale mutava denominazione, a Controparte_12 far data dal 01.07.2002, in la conferente assumeva, sempre a far Controparte_11 data dal 01.07.2002 la denominazione Capitalia S.p.a. che, con atto del 25.9.2007, veniva incorporata a seguito di fusione, con effetto dal 01.10.2007, in
[...]
Controparte_13
Quest'ultima cedeva ad Aspra Finance S.p.a., ai sensi del disposto di cui all'art. 58 del dlgs 385/1993, in blocco i crediti pecuniari in essere al 31.3.2008 connessi alle sofferenze ed ai crediti ristrutturati rinvenuti a seguito della fusione per incorporazione di Capitalia S.p.a. tra i quali quello vantato nei confronti della Controparte_9
e degli odierni opponenti;
Aspra Finance S.p.a. si fondeva per incorporazione in
[...]
Controparte_14
Ora, la (incorporante la cedeva il ramo di CP_11 Controparte_10 azienda bancario ad essa riconducibile alla (poi divenuta Controparte_12 CP_7
pag. 4/12 in data 14.5.2002 e, dunque, prima di assumere, con deliberazione del CP_11
16.5.2002, la denominazione di Capitalia S.p.a..” (pag. 4 sentenza)
Dunque, ha ritenuto i successivi passaggi del credito inficiati dall'originario trasferimento in favore della “e ciò in quanto al 16.5.2002 la Controparte_12
non era più titolare dello stesso e, quando CP_11 Controparte_13 incorporava per fusione Capitalia S.p.A., quest'ultima non era parte nel rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio.” (pag. 4 sentenza), al contempo evidenziando l'inutilizzabilità della “certificazione” resa dal notaio Persona_1 in data 11.3.2004, in quanto depositata tardivamente dall'opposta con le note conclusive del 17.9.2021, ed ha rilevato l'inconferenza delle pronunce giurisprudenziali prodotte in atti dalla opposta, ritenendo non provata, in capo all'Istituto di credito ed alle successive aventi causa, la titolarità del diritto azionato in sede monitoria.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello e per essa, Controparte_1 quale mandataria, (nuova denominazione assunta da già CP_2 Parte_3
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: CP_15
“
1. IN VIA PRELIMINARE:
- considerato che è succeduta alla cedente soltanto nel Controparte_1 lato attivo del rapporto obbligatorio, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della cessionaria intervenuta, con riferimento a qualsivoglia impegno e/o obbligo restitutorio, o risarcitorio derivante da fatti ed atti risalenti al periodo antecedente alla cessione crediti in blocco del luglio 2017;
2. IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dai
Sigg.ri (cl.1937), Controparte_3 Controparte_4 Controparte_3
(cl.1958) e , e per l'effetto, accertare e dichiarare la Parte_1 legittimazione attiva e l'interesse ad agire della prima opposta:
[...]
, della cessionaria intervenuta nel giudizio di primo grado: NT
, ed infine dell'odierna appellante;
Controparte_8 Controparte_1
pag. 5/12
3. NEL MERITO:
- dichiarare infondata l'eccezione di prescrizione formulata dai Sigg.ri CP_3
(cl. 1937), (cl. 1958), e
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
, per tutte le ragioni illustrate in atti;
Parte_1
- rigettare le opposizioni spiegate dai Sigg.ri (cl. 1958), Controparte_3
nonché dai Sigg.ri (cl. 1937) e Parte_1 Controparte_3
poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di Controparte_4 prova, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo di pagamento n.228/2011 del
23/11/2011;
4. IN SUBORDINE:
- rigettare le opposizioni spiegate dai Sigg.ri (cl. 1958), Controparte_3
nonché dai Sigg.ri (cl. 1937) e Parte_1 Controparte_3
poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di Controparte_4 prova, e, per l'effetto, condannare i Sigg.ri (cl. 1958), Controparte_3 [...]
nonché dai Sigg.ri (cl. 1937) e Parte_1 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento dell'importo di €474.153,09# oltre CP_4 interessi di mora come da contratto dovuti dalla data di risoluzione del contratto e sino all'effettivo soddisfo;
5. Il tutto con vittorie di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”
Si sono costituiti in giudizio (cl. 1937) e Controparte_3 Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'appello, ovvero, in subordine, la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta con il decreto ingiuntivo opposto per carenza di interesse ad agire o di titolarità del diritto di credito, ovvero, di estinzione del credito in quanto prescritto, e comunque non provato;
con vittoria di spese.
Con comparsa del 20.9.2023, si sono costituiti anche (cl. 1958) e Controparte_3
concludendo per il rigetto dell'appello, ovvero, in Parte_1
pag. 6/12 subordine, per la declaratoria di estinzione del credito per prescrizione, con vittoria di spese.
Alla udienza del 23 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
*********
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il primo motivo di impugnazione, si lamenta l'erroneità della qualificazione giuridica dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta, sollevata dagli opponenti (cl. 1958) e , Controparte_3 Parte_1 non avendo il giudice considerato che le contestazioni afferenti alla legittimazione ad agire sono proponibili in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di mere difese e, di conseguenza il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile ex officio, se risultante dagli atti di causa.
In virtù di tali considerazioni, con il secondo motivo si censura la ritenuta tardività e inutilizzabilità della certificazione resa dal notaio e recante data Persona_1
11.03.2004, allegata alle note conclusionali del 17.9.2021 depositate dalla società opposta (già e dalla cessionaria Parte_3 NT intervenuta documento che dimostra che dal conferimento delle Controparte_8 attività e delle passività della relative all'attività bancaria Controparte_11 tradizionale alla risultavano escluse le cc.dd. “sofferenze”, Controparte_12 restanti in capo alla tra le quali rientrava il credito oggetto di Controparte_16 giudizio.
Con il terzo motivo, si lamenta la ritenuta inconferenza delle pronunce giurisprudenziali rese dal Tribunale di Bari all'esito di giudizi intercorsi tra talune delle pag. 7/12 parti processuali di cui alla sentenza impugnata, anch'esse allegate alle note conclusionali del 17.9.2021.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole che il giudice non abbia considerato le ulteriori deduzioni svolte in ordine alla legittimazione attiva di e Controparte_8 della precedente titolare del credito (già , ossia che, in ogni caso, Parte_3 CP_6 il credito originariamente vantato da era pervenuto nella titolarità Controparte_7 di ASPRA FINANCE, e dunque dell'opposta in virtù del contratto di cessione CP_6 ex art. 58 T.U.B. del 29.8.2008 (G.U. n. 109 del 13.9.2008, prodotta già in primo grado) concluso tra e Aspra Finance s.p.a., avente ad oggetto Controparte_17 tutti i crediti pecuniari ed azioni relative, in essere al 31 luglio 2008, connessi ai rapporti, radicati su strutture di nel territorio italiano, qualificabili come CP_11
“sofferenze”. Parimenti il giudice ha ignorato l'ulteriore documentazione depositata a riprova della legittimazione di (G.U. n. 139 del 25.2.2014), che ha Controparte_8 acquistato da un portafoglio di crediti NT pecuniari “(per capitale, interessi maturati e maturandi, accessori, spese e quant'altro spettante, ivi incluso il diritto al recupero di eventuali spese legali e giudiziali e delle altre spese sostenute in relazione al recupero, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui originano, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa e/o ai sensi di successivi provvedimenti giudiziali) identificabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, costituito da tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente UCCMB”, aventi determinate caratteristiche, specificatamente indicate nel suddetto avviso di cessione in blocco e tra i quali rientra anche quello vantato nei confronti della e dei suoi fideiussori. Controparte_9
Con il quinto motivo, si censura l'omessa pronuncia del giudice sull'eccezione di prescrizione e sull'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, si censura la regolamentazione delle spese di lite, conseguenza dell'erroneità della decisione impugnata.
Il primo motivo è infondato.
pag. 8/12 Infatti, in disparte il valore probatorio della documentazione prodotta dagli Istituti di credito via via succedutisi in giudizio, vi è che correttamente il primo giudice ha precisato che “il difetto di legittimazione attiva, eccepito da (cl. 58) Controparte_3
e , va qualificato come contestazione sulla titolarità del Parte_1 credito afferendo, dunque, al merito.” (pag. 3 sentenza), ciò emergendo dagli atti di causa e non essendo, peraltro, oggetto di adeguata contestazione da parte dell'appellante, che invero si limita ad affermare la propria tesi – quella della rilevabilità, e dunque della possibilità di prova, in ogni stato e grado, della legittimazione ad agire – senza preoccuparsi di proporre un ragionamento controfattuale rispetto alla decisione impugnata, che va dunque confermata, sul punto.
Peraltro, l'argomentazione del primo giudice è meritevole di condivisione, ponendosi in linea con quanto di recente riaffermato dalla S.C. con ordinanza n. 5190/2025: “come ribadito da Cass. n. 34373/2023 - costituisce principio consolidato che la legittimazione ad agire quale condizione dell'azione, deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma sulla base della prospettazione effettuata dalla parte con l'atto introduttivo del giudizio, mentre la effettiva titolarità del rapporto controverso, sia dal lato attivo come da quello passivo, investe la sua fondatezza.
Perciò, nel caso d1 specie, non si tratta di rilevare la carenza di una condizione dell'azione, qual è, appunto, la legittimazione ad agire, che si risolve nel potere di promuovere il giudizio e di ottenere una sentenza sul rapporto giuridico sostanziale dedotto quale oggetto della controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto, e si determina in base alla sola affermazione dell'attore, come avvenuto in questo caso;
ma di verificare la effettiva titolarità dell'affermato diritto.
1.3- Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, essendo legittimati all'impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere
pag. 9/12 acquistato la legittimazione in ragione di una sopravvenuta situazione giuridica idonea
a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa.”
Pertanto il soggetto che proponga impugnazione (ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio) deve, oltre che allegare, provare (ove contestati, come nella fattispecie è avvenuto) i fatti che prospetta a fondamento della propria legitimatio ad causam, ovvero di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa […]. Inoltre con riguardo alla particolare fattispecie della cessione di un credito per effetto di una cessione c.d. «in blocco» questa Corte ha affermato «che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (v. per tutte Cass. n. 4116/2016).”
Ebbene, per quanto appena osservato, non può darsi corso all'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'appellante sollevato con la comparsa di risposta dagli appellati (cl. 1937) e , avendo l'appellante dedotto Controparte_3 Controparte_4 di essere divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei crediti ad Essa trasferiti dalla cedente come da avviso di Controparte_8 pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.93 del
08/08/2017, in atti.
D'altro canto, non occorre approfondire l'ulteriore eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo dell'appellante, considerato che a quest'ultima è ormai preclusa la possibilità di fornire la prova della legittimazione c.d. sostanziale, e cioè della titolarità del credito oggetto di causa, soggiacendo alle consuete preclusioni istruttorie, non rispettate dagli Istituti di credito succedutisi nel corso del primo grado di giudizio.
pag. 10/12 Non giova, quindi, all'appellante, sostenere, con il secondo motivo di appello, la tempestività della produzione della certificazione resa dal notaio in Persona_1 data 11.3.2004 “in quanto comprovante la legittimazione ad agire”, quando, in realtà, il contenuto del documento fa evidente riferimento ai presupposti della prova della titolarità del credito.
Dal rigetto del primo motivo discende l'infondatezza del secondo e del terzo motivo, non potendosi ritenere tempestiva la produzione documentale dell'opposta, e non rilevando, dunque, le argomentazioni svolte dall'appellante con riguardo al valore da attribuirsi alle pronunce giurisprudenziali rese dal Tribunale di Bari all'esito di giudizi intercorsi tra talune delle parti processuali di cui alla sentenza impugnata.
Quanto al quarto e quinto motivo di appello, il cui esame sarebbe invero superfluo, a seguito del rigetto del primo motivo, è opportuno precisare che gli stessi appaiono comunque infondati, essendo volti a censurare l'omessa pronuncia del giudice su punti della controversia assorbiti dalla ritenuta carenza di prova in ordine alla titolarità del credito in capo all'opposta ed alle sue aventi causa.
Né, infine, può considerarsi quale adeguata censura secondo i canoni dell'art. 342 c.p.c. il motivo di appello relativo alle spese del giudizio, volto alla richiesta di condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite in conseguenza della riforma della decisione impugnata.
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 260.001 e € 520.000, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2023, da
[...]
avverso la sentenza n. 274/2023 del 25 gennaio 2023, del Tribunale Controparte_1 di Bari, così provvede:
pag. 11/12 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori degli appellati, dichiaratisi anticipatari, delle spese del giudizio, liquidandole in € 20.119,00 per ciascuna delle due parti appellate, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CAP, se dovuti, come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio tenutasi in data 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 12/12