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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/07/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA MA
RC in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 209/2024 proposta da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 rappresentati e difesi dall'Avv. SCHENATTI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore in Milano, Via Marco Greppi n. 10
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott. VINCENZO CUBELLI e
IA DD IA ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , Via Donegani n. 5 CP_3 convenuto OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato) per violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro dettate in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato (recepito nella dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea) e/o degli artt. 14, 20 e 21 CDFUE e/o degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e/o per inadempimento da parte delle amministrazioni convenute dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 e dall'art.
282, D.lgs. n. 297/94,
1) accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri sigg.ri , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Pt_12 personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per i seguenti anni scolastici,
o del differente importo annuo e per i differenti anni scolastici ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria:
1.1) quanto a per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e Parte_1
2022/23;
1.2) quanto a , per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_2
2021/22 e 2022/23;
1.3) quanto a per gli aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, Parte_3
2019/20, 2020/21 e 2021/22;
1.4) quanto a per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_4
1.5) quanto a per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_5
Pag. 2 di 18 1.6) quanto a per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_6
2020/21, 2021/22 e 2022/23;
1.7) quanto a per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_7
1.8) quanto a per l'a.s. 2022/23; Parte_8
1.9) quanto a per gli aa.ss. 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_9
1.10) quanto a per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23; Parte_10
1.11) quanto a , per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23; Parte_11
1.12) quanto a , per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_12
2021/22 e 2022/23; e per l'effetto
2) condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ad assegnare ai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale Pt_12 docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui al
d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta Carta (o in altro strumento equipollente) € 500,00 (o il differente importo annuo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria) per ogni anno di servizio a tempo determinato indicato ai punti 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.5), 1.6), 1.7), 1.8), 1.9), 1.10), 1.11)
e 1.12) delle conclusioni, e così per i complessivi importi di seguito indicati, o per quei diversi importi per i differenti periodi ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria, quali contributi economici da destinare alla formazione professionale delle parti ricorrenti:
2.1) quanto a € 2.500,00; Parte_1
2.2) quanto ad , € 3.000,00; Parte_2
2.3) quanto a € 3.500,00; Parte_3
2.4) quanto a € 2.000,00; Parte_4
2.5) quanto a € 1.500,00; Parte_5
2.6) quanto a € 3.500,00; Parte_6
2.7) quanto a € 1.500,00; Parte_7
2.8) quanto a € 500,00; Parte_8
2.9) quanto a € 2.000,00; Parte_9
Pag. 3 di 18 2.10) quanto a € 1.000,00; Parte_10
2.11) quanto a , € 1.000,00; Parte_11
2.12) quanto a , € 3.000,00; Parte_12
3) con rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo;
4) con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 147/2022, oltre al rimborso del contributo unificato (€ 259,00); con distrazione a favore del difensore antistatario;
5) con sentenza esecutiva”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/08/2024, Parte_1 [...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
Pag. 4 di 18 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del
Lavoro il e le sue articolazioni Controparte_4 territoriali chiedendo l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 (c.d. “Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento del ricorso, i ricorrenti allegavano di aver prestato servizio come docenti a tempo determinato in diversi istituti scolastici, e precisamente:
1. negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 Parte_1
2022/23;
2. negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_2
2020/21, 2021/22 e 2022/23;
3. negli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, Parte_3
2019/20, 2020/21 e 2021/22;
4. negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e Parte_4
2022/23;
5. egli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_5
6. negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_6
2020/21, 2021/22 e 2022/23;
7. negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_7
8. ell'anno scolastico 2022/2023; Parte_8
9. negli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e Parte_9
2022/23;
10. egli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; Parte_10
11. negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; Parte_11
12. negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_12
2021/22 e 2022/23.
I ricorrenti deducevano altresì l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta
Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e richiamavano l'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di
Pag. 5 di 18 Stato n. 1842 del 16/03/2022, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
In data 29/10/2024 si costituiva il MINISTERO DELL' , preliminarmente CP_1 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e la prescrizione del diritto di per l'a.s. 2018/19, per l'a.s. 2017/18, Parte_1 Parte_2
2018/19, per l'a.s. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, Parte_3 per l'a.s. 2016/17, 2017/18, 2018/19, per Parte_6 Parte_9
l'a.s. 2018/19, per l'a.s. 2017/18, 2018/19; parte convenuta, nel Parte_12 merito, contestava il ricorso, chiedendone il rigetto o, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedendo che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenendo conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
All'udienza del 20/05/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione: invero, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato (Trib. Milano, Sez.
Lav., sent. n. 3124/2022 del 22/12/2022).
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti
Pag. 6 di 18 da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona
Pag. 7 di 18 amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Pag. 8 di 18 Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
Pag. 9 di 18 servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_6
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Giova specificare che i principi appena richiamati devono applicarsi anche nell'ipotesi in cui i docenti abbiano concluso contratti di supplenza c.d. “breve” susseguitisi, senza
Pag. 10 di 18 soluzione di continuità, per un arco temporale di fatto coincidente con l'intero anno scolastico, trattandosi di una prestazione lavorativa del tutto comparabile con quella relativa a un incarico di durata annuale.
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che i ricorrenti - in servizio al momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. doc. 96 ricorrenti - hanno prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale negli anni scolastici dedotti (docc. 1 - 93 ricorrenti) o, quanto al ricorrente per l'annualità 2021/2022, con contratti di supplenze c.d. Pt_10
“brevi” succedutisi per un periodo coincidente con la durata dell'anno scolastico (doc.
76). È altresì pacifico che i ricorrenti non hanno usufruito della Carta Docenti in tali periodi.
Tuttavia, con riferimento a talune annualità, risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. sollevata da parte convenuta.
Circa la decorrenza del termine prescrizionale di cui sopra, nella sentenza n.
29961/2023 la Corte di Cassazione ha precisato che “20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”
Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra:
- quanto a con riferimento all'annualità 2018/2019, il dies Parte_1
a quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 16/10/2018 (doc. 2 ricorrenti), quale primo giorno di servizio della ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2018 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di (il 13/10/2023, doc. 9 ricorrenti) Parte_1 la prescrizione quinquennale non era ancora maturata, con conseguente infondatezza dell'eccezione in questione;
Pag. 11 di 18 - quanto a , con riferimento all'annualità 2017/2018, il dies Parte_2
a quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 11/09/2017 (doc. 11 ricorrenti), quale primo giorno di servizio della ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2017 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di (il 07/08/2023, doc. 20 Parte_2 ricorrenti) la prescrizione quinquennale era già maturata (e segnatamente il
11/09/2022), con conseguente fondatezza dell'eccezione in questione;
per le medesime ragioni, l'eccezione di prescrizione risulta invece infondata con riferimento all'annualità 2018/2019 (posto che il relativo dies a quo deve essere individuato nel 11/09/2018, doc. 12 ricorrenti);
- quanto a con riferimento all'annualità 2017/2018, il dies a Parte_3 quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 12/09/2017 (doc. 24 ricorrenti), quale primo giorno di servizio della ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2017 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di il 14/04/2023, doc. 31 ricorrenti) la Parte_3 prescrizione quinquennale era già maturata (e segnatamente il 12/09/2022), con conseguente fondatezza dell'eccezione in questione per tale annualità e, a maggior ragione, per le annualità precedenti (2015/2016, 2016/2017); per le medesime ragioni, l'eccezione di prescrizione risulta invece infondata con riferimento all'annualità 2018/2019 (posto che il relativo dies a quo deve essere individuato nel 19/09/2018, doc. 25 ricorrenti);
- quanto a con riferimento all'annualità 2018/2019, il dies a Parte_6 quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 20/09/2018 (doc. 49 ricorrenti), quale primo giorno di servizio del ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2018 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di (il 28/12/2023, doc. 56 ricorrenti) Parte_6
Pag. 12 di 18 la prescrizione quinquennale era già maturata (e segnatamente il 17/09/2023), con conseguente fondatezza dell'eccezione in questione per tale annualità e, a maggior ragione, per le annualità precedenti (2016/2017, 2017/2018);
- quanto a con riferimento all'annualità 2018/2019 il dies Parte_9
a quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 26/10/2018 (doc. 68 ricorrenti), quale primo giorno di servizio della ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2018 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di (il 20/09/2023, doc. 74 Parte_9 ricorrenti) la prescrizione quinquennale non era ancora maturata, con conseguente infondatezza dell'eccezione in questione;
- quanto a , con riferimento all'annualità 2017/2018, il dies Parte_12
a quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 20/09/2017 (doc. 86 ricorrenti), quale primo giorno di servizio della ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2017 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di (il 14/07/2023, doc. 94 ricorrenti) Parte_12 la prescrizione quinquennale era già maturata (e segnatamente il 20/09/2022), con conseguente fondatezza dell'eccezione in questione;
per le medesime ragioni, l'eccezione di prescrizione risulta invece infondata con riferimento all'annualità 2018/2019 (posto che il relativo dies a quo deve essere individuato nel 26/09/2018, doc. 87 ricorrenti).
È appena il caso di osservare che resta assorbita l'eccezione relativa alla mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute sollevata da parte convenuta in relazione all'obbligo di rendicontazione inizialmente vigente, in quanto la previsione in questione concerneva un'annualità (2016/2017) dichiarata prescritta nel presente giudizio.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta in relazione nei termini seguenti:
Pag. 13 di 18 1. per per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_1
2021/22 2022/23;
2. per per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_2
2021/22 e 2022/23;
3. per per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e Parte_3
2021/22;
4. per negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e Parte_4
2022/23;
5. per egli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_5
6. per per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e Parte_6
2022/23;
7. per per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_7
8. per er l'anno scolastico 2022/2023; Parte_8
9. per per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e Parte_9
2022/23;
10. per er gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; Parte_10
11. per per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; Parte_11
12. per per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_12
2021/22 e 2022/23.
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_4 riconoscere ai ricorrenti il beneficio della Carta Docente pari all'importo di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato appena individuato e, per l'effetto, ad accreditare i corrispondenti importi, come individuati in dispositivo, sulla Carta in questione, affinché i ricorrenti ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore, nella misura dei minimi, con la riduzione prevista dal comma 4 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerato che si tratta questioni seriali e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli
Pag. 14 di 18 procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto;
per ogni causa riunita si opera l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4; si dispone infine la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa IA MA RC, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_1 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di €
2.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_2 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di €
2.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_3 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_4 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
Pag. 15 di 18 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_5 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_6 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_7 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di l Parte_8 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” all'anno scolastico 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
Pag. 16 di 18
9. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_9 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_10 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023
e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
11. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di Parte_11
il beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e
[...] la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
12. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_12 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di €
2.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
13. condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.811,90 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pag. 17 di 18 Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 20/05/2025
Il Giudice
IA MA RC
Pag. 18 di 18
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA MA
RC in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 209/2024 proposta da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 rappresentati e difesi dall'Avv. SCHENATTI GIUSEPPE ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore in Milano, Via Marco Greppi n. 10
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai Dott. VINCENZO CUBELLI e
IA DD IA ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , Via Donegani n. 5 CP_3 convenuto OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato) per violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro dettate in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato (recepito nella dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea) e/o degli artt. 14, 20 e 21 CDFUE e/o degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e/o per inadempimento da parte delle amministrazioni convenute dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 e dall'art.
282, D.lgs. n. 297/94,
1) accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri sigg.ri , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Pt_12 personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per i seguenti anni scolastici,
o del differente importo annuo e per i differenti anni scolastici ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria:
1.1) quanto a per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e Parte_1
2022/23;
1.2) quanto a , per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_2
2021/22 e 2022/23;
1.3) quanto a per gli aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, Parte_3
2019/20, 2020/21 e 2021/22;
1.4) quanto a per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_4
1.5) quanto a per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_5
Pag. 2 di 18 1.6) quanto a per gli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_6
2020/21, 2021/22 e 2022/23;
1.7) quanto a per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_7
1.8) quanto a per l'a.s. 2022/23; Parte_8
1.9) quanto a per gli aa.ss. 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_9
1.10) quanto a per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23; Parte_10
1.11) quanto a , per gli aa.ss. 2021/22 e 2022/23; Parte_11
1.12) quanto a , per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_12
2021/22 e 2022/23; e per l'effetto
2) condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ad assegnare ai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale Pt_12 docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui al
d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta Carta (o in altro strumento equipollente) € 500,00 (o il differente importo annuo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria) per ogni anno di servizio a tempo determinato indicato ai punti 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.5), 1.6), 1.7), 1.8), 1.9), 1.10), 1.11)
e 1.12) delle conclusioni, e così per i complessivi importi di seguito indicati, o per quei diversi importi per i differenti periodi ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria, quali contributi economici da destinare alla formazione professionale delle parti ricorrenti:
2.1) quanto a € 2.500,00; Parte_1
2.2) quanto ad , € 3.000,00; Parte_2
2.3) quanto a € 3.500,00; Parte_3
2.4) quanto a € 2.000,00; Parte_4
2.5) quanto a € 1.500,00; Parte_5
2.6) quanto a € 3.500,00; Parte_6
2.7) quanto a € 1.500,00; Parte_7
2.8) quanto a € 500,00; Parte_8
2.9) quanto a € 2.000,00; Parte_9
Pag. 3 di 18 2.10) quanto a € 1.000,00; Parte_10
2.11) quanto a , € 1.000,00; Parte_11
2.12) quanto a , € 3.000,00; Parte_12
3) con rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo;
4) con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 147/2022, oltre al rimborso del contributo unificato (€ 259,00); con distrazione a favore del difensore antistatario;
5) con sentenza esecutiva”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A.;
2. in subordine ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso
e, per l'effetto, rigettarla;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma
5. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/08/2024, Parte_1 [...]
, Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
Pag. 4 di 18 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del
Lavoro il e le sue articolazioni Controparte_4 territoriali chiedendo l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 (c.d. “Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_1
A fondamento del ricorso, i ricorrenti allegavano di aver prestato servizio come docenti a tempo determinato in diversi istituti scolastici, e precisamente:
1. negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 Parte_1
2022/23;
2. negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_2
2020/21, 2021/22 e 2022/23;
3. negli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, Parte_3
2019/20, 2020/21 e 2021/22;
4. negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e Parte_4
2022/23;
5. egli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_5
6. negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_6
2020/21, 2021/22 e 2022/23;
7. negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_7
8. ell'anno scolastico 2022/2023; Parte_8
9. negli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e Parte_9
2022/23;
10. egli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; Parte_10
11. negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; Parte_11
12. negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_12
2021/22 e 2022/23.
I ricorrenti deducevano altresì l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta
Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e richiamavano l'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di
Pag. 5 di 18 Stato n. 1842 del 16/03/2022, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 e la costante giurisprudenza di merito formatasi sulla questione oggetto di causa.
In data 29/10/2024 si costituiva il MINISTERO DELL' , preliminarmente CP_1 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e la prescrizione del diritto di per l'a.s. 2018/19, per l'a.s. 2017/18, Parte_1 Parte_2
2018/19, per l'a.s. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, Parte_3 per l'a.s. 2016/17, 2017/18, 2018/19, per Parte_6 Parte_9
l'a.s. 2018/19, per l'a.s. 2017/18, 2018/19; parte convenuta, nel Parte_12 merito, contestava il ricorso, chiedendone il rigetto o, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedendo che il beneficio in questione venisse riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo, in particolare anche tenendo conto del fatto che, per i primi anni di corresponsione dello stesso, ai beneficiari era richiesta una rendicontazione delle spese.
All'udienza del 20/05/2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione: invero, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato (Trib. Milano, Sez.
Lav., sent. n. 3124/2022 del 22/12/2022).
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti
Pag. 6 di 18 da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona
Pag. 7 di 18 amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Pag. 8 di 18 Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
Pag. 9 di 18 servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_6
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_1
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Giova specificare che i principi appena richiamati devono applicarsi anche nell'ipotesi in cui i docenti abbiano concluso contratti di supplenza c.d. “breve” susseguitisi, senza
Pag. 10 di 18 soluzione di continuità, per un arco temporale di fatto coincidente con l'intero anno scolastico, trattandosi di una prestazione lavorativa del tutto comparabile con quella relativa a un incarico di durata annuale.
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che i ricorrenti - in servizio al momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. doc. 96 ricorrenti - hanno prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale negli anni scolastici dedotti (docc. 1 - 93 ricorrenti) o, quanto al ricorrente per l'annualità 2021/2022, con contratti di supplenze c.d. Pt_10
“brevi” succedutisi per un periodo coincidente con la durata dell'anno scolastico (doc.
76). È altresì pacifico che i ricorrenti non hanno usufruito della Carta Docenti in tali periodi.
Tuttavia, con riferimento a talune annualità, risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. sollevata da parte convenuta.
Circa la decorrenza del termine prescrizionale di cui sopra, nella sentenza n.
29961/2023 la Corte di Cassazione ha precisato che “20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”
Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra:
- quanto a con riferimento all'annualità 2018/2019, il dies Parte_1
a quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 16/10/2018 (doc. 2 ricorrenti), quale primo giorno di servizio della ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2018 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di (il 13/10/2023, doc. 9 ricorrenti) Parte_1 la prescrizione quinquennale non era ancora maturata, con conseguente infondatezza dell'eccezione in questione;
Pag. 11 di 18 - quanto a , con riferimento all'annualità 2017/2018, il dies Parte_2
a quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 11/09/2017 (doc. 11 ricorrenti), quale primo giorno di servizio della ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2017 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di (il 07/08/2023, doc. 20 Parte_2 ricorrenti) la prescrizione quinquennale era già maturata (e segnatamente il
11/09/2022), con conseguente fondatezza dell'eccezione in questione;
per le medesime ragioni, l'eccezione di prescrizione risulta invece infondata con riferimento all'annualità 2018/2019 (posto che il relativo dies a quo deve essere individuato nel 11/09/2018, doc. 12 ricorrenti);
- quanto a con riferimento all'annualità 2017/2018, il dies a Parte_3 quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 12/09/2017 (doc. 24 ricorrenti), quale primo giorno di servizio della ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2017 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di il 14/04/2023, doc. 31 ricorrenti) la Parte_3 prescrizione quinquennale era già maturata (e segnatamente il 12/09/2022), con conseguente fondatezza dell'eccezione in questione per tale annualità e, a maggior ragione, per le annualità precedenti (2015/2016, 2016/2017); per le medesime ragioni, l'eccezione di prescrizione risulta invece infondata con riferimento all'annualità 2018/2019 (posto che il relativo dies a quo deve essere individuato nel 19/09/2018, doc. 25 ricorrenti);
- quanto a con riferimento all'annualità 2018/2019, il dies a Parte_6 quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 20/09/2018 (doc. 49 ricorrenti), quale primo giorno di servizio del ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2018 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di (il 28/12/2023, doc. 56 ricorrenti) Parte_6
Pag. 12 di 18 la prescrizione quinquennale era già maturata (e segnatamente il 17/09/2023), con conseguente fondatezza dell'eccezione in questione per tale annualità e, a maggior ragione, per le annualità precedenti (2016/2017, 2017/2018);
- quanto a con riferimento all'annualità 2018/2019 il dies Parte_9
a quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 26/10/2018 (doc. 68 ricorrenti), quale primo giorno di servizio della ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2018 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di (il 20/09/2023, doc. 74 Parte_9 ricorrenti) la prescrizione quinquennale non era ancora maturata, con conseguente infondatezza dell'eccezione in questione;
- quanto a , con riferimento all'annualità 2017/2018, il dies Parte_12
a quo per la decorrenza della prescrizione deve individuarsi nella data del conferimento dell'incarico in relazione a tale a.s., quindi nel 20/09/2017 (doc. 86 ricorrenti), quale primo giorno di servizio della ricorrente successivo al primo giorno in cui, in tale annualità, era possibile richiedere il bonus, ossia il
01//09/2017 (art. 5 co. 3 D.P.C.M. 28/11/2016); ne deriva che al momento della diffida ad adempiere di (il 14/07/2023, doc. 94 ricorrenti) Parte_12 la prescrizione quinquennale era già maturata (e segnatamente il 20/09/2022), con conseguente fondatezza dell'eccezione in questione;
per le medesime ragioni, l'eccezione di prescrizione risulta invece infondata con riferimento all'annualità 2018/2019 (posto che il relativo dies a quo deve essere individuato nel 26/09/2018, doc. 87 ricorrenti).
È appena il caso di osservare che resta assorbita l'eccezione relativa alla mancata produzione dei documenti giustificativi delle spese sostenute sollevata da parte convenuta in relazione all'obbligo di rendicontazione inizialmente vigente, in quanto la previsione in questione concerneva un'annualità (2016/2017) dichiarata prescritta nel presente giudizio.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta in relazione nei termini seguenti:
Pag. 13 di 18 1. per per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_1
2021/22 2022/23;
2. per per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_2
2021/22 e 2022/23;
3. per per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e Parte_3
2021/22;
4. per negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e Parte_4
2022/23;
5. per egli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_5
6. per per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e Parte_6
2022/23;
7. per per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23; Parte_7
8. per er l'anno scolastico 2022/2023; Parte_8
9. per per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e Parte_9
2022/23;
10. per er gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; Parte_10
11. per per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23; Parte_11
12. per per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_12
2021/22 e 2022/23.
Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_4 riconoscere ai ricorrenti il beneficio della Carta Docente pari all'importo di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato appena individuato e, per l'effetto, ad accreditare i corrispondenti importi, come individuati in dispositivo, sulla Carta in questione, affinché i ricorrenti ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore, nella misura dei minimi, con la riduzione prevista dal comma 4 dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerato che si tratta questioni seriali e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli
Pag. 14 di 18 procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto;
per ogni causa riunita si opera l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4; si dispone infine la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa IA MA RC, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_1 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di €
2.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_2 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di €
2.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_3 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_4 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
Pag. 15 di 18 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_5 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_6 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_7 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di l Parte_8 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” all'anno scolastico 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
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9. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_9 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 2.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_10 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023
e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
11. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di Parte_11
il beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e
[...] la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 1.000,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
12. condanna parte convenuta a riconoscere in favore di il Parte_12 beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di €
2.500,00 sulla carta in questione, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
13. condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.811,90 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre
15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pag. 17 di 18 Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 20/05/2025
Il Giudice
IA MA RC
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