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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 238 / 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da
, p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. sig. difeso dagli avv.ti Alberto Parte_2
Ferrarese, Laura Parotto e Ludovica Tavella, come da mandato in atti e con domicilio digitale PEC: Email_1
Email_2
e Email_3
-appellante-
Contro (c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Dorsoduro 3500/d, CP_1
difeso dall'avv. Daniela Guarino come da mandato allegato alla memoria di costituzione, con domicilio digitale pec:
t; Email_4
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 516/21 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Causa trattata all'udienza del 20 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In via principale: riformarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Verona, Giudice Unico del
Lavoro, n. 516/2019 del 09.12.2021, per le ragioni esposte nel presente atto, con conseguentemente accoglimento delle relative conclusioni contenute nei ricorsi di primo grado, che si intendono in questa sede integralmente riprodotte.
In via subordinata: ridursi comunque le somme dovute all' per i CP_1
motivi esposti nel presente atto, riducendo conseguentemente anche le pretese sanzionatorie e di riscossione.
In ogni caso: il tutto con vittoria di spese, competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a e IVA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
pag. 2/14 In via istruttoria: si confermano tutte le conclusioni ed istanze istruttorie e le indicazioni testimoniali già formulate in primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte e riproposte, insistendo, laddove ritenuto necessario, per il loro accoglimento in questa fase di gravame con particolare riferimento alla richiesta di CTU per l'esatta determinazione delle eventuali pretese contributive dell'appellato”.
Conclusioni per parte appellata: “a) confermarsi integralmente la sentenza
n. 516/2021 emessa dal Tribunale di Verona in qualità di Giudice del
Lavoro; b) spese di lite rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 516/21 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Verona con la quale quest'ultimo ha rigettato l'opposizione a due avvisi di addebito inerenti a retribuzioni inferiori a quelle dovute e assenze non giustificate senza contribuzione obbligatoria dei soci lavoratori.
Con memoria deposita il 24 aprile 2023 si è costituito chiedendo di CP_1
respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di rinvii d'ufficio per riequilibrio del ruolo, è stata discussa all' udienza del 20 febbraio 2025 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
La questione per cui è causa trae origine dall'opposizione della
(che svolge attività di facchinaggio e Parte_1
movimentazione merci, confezionamento, pulizia e sanificazione) a due verbali di accertamento e avvisi di addebito per mancato versamento della pag. 3/14 contribuzione previdenziale e assistenziale nei periodi di assenza dei soci lavoratori: il primo datato 22.12.2016, relativo all'accertamento svolto dall' nel periodo 31.12.2013-31.08.2016, per un importo pari a € CP_1
1.125,814,53 e il secondo del 19.11.2018 relativo ad omissioni contributive afferenti al periodo 1.09.2016-30.06.2016 per la somma di € 1.205.423,16.
Il giudice veronese, riuniti i due ricorsi con cui la conveniva in Parte_1
giudizio l' al fine di accertare l'insussistenza dei presupposti CP_1
impositivi descritti nei due verbali di accertamento e di annullare gli avvisi di addebito, rigettava il ricorso liquidando le spese di lite a favore dell'istituto in €.21.956,00 oltre accessori.
Richiamava giurisprudenza di legittimità secondo cui il minimale contributivo determinato dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale deve essere applicato anche ai soci lavoratori delle società cooperative assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In merito alle sospensioni dell'attività lavorativa, rilevava che le stesse non erano state in alcun modo giustificate dalla cooperativa. Riteneva, altresì, non condivisibile la difesa di quest'ultima secondo cui la legittimità delle sospensioni si desumeva dal regolamento interno, il quale prevede che i periodi di inattività sono da considerarsi neutri sotto il profilo retributivo e normativo. Evidenziava che dal suddetto regolamento non emerge nulla in merito all'obbligo contributivo e che, in ogni caso, l'esonero contributivo in ragione dell'assenza di attività lavorativa è illegittimo per contrarietà all'art.1 della legge 389/1989.
Richiamava sul punto il principio affermato dalla Cassazione secondo cui la regola del minimale contributivo si applica anche nel caso in cui in pag. 4/14 assenza di commesse il rapporto di lavoro viene sospeso, senza alcuna delibera dell'assemblea dei soci e quindi senza tutela per i lavoratori.
In merito alle censure mosse nei confronti dell'elaborato contabile redatto dagli ispettori, rilevava che il codice fiscale consente di indentificare il lavoratore a cui i dati si riferiscono e che l'espressione “no soggetti presenti” era relativa al mancato censimento degli stessi negli archivi informatici.
Riteneva generica l'erroneità del calcolo per mancata considerazione dell'orario part time in quanto la cooperativa avrebbe dovuto specificare almeno a quale dipendente sarebbe stato riferito l'errore al fine di consentire all' di difendersi sul punto. CP_1
Evidenziava, altresì, che in sede testimoniale erano risultate confermate assenze non retributive nei mesi di gennaio e febbraio 2014.
In punto errore di calcolo dei contributi, evidenziava che i conteggi degli ispettori erano precisi e chiari nel riferimento oggettivo e temporale e, nel contestarle, la cooperativa avrebbe dovuto esporre i criteri di calcolo attraverso i quali sarebbe stato corretto l'ipotetico minor importo.
Infine, riteneva non provato sia l'an che il quantum dello sgravio contributivo di cui avrebbe potuto usufruire la società cooperativa.
2) Impugna la sentenza sulla base di un unico Parte_1
motivo di appello.
Richiama l'art. 5 del regolamento interno secondo cui “la Cooperativa cura
l'inserimento lavorativo del Socio nell'ambito della propria struttura organizzativa-aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive;
qualora queste ultime determinino l'impossibilità di una piena occupazione: 1) il Socio avrà diritto, allorquando le esigenze
pag. 5/14 produttive lo permettano, alla immediata e, possibilmente, piena ricollocazione nell'ambito delle stesse mansioni assegnate;
l'eventuale periodo di inattività sarà considerata, ai fini normativo-economici, periodo neutro a tutti gli effetti”.
Sostiene che nel periodo oggetto di causa, a seguito di minor attività lavorativa commissionata, la ha dovuto ridurre la quantità Parte_1
lavorativa tra tutti i soci lavoratori e che alla sospensione dell'attività lavorativa segue legittimamente la sospensione della contribuzione, in quanto l'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali presuppone lo svolgimento di una determinata attività lavorativa (richiama sul punto Cass.
7473/2012).
Ritiene non contestato che nei periodi indicati nel LUL come assenze non retribuite non vi siano state prestazioni di lavoro da parte del personale.
Ribadisce che l' non ha assolto l'onere probatorio in quanto, CP_1
relativamente al primo procedimento di opposizione, non è stata raccolta nessuna dichiarazione in sede ispettiva, nessuna documentazione è stata prodotta e nessuna esplicitazione relativa ai calcoli è stata fornita e solo nel secondo procedimento sono state depositate le dichiarazioni di cinque lavoratori.
Evidenzia che nei prospetti risultano addebitati contributi per soggetti CP_1
identificati come “no soggetti presenti” ovvero “sogg. non identif.” e che sono stati calcolati alcuni rapporti a tempo parziale di misura superiore a quanto contrattualmente pattuito con il datore di lavoro (in relazione alle posizioni dei seguenti lavoratori: , , Persona_1 Parte_2 Per_2
,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
e ). Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
pag. 6/14 Ritiene significativa sul punto la testimonianza dell'ispettore Tes_1
quando afferma che per non riesco a dire se sia stato Persona_9
trattato come part time o full time, perché allo stato non ho tutti i documenti con me.”.
Rileva che i calcoli dell'Ente Previdenziale risultano errati in eccesso per almeno € 198.907,87 come documentato nel prospetto di calcoli doc. 7.
Infine, sostiene che non siano stati considerati gli sgravi contributivi.
3) Si è costituito l' sostenendo che nei verbali di accertamento è stato CP_1
riscontrato che i lavoratori della cooperativa venivano retribuiti per un numero di ore inferiore a quanto previsto dal CCNL Multiservizi applicato, con conseguente omesso versamento della contribuzione, nei periodi di assenza dal lavoro, in relazione ai quali non veniva esibita nessuna documentazione attestante richieste di permesso o assenza per motivi personali oltre al fatto che non risultavano retribuite, né assoggettate a contribuzione, i primi tre giorni di assenza per malattia dal lavoro registrate sul LUL.
Richiama la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
700/21 e, in particolare: l'art. 3 co. 1 L.142/2001 secondo cui le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio-lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine;
l'art. 6, c. 1, lett. a, secondo cui il regolamento deve contenere in ogni caso il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci-lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato;
l'art. 6, c.
2, secondo cui il regolamento non può contenere, fatti salvi casi particolari pag. 7/14 (crisi aziendale o start-up), disposizioni derogatorie in peius rispetto al trattamento economico minimo di cui all'art. 3, c. 1.
Ribadisce che il regolamento interno della cooperativa, quale fonte normativa secondaria di origine negoziale, non può contenere norme contra legem, né intervenire in materia di diritti.
Sostiene la nullità della norma del regolamento della cooperativa sia per l'ampiezza e l'indeterminatezza del contenuto, sia perché subordina la sospensione dei rapporti di lavoro alla discrezionalità della società, realizzando in tal modo una condizione meramente potestativa.
Ribadisce la correttezza dei conteggi essendo gli stessi il risultato dell'esame della documentazione aziendale nonché del raffronto con il
LUL ed i cedolini paga. Rileva che gli addebiti riguardano il singolo lavoratore identificato con il codice fiscale e tengono conto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Rileva che la fruizione delle agevolazioni contributive è subordinata al possesso della regolarità contributiva.
In merito alla quantificazione dei contributi afferma che i criteri di elaborazione del calcolo dei verbalizzanti, sono contenuti nel verbale e nei relativi allegati, dove si fa riferimento al CCNL utilizzato dall'opponente e si dà atto di aver tenuto conto delle giornate di malattia e maternità, nonché dei periodi di CIG rilevabili dal LUL.
4) L'appello va rigettato in ragione delle seguenti considerazioni.
4.1) L'art. 1 del d.l. n. 338/1989 (convertito nella legge 389/1989) prevede che “la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati
pag. 8/14 dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo”.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale(Cass. 02/09/2016, n. 17531). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo
l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro” (cfr. Cass. n. 8446/2020).
In merito all'art. 5 del regolamento interno della cooperativa (doc. 6) secondo cui, in caso di impossibilità di piena occupazione, l'inattività “sarà considerata, ai fini normativo-economici, periodo neutro a tutti gli effetti”, tale disposizione, come evidenziato in un caso analogo dalla Corte
d'Appello di Venezia nella sentenza n.700/21, nulla statuisce con riferimento all'obbligazione contributiva e, del resto, per il principio di pag. 9/14 indisponibilità della medesima, nulla avrebbe potuto validamente essere statuito in deroga alle previsioni legali sul minimale contributivo.
L'art. 4 della L. 142/2001 prevede che “Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società' nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6”.
L'ordinanza della Suprema Corte n. 37020/2021, già richiamata da questa
Corte nelle sentenze n. 536/23 e n. 700/21, ribadisce che “Questa Corte ha enunciato il principio, meritevole di continuità, secondo cui la regola del cd. minimale contributivo, prevista dall'art. 1 d.l. 338/1989, conv. dalla I.
389/1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della I. 142/2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria: posto che tale delibera non rientra tra le fonti che, a mente dell'art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi (Cass. 4 giugno 2019, n. 15172; Cass. 4 maggio 2020, n.
8446)”.
4.2) Nel caso in esame la cooperativa non ha provato la ricorrenza in concreto dei presupposti delle sospensioni unilaterali (ovvero la mancanza di occasioni lavorative in corrispondenza delle giornate in cui dal LUL non risulta alcuna prestazione lavorativa), limitandosi a sostenere la legittimità della citata previsione del regolamento interno, senza considerare che l'indisponibilità del diritto previdenziale esclude la rilevanza della disciplina interna all'ente sociale.
pag. 10/14 In merito al valore probatorio dei due verbali dell' il Collegio richiama CP_1
il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (Cass. ord. n. 23252/24).
4.3) Alla luce del fatto che gli ispettori dell' hanno dato atto in CP_1
entrambi i verbali di aver ricostruito i periodi lavorati e di assenza dei soci lavoratori in base al LUL e alle buste paga degli stessi, documentazione fornita dalla stessa cooperativa, il collegio reputa che l'accertamento svolto abbia valore fidefacente fino a querela di falso. Proprio in ragione del citato principio e della ricostruzione dei rapporti lavorativi in base alla documentazione richiamata, di provenienza dello stesso soggetto destinatario dell'accertamento, lo stesso ben avrebbe potuto contraddire gli esiti ricostruttivi operati con l'accertamento, anche sotto il profilo meramente percettivo dei dati esaminati.
Nulla di tutto ciò si ricava dalla difesa della società in primo grado nonostante la disponibilità del fonte primaria dell'accertamento, ossia il
LUL.
In tale senso si richiama ulteriore arresto della Corte di Cassazione secondo il quale “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun
pag. 11/14 margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_1
esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno
1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (Sez. L, Sentenza n.
23800 del 07/11/2014, Rv. 633239 - 01).
4.4) Pertanto, in applicazione anche ai soci lavoratori di cooperativa della regola del minimale contributivo e dell'assenza di ipotesi legali di sospensione dell'attività lavorativa la pretesa contributiva dell' risulta CP_1
fondata. Invero, sulla scorta del criterio legislativamente imposto, gli ispettori hanno riscontrano una differenza di segno negativo tra la paga base corrisposta ai soci lavoratori e quella indicata dal CCNL Multiservizi.
4.5) In merito all'asserita erroneità dei conteggi, la contestazione della cooperativa, come evidenziato dal giudice di primo grado, risulta generica.
Il doc. 7 “tabella conteggi” prodotto dalla cooperativa, contenente il ricalcolo dei contributi senza esplicitare per quale specifico lavoratore, non pag. 12/14 tiene conto della ricostruzione fattuale della vicenda per cui è causa e della sua incontrovertibilità alla luce delle superiori considerazioni.
Di contro, il verbale accertativo dell' contiene allegati descrittivi nei CP_1
quali vengono individuati i contributi dovuti per ciascun lavoratore identificato con il proprio codice fiscale, il quale per definizione consente di identificare in modo univoco la persona fisica a cui si riferisce.
L'individuazione del lavoratore attraverso l'indicazione del codice fiscale è presente anche per i lavoratori per i quali a seguire compare l'indicazione no soggetti presenti” ovvero “sogg. non identif.”. Nel contestare i conteggi ad essi riferiti, la cooperativa avrebbe dovuto opporre l'inesistenza del codice fiscale nell'anagrafica della stessa.
4.6) Infine, va riabito che le irregolarità contributive sono ostative al mantenimento degli sgravi contributivi.
L'art. 5 del d.m. 24 ottobre 2007 subordina il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), ossia al pagamento integrale di tutti i contributi previdenziali alle scadenze di legge.
Secondo la Suprema Corte la ratio della norma è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (così Cass. n. 27107/2018, n. 21378/2023), per cui la perdurante assenza di regolarità contributiva costituisce condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo.
Si tratta di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni in difetto del quale opera la revoca degli sgravi.
pag. 13/14 5) Al rigetto dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere l'appellato delle spese di lite sopportate per il grado di giudizio, liquidate dal collegio come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nei medi, in ragione della misura del credito.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.16.000,00 oltre al rimborso forfettario del 15% ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Venezia, 20 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da
, p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. sig. difeso dagli avv.ti Alberto Parte_2
Ferrarese, Laura Parotto e Ludovica Tavella, come da mandato in atti e con domicilio digitale PEC: Email_1
Email_2
e Email_3
-appellante-
Contro (c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Dorsoduro 3500/d, CP_1
difeso dall'avv. Daniela Guarino come da mandato allegato alla memoria di costituzione, con domicilio digitale pec:
t; Email_4
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 516/21 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
Causa trattata all'udienza del 20 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “In via principale: riformarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Verona, Giudice Unico del
Lavoro, n. 516/2019 del 09.12.2021, per le ragioni esposte nel presente atto, con conseguentemente accoglimento delle relative conclusioni contenute nei ricorsi di primo grado, che si intendono in questa sede integralmente riprodotte.
In via subordinata: ridursi comunque le somme dovute all' per i CP_1
motivi esposti nel presente atto, riducendo conseguentemente anche le pretese sanzionatorie e di riscossione.
In ogni caso: il tutto con vittoria di spese, competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a e IVA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
pag. 2/14 In via istruttoria: si confermano tutte le conclusioni ed istanze istruttorie e le indicazioni testimoniali già formulate in primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte e riproposte, insistendo, laddove ritenuto necessario, per il loro accoglimento in questa fase di gravame con particolare riferimento alla richiesta di CTU per l'esatta determinazione delle eventuali pretese contributive dell'appellato”.
Conclusioni per parte appellata: “a) confermarsi integralmente la sentenza
n. 516/2021 emessa dal Tribunale di Verona in qualità di Giudice del
Lavoro; b) spese di lite rifuse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 516/21 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Verona con la quale quest'ultimo ha rigettato l'opposizione a due avvisi di addebito inerenti a retribuzioni inferiori a quelle dovute e assenze non giustificate senza contribuzione obbligatoria dei soci lavoratori.
Con memoria deposita il 24 aprile 2023 si è costituito chiedendo di CP_1
respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di rinvii d'ufficio per riequilibrio del ruolo, è stata discussa all' udienza del 20 febbraio 2025 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
La questione per cui è causa trae origine dall'opposizione della
(che svolge attività di facchinaggio e Parte_1
movimentazione merci, confezionamento, pulizia e sanificazione) a due verbali di accertamento e avvisi di addebito per mancato versamento della pag. 3/14 contribuzione previdenziale e assistenziale nei periodi di assenza dei soci lavoratori: il primo datato 22.12.2016, relativo all'accertamento svolto dall' nel periodo 31.12.2013-31.08.2016, per un importo pari a € CP_1
1.125,814,53 e il secondo del 19.11.2018 relativo ad omissioni contributive afferenti al periodo 1.09.2016-30.06.2016 per la somma di € 1.205.423,16.
Il giudice veronese, riuniti i due ricorsi con cui la conveniva in Parte_1
giudizio l' al fine di accertare l'insussistenza dei presupposti CP_1
impositivi descritti nei due verbali di accertamento e di annullare gli avvisi di addebito, rigettava il ricorso liquidando le spese di lite a favore dell'istituto in €.21.956,00 oltre accessori.
Richiamava giurisprudenza di legittimità secondo cui il minimale contributivo determinato dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale deve essere applicato anche ai soci lavoratori delle società cooperative assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In merito alle sospensioni dell'attività lavorativa, rilevava che le stesse non erano state in alcun modo giustificate dalla cooperativa. Riteneva, altresì, non condivisibile la difesa di quest'ultima secondo cui la legittimità delle sospensioni si desumeva dal regolamento interno, il quale prevede che i periodi di inattività sono da considerarsi neutri sotto il profilo retributivo e normativo. Evidenziava che dal suddetto regolamento non emerge nulla in merito all'obbligo contributivo e che, in ogni caso, l'esonero contributivo in ragione dell'assenza di attività lavorativa è illegittimo per contrarietà all'art.1 della legge 389/1989.
Richiamava sul punto il principio affermato dalla Cassazione secondo cui la regola del minimale contributivo si applica anche nel caso in cui in pag. 4/14 assenza di commesse il rapporto di lavoro viene sospeso, senza alcuna delibera dell'assemblea dei soci e quindi senza tutela per i lavoratori.
In merito alle censure mosse nei confronti dell'elaborato contabile redatto dagli ispettori, rilevava che il codice fiscale consente di indentificare il lavoratore a cui i dati si riferiscono e che l'espressione “no soggetti presenti” era relativa al mancato censimento degli stessi negli archivi informatici.
Riteneva generica l'erroneità del calcolo per mancata considerazione dell'orario part time in quanto la cooperativa avrebbe dovuto specificare almeno a quale dipendente sarebbe stato riferito l'errore al fine di consentire all' di difendersi sul punto. CP_1
Evidenziava, altresì, che in sede testimoniale erano risultate confermate assenze non retributive nei mesi di gennaio e febbraio 2014.
In punto errore di calcolo dei contributi, evidenziava che i conteggi degli ispettori erano precisi e chiari nel riferimento oggettivo e temporale e, nel contestarle, la cooperativa avrebbe dovuto esporre i criteri di calcolo attraverso i quali sarebbe stato corretto l'ipotetico minor importo.
Infine, riteneva non provato sia l'an che il quantum dello sgravio contributivo di cui avrebbe potuto usufruire la società cooperativa.
2) Impugna la sentenza sulla base di un unico Parte_1
motivo di appello.
Richiama l'art. 5 del regolamento interno secondo cui “la Cooperativa cura
l'inserimento lavorativo del Socio nell'ambito della propria struttura organizzativa-aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive;
qualora queste ultime determinino l'impossibilità di una piena occupazione: 1) il Socio avrà diritto, allorquando le esigenze
pag. 5/14 produttive lo permettano, alla immediata e, possibilmente, piena ricollocazione nell'ambito delle stesse mansioni assegnate;
l'eventuale periodo di inattività sarà considerata, ai fini normativo-economici, periodo neutro a tutti gli effetti”.
Sostiene che nel periodo oggetto di causa, a seguito di minor attività lavorativa commissionata, la ha dovuto ridurre la quantità Parte_1
lavorativa tra tutti i soci lavoratori e che alla sospensione dell'attività lavorativa segue legittimamente la sospensione della contribuzione, in quanto l'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali presuppone lo svolgimento di una determinata attività lavorativa (richiama sul punto Cass.
7473/2012).
Ritiene non contestato che nei periodi indicati nel LUL come assenze non retribuite non vi siano state prestazioni di lavoro da parte del personale.
Ribadisce che l' non ha assolto l'onere probatorio in quanto, CP_1
relativamente al primo procedimento di opposizione, non è stata raccolta nessuna dichiarazione in sede ispettiva, nessuna documentazione è stata prodotta e nessuna esplicitazione relativa ai calcoli è stata fornita e solo nel secondo procedimento sono state depositate le dichiarazioni di cinque lavoratori.
Evidenzia che nei prospetti risultano addebitati contributi per soggetti CP_1
identificati come “no soggetti presenti” ovvero “sogg. non identif.” e che sono stati calcolati alcuni rapporti a tempo parziale di misura superiore a quanto contrattualmente pattuito con il datore di lavoro (in relazione alle posizioni dei seguenti lavoratori: , , Persona_1 Parte_2 Per_2
,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
e ). Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
pag. 6/14 Ritiene significativa sul punto la testimonianza dell'ispettore Tes_1
quando afferma che per non riesco a dire se sia stato Persona_9
trattato come part time o full time, perché allo stato non ho tutti i documenti con me.”.
Rileva che i calcoli dell'Ente Previdenziale risultano errati in eccesso per almeno € 198.907,87 come documentato nel prospetto di calcoli doc. 7.
Infine, sostiene che non siano stati considerati gli sgravi contributivi.
3) Si è costituito l' sostenendo che nei verbali di accertamento è stato CP_1
riscontrato che i lavoratori della cooperativa venivano retribuiti per un numero di ore inferiore a quanto previsto dal CCNL Multiservizi applicato, con conseguente omesso versamento della contribuzione, nei periodi di assenza dal lavoro, in relazione ai quali non veniva esibita nessuna documentazione attestante richieste di permesso o assenza per motivi personali oltre al fatto che non risultavano retribuite, né assoggettate a contribuzione, i primi tre giorni di assenza per malattia dal lavoro registrate sul LUL.
Richiama la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
700/21 e, in particolare: l'art. 3 co. 1 L.142/2001 secondo cui le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio-lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine;
l'art. 6, c. 1, lett. a, secondo cui il regolamento deve contenere in ogni caso il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci-lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato;
l'art. 6, c.
2, secondo cui il regolamento non può contenere, fatti salvi casi particolari pag. 7/14 (crisi aziendale o start-up), disposizioni derogatorie in peius rispetto al trattamento economico minimo di cui all'art. 3, c. 1.
Ribadisce che il regolamento interno della cooperativa, quale fonte normativa secondaria di origine negoziale, non può contenere norme contra legem, né intervenire in materia di diritti.
Sostiene la nullità della norma del regolamento della cooperativa sia per l'ampiezza e l'indeterminatezza del contenuto, sia perché subordina la sospensione dei rapporti di lavoro alla discrezionalità della società, realizzando in tal modo una condizione meramente potestativa.
Ribadisce la correttezza dei conteggi essendo gli stessi il risultato dell'esame della documentazione aziendale nonché del raffronto con il
LUL ed i cedolini paga. Rileva che gli addebiti riguardano il singolo lavoratore identificato con il codice fiscale e tengono conto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Rileva che la fruizione delle agevolazioni contributive è subordinata al possesso della regolarità contributiva.
In merito alla quantificazione dei contributi afferma che i criteri di elaborazione del calcolo dei verbalizzanti, sono contenuti nel verbale e nei relativi allegati, dove si fa riferimento al CCNL utilizzato dall'opponente e si dà atto di aver tenuto conto delle giornate di malattia e maternità, nonché dei periodi di CIG rilevabili dal LUL.
4) L'appello va rigettato in ragione delle seguenti considerazioni.
4.1) L'art. 1 del d.l. n. 338/1989 (convertito nella legge 389/1989) prevede che “la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati
pag. 8/14 dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo”.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “il principio del cd. minimo retributivo imponibile, secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale(Cass. 02/09/2016, n. 17531). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo
l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro” (cfr. Cass. n. 8446/2020).
In merito all'art. 5 del regolamento interno della cooperativa (doc. 6) secondo cui, in caso di impossibilità di piena occupazione, l'inattività “sarà considerata, ai fini normativo-economici, periodo neutro a tutti gli effetti”, tale disposizione, come evidenziato in un caso analogo dalla Corte
d'Appello di Venezia nella sentenza n.700/21, nulla statuisce con riferimento all'obbligazione contributiva e, del resto, per il principio di pag. 9/14 indisponibilità della medesima, nulla avrebbe potuto validamente essere statuito in deroga alle previsioni legali sul minimale contributivo.
L'art. 4 della L. 142/2001 prevede che “Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società' nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6”.
L'ordinanza della Suprema Corte n. 37020/2021, già richiamata da questa
Corte nelle sentenze n. 536/23 e n. 700/21, ribadisce che “Questa Corte ha enunciato il principio, meritevole di continuità, secondo cui la regola del cd. minimale contributivo, prevista dall'art. 1 d.l. 338/1989, conv. dalla I.
389/1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della I. 142/2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria: posto che tale delibera non rientra tra le fonti che, a mente dell'art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi (Cass. 4 giugno 2019, n. 15172; Cass. 4 maggio 2020, n.
8446)”.
4.2) Nel caso in esame la cooperativa non ha provato la ricorrenza in concreto dei presupposti delle sospensioni unilaterali (ovvero la mancanza di occasioni lavorative in corrispondenza delle giornate in cui dal LUL non risulta alcuna prestazione lavorativa), limitandosi a sostenere la legittimità della citata previsione del regolamento interno, senza considerare che l'indisponibilità del diritto previdenziale esclude la rilevanza della disciplina interna all'ente sociale.
pag. 10/14 In merito al valore probatorio dei due verbali dell' il Collegio richiama CP_1
il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (Cass. ord. n. 23252/24).
4.3) Alla luce del fatto che gli ispettori dell' hanno dato atto in CP_1
entrambi i verbali di aver ricostruito i periodi lavorati e di assenza dei soci lavoratori in base al LUL e alle buste paga degli stessi, documentazione fornita dalla stessa cooperativa, il collegio reputa che l'accertamento svolto abbia valore fidefacente fino a querela di falso. Proprio in ragione del citato principio e della ricostruzione dei rapporti lavorativi in base alla documentazione richiamata, di provenienza dello stesso soggetto destinatario dell'accertamento, lo stesso ben avrebbe potuto contraddire gli esiti ricostruttivi operati con l'accertamento, anche sotto il profilo meramente percettivo dei dati esaminati.
Nulla di tutto ciò si ricava dalla difesa della società in primo grado nonostante la disponibilità del fonte primaria dell'accertamento, ossia il
LUL.
In tale senso si richiama ulteriore arresto della Corte di Cassazione secondo il quale “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun
pag. 11/14 margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_1
esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno
1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (Sez. L, Sentenza n.
23800 del 07/11/2014, Rv. 633239 - 01).
4.4) Pertanto, in applicazione anche ai soci lavoratori di cooperativa della regola del minimale contributivo e dell'assenza di ipotesi legali di sospensione dell'attività lavorativa la pretesa contributiva dell' risulta CP_1
fondata. Invero, sulla scorta del criterio legislativamente imposto, gli ispettori hanno riscontrano una differenza di segno negativo tra la paga base corrisposta ai soci lavoratori e quella indicata dal CCNL Multiservizi.
4.5) In merito all'asserita erroneità dei conteggi, la contestazione della cooperativa, come evidenziato dal giudice di primo grado, risulta generica.
Il doc. 7 “tabella conteggi” prodotto dalla cooperativa, contenente il ricalcolo dei contributi senza esplicitare per quale specifico lavoratore, non pag. 12/14 tiene conto della ricostruzione fattuale della vicenda per cui è causa e della sua incontrovertibilità alla luce delle superiori considerazioni.
Di contro, il verbale accertativo dell' contiene allegati descrittivi nei CP_1
quali vengono individuati i contributi dovuti per ciascun lavoratore identificato con il proprio codice fiscale, il quale per definizione consente di identificare in modo univoco la persona fisica a cui si riferisce.
L'individuazione del lavoratore attraverso l'indicazione del codice fiscale è presente anche per i lavoratori per i quali a seguire compare l'indicazione no soggetti presenti” ovvero “sogg. non identif.”. Nel contestare i conteggi ad essi riferiti, la cooperativa avrebbe dovuto opporre l'inesistenza del codice fiscale nell'anagrafica della stessa.
4.6) Infine, va riabito che le irregolarità contributive sono ostative al mantenimento degli sgravi contributivi.
L'art. 5 del d.m. 24 ottobre 2007 subordina il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), ossia al pagamento integrale di tutti i contributi previdenziali alle scadenze di legge.
Secondo la Suprema Corte la ratio della norma è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (così Cass. n. 27107/2018, n. 21378/2023), per cui la perdurante assenza di regolarità contributiva costituisce condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo.
Si tratta di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni in difetto del quale opera la revoca degli sgravi.
pag. 13/14 5) Al rigetto dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere l'appellato delle spese di lite sopportate per il grado di giudizio, liquidate dal collegio come in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nei medi, in ragione della misura del credito.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.16.000,00 oltre al rimborso forfettario del 15% ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Venezia, 20 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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