Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Cecilia DE SANTIS Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4075 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1 Avv. MORRONE PIETRO e
CP_1 Avv. NAPPI GIOVANNI e GUALANDRI ANNA (CONTUMACE)
(CONTUMACE) Controparte_2
(CONTUMACE) Controparte_3
(CONTUMACE) Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 695 del 2022 con cui il Tribunale di Civitavecchia ha respinto la sua domanda di revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. nei confronti di in relazione alla costituzione CP_1 di un trust in favore dei bisogni dei figli , ed , ove aveva conferito l'unico Controparte_3 Pt_2 CP_2 immobile di proprietà. La Banca deduce nell'impugnazione quanto segue: “(omissis) la è creditrice della Parte_1 NE HT S.r.l. e della signora della somma di Euro 39.892,93 oltre spese ed interessi e in CP_1 virtù di Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 79/12 emesso dal Tribunale Civile di Civitavecchia il 27 gennaio 2012;
- infatti, in data 21 luglio 2008 la NE HT S.r.l. ha richiesto l'apertura di un conto corrente di corrispondenza presso la dipendenza n. 138 della Banca attrice con contestuale rilascio di fideiussione da parte della signora , fino alla concorrenza di Euro 45.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni di detta CP_1 società verso l'Istituto Bancario procedente dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura presenti o future ed anche per finanziamenti concessi sotto qualunque forma;
- successivamente, la NE HT ha usufruito di una linea di credito in conto corrente ampiamente utilizzata fin dal 2008, come dimostrano i saldi degli estratti conto trimestrali, costantemente a debito della società correntista per importi sempre superiori ai ventimila euro e vicini ai trentamila euro;
- infine il 31 gennaio 2011, la Società NE HT S.r.l. ha richiesto un finanziamento di Euro 36.500,00 concesso dalla sotto forma di mutuo chirografario, utilizzato in gran parte a Parte_1 ripianamento dell'esposizione debitoria predetta;
- la società debitrice non ha adempiuto gli obblighi derivanti dal predetto contratto di mutuo omettendo di rimborsare il capitale mutuato e gli interessi, con conseguente recesso della banca dal rapporto di conto corrente e dal finanziamento, decadenza dal beneficio del termine e richiesta di immediata corresponsione delle somme dovute;
- la banca ha chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento di cui si è detto sia nei confronti della NE HT S.r.l., debitrice principale, che della signora quale fideiussore, alla quale ha fatto seguito l'esecuzione CP_1 forzata presso la sede sociale che pure ha avuto esito negativo;
- infatti, in data 16 giugno 2012, l'Ufficiale Giudiziario ha redatto verbale di pignoramento negativo, dal momento che i locali già sede della debitrice sono stati rinvenuti chiusi;
- è dunque risultato impossibile per la banca creditrice escutere da debitrice principale e la garante signora;
CP_1
- ed invero, con atto per Notaio del 24 dicembre 2009 Rep. N. 20131 Racc. 7839 la signora Persona_1 CP_1
ha costituito un trust denominato “CREMAL Trust”.
[...] Nell'atto appena citato si legge che il Trust è stato costituito per garantire la sicurezza morale ed economica dei figli della disponente e beneficiari. Controparte_3 Controparte_2 Parte_2
Fiumicino, alla Via Cima di Castello n. 60, comprese le sue pertinenze. L'attrice conveniva in giudizio i sigg. , , e al CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Parte_2 fine di sentir revocare ex art. 2901 c.c. gli atti di disposizione e conferimento nel trust denominato “CREMAL”, costituito nel dicembre 2009.” (omissis)
“Con sentenza n. 695/2022 pubblicata il 10 giugno 2022 e notificata il 13 giugno 2022 il Tribunale di Civitavecchia, Giudice Dott.ssa Sorrentino così decideva:
“- dichiara la contumacia di AN RI;
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida in complessivi €
7.254,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” La decisione, è palesemente erronea e merita appello per i seguenti MOTIVI Primo motivo di appello
Mancata applicazione del principio di non contestazione con riferimento alla qualità di amministratore unico della NE HT s.r.l., oltreché di garante della stessa, rivestita dalla sig.ra al momento della CP_1 stipula del contratto bancari (contratto di conto corrente di corrispondenza, contratto di mutuo chirografario) Violazione dell'art. 115 c.p.c. - Travisamento della prova circa la sussistenza della scientia damni. Violazione art. 116 c.p.c. Ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c. il capo della sentenza appellato è quello in cui, dopo aver condivisibilmente osservato che: “...nel caso di specie non occorre dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del credito, atteso che queste ultime sono sorte anteriormente all'atto stesso. Infatti, è pacifico che la ragione di credito vantata da è sorta anteriormente all'atto dispositivo Parte_1 oggetto di revocatoria (e precisamente con la fideiussione del 21.7.2008)….omissis…”Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria in esame, è sufficiente la prova della scientia damni, ossia della consapevolezza del pregiudizio che l'atto era idoneo ad arrecare alle ragioni creditorie”…. e, ancora: “…che la prova della scientia damni può essere fornita con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. n. 14274/1999; Cass. n. 1054/1999”, il Primo Giudice, inopinatamente, ha ritenuto che: “Nel caso di specie, al momento della sottoscrizione dell'atto di costituzione del trust (24.12.2009) il debitore principale NE HT
s.r.l. utilizzava per intero il credito concesso dalla Banca sul conto corrente, senza mai scostarsi dal saldo negativo massimo consentitole (come peraltro ammesso dalla stessa parte attrice nel libello introduttivo e verificato mediante gli estratti conto versati in atti) e non aveva ancora maturato l'esposizione debitoria relativa al mutuo chirografario, sottoscritto solo in data 31.1.2011. Inoltre, non risulta l'invio da parte della di atti di costituzione in mora, né di revoca dell'affidamento Pt_1 concesso sul conto corrente. In assenza di ulteriori elementi, non può pertanto ritenersi che fosse (ndr.: consapevole) del CP_1 pregiudizio che l'atto di costituzione del trust era idoneo ad arrecare alle ragioni creditorie. Ne deriva il rigetto della domanda.” L'appellante ai sensi dell'art. 342, comma 2, c.p.c., rileva che il Giudice avrebbe invece dovuto accogliere la domanda di revocatoria del trust costituito, in quanto appare evidente e provata documentalmente la sussistenza della scientia damni in capo alla sig.ra la quale può CP_1 essere, comunque, inferita anche attraverso presunzioni semplici, come del resto sottolineato anche dal Giudice di prime cure nella precedente parte motiva.
Ed invero, la sig.ra oltre ad essere fidejussore era altresì amministratore unico nonché firmataria dei CP_1 contratti da cui scaturisce il debito della NE HT (contratto di conto corrente e di mutuo chirografario) e tale circostanza è deducibile dagli atti di causa, ampiamente dedotta dall'attrice in primo grado, non contestata in nessuno scritto difensivo (men che meno nella comparsa di risposta) ed acquisita ex art. 115 c.p.c. Conseguentemente, posto che il debito della NE HT è – come appurato anche in sentenza - anteriore (2008) alla costituzione del trust familiare (2009) con il quale la sig.ra , amministratore e garante della società, si CP_1 spogliava dell'unico bene capiente di cui disponeva privando di fatto il credito dell'unica garanzia patrimoniale, appare impossibile ignorare che ella fosse ben consapevole del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie dell'odierna appellante. Secondo motivo di appello Motivazione erronea e contraddittoria circa la preesistenza del debito rispetto alla costituzione del trust. Violazione degli artt. 132, n.4 c.p.c. Al travisamento della prova documentale, poi, si aggiunge anche la contraddittorietà della motivazione relativamente alla acclarata preesistenza del debito rispetto alla costituzione del trust di cui si chiede la revoca. Ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c. il capo della sentenza appellato è quello in cui si legge che (pag. 5 sent.):
““Nel caso di specie, al momento della sottoscrizione dell'atto di costituzione del trust (24.12.2009) il debitore principale NE HT s.r.l. utilizzava per intero il credito concesso dalla Banca sul conto corrente, senza mai pag. 2/5 scostarsi dal saldo negativo massimo consentitole (come peraltro ammesso dalla stessa parte attrice nel libello introduttivo e verificato mediante gli estratti conto versati in atti) e non aveva ancora maturato l'esposizione debitoria relativa al mutuo chirografario, sottoscritto solo in data 31.1.2011. Inoltre, non risulta l'invio da parte della di atti di costituzione in mora, né di revoca dell'affidamento concesso sul conto corrente. Pt_1 In assenza di ulteriori elementi, non può pertanto ritenersi che fosse del pregiudizio che l'atto di CP_1 costituzione del trust era idoneo ad arrecare alle ragioni creditorie. Ne deriva il rigetto della domanda” Ai sensi dell'art. 342, comma 2, c.p.c. l'appellante osserva l'evidente contraddittorietà ed erroneità del capoverso appellato. Lo stesso Primo Giudice riconosce chiaramente l'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del trust (“è pacifico che la ragione di credito vantata da è sorta anteriormente all'atto dispositivo Parte_1 oggetto di revocatoria (e precisamente con la fideiussione del 21.7.2008)” - cfr. inizio pag. 4 della sentenza), salvo poi inspiegabilmente rilevare, per rigettare la domanda, la posteriorità del mutuo chirografario (2011), dimenticando che lo stesso è stato concesso ad estinzione del debito pregresso derivante dallo scoperto di conto corrente in essere già a partire dall'anno 2008. Del tutto irrilevante, poi, alla luce dei fatti, l'esistenza o meno di lettere di costituzione in mora o di revoca dell'affidamento concesso anteriori all'atto di costituzione del trust, posta la preesistenza costante del saldo negativo del conto corrente della società amministrata dall'appellata. E' pertanto ingiusta ed erronea, e giova ribadirlo, la deduzione secondo cui, parafrasando la parte motiva qui appellata, in assenza di ulteriori elementi non può ritenersi che fosse a conoscenza del pregiudizio CP_1 che l'atto di costituzione del trust era idoneo ad arrecare alle ragioni creditore in considerazione: a) del suo ruolo di amministratore unico della NE HT S.r.l.; b) della sua posizione di garante del debito della stessa. Ciò posto non può, invero, contrariamente a quanto motivato in sentenza, non ritenersi che l'appellata fosse a piena conoscenza dei rapporti bancari intercorrenti tra la NE HT e la , nonché Parte_1 dedursi la sua precisa cognizione del pregiudizio che la costituzione del trust avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della banca, operazione, anzi, posta in essere nella consapevolezza di ledere tali diritti.”.
La parte appellata costituitasi chiede il rigetto dell'impugnazione. In particolare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello deducendo che l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti processuali è intervenuta tardivamente rispetto al termine per impugnare. Deduce, inoltre, che “La nuova forma dell'appello comporta l'obbligo di redazione dell'impugnazione secondo uno schema che ricalca il provvedimento decisorio, con l'onore di indicare le parti del provvedimento impugnato e le modifiche richieste, senza riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo. In definitiva, alla parte appellante è oggi richiesto, non solo di lamentarsi della sentenza ma di indicare con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado.” Ed aggiunge che “Nell'atto di gravame proposto, la controparte si è limitata a generiche asserzioni, sostanzialmente reiterando le argomentazioni di cui al primo grado di giudizio senza addurre circostanze che possano legittimare un nuovo studio del caso da parte del Giudicante adito.” Allega, inoltre, che “La Banca era, quindi, consapevole dell'esistenza del trust, per essere stata informata e per avere avuto, comunque, tutti gli strumenti necessari per la verifica di esso, essendo questo anche “pubblicizzato” presso la Conservatoria dei RR.II. competente. Da sola, tale circostanza, fa venire meno il presupposto giuridico della appellante, in base al quale la Pt_1 appellata avrebbe voluto con questa azione distrarre i propri beni (ne mancherebbe l'intento fraudolento), ovvero agendo con premeditazione (o sarebbe meglio dire veggenza), sul fatto che dopo due anni la società NE HT SR non avesse adempiuto alla propria obbligazione.
A questo punto, tuttavia, giova rappresentare il divieto assoluto di esecuzione sui beni destinati al trust, per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex art. 170 c.c.), infatti, i beni del fondo ed i loro frutti rispondono soltanto per obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia.” Assume, infine che “In primis, occorre ribadire nuovamente che il trust in parola veniva costituito nel 2009 dalla IG.ra per garantire esclusivamente la sicurezza morale ed economica dei figli, mentre la richiesta di CP_1 finanziamento presso la e che costituisce il credito per cui oggi parte attrice agisce in Parte_1 revocatoria, è avvenuta nel 2011.
pag. 3/5 Peraltro, detta richiesta di finanziamento è stata avanzata dalla NE HT SR e non direttamente dalla IG.ra
, quest'ultima figurando solo quale garante e dunque obbligata in via solidale. CP_1 Nel caso che ci occupa, è opportuno evidenziare che l'intento di frodare i creditori, pur richiesto dal legislatore in tema di azione revocatoria ordinaria, è del tutto mancante ed in effetti non emerge neppure da quanto dedotto da parte attrice. E'opportuno sottolineare che la costituzione del trust due anni prima che la NE HT SR richiedesse il finanziamento fa venir meno la previsione, nella IG.ra , che la predetta società potesse realizzare un futuro CP_1 inadempimento.”
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Va premesso che, com'è reso evidente dall'esposizione dei motivi d'impugnazione sopra trascritta, l'appello è ammissibile in quanto indica in modo puntuale in quali errori sarebbe incorso il Tribunale, quali parti della sentenza devono essere modificate, in quale modo e per quali ragioni. Va esclusa, invece, la necessità che l'appellante proponga un progetto alternativo di sentenza, così come ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione. Effettivamente il Tribunale ha trascurato una circostanza dedotta dalla sin dall'atto di citazione introduttivo del Pt_1 giudizio ove ha allegato che la , oltre ad aver prestato la fideiussione per i debiti della NE HT SR, ne CP_1 era anche l'amministratore unico, come si evince chiaramente anche dal contratto di mutuo (del 2011) e di conto corrente (del 2008) sottoscritti dalla nella qualità. CP_1 La circostanza, oltre ad essere documentata, non è stata neppure contestata dalla . CP_1
Ne consegue che la , ovviamente, ben conosceva l'esposizione debitoria della società verso la banca nascente CP_1 dal mutuo contratto nel 2011 ed anche la pregressa (risalente al 2008) relativa al “credito concesso dalla sul Pt_1 conto corrente”, accertata con la sentenza gravata. Pertanto anche la scientia damni è da ritenersi sussistente. Non solo. Ma risulta superfluo persino discernere se il credito è sorto prima o dopo l'atto dispositivo, atteso che nel caso in esame appare evidente anche la preordinazione, se solo si tiene conto che, come allegato dalla e non Pt_1 contestato dalla , la società era già in debito con la banca (stante l'apertura, e l'utilizzo, della linea di credito CP_1 nel rapporto di conto corrente) ed il mutuo era stato concesso nel 2011 proprio al fine di ripianare il debito nascente dal rapporto di conto corrente con la stessa.
Tale motivo del mutuo cd. solutorio, quale elemento soggettivo del contratto al quale giuridicamente non può attribuirsi rilevanza, assume nel caso di specie, quale circostanza in fatto – va ribadito – non contestata dalla , CP_1 un rilievo specifico quanto alla configurazione in capo alla stessa della volontà di sottrarre i suoi beni alla garanzia patrimoniale. Sotto diverso ed autonomo profilo, va aggiunto che, sul piano oggettivo, l'affermata autonomia del mutuo solutorio (Cass. SS.UU. 5841 del 2025) non impedisce di ritenere che l'operazione, sul piano economico e per concorde volontà delle parti, veda legati senza soluzione di continuità il debito derivato dal rapporto di conto corrente con quello nascente dal mutuo stipulato successivamente. Va aggiunto, pur non essendo essenziale, sempre per quanto concerne la preordinazione, che l'immobile conferito nel trust era l'unico di proprietà della . Sicchè anche l'eventus damni sussiste. CP_1 Nessun rilievo assume, invece, l'eventualità che la potesse essere a conoscenza del trust, né la parte appellata Pt_1 ha saputo esplicitare le ragioni per cui tale conoscenza avrebbe escluso l'intento della di sottrarre i beni alla CP_1 garanzia patrimoniale. Tant'è che la ha potuto reagire con l'azione revocatoria solo dopo che l'atto dispositivo Pt_1 è stato posto in essere.
Del pari nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che i beni conferiti nel trust non sarebbero passibili di atti esecutivi, tenuto conto che l'obiettivo dell'azione revocatoria non è l'aggressione dei beni ma la dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, ottenuta la quale la problematica dell'impignorabilità non si pone. Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia dell'atto Notaio Dott. del 24 dicembre 2009 Repertorio n. 20131 Persona_1 Raccolta n. 7839, tra la disponente e la trustee RI AN, avente ad oggetto i seguenti beni: A) CP_1 Euro 5.000,00 (cinquemila); B) diritto di piena proprietà del seguente immobile: villino ad uso civile abitazione da cielo a terra sito in Comune di Fiumicino alla Via Cima Cristallo n. 60, distribuito nei piani terreno e primo, composto da 9,5 vani catastali con annessi: area ad uso giardino di pertinenza esclusiva, locale ad uso magazzino, posto al piano terreno e locale ad uso autorimessa posto al piano terreno, entrambi costituenti corpi di fabbrica autonomi insistenti su detta area di pertinenza, il tutto a confine con: particelle 689, 687, e 684 del medesimo foglio 1065, detta via, salvo altri;
il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1065
(millesessantacinque), numero 1202 (milleduecentodue), subalterni : 2 (due), Via Cima Cristallo n. 60, piani T-1, z.c. 7, cat A/7, cl.4, consistenza vani 9,5, rendita Euro 1.324,71, per quanto concerne il villino;
3 (tre), Via Cima Cristallo n. 60, piano T, z.c. 7 cat. C/2, cl.3, consistenza mq 30, rendita Euro 82,12, per quanto concerne il locale ad uso magazzino;
4 (quattro), Via Cima Cristallo n. 60, piano T , z.c. 7, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq 26, rendita Euro134,28 per quanto concerne il locale ad uso autorimessa;
1 (uno), Via Cima Cristallo n. 60, piano T, senza altri dati di classamento quale bene comune non censibile per quanto concerne l'area ad uso giardino.
pag. 4/5 Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza di che va condannata a rifonderle alla CP_1 Pt_1 Nulla sulle spese nel rapporto processuale con gli appellati contumaci citati nel presente grado solo ai fini della litis denuntiatio. Nulla sulle spese anche nel rapporto processuale con la RI alla quale non è attribuibile una soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
dichiara l'inefficacia dell'atto Notaio Dott. del 24 dicembre 2009 Repertorio n. 20131 Raccolta n. 7839, Persona_1 tra la “disponente” e la “trustee” RI AN, avente ad oggetto i seguenti beni: A) Euro 5.000,00 CP_1 (cinquemila); B) diritto di piena proprietà del seguente immobile: villino ad uso civile abitazione da cielo a terra sito in Comune di Fiumicino alla Via Cima Cristallo n. 60, distribuito nei piani terreno e primo, composto da 9,5 vani catastali con annessi: area ad uso giardino di pertinenza esclusiva, locale ad uso magazzino, posto al piano terreno e locale ad uso autorimessa posto al piano terreno, entrambi costituenti corpi di fabbrica autonomi insistenti su detta area di pertinenza, il tutto a confine con: particelle 689, 687, e 684 del medesimo foglio 1065, detta via, salvo altri;
il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1065 (millesessantacinque), numero 1202 (milleduecentodue), subalterni : 2 (due), Via Cima Cristallo n. 60, piani T-1, z.c. 7, cat A/7, cl.4, consistenza vani 9,5, rendita Euro 1.324,71, per quanto concerne il villino;
3 (tre), Via Cima Cristallo n. 60, piano T, z.c. 7 cat. C/2, cl.3, consistenza mq 30, rendita Euro 82,12, per quanto concerne il locale ad uso magazzino;
4 (quattro), Via Cima Cristallo n. 60, piano T , z.c. 7, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq 26, rendita Euro 134,28 per quanto concerne il locale ad uso autorimessa;
1 (uno), Via Cima Cristallo n. 60, piano T, senza altri dati di classamento quale bene comune non censibile per quanto concerne l'area ad uso giardino;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1[...
nella misura che liquida, per il primo grado, in euro 7.000,00, per il secondo grado in euro 7.200,00, oltre il contributo unificato, le spese generali e gli oneri di legge. Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra le altre parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.4.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 5/5