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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8255 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro,
nella causa civile avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito decisa all'udienza del 12.11.25
TRA
(C.F./P.iva: ), con sede in Napoli, in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Borlè giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore, rapp.to Controparte_2
e difeso dall'avv. Anna di Stefano - RESISTENTE -
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 6.8.25 parte ricorrente conveniva in giudizio l impugnando CP_3
l'avviso di addebito n. 371 2025 0002589219000, emesso in data 01.07.2025 per contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti, relativi al mese di ottobre 2017
(periodo 10/2017 – 10/2017), per un importo complessivo di € 1.331,88, comprensivo di contributi (€ 755,39), sanzioni (€ 453,23), interessi (€ 116,36) e spese di notifica (€ 6,90). Esponeva che il preteso credito traeva origine dalla Sentenza n. 638/24 del Tribunale di
Napoli che aveva accertato un preteso rapporto di lavoro tra la opponente ed
[...]
per il periodo dal 5 maggio 2017 al 23 ottobre 2017, appellata da parte CP_4 ricorrente. Eccepiva che l'avviso di addebito era stato emesso in assenza di titolo esecutivo definitivo visto che la predetta pronuncia non era passata in giudicato, che l'avviso recava una generica indicazione di “contributi dovuti da 10/2017 a 10/2017”, ma non precisava su quali elementi istruttori si fondava, che era violato l'116, co. 8, della L. 388/2000 in assenza di dolo o dissimulazione “trattandosi di un rapporto di lavoro regolare che, fino alla pronuncia giudiziale, non risultava obbligatoriamente soggetto a contribuzione in ragione di quanto dedotto nel merito dalla sig.ra , che la sentenza pregiudiziale presentava numerosi CP_4 vizi.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inesigibilità dell'avviso di addebito n. 37120250002589219000 emesso dall' in data 01.07.2025 e notificato in pari data e per l'effetto, annullare integralmente CP_3
l'atto impugnato, con ogni conseguente statuizione di legge.
Condannare l' alla rifusione delle spese di lite. CP_3
L' si costituiva in giudizio tempestivamente, rilevando che l'avviso di addebito era stato CP_3 annullato in sede di autotutela essendo il credito contributivo prescritto e l'avviso emesso sull'erroneo presupposto che fosse pervenuta una denuncia del rapporto di lavoro della lavoratrice interessata e neppure era risultata alcuna chiamata dell' nel giudizio in CP_3 primo grado, di cui alla sentenza che aveva ingenerato l'equivoco, ai fini della denuntiatio litis per l'accertamento contributivo.
Tanto premesso nella presente sede istava perché questo giudice volesse: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in considerazione della correttezza dell'operato dell' in considerazione dell'omessa CP_2 denuncia di rapporto di lavoro tempestiva a fini contributivi.
*****
La materia del contendere è certamente cessata avendo l annullato in autotutela CP_3
l'avviso di addebito. Invero la sentenza è resa con la partecipazione dell' ma senza CP_3 domanda nei confronti dell'istituto.
Quanto al regolamento delle spese di lite deve osservarsi che gli importi di cui all'avviso di addebito sono chiaramente prescritti, che l'istante non ha eccepito la stessa di tal chè
l'annullamento è il frutto solo della autotutela effettata dall' . Quanto alle eccezioni di CP_3 parte istante per la emissione di avviso di addebito non è necessario alcun titolo esecutivo e/o sentenza passata in cosa giudicata, l'avviso di addebito non deve recare una motivazione della pretesa ulteriore rispetto alla indicazione dei contributi dovuti, che le sanzioni e gli interessi a seguito di una asserita omissione sono dovute, che rileva solo la esistenza del rapporto di lavoro e non vizi di una sentenza resa inter alios.
Le spese di lite sono dunque integralmente compensate.
Napoli lì 12.11.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro,
nella causa civile avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito decisa all'udienza del 12.11.25
TRA
(C.F./P.iva: ), con sede in Napoli, in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Borlè giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore, rapp.to Controparte_2
e difeso dall'avv. Anna di Stefano - RESISTENTE -
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 6.8.25 parte ricorrente conveniva in giudizio l impugnando CP_3
l'avviso di addebito n. 371 2025 0002589219000, emesso in data 01.07.2025 per contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti, relativi al mese di ottobre 2017
(periodo 10/2017 – 10/2017), per un importo complessivo di € 1.331,88, comprensivo di contributi (€ 755,39), sanzioni (€ 453,23), interessi (€ 116,36) e spese di notifica (€ 6,90). Esponeva che il preteso credito traeva origine dalla Sentenza n. 638/24 del Tribunale di
Napoli che aveva accertato un preteso rapporto di lavoro tra la opponente ed
[...]
per il periodo dal 5 maggio 2017 al 23 ottobre 2017, appellata da parte CP_4 ricorrente. Eccepiva che l'avviso di addebito era stato emesso in assenza di titolo esecutivo definitivo visto che la predetta pronuncia non era passata in giudicato, che l'avviso recava una generica indicazione di “contributi dovuti da 10/2017 a 10/2017”, ma non precisava su quali elementi istruttori si fondava, che era violato l'116, co. 8, della L. 388/2000 in assenza di dolo o dissimulazione “trattandosi di un rapporto di lavoro regolare che, fino alla pronuncia giudiziale, non risultava obbligatoriamente soggetto a contribuzione in ragione di quanto dedotto nel merito dalla sig.ra , che la sentenza pregiudiziale presentava numerosi CP_4 vizi.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inesigibilità dell'avviso di addebito n. 37120250002589219000 emesso dall' in data 01.07.2025 e notificato in pari data e per l'effetto, annullare integralmente CP_3
l'atto impugnato, con ogni conseguente statuizione di legge.
Condannare l' alla rifusione delle spese di lite. CP_3
L' si costituiva in giudizio tempestivamente, rilevando che l'avviso di addebito era stato CP_3 annullato in sede di autotutela essendo il credito contributivo prescritto e l'avviso emesso sull'erroneo presupposto che fosse pervenuta una denuncia del rapporto di lavoro della lavoratrice interessata e neppure era risultata alcuna chiamata dell' nel giudizio in CP_3 primo grado, di cui alla sentenza che aveva ingenerato l'equivoco, ai fini della denuntiatio litis per l'accertamento contributivo.
Tanto premesso nella presente sede istava perché questo giudice volesse: dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in considerazione della correttezza dell'operato dell' in considerazione dell'omessa CP_2 denuncia di rapporto di lavoro tempestiva a fini contributivi.
*****
La materia del contendere è certamente cessata avendo l annullato in autotutela CP_3
l'avviso di addebito. Invero la sentenza è resa con la partecipazione dell' ma senza CP_3 domanda nei confronti dell'istituto.
Quanto al regolamento delle spese di lite deve osservarsi che gli importi di cui all'avviso di addebito sono chiaramente prescritti, che l'istante non ha eccepito la stessa di tal chè
l'annullamento è il frutto solo della autotutela effettata dall' . Quanto alle eccezioni di CP_3 parte istante per la emissione di avviso di addebito non è necessario alcun titolo esecutivo e/o sentenza passata in cosa giudicata, l'avviso di addebito non deve recare una motivazione della pretesa ulteriore rispetto alla indicazione dei contributi dovuti, che le sanzioni e gli interessi a seguito di una asserita omissione sono dovute, che rileva solo la esistenza del rapporto di lavoro e non vizi di una sentenza resa inter alios.
Le spese di lite sono dunque integralmente compensate.
Napoli lì 12.11.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola