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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/11/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
NT TT SA presidente
Dora Bonifacio consigliere
IN RA consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 237/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA Parte_1 P.IVA_1
GULINO, C.F. , e C.F._1 Parte_2
; C.F._2
Appellante contro nato a [...], il [...], c.f. e Controparte_1 C.F._3
. Nata a Modica il 12.2.1947, c.f. Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi, dall'avv. DI GIACOMO STEFANO, ; C.F._5
Appellato
°°°°
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
- 1 - In fatto
Il Tribunale di Ragusa con ordinanza emessa in data 12.02.2022, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nella causa individuata dal n. 2364/21 R.G., in accoglimento della domanda proposta da e condannava Controparte_1 Controparte_2 [...] al pagamento della somma di euro 20.853,19 a titolo di differenza Parte_1 tra gli interessi pagati e quelli dovuti, come indicati sul retro dei buoni fruttiferi postali n. 000.443 serie Q/P del 28.7.1989, 000.412 del 25.5.1989 serie Q/T,
000.15 del 23.7.1987 serie Q/T. proponeva appello avverso la decisione e ne chiedeva Parte_1
l'integrale riforma con il rigetto della domanda avanzata dagli appellati in primo grado e la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con il proposto gravame l'appellante censura la statuizione di prime cure perché viziata da una erronea interpretazione sia della disciplina applicabile alla fattispecie che della giurisprudenza della Suprema Corte.
Gli appellati costituitisi domandano il rigetto dell'appello affermando che il timbro sulla parte posteriore del buono reca l'indicazione della misura dei tassi di interesse solo per il periodo che va dal primo sino al ventesimo anno di durata nulla prevedendo per il periodo successivo (21° - 30° anno) e, dunque, lasciando inalterata l'indicazione “…più lire …. per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione ….” contenuta in ciascuno dei tre buoni.
Concludevano gli appellanti che per il periodo di durata del buono sino al ventesimo anno troverebbero applicazione i tassi indicati nel timbro apposto sul titolo mentre per il periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione gli interessi andrebbero calcolati come previsto dalla clausola appena sopra riferita, privilegiando così l'aspetto privatistico dell'accordo rispetto a quello normativo.
- 2 - Il tema che la controversia pone riguarda la corretta determinazione dell'ammontare degli interessi maturati dal 21° al 30° anno di durata dei buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" emessi dopo il primo luglio del 1986.
Tale questione è stata oggetto di un contenzioso seriale in vari uffici giudiziari è stata risolta dalla Suprema Corte con sentenza “pilota” (confermata dalle pronunzie successive) nei termini di seguito esposti.
“Nel merito, la Corte osserva che, alla luce delle considerazioni espresse nel leading case (Omissis) deciso con la sentenza n. Parte_1
22619/2023 del 26 luglio 2023 da questo stesso Collegio all'odierna udienza pubblica, il ricorso può trovare accoglimento. E' opportuno riportare la parte rilevante della motivazione della precitata sentenza, le cui considerazioni risultano decisive ai fini del decidere:
Il Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute, in tempi recenti, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio
2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567.
La prima di tali pronunce è massimata come segue: l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente
("(Omissis)"), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie ("(Omissis)") e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera
- 3 - uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili. Alla seconda delle decisioni sopra richiamate è associato questo ulteriore principio di diritto: la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, abrogato art. 173, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, convertito in l. n. 588 del
1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. n. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti,
e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni ……”.
La medesima pronunzia consente di smentire la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile e decisivo il dictum di Cass.
13979/07.
“E' tuttavia da rimarcare la profonda diversità intercorrente tra la fattispecie oggetto di controversia e l'ipotesi presa in considerazione dalla richiamata pronuncia di Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979 (decisione, questa, su cui la parte istante fonda gran parte dei propri rilievi). Nella sentenza delle Sezioni
Unite si delineava un termine di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto (come in precedenza previsto), ma i buoni erano mancanti di quanto contemplato dal
- 4 - decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla "(Omissis)"), ammetteva l'applicazione della nuova disciplina in presenza di una stampigliatura di una sigla diversa sui titoli
("(Omissis)"), i quali dovevano inoltre recare espressa menzione del differente termine di scadenza: di qui la lite vertente sul rendimento dei titoli, che era stato ragguagliato dalle parti ai diversi termini di scadenza. Nella circostanza è stato osservato che "(l)a discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può (...) rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni". Le Sezioni Unite hanno difatti valorizzato la prescrizione, contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 3, che impone di
"procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore".
Ebbene, nella presente fattispecie si controverte non della presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella.
Non entra quindi immediatamente in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal titolo (ipotesi, questa, presa in esame dalla richiamata pronuncia delle
Sezioni Unite). Viene prima in questione il significato che possa accordarsi ad indicazioni, presenti nel contesto del buono fruttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo agli interessi da corrispondersi dal ventunesimo al trentesimo anno di vita del titolo. In tal senso, anche i buoni per cui è causa pongono, anzitutto, e per quanto qui interessa, una questione di natura interpretativa.
- 5 - Di tale questione la Corte di legittimità si è occupata nelle richiamate pronunce dello scorso anno. Nella circostanza è stato osservato che "la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie '(Omissis)', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie '(Omissis)', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie '(Omissis)', e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie '(Omissis)', si applica anche alla serie
'(Omissis)', di modo che sul documento viene apposta la sigla '(Omissis)', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie
'(Omissis)' è palesemente esclusa" (citt. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4763, in motivazione). A questi rilievi deve prestarsi sostanziale adesione.
Per la giurisprudenza di questa Corte, i buoni fruttiferi postali integrano dei titoli di legittimazione (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive;
cfr. ad es.: Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, cit.; Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384 cit.; Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, cit.)…. come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'e' che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173 cit., il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del
- 6 - saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo;
come in precedenza ricordato, difatti, le variazioni dei rendimenti disposte con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie". …….. Come è stato efficacemente osservato, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e, suo tramite, della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo (Cass. 8 febbraio 2021, n. 2945).
In tal senso, non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie "(Omissis)" e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie "P". Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico. … In altri termini, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni cui si è deliberatamente escluso appartenga quello in contestazione) e che si pone in continuità coi rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie
- 7 - "(Omissis)"…… In tema di sostituzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c., altro argomento rilevante ai fini dello scrutinio del ricorso, va osservato che, come osservato nel citato leading case, il congegno sostitutivo di cui all'art. 1339 c.c. è destinato ad operare con esclusivo riguardo alle variazioni del saggio d'interesse "disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale" che siano "estese ad una o più delle precedenti serie"
(D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 1); a tal fine è stato previsto, come in precedenza rilevato, che per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione gli interessi vengano corrisposti non più sulla base della sola tabella riportata a tergo dei buoni, ma sulla base di tale tabella "integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali" (art. 173 cit., comma 3). Dunque, la prevalenza del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione e', in questa ipotesi, da escludere a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173: come ricordato dalle Sezioni Unite, tale articolo contempla un "meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo" (Cass.
Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963, cit., in motivazione).
La disciplina sostituiva non opera, invece, con riguardo alle condizioni operanti al momento della sottoscrizione: si è già dato conto del principio, enunciato da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, secondo cui ove il buono indichi rendimenti difformi da quelli previsti dalle prescrizioni ministeriali deve prevalere quanto risultante dal titolo, giacché il titolo riproduce il contenuto di un accordo negoziale. Ciò sta a significare che le norme che disciplinano i tassi dei buoni di nuova emissione non hanno portata cogente;
esse soccombono, infatti, a fronte di pattuizioni di diverso tenore.
- 8 - L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie. Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti. L'integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che, quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il D.M. n. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità dal D.P.R. n. 156d del
1973, art. 173, comma 1, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi (cfr., in motivazione, se pure nella diversa prospettiva della sostituzione di clausole nulle, le citt. Cass. 10 febbraio 2022, n.
4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751 e Cass.
14 febbraio 2022, n. 4763). Con ciò resta superata anche la censura, di cui al terzo motivo, fondata sull'assenza di terzietà del soggetto da cui promana la norma integrativa del contratto (censura da disattendersi, del resto, alla luce dell'ulteriore rilievo per cui l'inserzione dei tassi fissati per decreto ministeriale
è espressamente contemplata dal comma 3 dell'art. 173 cit.).
Una integrazione suppletiva, e non cogente, si giustifica, con riguardo ai buoni, in quanto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo (salvo il caso, che qui non interessa, dello ius variandi operante con riguardo ai tassi in un momento successivo all'emissione dei buoni): onde le dette previsioni hanno natura dispositiva.
- 9 - L'integrazione trova, poi, una propria concreta ragion d'essere, in fattispecie quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una parte dei rendimenti del buono trentennale: va qui rammentata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (così Cass. 21 marzo 2014, n.
6747; cfr. pure, in tema: Cass. 14 giugno 2002, n. 8577; Cass. 17 giugno 1994,
n. 5862; Cass. 14 marzo 1983, n. 1884).
Questo processo di completamento della disciplina del titolo non trova ostacolo nella previsione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 3, secondo cui gli interessi vengono corrisposti "sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni". La disposizione preserva l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei buoni da lui acquistati, confermando che quanto ivi enunciato prevale sul difforme dettato del decreto ministeriale che fissa i rendimenti;
appare invece irragionevole e contrario a una interpretazione della norma che sia rispettosa della Cost., art. 47, sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del titolo nella determinazione dei tassi per un dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguentemente dovuto, per quell'arco temporale, al risparmiatore.
Sintomaticamente, nemmeno ha sostenuto ciò nel presente Parte_1 giudizio.
In conclusione, se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse - aventi
"effetto per i buoni di nuova serie", a norma del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 1, - possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo.
- 10 - Le censure oggetto di scrutinio vanno dunque accolte, per quanto di ragione, sulla base dei seguenti principi di diritto: "Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie '(Omissis)', di rendimenti relativi alla serie '(Omissis)' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. "In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione del D.P.R. n. 156 del
1973, art. 173, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal comma 1 del detto articolo" (così Cass. 25587/23; conformi Cass.
22619/23; Cass. 6805/24; Cass. 25583/23; 567/23; anche le pronunzie di merito sono ormai allineate all'indirizzo di legittimità, si veda ad es. Trib. Cassino, sent.
581/2025; C. app. , sent. 6/2024; Trib. Vicenza, sent. 489/24). Per_1
Infondata è anche la tesi secondo cui la conclusione appena rassegnata determinerebbe una violazione del principio di affidamento perché “…
l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti a una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che abbia modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestino alcun elemento dal quale il sottoscrittore possa desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto
- 11 - normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato ―per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi― rechi l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente;
…” (Cass. 567/23; conforme Cass.
4384/2022).
Applicando alla fattispecie in esame l'inquadramento sistematico ed i principi sopra riferiti come declinati dalla Suprema Corte appare evidente la fondatezza dell'appello proposto da che va, pertanto, accolto Parte_1 conseguendone il rigetto della domanda proposta dagli attori in primo grado.
°°°°
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423;
18.3.2014 n. 6259).
In considerazione del principio di soccombenza la parte appellata va condannata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe ratione temporis vigenti tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria per entrambi i gradi del giudizio non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 237/2022 R.G., così statuisce: in
- 12 - accoglimento dell'appello proposto da e riforma dell'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Catania in data 12.02.2022, rigetta la domanda proposta da e condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di
[...] giudizio in favore di che si liquidano, per il primo grado di Controparte_3 giudizio, in euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA e
CPA e per il presente grado in euro 3.250,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello del
08.11.2025
Il consigliere relatore Il presidente
IN RA NT TT SA
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
NT TT SA presidente
Dora Bonifacio consigliere
IN RA consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 237/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA Parte_1 P.IVA_1
GULINO, C.F. , e C.F._1 Parte_2
; C.F._2
Appellante contro nato a [...], il [...], c.f. e Controparte_1 C.F._3
. Nata a Modica il 12.2.1947, c.f. Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi, dall'avv. DI GIACOMO STEFANO, ; C.F._5
Appellato
°°°°
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
- 1 - In fatto
Il Tribunale di Ragusa con ordinanza emessa in data 12.02.2022, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nella causa individuata dal n. 2364/21 R.G., in accoglimento della domanda proposta da e condannava Controparte_1 Controparte_2 [...] al pagamento della somma di euro 20.853,19 a titolo di differenza Parte_1 tra gli interessi pagati e quelli dovuti, come indicati sul retro dei buoni fruttiferi postali n. 000.443 serie Q/P del 28.7.1989, 000.412 del 25.5.1989 serie Q/T,
000.15 del 23.7.1987 serie Q/T. proponeva appello avverso la decisione e ne chiedeva Parte_1
l'integrale riforma con il rigetto della domanda avanzata dagli appellati in primo grado e la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con il proposto gravame l'appellante censura la statuizione di prime cure perché viziata da una erronea interpretazione sia della disciplina applicabile alla fattispecie che della giurisprudenza della Suprema Corte.
Gli appellati costituitisi domandano il rigetto dell'appello affermando che il timbro sulla parte posteriore del buono reca l'indicazione della misura dei tassi di interesse solo per il periodo che va dal primo sino al ventesimo anno di durata nulla prevedendo per il periodo successivo (21° - 30° anno) e, dunque, lasciando inalterata l'indicazione “…più lire …. per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione ….” contenuta in ciascuno dei tre buoni.
Concludevano gli appellanti che per il periodo di durata del buono sino al ventesimo anno troverebbero applicazione i tassi indicati nel timbro apposto sul titolo mentre per il periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione gli interessi andrebbero calcolati come previsto dalla clausola appena sopra riferita, privilegiando così l'aspetto privatistico dell'accordo rispetto a quello normativo.
- 2 - Il tema che la controversia pone riguarda la corretta determinazione dell'ammontare degli interessi maturati dal 21° al 30° anno di durata dei buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" emessi dopo il primo luglio del 1986.
Tale questione è stata oggetto di un contenzioso seriale in vari uffici giudiziari è stata risolta dalla Suprema Corte con sentenza “pilota” (confermata dalle pronunzie successive) nei termini di seguito esposti.
“Nel merito, la Corte osserva che, alla luce delle considerazioni espresse nel leading case (Omissis) deciso con la sentenza n. Parte_1
22619/2023 del 26 luglio 2023 da questo stesso Collegio all'odierna udienza pubblica, il ricorso può trovare accoglimento. E' opportuno riportare la parte rilevante della motivazione della precitata sentenza, le cui considerazioni risultano decisive ai fini del decidere:
Il Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute, in tempi recenti, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio
2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567.
La prima di tali pronunce è massimata come segue: l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente
("(Omissis)"), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie ("(Omissis)") e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera
- 3 - uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili. Alla seconda delle decisioni sopra richiamate è associato questo ulteriore principio di diritto: la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, abrogato art. 173, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, convertito in l. n. 588 del
1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. n. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti,
e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni ……”.
La medesima pronunzia consente di smentire la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile e decisivo il dictum di Cass.
13979/07.
“E' tuttavia da rimarcare la profonda diversità intercorrente tra la fattispecie oggetto di controversia e l'ipotesi presa in considerazione dalla richiamata pronuncia di Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979 (decisione, questa, su cui la parte istante fonda gran parte dei propri rilievi). Nella sentenza delle Sezioni
Unite si delineava un termine di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto (come in precedenza previsto), ma i buoni erano mancanti di quanto contemplato dal
- 4 - decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla "(Omissis)"), ammetteva l'applicazione della nuova disciplina in presenza di una stampigliatura di una sigla diversa sui titoli
("(Omissis)"), i quali dovevano inoltre recare espressa menzione del differente termine di scadenza: di qui la lite vertente sul rendimento dei titoli, che era stato ragguagliato dalle parti ai diversi termini di scadenza. Nella circostanza è stato osservato che "(l)a discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può (...) rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni". Le Sezioni Unite hanno difatti valorizzato la prescrizione, contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 3, che impone di
"procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore".
Ebbene, nella presente fattispecie si controverte non della presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella.
Non entra quindi immediatamente in gioco il conflitto tra le distinte discipline dei rendimenti che sono desumibili, rispettivamente, dal decreto ministeriale e dal titolo (ipotesi, questa, presa in esame dalla richiamata pronuncia delle
Sezioni Unite). Viene prima in questione il significato che possa accordarsi ad indicazioni, presenti nel contesto del buono fruttifero, che concernono un particolare aspetto del rapporto: quello relativo agli interessi da corrispondersi dal ventunesimo al trentesimo anno di vita del titolo. In tal senso, anche i buoni per cui è causa pongono, anzitutto, e per quanto qui interessa, una questione di natura interpretativa.
- 5 - Di tale questione la Corte di legittimità si è occupata nelle richiamate pronunce dello scorso anno. Nella circostanza è stato osservato che "la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie '(Omissis)', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie '(Omissis)', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie '(Omissis)', e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie '(Omissis)', si applica anche alla serie
'(Omissis)', di modo che sul documento viene apposta la sigla '(Omissis)', ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie
'(Omissis)' è palesemente esclusa" (citt. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4763, in motivazione). A questi rilievi deve prestarsi sostanziale adesione.
Per la giurisprudenza di questa Corte, i buoni fruttiferi postali integrano dei titoli di legittimazione (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive;
cfr. ad es.: Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, cit.; Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384 cit.; Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, cit.)…. come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.): tant'e' che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173 cit., il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del
- 6 - saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo;
come in precedenza ricordato, difatti, le variazioni dei rendimenti disposte con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie". …….. Come è stato efficacemente osservato, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e, suo tramite, della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo (Cass. 8 febbraio 2021, n. 2945).
In tal senso, non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie "(Omissis)" e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie "P". Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico. … In altri termini, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni cui si è deliberatamente escluso appartenga quello in contestazione) e che si pone in continuità coi rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie
- 7 - "(Omissis)"…… In tema di sostituzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c., altro argomento rilevante ai fini dello scrutinio del ricorso, va osservato che, come osservato nel citato leading case, il congegno sostitutivo di cui all'art. 1339 c.c. è destinato ad operare con esclusivo riguardo alle variazioni del saggio d'interesse "disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale" che siano "estese ad una o più delle precedenti serie"
(D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 1); a tal fine è stato previsto, come in precedenza rilevato, che per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione gli interessi vengano corrisposti non più sulla base della sola tabella riportata a tergo dei buoni, ma sulla base di tale tabella "integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali" (art. 173 cit., comma 3). Dunque, la prevalenza del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione e', in questa ipotesi, da escludere a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173: come ricordato dalle Sezioni Unite, tale articolo contempla un "meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. destinato ad operare per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo" (Cass.
Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963, cit., in motivazione).
La disciplina sostituiva non opera, invece, con riguardo alle condizioni operanti al momento della sottoscrizione: si è già dato conto del principio, enunciato da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, secondo cui ove il buono indichi rendimenti difformi da quelli previsti dalle prescrizioni ministeriali deve prevalere quanto risultante dal titolo, giacché il titolo riproduce il contenuto di un accordo negoziale. Ciò sta a significare che le norme che disciplinano i tassi dei buoni di nuova emissione non hanno portata cogente;
esse soccombono, infatti, a fronte di pattuizioni di diverso tenore.
- 8 - L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie. Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti. L'integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che, quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il D.M. n. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità dal D.P.R. n. 156d del
1973, art. 173, comma 1, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi (cfr., in motivazione, se pure nella diversa prospettiva della sostituzione di clausole nulle, le citt. Cass. 10 febbraio 2022, n.
4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751 e Cass.
14 febbraio 2022, n. 4763). Con ciò resta superata anche la censura, di cui al terzo motivo, fondata sull'assenza di terzietà del soggetto da cui promana la norma integrativa del contratto (censura da disattendersi, del resto, alla luce dell'ulteriore rilievo per cui l'inserzione dei tassi fissati per decreto ministeriale
è espressamente contemplata dal comma 3 dell'art. 173 cit.).
Una integrazione suppletiva, e non cogente, si giustifica, con riguardo ai buoni, in quanto, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo (salvo il caso, che qui non interessa, dello ius variandi operante con riguardo ai tassi in un momento successivo all'emissione dei buoni): onde le dette previsioni hanno natura dispositiva.
- 9 - L'integrazione trova, poi, una propria concreta ragion d'essere, in fattispecie quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita regolamentazione di una parte dei rendimenti del buono trentennale: va qui rammentata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (così Cass. 21 marzo 2014, n.
6747; cfr. pure, in tema: Cass. 14 giugno 2002, n. 8577; Cass. 17 giugno 1994,
n. 5862; Cass. 14 marzo 1983, n. 1884).
Questo processo di completamento della disciplina del titolo non trova ostacolo nella previsione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 3, secondo cui gli interessi vengono corrisposti "sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni". La disposizione preserva l'affidamento del risparmiatore su quanto trascritto nei buoni da lui acquistati, confermando che quanto ivi enunciato prevale sul difforme dettato del decreto ministeriale che fissa i rendimenti;
appare invece irragionevole e contrario a una interpretazione della norma che sia rispettosa della Cost., art. 47, sulla tutela del risparmio, ritenere che, a fronte di una lacuna del titolo nella determinazione dei tassi per un dato periodo, la regolamentazione posta dal detto decreto resti inoperante e nulla sia conseguentemente dovuto, per quell'arco temporale, al risparmiatore.
Sintomaticamente, nemmeno ha sostenuto ciò nel presente Parte_1 giudizio.
In conclusione, se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse - aventi
"effetto per i buoni di nuova serie", a norma del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, comma 1, - possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo.
- 10 - Le censure oggetto di scrutinio vanno dunque accolte, per quanto di ragione, sulla base dei seguenti principi di diritto: "Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie '(Omissis)', di rendimenti relativi alla serie '(Omissis)' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. "In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione del D.P.R. n. 156 del
1973, art. 173, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal comma 1 del detto articolo" (così Cass. 25587/23; conformi Cass.
22619/23; Cass. 6805/24; Cass. 25583/23; 567/23; anche le pronunzie di merito sono ormai allineate all'indirizzo di legittimità, si veda ad es. Trib. Cassino, sent.
581/2025; C. app. , sent. 6/2024; Trib. Vicenza, sent. 489/24). Per_1
Infondata è anche la tesi secondo cui la conclusione appena rassegnata determinerebbe una violazione del principio di affidamento perché “…
l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti a una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che abbia modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestino alcun elemento dal quale il sottoscrittore possa desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto
- 11 - normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato ―per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi― rechi l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente;
…” (Cass. 567/23; conforme Cass.
4384/2022).
Applicando alla fattispecie in esame l'inquadramento sistematico ed i principi sopra riferiti come declinati dalla Suprema Corte appare evidente la fondatezza dell'appello proposto da che va, pertanto, accolto Parte_1 conseguendone il rigetto della domanda proposta dagli attori in primo grado.
°°°°
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423;
18.3.2014 n. 6259).
In considerazione del principio di soccombenza la parte appellata va condannata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tariffe ratione temporis vigenti tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria per entrambi i gradi del giudizio non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 237/2022 R.G., così statuisce: in
- 12 - accoglimento dell'appello proposto da e riforma dell'ordinanza Parte_1 emessa dal Tribunale di Catania in data 12.02.2022, rigetta la domanda proposta da e condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 CP_2
in solido, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di
[...] giudizio in favore di che si liquidano, per il primo grado di Controparte_3 giudizio, in euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA e
CPA e per il presente grado in euro 3.250,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello del
08.11.2025
Il consigliere relatore Il presidente
IN RA NT TT SA
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