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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 8506/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 24 aprile 2025 sono comparsi per la ricorrente l'avv. Tognetti in sost. avv. Marramiero, per la resistente l'avv. Rubin in sost. avv. Maschera.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 15:45
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8506/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARRAMIERO PIERLUIGI
ricorrente
contro
c.f. ), con l'avv. MASCHERA GIORGIA Controparte_1 P.IVA_2
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 16.6.23 Pt_1 Parte_1
chiedeva accertarsi nei confronti di il proprio credito di € 300.718,85 in
[...] Controparte_1
linea capitale, oltre interessi.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- componeva, unitamente a CME Consorzio imprenditori edili scarl e Parte_1 CP_1
le prime due quali mandanti e la terza quale mandataria, l'associazione temporanea di
[...]
imprese (ATI) costituita nel 2015 per la manutenzione degli immobili gestiti dalla Azienda ULS
pagina 2 di 6 Romagna;
- la ricorrente costituiva, inoltre, unitamente alla e alla CP_2 Controparte_3
(designate dal consorzio CME ai fini dell'esecuzione dei lavori), la società consortile CP_4
per la realizzazione delle opere relative alla commessa;
[...]
- nel 2017 le mandanti recedevano dall'ATI lasciando che la mandataria completasse i CP_1
lavori e si stabiliva con accordo transattivo che alle mandanti spettasse la somma di €
450.000,00 per la rinuncia all'esecuzione delle restanti opere, la restituzione delle spese generali d'appalto e la quota dei lavori già eseguiti per il III, IV e V SAL, al netto di eventuali penali e riserve;
- ottenuto il pagamento del III SAL da parte della stazione appaltante, in accordo con le CP_1
mandanti, saldava direttamente i fornitori e subappaltatori del consorzio Edios;
- la stazione appaltante liquidava ad parte del IV e V SAL e la ricorrente era costretta ad CP_1
agire con ingiunzione di pagamento nel 2017 per conseguire il pagamento di quanto spettantele;
- agli inizi del 2018 introitava l'ulteriore somma di € 300.718,85 a saldo dei SAL IV e V CP_1
e si rifiutava di versare a la predetta somma, di esclusiva spettanza della ricorrente, Parte_1
adducendo l'esistenza di propri asseriti controcrediti in via di accertamento in altra causa pendente innanzi all'intestato Ufficio che si definiva, peraltro, con la sentenza n. 1442/21 del
9.10.22 che ne accertava l'inesistenza;
- agiva, pertanto, in via monitorio ottenendo dal Tribunale di Pescara decreto Parte_1
ingiuntivo n. 344/18, provvisoriamente esecutivo, per la detta somma di € 300.718,85, che pagava il 13.3.18, unitamente agli interessi maturati;
CP_1
- la resistente, tuttavia, proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio eccependo,
preliminarmente, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio adito e deducendo, nel merito, la compensazione della somma ingiunta con i controcrediti in corso di accertamento avanti al
Tribunale di Venezia;
- il Tribunale di Pescara, accogliendo l'eccezione preliminare, dichiarava la propria incompetenza revocando il decreto ingiuntivo;
- quindi, otteneva dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n. 172/23 per la CP_1
pagina 3 di 6 restituzione della somma versata in esecuzione del precedente provvedimento monitorio revocato, che tuttavia non portava in esecuzione;
- poiché l'asserito controcredito addotto dalla resistente a pretesa compensazione della somma di
€ 300.718,85 di spettanza di è già stato accertato come inesistente dal Tribunale di Parte_1
Venezia, la convenuta, pur potendo pretendere la restituzione della predetta somma in forza del decreto ingiuntivo n. 172/23, non opposto dalla ricorrente, non potrebbe tuttavia trattenerla;
- ha più volte preannunciato la volontà di mettere in esecuzione il predetto titolo onde la CP_1
ricorrente, in concordato preventivo, ha interesse ad una pronuncia di accertamento avente ad oggetto il proprio credito per la predetta somma, già peraltro a proprie mani si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle avverse domande siccome CP_1
infondate e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
La resistente, in particolare, eccepiva l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 172/23 del Tribunale di Pescara ed il difetto di interesse della ricorrente, non avendo richiesto il pagamento della somma portata dal suddetto provvedimento monitorio, CP_1
contestando altresì, nel merito, la sussistenza del credito di per il predetto importo in Parte_1
pendenza dell'appello, promosso dalla convenuta, avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di
Venezia n. 1442/21 che aveva dichiarato infondate le ragioni di controcredito di per i danni CP_1
cagionati dalle mandanti nell'esecuzione dei lavori aggiudicati.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 24.4.25, ex art. 281-sexies c.p.c.,
sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
La domanda attorea è infondata, assumendo rilievo assorbente e decisivo l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta.
ha richiesto si accerti la sussistenza del proprio credito nei confronti di per la Parte_1 CP_1
somma di € 300.718,85, già nelle mani dell'attrice, per i titoli dedotti (da a fondamento Parte_1
della pretesa monitoria da cui è derivato il decreto ingiuntivo n. 344/18 emesso dal Tribunale di
Pescara.
In esecuzione del detto provvedimento monitorio pagava la somma ingiunta ma, ottenuta la CP_1
revoca del decreto a seguito di interposta opposizione con la quale era stata eccepita tra gli altri motivi pagina 4 di 6 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, ha richiesto ed ottenuto ulteriore decreto ingiuntivo del Tribunale di Pescara, n. 172/23, per la restituzione di quanto pagato, divenuto indebito a seguito della revoca del titolo (si veda, in tal senso, Cass. n. 9018/93).
Tale ultimo decreto ingiuntivo, com'è incontestato, non è stato opposto da Parte_1
Il decreto ingiuntivo non opposto, come noto, spiega al pari della sentenza effetto di giudicato non solo con riferimento alla pretesa creditoria azionata ma anche in ordine al titolo che ne costituisce sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, precludendo ogni ulteriore esame in altro giudizio delle ragioni addotte dal creditore a fondamento della domanda monitoria e di eventuali fatti impeditivi,
modificativi o estintivi che il debitore avrebbe potuto dedurre ma che non ha dedotto (si vedano, in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 25180/24; Cass. n. 13949/24; Cass. n. 12671/21).
Nel caso, dunque, laddove avesse ritenuto di dover contestare la sussistenza della pretesa Parte_1
creditoria azionata da e cristallizzata nell'anzidetto decreto ingiuntivo n. 172/23 del Tribunale CP_1
di Pescara, avrebbe dovuto opporre il provvedimento monitorio, essendole ora precluso, in difetto, di far valere le proprie ragioni nel presente giudizio di merito.
La ricorrente deduce di non aver proposto opposizione giacché la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da e l'emissione di nuova ingiunzione ai danni di quest'ultima assumerebbero Parte_1
rilievo meramente processuale e non sostanziale in ordine alla sussistenza del credito dell'attrice,
riconosciuto da e contestato esclusivamente sulla base di asseriti controcrediti di cui è stata CP_1
giudizialmente accertata l'inesistenza.
L'argomento non appare perspicuo e risulta, comunque, senz'altro inidoneo a superare l'efficacia preclusiva derivante dalla mancata opposizione, giacché alla definitività del decreto ingiuntivo per la mancata opposizione (effetto processuale) consegue (come effetto sostanziale) l'inoppugnabilità della pretesa creditoria e l'impossibilità, come detto, di dedurre fatti impeditivi verificatisi anteriormente.
Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, avuto riguardo alla non complessità
della controversia.
Non sembrano sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti della pagina 5 di 6 soccombente, non ravvisandosi consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa o difetto di ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta le domande attoree
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in
€ 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come per legge
Venezia, 24/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
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