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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3434/2021 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico 78, con l'avv. C.F._2
PORCACCHIA LORENZO ), dal quale rappresentati e difesi giusta C.F._3 procura allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
, elettivamente domiciliato in Ladispoli, via CP_1 C.F._4
Palermo n. 74, con l'avv. DE PAOLA ANDREA ), dal quale C.F._5 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Indebito oggettivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e , entrambe quali eredi del loro fratello Parte_1 Parte_2
, deceduto a Civitavecchia il 17.10.2020, hanno convenuto in giudizio Persona_1 al fine di sentirne accertare e dichiarare la indebita percezione della somma di € CP_1
68.960,00 e conseguentemente condannarla alla restituzione della stessa all'eredità.
A fondamento della domanda, hanno dedotto che era una Persona_1 persona molto particolare, di grande intelligenza e cultura, ma con gravi disturbi psichici della personalità che gli impedivano di avere una corretta percezione della realtà e ne condizionavano
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
pesantemente stile ed abitudini di vita, rendendolo incapace di provvedere alla tutela del propria salute ed alla cura della propria persona, nonché di amministrare con razionalità e coerenza i propri beni e risorse finanziarie, tanto da essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;
in tale contesto, le odierne attrici hanno potuto avere contezza dei periodici pagamenti che il fratello eseguiva da anni in favore di senza tuttavia reperire alcun titolo che li giustificasse;
CP_1 successivamente, hanno appreso che tali pagamenti erano riferibili a contratti di locazione privi della necessaria forma scritta e pertanto nulli, nonché in ogni caso riferibili ad immobili di cui il de cuius non aveva mai in alcun modo goduto e del tutto sproporzionati rispetto al reale valore locativo degli immobili stessi (box auto in via Trapani n. 23, appartamento in via Albatros n. 7). si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per CP_1 aver incassato i canoni di locazione di cui si tratta su incarico dei rispettivi proprietari Pt_3
e , in qualità di collaboratrice dell'Agenzia Immobiliare Pierini di
[...] Persona_2
Ladispoli, e per aver rimesso agli stessi le somme ricevute;
ha altresì eccepito l'esistenza del litisconsorzio necessario con le predette e e la prescrizione delle Parte_3 Persona_2 pretese dedotte in giudizio;
ha sostenuto di non aver mai posto in essere condotte profittevoli della fragilità del de cuius, né di essersi rifiutata di collaborare in via stragiudiziale con le odierne attrici, di cui ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà dell'azione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 3.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è fondata.
Le odierne attrici hanno svolto azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., non in proprio, bensì nella qualità di eredi di . Pertanto, la domanda va Persona_1 qualificata come petizione di eredità ai sensi dell'art. 533 c.c., in quanto volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme di denaro facenti parte del patrimonio del de cuius alla data del decesso, assumendone l'illegittima dazione in favore della convenuta CP_1
La qualità di erede in capo alle odierne attrici deve ritenersi accertata in virtù della sussistenza del rapporto di parentela con il de cuius, essendo incontestato che le stesse ne siano sorelle germane e che il de cuius non avesse prole né fosse coniugato. Trattandosi di successione legittima, tali circostanze sono sufficienti al fine di ritenere che le odierne attrici siano in effetti eredi di . Persona_1
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'eventuale esistenza di coeredi, peraltro, non escluderebbe la legittimazione delle odierne attrici, in quanto l'azione di petizione di eredità non esige il litisconsorzio necessario di tutti i coeredi (“L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi;
con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda” Cass. civ. n. 14182 del 27/06/2011).
Sempre in punto di qualificazione della domanda, deve ritenersi che la fattispecie ricada nell'ambito di previsione dell'art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), essendo invocato il diritto alla restituzione (all'eredità) di somme di denaro fatte oggetto di un indebito pagamento.
Ne deriva l'insussistenza del litisconsorzio necessario in capo a soggetti terzi che la convenuta assume essere stati effettivi destinatari dei pagamenti, vertendosi in materia di diritti relativi. La questione relativa alla configurabilità della qualità di accipiens in capo alla convenuta attiene al merito della causa.
3. Passando all'esame del merito della causa, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta alle odierne attrici l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta alla nullità dei contratti di locazione la cui esistenza è stata dedotta dalla convenuta).
Sotto il primo profilo, va rilevato che i pagamenti mensili, dall'anno 2010 al 2020, di somme di varia entità e in varie modalità (assegni, dazione in contanti, bonifici bancari) da parte di in favore di risultano provati dalla copiosa Persona_1 CP_2 documentazione in atti, con particolare riferimento alle copie degli assegni, alle ricevute di pagamento in contanti e agli estratti conto bancari.
Va evidenziato che tutti i pagamenti (come peraltro riferito dai testi e ammesso dalla stessa convenuta) risultano eseguiti in favore di in proprio. CP_2
Quest'ultima ha sostenuto di aver agito quale mero intermediario della proprietà degli appartamenti concessi in locazione (atteso che, come appresso si dirà più diffusamente, la giustificazione causale dei pagamenti è ricondotta a contratti di locazione), dato che all'epoca essa lavorava all'interno dell'Agenzia Immobiliare Pierini di Ladispoli, ma non risulta in alcun modo provato che abbia in effetti “riversato” le somme ricevute da CP_2 Persona_1
in favore di soggetti terzi. Invero, nessun documento attestante tali ulteriori pagamenti è
[...]
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
stato prodotto e le testimonianze assunte sul punto non sono significative, stante il divieto di prova testimoniale concernente i pagamenti di cui all'art. 2726 c.c.. analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alla mancanza di prova dell'esistenza di un incarico conferito da terzi a per la riscossione dei canoni. CP_2
Deve quindi ritenersi accertata la qualità di accipiens in capo a CP_1
Quanto ai contratti di locazione che, secondo la tesi della convenuta, dovrebbero giustificare i pagamenti de quo, deve esserne accertata (seppure in via incidentale) la nullità per difetto di forma scritta, secondo il principio ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 comma
2 e 13 della L. n. 431/1998, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
18214 del 17/09/2015.
Invero, la stessa convenuta ha ammesso – quanto meno con le dichiarazioni rese all'amministratore di sostegno del de cuius, avv. come da quest'ultima riferito nella CP_3 relazione al Giudice Tutelare in atti e confermato in sede di prova testimoniale – l'inesistenza di contratti a forma scritta.
Il documento prodotto in giudizio dalla convenuta, costituito da una scrittura privata denominata “contratto di affitto posto auto ad uso rimessaggio”, è privo di efficacia non essendo sottoscritto da . Persona_1
In ragione della nullità dei contratti di locazione de quo, i pagamenti eseguiti da
[...]
a titolo di canoni di locazione devono ritenersi indebiti e, come tali, devono Persona_1 essere restituiti all'eredità.
La domanda merita quindi accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1
e , entrambe quali eredi del loro fratello Parte_1 Parte_2 [...]
, della somma di € 68.960,00 oltre interessi a decorrere da ciascun Persona_1 pagamento;
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida in € 14.889,00, di cui € 14.103,00 per compensi ed
[...]
€ 786,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3434/2021 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico 78, con l'avv. C.F._2
PORCACCHIA LORENZO ), dal quale rappresentati e difesi giusta C.F._3 procura allegata all'atto di citazione
ATTORI contro
, elettivamente domiciliato in Ladispoli, via CP_1 C.F._4
Palermo n. 74, con l'avv. DE PAOLA ANDREA ), dal quale C.F._5 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Indebito oggettivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e , entrambe quali eredi del loro fratello Parte_1 Parte_2
, deceduto a Civitavecchia il 17.10.2020, hanno convenuto in giudizio Persona_1 al fine di sentirne accertare e dichiarare la indebita percezione della somma di € CP_1
68.960,00 e conseguentemente condannarla alla restituzione della stessa all'eredità.
A fondamento della domanda, hanno dedotto che era una Persona_1 persona molto particolare, di grande intelligenza e cultura, ma con gravi disturbi psichici della personalità che gli impedivano di avere una corretta percezione della realtà e ne condizionavano
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
pesantemente stile ed abitudini di vita, rendendolo incapace di provvedere alla tutela del propria salute ed alla cura della propria persona, nonché di amministrare con razionalità e coerenza i propri beni e risorse finanziarie, tanto da essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;
in tale contesto, le odierne attrici hanno potuto avere contezza dei periodici pagamenti che il fratello eseguiva da anni in favore di senza tuttavia reperire alcun titolo che li giustificasse;
CP_1 successivamente, hanno appreso che tali pagamenti erano riferibili a contratti di locazione privi della necessaria forma scritta e pertanto nulli, nonché in ogni caso riferibili ad immobili di cui il de cuius non aveva mai in alcun modo goduto e del tutto sproporzionati rispetto al reale valore locativo degli immobili stessi (box auto in via Trapani n. 23, appartamento in via Albatros n. 7). si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per CP_1 aver incassato i canoni di locazione di cui si tratta su incarico dei rispettivi proprietari Pt_3
e , in qualità di collaboratrice dell'Agenzia Immobiliare Pierini di
[...] Persona_2
Ladispoli, e per aver rimesso agli stessi le somme ricevute;
ha altresì eccepito l'esistenza del litisconsorzio necessario con le predette e e la prescrizione delle Parte_3 Persona_2 pretese dedotte in giudizio;
ha sostenuto di non aver mai posto in essere condotte profittevoli della fragilità del de cuius, né di essersi rifiutata di collaborare in via stragiudiziale con le odierne attrici, di cui ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione della temerarietà dell'azione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 3.10.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è fondata.
Le odierne attrici hanno svolto azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., non in proprio, bensì nella qualità di eredi di . Pertanto, la domanda va Persona_1 qualificata come petizione di eredità ai sensi dell'art. 533 c.c., in quanto volta, appunto, ad ottenere la restituzione delle somme di denaro facenti parte del patrimonio del de cuius alla data del decesso, assumendone l'illegittima dazione in favore della convenuta CP_1
La qualità di erede in capo alle odierne attrici deve ritenersi accertata in virtù della sussistenza del rapporto di parentela con il de cuius, essendo incontestato che le stesse ne siano sorelle germane e che il de cuius non avesse prole né fosse coniugato. Trattandosi di successione legittima, tali circostanze sono sufficienti al fine di ritenere che le odierne attrici siano in effetti eredi di . Persona_1
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'eventuale esistenza di coeredi, peraltro, non escluderebbe la legittimazione delle odierne attrici, in quanto l'azione di petizione di eredità non esige il litisconsorzio necessario di tutti i coeredi (“L'azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all'eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi;
con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall'altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l'estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda” Cass. civ. n. 14182 del 27/06/2011).
Sempre in punto di qualificazione della domanda, deve ritenersi che la fattispecie ricada nell'ambito di previsione dell'art. 2033 c.c. (indebito oggettivo), essendo invocato il diritto alla restituzione (all'eredità) di somme di denaro fatte oggetto di un indebito pagamento.
Ne deriva l'insussistenza del litisconsorzio necessario in capo a soggetti terzi che la convenuta assume essere stati effettivi destinatari dei pagamenti, vertendosi in materia di diritti relativi. La questione relativa alla configurabilità della qualità di accipiens in capo alla convenuta attiene al merito della causa.
3. Passando all'esame del merito della causa, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta alle odierne attrici l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta alla nullità dei contratti di locazione la cui esistenza è stata dedotta dalla convenuta).
Sotto il primo profilo, va rilevato che i pagamenti mensili, dall'anno 2010 al 2020, di somme di varia entità e in varie modalità (assegni, dazione in contanti, bonifici bancari) da parte di in favore di risultano provati dalla copiosa Persona_1 CP_2 documentazione in atti, con particolare riferimento alle copie degli assegni, alle ricevute di pagamento in contanti e agli estratti conto bancari.
Va evidenziato che tutti i pagamenti (come peraltro riferito dai testi e ammesso dalla stessa convenuta) risultano eseguiti in favore di in proprio. CP_2
Quest'ultima ha sostenuto di aver agito quale mero intermediario della proprietà degli appartamenti concessi in locazione (atteso che, come appresso si dirà più diffusamente, la giustificazione causale dei pagamenti è ricondotta a contratti di locazione), dato che all'epoca essa lavorava all'interno dell'Agenzia Immobiliare Pierini di Ladispoli, ma non risulta in alcun modo provato che abbia in effetti “riversato” le somme ricevute da CP_2 Persona_1
in favore di soggetti terzi. Invero, nessun documento attestante tali ulteriori pagamenti è
[...]
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
stato prodotto e le testimonianze assunte sul punto non sono significative, stante il divieto di prova testimoniale concernente i pagamenti di cui all'art. 2726 c.c.. analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alla mancanza di prova dell'esistenza di un incarico conferito da terzi a per la riscossione dei canoni. CP_2
Deve quindi ritenersi accertata la qualità di accipiens in capo a CP_1
Quanto ai contratti di locazione che, secondo la tesi della convenuta, dovrebbero giustificare i pagamenti de quo, deve esserne accertata (seppure in via incidentale) la nullità per difetto di forma scritta, secondo il principio ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 comma
2 e 13 della L. n. 431/1998, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.
18214 del 17/09/2015.
Invero, la stessa convenuta ha ammesso – quanto meno con le dichiarazioni rese all'amministratore di sostegno del de cuius, avv. come da quest'ultima riferito nella CP_3 relazione al Giudice Tutelare in atti e confermato in sede di prova testimoniale – l'inesistenza di contratti a forma scritta.
Il documento prodotto in giudizio dalla convenuta, costituito da una scrittura privata denominata “contratto di affitto posto auto ad uso rimessaggio”, è privo di efficacia non essendo sottoscritto da . Persona_1
In ragione della nullità dei contratti di locazione de quo, i pagamenti eseguiti da
[...]
a titolo di canoni di locazione devono ritenersi indebiti e, come tali, devono Persona_1 essere restituiti all'eredità.
La domanda merita quindi accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1
e , entrambe quali eredi del loro fratello Parte_1 Parte_2 [...]
, della somma di € 68.960,00 oltre interessi a decorrere da ciascun Persona_1 pagamento;
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che liquida in € 14.889,00, di cui € 14.103,00 per compensi ed
[...]
€ 786,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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