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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1088/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Christian Scalese Parte_1 del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Potenza, alla Via Nazario Sauro nr. 102
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Clemente Parte_2
Delli Colli ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza alla
Via Francesco Baracca nr. 175
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria - Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni del 18/11/2024, così come precisate all'udienza del 05/12/2024.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 30/04/2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Potenza il 04/07/2015 e che dalla loro unione sono nati i figli (nato il Per_1
14/08/2016) e (nata in data [...]) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio Per_2 coniugalis che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi. La casa coniugale, sita in Pignola alla
C.da Campo di Giorgio, snc, unitamente a tutti gli arredi, di proprietà della SI.ra Parte_2 verrà assegnata alla stessa nell'interesse dei figli minori che abiteranno presso la predetta abitazione. I ricorrenti dichiarano che qualora la SI.ra addivenisse alla decisione Parte_2 di vendere la casa coniugale, gli stessi divideranno gli arredi nelle seguenti modalità: gli elettrodomestici al e la struttura della cucina nella sua interezza alla , il mobile Pt_1 Pt_2 dell'ingresso al , la camera da letto nella sua interezza escluso il materasso e l'armadio al , Pt_1 Pt_1 lavatrice e asciugatrice alla . I figli minori verranno affidati in via congiunta ai coniugi e Pt_2 verranno collocati prevalentemente con la madre , nella casa coniugale. Disporre Parte_2 il diritto-dovere al SI. di tenere con sé i figli minori, così come meglio precisato nel Parte_1 piano genitoriale, due giorni a settimana, nello specifico il martedi e il giovedi dalle 16/17:00 alle
20:30 oltre due week-end alterni al mese dal sabato all'uscita di scuola, dove si recherà lui stesso per il prelevamento dei figli, alla domenica alle ore 20:30. Sul punto occorre precisare che detto dovere-diritto di visita si intenderà completo dal mese di aprile 2025 quando il riavrà Parte_1 la propria parente. Pertanto dal mese di aprile 2023 o stesso andrà a prendere i figli e li riaccompagnerà a casa come innanzi stabilito. Giorni che potranno essere implementati/modificati in base alla volontà dei minori nonché tenendo conto degli impegni scolastici e degli impegni lavorativi dei genitori previa comunicazione in modalità anticipata. Nei giorni in cui i minori non saranno con il padre lo stesso avrà diritto ad effettuare una telefonata/videochiamata agli stessi alle ore 15:00, orario che potrà subire variazioni in base agli impegni dei minori e agli impegni dei genitori. Resta inteso che i genitori si impegnano a riferire, qualora richiesto, delle condizioni riguardanti i figli durante l'esercizio del proprio diritto-dovere di vista. Concedere la facoltà al padre , alternativamente con l'altro genitore, di tenere con sé i figli minori per le festività di Parte_1
Natale o Capodanno, nonché Pasqua o Pasquetta, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli le festività Natalizie e/o Pasquali, possa trascorrere con lo stesso, quelle di Capodanno e/o della Pasquetta e viceversa.La predetta condizione è subordinata alla successiva decisione dei genitori di trascorrere periodi più lunghi delle vacanze e festività. Concedere al padre la possibilità di tenere con sé i figli minori per un periodo di vacanza durante le ferie estive di 15 giorni, anche suddivisi, secondo le modalità e tempi da concordare con il coniuge allocatario: si intende, che ciascun coniuge dovrà comunicare preventivamente all'altro il luogo in cui le vacanze verranno trascorse. Stabilire a carico del SI. l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla , a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 Parte_2 mensili per tutte e due i figli minori (€ 250,00 a figlio), aggiornabili annualmente secondo gli indici
Istat correnti. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 18 di ogni mese sulle coordinate bancarie della SI.ra . Disporre che l'assegno unico spettante per ciascun figlio Parte_2 minore, pari a € 230,00 circa, venga attribuito per il 100% alla SI.ra . Disporre Parte_2 le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Nello specifico, sono da intendersi SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Sono
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Infine sono SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove, fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
Spese sportive: Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Spese straordinarie che dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i genitori, ad eccezione di quelle straordinarie relative alla vita quotidiana, utili, indifferibili ed urgenti. I ricorrenti avendo redditi propri rinunciano espressamente a qualsivoglia somma a titolo di alimenti. La SI.ra Pt_2
si impegna a consegnare al il Bancomat relativo al c/c cointestato su di
[...] Parte_1 cui residua la somma di € 3.845,00 spettante al SI. avendo la SI.ra Parte_1 Pt_2 prelevato la propria metà in data 04/03/2024. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. La SI.ra , infine, restituirà tutti i vestiti e i beni mobili del SI. Parte_2 [...] ancora situati nella casa coniugale nonché restituirà allo stesso una catenina d'oro e la Pt_1 fede. Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n,
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”.
All'udienza del 05/12/2024, esperito il tentativo di conciliazione, si è dato atto del deposito delle nuove condizioni della separazione (datate 18/11/2024), integralmente sostitutive di quelle contenute nel ricorso. Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate e modificate ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse delle figlie minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse delle minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
con ricorso del 30/04/2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Potenza, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Potenza dell'anno 2015, Atto nr. 19, Parte II, Serie A, Volume 1, Ufficio 1.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 05/12/2024.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni