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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 429/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leone Astrua, elettivamente domiciliato Piacenza, via Gerolamo Illica n. 9, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P.Iva , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 31.07.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 31.07.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendo, previa sospensione Parte_1 CP_1 dell'efficacia esecutiva, l'annullamento degli avvisi di addebito nn. 38520210000582268000,
38520220000671211000, 38520220001300876000 e 38520230000718292000, tutti notificati in data
21.06.2024, con i quali gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 15.331,59 (comprensiva delle spese di notifica e degli oneri di riscossione) a titolo di contributi previdenziali asseritamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti per i periodi 01/2019 – 12/2019, 01/2020 – 12/2020, 01/2021
– 12/2021, 01/2021 – 12/2022, in relazione alla matricola 2756683810. Rappresentava che:
- ricevuti gli avvisi di addebito in oggetto, si recava presso i locali uffici dell' , ove i funzionari CP_1 addetti rappresentavano che la matricola n. 27566838, cui i titoli si riferivano, era collegata all'impresa individuale ”, esercente l'attività di “agente di commercio in spazi pubblicitari”, Parte_1
impresa che, come risultava dalla relativa visura camerale, era stata cancellata in data 02.03.2010 in ragione del trasferimento della posizione nella provincia di Trento;
- al momento della cessazione dell'attività suddetta, inviava all' domanda di cancellazione dalla CP_1
Gestione Commercianti, domanda che veniva accolta con comunicazione dell'11.02.2010;
- l'impresa individuale ”, trasferita in Tione di Trento (TN), in data 21.11.2011 Parte_1
veniva definitivamente cancellata;
- peraltro, unitamente alla moglie ed ai cinque figli, risiedeva stabilmente in Slovacchia (EE) a far data dal 14.09.2016, ove svolgeva attività di lavoro subordinato;
- a seguito di giudizio introdotto nel 2013, in data 26.01.2016, il Tribunale di Trento, con sentenza n.
14/2016, condannava a pagargli la somma di € 1.809,38, oltre accessori, a Parte_2
titolo di mancato versamento di provvigioni maturate negli anni 2010-2011, quando ancora svolgeva l'attività di agente di commercio in favore di tale società;
- al solo fine di poter emettere regolare fattura relativa agli importi liquidati dal Tribunale di Trento, provvedeva a riaprire momentaneamente la propria partita IVA, senza mai riprendere alcuna attività, nel 2016, partita IVA che chiudeva subito dopo.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale deduceva: CP_1
- che il ricorrente era stato iscritto nella Gestione Commercianti presso la sede di Piacenza, dal CP_1
18.04.2000 al 31.01.2010, per la ditta individuale n. REA PC- 150355; presso la sede di Trento, CP_1
dal 01.02.2010 al 30.09.2011, per ditta individuale n. REA TN-200965;
- che, successivamente, il contribuente era stato reiscritto nella Gestione Commercianti presso la sede di Piacenza per l'impresa Annette s.r.l.s., n. REA PC – 185598, esercente attività di consulenza CP_1
2/8 imprenditoriale nel settore dei trasporti, di cui era socio unico;
invero, questi cessava da amministratore unico con atto del 02.09.2017, ma rimaneva socio al 100%;
- che la pretesa contributiva oggetto di causa era riferita, pertanto, a tale ultima società e non alle imprese individuali già cessate in precedenza e l'iscrizione alla Gestione Commercianti di Parte_1
non decorreva dal 2010, ma dall'aprile 2016;
[...]
- l'impresa Annetta s.r.l.s. aveva avuto un solo dipendente, solo a settembre 2016; veniva posta in liquidazione il 30.05.2019 e definitivamente cancellata in data 29.01.2020, con bilancio finale di liquidazione datato 25.11.2019; la relativa partita Iva risultava cessata il 23.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 38520190001249276000, relativo alla contribuzione dal 2016 al 2018, non oggetto del ricorso, risultava notificato in data 07.02.2020 per compiuta giacenza;
- i quattro avvisi di addebito di cui alla presente opposizione, aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi previdenziali per il periodo 04/2019 – 09/2022, erano stati totalmente sgravati a seguito della cancellazione in autotutela del ricorrente dalla Gestione Commercianti a decorrere dal
31.12.2018;
- era stato, altresì, annullato parzialmente, cioè limitatamente alla parte relativa alla I rata anno 2019, in conseguenza della citata autotutela, anche l 'avviso di addebito n. 38520190001249276000.
L'Istituto previdenziale, quindi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo agli importi oggetto di sgravio da parte dell' e, per il resto, rigettare il ricorso avversario CP_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, confermando la legittimità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo aprile 2016 – dicembre 2018.
1.2) Con ordinanza del 15.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti già disposta con decreto del 31.07.2024; nella medesima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 17.04.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Parte resistente chiede, in via preliminare venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Ebbene, tenendo conto del fatto che l'art. 13, comma 1, della L. n. 448/1998 ha previsto Controparte_2 la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008, il CP_1
credito in oggetto, relativo agli anni 2019-2022, non è stato oggetto di cessione.
Si deve, perciò, dichiarare che la sia priva di legittimazione passiva, mancando, di Controparte_2 converso, anche l'interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti.
3/8 2.1) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta cancellazione, operata dall' in autotutela, del CP_1
ricorrente dalla Gestione Commercianti a decorrere dal 31.12.2018, con il conseguente sgravio dei relativi contributi portati dagli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito dell'avvenuto integrale accoglimento, da parte dell' , della domanda oggetto del presente giudizio, nessun interesse attuale e concreto può CP_1
riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un
4/8 espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte da parte ricorrente.
2.2) Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore domanda proposta dall' , diretta ad ottenere CP_1
l'accertamento della legittimità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo aprile 2016 – dicembre 2018, vi è da rilevare che tale domanda fa riferimento ad un diverso e ulteriore avviso di addebito, ossia quello n. 3852019000124927600, non oggetto dell'opposizione proposta da e parzialmente sgravato per quanto riguarda la prima rata anno 2019. Parte_1
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1
sorgere dell'obbligo di di iscrizione nella Gestione Commercianti in relazione Parte_1 all'impresa Annette s.r.l.s. per il periodo aprile 2016 – dicembre 2018.
Al riguardo, è utile richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La iscrizione alla Gestione Commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza
5/8 con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto, al fine di provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione di , in qualità di socio unico ed amministratore di una società a Parte_1
responsabilità limitata, alla Gestione Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale di quest'ultimo al lavoro aziendale, come richiesto dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Ebbene, l' , a mezzo della propria memoria difensiva, ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione de CP_1
qua in base alle seguenti circostanze: 1) la società non aveva, nel periodo in contestazione, dipendenti/collaboratori e, pertanto, non vi erano altri soggetti coinvolti, a nessun titolo, nell'attività sociale (invero, l'impresa avuto un solo dipendente e solo nel periodo settembre 2016); 2) l'attività svolta non era sporadica, avuto riguardo alla documentazione in atti (redditi e volume di affari IVA, di considerevole entità); 3) dall'archivio Arcanet, nonché dall'Anagrafe Comunale CONSANPR, la residenza in Slovacchia del ricorrente risulta avere decorrenza dal 06.08.2018; 4) all'estratto conto risultava che aveva svolto lavoro dipendente part time in Italia dal 03.10.2016 al Parte_1
31.12.2016: dunque, un'eventuale residenza estera, decorrente da una data precedente, non gli avrebbe impedito di svolgere attività lavorativa dipendente in Italia.
La prospettazione perorata dall' , tuttavia, non persuade. CP_1
Vi è, infatti, da ritenere che alcun meccanismo larvatamente transitivo possa giustificare – a norma di legge – l'apertura di una posizione previdenziale (in seno alla Gestione dei commercianti) a carico del socio (nella specie, socio di una s.r.l.) di una compagine commerciale se non in presenza delle suddette stringenti condizioni enunciate dall'art. 1, comma 2013, della L. n. 662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 1 della L. n. 1397/1960.
Come chiarito, al riguardo, da Cass, sez. Lav., sent. n. 27588/2016, “La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma primo, l. n.
160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto
6/8 di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Tenuto conto che l'art.
2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa”.
L'orientamento in discorso è stato ribadito, ancora di recente, dalla Corte nomofilattica, la quale ha precisato – con sent. n. 21511/2018 – come “La qualità di socio accomandatario non [sia] sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la previsione di automatismi si risolve in un'inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell'eventuale provvedimento amministrativo d'apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.
Nel caso di specie, come detto, non è stato in alcun modo dimostrato che abbia Parte_1 effettivamente svolto attività per l'impresa Annette s.r.l.s., partecipando personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nel periodo in contestazione. Deve, quindi, essere dichiarato insussistente l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo aprile 2016-dicembre 2018.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad
7/8 una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce sia della circostanza che la controversia si sarebbe risolta prima, in via bonaria, se l' avesse preso atto delle informazioni in suo possesso, ben prima della notifica del CP_1 ricorso introduttivo della presente controversia, sia del rigetto della domanda svolta dall' , appare CP_1
equo e congruo disporre la condanna di parte resistente alla rifusione, in favore di , Parte_1 delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano come da dispositivo..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' con il presente giudizio;
Parte_1 CP_1
3. accerta e dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di (c.f. Parte_1
) alla Gestione Commercianti per il periodo aprile 2016 – dicembre 2018, C.F._1 ordinando all' di provvedere alla sua cancellazione;
CP_1
4. condanna l' a rifondere al ricorrente le spese sostenute per il presente giudizio che, in CP_1 considerazione del valore della causa e dell'attività ivi posta in essere, si liquidano in € 1.700,00, oltre
15% rimborso spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 18.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 429/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leone Astrua, elettivamente domiciliato Piacenza, via Gerolamo Illica n. 9, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P.Iva , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 31.07.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 31.07.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendo, previa sospensione Parte_1 CP_1 dell'efficacia esecutiva, l'annullamento degli avvisi di addebito nn. 38520210000582268000,
38520220000671211000, 38520220001300876000 e 38520230000718292000, tutti notificati in data
21.06.2024, con i quali gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 15.331,59 (comprensiva delle spese di notifica e degli oneri di riscossione) a titolo di contributi previdenziali asseritamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti per i periodi 01/2019 – 12/2019, 01/2020 – 12/2020, 01/2021
– 12/2021, 01/2021 – 12/2022, in relazione alla matricola 2756683810. Rappresentava che:
- ricevuti gli avvisi di addebito in oggetto, si recava presso i locali uffici dell' , ove i funzionari CP_1 addetti rappresentavano che la matricola n. 27566838, cui i titoli si riferivano, era collegata all'impresa individuale ”, esercente l'attività di “agente di commercio in spazi pubblicitari”, Parte_1
impresa che, come risultava dalla relativa visura camerale, era stata cancellata in data 02.03.2010 in ragione del trasferimento della posizione nella provincia di Trento;
- al momento della cessazione dell'attività suddetta, inviava all' domanda di cancellazione dalla CP_1
Gestione Commercianti, domanda che veniva accolta con comunicazione dell'11.02.2010;
- l'impresa individuale ”, trasferita in Tione di Trento (TN), in data 21.11.2011 Parte_1
veniva definitivamente cancellata;
- peraltro, unitamente alla moglie ed ai cinque figli, risiedeva stabilmente in Slovacchia (EE) a far data dal 14.09.2016, ove svolgeva attività di lavoro subordinato;
- a seguito di giudizio introdotto nel 2013, in data 26.01.2016, il Tribunale di Trento, con sentenza n.
14/2016, condannava a pagargli la somma di € 1.809,38, oltre accessori, a Parte_2
titolo di mancato versamento di provvigioni maturate negli anni 2010-2011, quando ancora svolgeva l'attività di agente di commercio in favore di tale società;
- al solo fine di poter emettere regolare fattura relativa agli importi liquidati dal Tribunale di Trento, provvedeva a riaprire momentaneamente la propria partita IVA, senza mai riprendere alcuna attività, nel 2016, partita IVA che chiudeva subito dopo.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale deduceva: CP_1
- che il ricorrente era stato iscritto nella Gestione Commercianti presso la sede di Piacenza, dal CP_1
18.04.2000 al 31.01.2010, per la ditta individuale n. REA PC- 150355; presso la sede di Trento, CP_1
dal 01.02.2010 al 30.09.2011, per ditta individuale n. REA TN-200965;
- che, successivamente, il contribuente era stato reiscritto nella Gestione Commercianti presso la sede di Piacenza per l'impresa Annette s.r.l.s., n. REA PC – 185598, esercente attività di consulenza CP_1
2/8 imprenditoriale nel settore dei trasporti, di cui era socio unico;
invero, questi cessava da amministratore unico con atto del 02.09.2017, ma rimaneva socio al 100%;
- che la pretesa contributiva oggetto di causa era riferita, pertanto, a tale ultima società e non alle imprese individuali già cessate in precedenza e l'iscrizione alla Gestione Commercianti di Parte_1
non decorreva dal 2010, ma dall'aprile 2016;
[...]
- l'impresa Annetta s.r.l.s. aveva avuto un solo dipendente, solo a settembre 2016; veniva posta in liquidazione il 30.05.2019 e definitivamente cancellata in data 29.01.2020, con bilancio finale di liquidazione datato 25.11.2019; la relativa partita Iva risultava cessata il 23.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 38520190001249276000, relativo alla contribuzione dal 2016 al 2018, non oggetto del ricorso, risultava notificato in data 07.02.2020 per compiuta giacenza;
- i quattro avvisi di addebito di cui alla presente opposizione, aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi previdenziali per il periodo 04/2019 – 09/2022, erano stati totalmente sgravati a seguito della cancellazione in autotutela del ricorrente dalla Gestione Commercianti a decorrere dal
31.12.2018;
- era stato, altresì, annullato parzialmente, cioè limitatamente alla parte relativa alla I rata anno 2019, in conseguenza della citata autotutela, anche l 'avviso di addebito n. 38520190001249276000.
L'Istituto previdenziale, quindi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo agli importi oggetto di sgravio da parte dell' e, per il resto, rigettare il ricorso avversario CP_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, confermando la legittimità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo aprile 2016 – dicembre 2018.
1.2) Con ordinanza del 15.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I. confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti già disposta con decreto del 31.07.2024; nella medesima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 17.04.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Parte resistente chiede, in via preliminare venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Ebbene, tenendo conto del fatto che l'art. 13, comma 1, della L. n. 448/1998 ha previsto Controparte_2 la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008, il CP_1
credito in oggetto, relativo agli anni 2019-2022, non è stato oggetto di cessione.
Si deve, perciò, dichiarare che la sia priva di legittimazione passiva, mancando, di Controparte_2 converso, anche l'interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti.
3/8 2.1) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta cancellazione, operata dall' in autotutela, del CP_1
ricorrente dalla Gestione Commercianti a decorrere dal 31.12.2018, con il conseguente sgravio dei relativi contributi portati dagli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito dell'avvenuto integrale accoglimento, da parte dell' , della domanda oggetto del presente giudizio, nessun interesse attuale e concreto può CP_1
riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un
4/8 espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte da parte ricorrente.
2.2) Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore domanda proposta dall' , diretta ad ottenere CP_1
l'accertamento della legittimità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo aprile 2016 – dicembre 2018, vi è da rilevare che tale domanda fa riferimento ad un diverso e ulteriore avviso di addebito, ossia quello n. 3852019000124927600, non oggetto dell'opposizione proposta da e parzialmente sgravato per quanto riguarda la prima rata anno 2019. Parte_1
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1
sorgere dell'obbligo di di iscrizione nella Gestione Commercianti in relazione Parte_1 all'impresa Annette s.r.l.s. per il periodo aprile 2016 – dicembre 2018.
Al riguardo, è utile richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La iscrizione alla Gestione Commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza
5/8 con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto, al fine di provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione di , in qualità di socio unico ed amministratore di una società a Parte_1
responsabilità limitata, alla Gestione Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale di quest'ultimo al lavoro aziendale, come richiesto dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Ebbene, l' , a mezzo della propria memoria difensiva, ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione de CP_1
qua in base alle seguenti circostanze: 1) la società non aveva, nel periodo in contestazione, dipendenti/collaboratori e, pertanto, non vi erano altri soggetti coinvolti, a nessun titolo, nell'attività sociale (invero, l'impresa avuto un solo dipendente e solo nel periodo settembre 2016); 2) l'attività svolta non era sporadica, avuto riguardo alla documentazione in atti (redditi e volume di affari IVA, di considerevole entità); 3) dall'archivio Arcanet, nonché dall'Anagrafe Comunale CONSANPR, la residenza in Slovacchia del ricorrente risulta avere decorrenza dal 06.08.2018; 4) all'estratto conto risultava che aveva svolto lavoro dipendente part time in Italia dal 03.10.2016 al Parte_1
31.12.2016: dunque, un'eventuale residenza estera, decorrente da una data precedente, non gli avrebbe impedito di svolgere attività lavorativa dipendente in Italia.
La prospettazione perorata dall' , tuttavia, non persuade. CP_1
Vi è, infatti, da ritenere che alcun meccanismo larvatamente transitivo possa giustificare – a norma di legge – l'apertura di una posizione previdenziale (in seno alla Gestione dei commercianti) a carico del socio (nella specie, socio di una s.r.l.) di una compagine commerciale se non in presenza delle suddette stringenti condizioni enunciate dall'art. 1, comma 2013, della L. n. 662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 1 della L. n. 1397/1960.
Come chiarito, al riguardo, da Cass, sez. Lav., sent. n. 27588/2016, “La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma primo, l. n.
160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto
6/8 di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Tenuto conto che l'art.
2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa”.
L'orientamento in discorso è stato ribadito, ancora di recente, dalla Corte nomofilattica, la quale ha precisato – con sent. n. 21511/2018 – come “La qualità di socio accomandatario non [sia] sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la previsione di automatismi si risolve in un'inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell'eventuale provvedimento amministrativo d'apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.
Nel caso di specie, come detto, non è stato in alcun modo dimostrato che abbia Parte_1 effettivamente svolto attività per l'impresa Annette s.r.l.s., partecipando personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nel periodo in contestazione. Deve, quindi, essere dichiarato insussistente l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti per il periodo aprile 2016-dicembre 2018.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad
7/8 una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce sia della circostanza che la controversia si sarebbe risolta prima, in via bonaria, se l' avesse preso atto delle informazioni in suo possesso, ben prima della notifica del CP_1 ricorso introduttivo della presente controversia, sia del rigetto della domanda svolta dall' , appare CP_1
equo e congruo disporre la condanna di parte resistente alla rifusione, in favore di , Parte_1 delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano come da dispositivo..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' con il presente giudizio;
Parte_1 CP_1
3. accerta e dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di (c.f. Parte_1
) alla Gestione Commercianti per il periodo aprile 2016 – dicembre 2018, C.F._1 ordinando all' di provvedere alla sua cancellazione;
CP_1
4. condanna l' a rifondere al ricorrente le spese sostenute per il presente giudizio che, in CP_1 considerazione del valore della causa e dell'attività ivi posta in essere, si liquidano in € 1.700,00, oltre
15% rimborso spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 18.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8