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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 155/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DANIELE RAMONDINO (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo C.F._2
PEC indicato in atti
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ROSA BALSAMO (CF:
), la quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
CONVENUTO nonché in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ALFREDO FLAJANI (CF:
), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._4 indicato in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1 ha convenuto in giudizio il per sentire accolte
[...] Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso del
, in persona del Sindaco pro tempore, quale Ente proprietario e Controparte_1 custode dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze, condannandolo, per l'effetto, al risarcimento di tutti i danni riportati nell'occorso dal veicolo di proprietà del signor
, Citroen C3 Pluriel 1.4 targato DN390KK, danni da quantificarsi Parte_1 per antieconomicità delle riparazioni in complessivi € 6.550,00. Con il riconoscimento, sulle somme effettivamente liquidate, della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo”.
2. In linea di premessa, l'attore deduce: a) di essere proprietario del veicolo CITROEN C3, Pluriel 1,4 tg. DN390KK; b) che il giorno 29.10.2018, alle ore 15.00 circa, in , alla via Arturo De Rosa, n. 41, il predetto veicolo era regolarmente CP_1 in sosta all'interno del parcheggio della scuola secondaria di primo grado CP_3
, con la parte anteriore rivolta presso il muro di cinta;
c) che da tale muro
[...] si distaccavano alcuni pezzi di intonaco, con il cordolo e la struttura in ferro, che colpivano il veicolo determinando danni al cofano anteriore, al parafango (lato anteriore sinistro), al parabrezza, alla modanatura telaio parabrezza superiore e inferiore, ai bracci tergicristalli parabrezza ed alla spazzola sinistra, al retrovisore interno, ed al relativo supporto, nonché alla capote;
d) che i danni occorsi venivano quantificati in euro 13.662,22 ma che, considerata l'antieconomicità delle riparazioni rispetto al valore commerciale del veicolo prima del sinistro, gli stessi venivano determinati in euro 6.000,00 (differenza tra il valore del veicolo e quello del relitto) oltre euro 550,00 per il reperimento e l'immatricolazione di un veicolo similare.
3. Si è costituito il che ha contraddetto punto per punto Controparte_1 all'avverso dedotto.
In specie, ha rilevato: a) che i danni non sono causalmente riconducibili “al fatto così come descritto dalla parte attrice”; b) che in ogni caso degli stessi deve rispondere il terzo assicuratore, alla cui chiamata parte convenuta chiedeva di essere autorizzata.
4. A seguito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, quest'ultimo, nel costituirsi, ha rilevato: a) il contegno completamente inerte dell'assicurato; b) la prescrizione del diritto di garanzia, sancito per contratto tra le parti;
c) in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda attorea tenuto conto c1) della circostanza che il veicolo, in quanto sottoposto a fermo amministrativo, non avrebbe potuto circolare;
c2) del carattere non probante della documentazione prodotta sotto il profilo della quantificazione del danno lamentato.
5. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il GI formulava una proposta ex art. 185-bis c.p.c. che veniva accettata da parte attrice e dal terzo chiamato in causa ma non dall'Ente convenuto (per il quale nessuno compariva all'udienza nell'ambito della quale veniva formulata tale proposta); venivano ammessi i mezzi istruttori ritenuti rilevanti e si procedeva alla relativa assunzione;
la causa quindi veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.12.2023 (poi differita al 16.10.2024 e, ulteriormente, al 10.3.2025).
6. Innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, le parti presenti (attore e terzo chiamato in causa) si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
7. La causa veniva trattenuta in decisione.
8. Negli scritti conclusionali parte attrice e terzo chiamato in causa si riportavano alle rispettive difese, insistendo per il relativo accoglimento.
9. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
10. Sussiste nel caso di specie la responsabilità del ex Controparte_1 art. 2051 c.c.; che il muro da cui si distaccarono dei calcinacci, causando il danno lamentato al veicolo parcheggiato nei pressi del muro stesso, sia “cosa in custodia” dell'Ente stesso è affermazione che la parte convenuta non ha specificamente contestato, essendosi limitata ad una difesa di mero stile, onde il fatto deve ritenersi acclarato ex art. 115, comma 1, c.p.c.
11. È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. 8.7.2024, n. 18518); e, per altro verso, che “in tema di responsabilità dell'ente proprietario (…), riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo (…), ove la situazione (…) sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (…) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (tra le varie, v. di recente Cass. 18.12.2024, n. 33128).
12. Per altro verso, la medesima giurisprudenza ha affermato che “in tema di responsabilità da cose in custodia, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res” (tra le tante, v. da ultimo Cass. 14.12.2024, n. 32546).
13. Dall'istruttoria condotta ed in specie dall'escussione del teste
[...]
è emerso che l'evento dannoso, così come descritto nell'atto Tes_1 introduttivo, fu determinato dalla caduta di calcinacci dal muro dell'istituto scolastico e che la situazione di pericolo non era segnalata in alcun modo.
Sul punto si riporta quanto dichiarato dal teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (anche tenuto conto che le contestazioni operate si sono risolte in mere censure “di stile”): “preciso che l'autovettura era stata parcheggiata nel cortile interno della scuola con la parte anteriore rivolta presso uno delle mura dell'istituto scolastico e la cappotte era stata squarciata da calcinacci e ferri caduti dal cordolo che sovrasta il muro e che avevano frantumato il vetro anteriore e rovinato la carrozzeria del cofano; adr: riconosco nei rilievi fotografici che mi vengono mostrati a video (allegati all'atto di citazione) l'autovettura della mia collega con i danni riportati a seguito della caduta dei calcinacci dal muro della scuola nonché il muro di cinta di colore ocra sotto il quale era parcheggiata l'autovettura della Pt_2
e i calcinacci e il pezzo di ferro che cadendo hanno danneggiato il veicolo. adr: sono sicura che i danni sopra riferiti non erano presenti prima che la Pt_2 parcheggiasse la macchina nel cortile della scuola perché la mia collega veniva sempre a lavoro con quell'autovettura; adr: non vi era alcuna segnaletica che avvisasse del pericolo della caduta di calcinacci da quel muro e ricordo che le autovetture erano sempre parcheggiate sotto quel muro”.
14. Per altro verso, la difesa, svolta dal terzo chiamato in causa, tendente ad affermare l'applicabilità, nel caso di specie, della previsione dell'art. 1227, comma 2, c.c., non può trovare accoglimento poiché: a) la documentazione prodotta dal terzo non è leggibile e, comunque, non dimostra l'attuale esistenza della misura al momento del sinistro;
b) al contrario, la documentazione prodotta da parte attrice attesta la “mancanza di iscrizioni” in relazione al veicolo in questione;
c) in ogni caso (e cioè a prescindere da quanto sopra), l'evento – per quanto qui interessa - si è verificato mentre il veicolo era parcheggiato (e non in circolazione), ragion per cui la giurisprudenza richiamata a supporto di tale difesa appare inconferente.
15. In definitiva, da un lato, è emersa la oggettiva riconducibilità dell'evento dannoso alla cosa in custodia;
dall'altro lato, la parte interessata non ha fornito alcuna prova liberatoria, nel mentre, come detto, è apparsa destituita di fondamento la difesa tendente ad escludere la responsabilità in questione ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
16. Relativamente alla quantificazione del danno, va osservato, in via preliminare, che la perizia di parte assume valore di mera allegazione difensiva, non avente autonomo valore probatorio (v. tra le tante Cass. 12.7.2023, n. 19827; ma anche Cass. 23.11.2022, n. 34450, che ascrive alla perizia stragiudiziale valore indiziario).
17. Se quindi è certo che la stessa (anche in mancanza di una specifica contestazione da parte del convenuto) possa assumere valore indiziario, va osservato che l'attore non ha dimostrato di aver materialmente affrontato i costi di riparazione preventivati sicché, tenuto conto dell'anno di immatricolazione del motoveicolo (2008) e dato il considerevole lasso di tempo occorso tra il sinistro e la introduzione della presente causa e valorizzando il principio della compensatio lucri cum damno (per cui il risarcimento tende a rimettere l'attore nella condizione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, ma non può tendere ad un suo arricchimento), si ritiene possibile, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), procedere ad una liquidazione equitativa consistente nella riduzione forfettaria del 40% rispetto all'importo di euro 6.550,00, ond'è dovuto l'importo di euro 3.930,00.
18. Va precisato che su tale importo, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030). 19. Riguardo all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento di tale somma, assume rilievo assorbente l'eccezione di prescrizioni formulata ex art. 2952 c.c. da parte del terzo chiamato in causa: l' convenuto non ha fornito dimostrazione, CP_4 oltre che della denuncia del sinistro, ai fini di un sollecito esame della pratica da parte dell'assicuratore, di aver trasmesso a quest'ultimo atti aventi valenza interruttiva del termine indicato dalla predetta disposizione.
20. Pertanto, va affermato che l'obbligazione risarcitoria di cui si tratta grava esclusivamente sul . Controparte_1
21. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'Ente convenuto.
22. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente compiuta, c) della non complessità degli accertamenti compiuti (che giustifica la riduzione del 40% rispetto al dovuto), le stesse vanno complessivamente liquidate in euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 155/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto CONDANNA il Controparte_1 al pagamento, in favore del sig. della complessiva Parte_1 somma di euro 3.930,00, a titolo di risarcimento del danno, nonché gli interessi determinati secondo le modalità di cui al par. 18;
2. CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in Controparte_5 favore delle controparti ( e Parte_1 Controparte_2
in ragione del 50% ciascuna, spese quantificate in
[...] complessivi euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi, con riferimento alla somma di euro 1.523,10, in favore dell'avv. DANIELE RAMONDINO per anticipo fattone;
Così deciso in Aversa, il 24.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 155/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DANIELE RAMONDINO (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo C.F._2
PEC indicato in atti
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ROSA BALSAMO (CF:
), la quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
CONVENUTO nonché in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ALFREDO FLAJANI (CF:
), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._4 indicato in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1 ha convenuto in giudizio il per sentire accolte
[...] Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“dichiarare l'esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso del
, in persona del Sindaco pro tempore, quale Ente proprietario e Controparte_1 custode dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze, condannandolo, per l'effetto, al risarcimento di tutti i danni riportati nell'occorso dal veicolo di proprietà del signor
, Citroen C3 Pluriel 1.4 targato DN390KK, danni da quantificarsi Parte_1 per antieconomicità delle riparazioni in complessivi € 6.550,00. Con il riconoscimento, sulle somme effettivamente liquidate, della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo”.
2. In linea di premessa, l'attore deduce: a) di essere proprietario del veicolo CITROEN C3, Pluriel 1,4 tg. DN390KK; b) che il giorno 29.10.2018, alle ore 15.00 circa, in , alla via Arturo De Rosa, n. 41, il predetto veicolo era regolarmente CP_1 in sosta all'interno del parcheggio della scuola secondaria di primo grado CP_3
, con la parte anteriore rivolta presso il muro di cinta;
c) che da tale muro
[...] si distaccavano alcuni pezzi di intonaco, con il cordolo e la struttura in ferro, che colpivano il veicolo determinando danni al cofano anteriore, al parafango (lato anteriore sinistro), al parabrezza, alla modanatura telaio parabrezza superiore e inferiore, ai bracci tergicristalli parabrezza ed alla spazzola sinistra, al retrovisore interno, ed al relativo supporto, nonché alla capote;
d) che i danni occorsi venivano quantificati in euro 13.662,22 ma che, considerata l'antieconomicità delle riparazioni rispetto al valore commerciale del veicolo prima del sinistro, gli stessi venivano determinati in euro 6.000,00 (differenza tra il valore del veicolo e quello del relitto) oltre euro 550,00 per il reperimento e l'immatricolazione di un veicolo similare.
3. Si è costituito il che ha contraddetto punto per punto Controparte_1 all'avverso dedotto.
In specie, ha rilevato: a) che i danni non sono causalmente riconducibili “al fatto così come descritto dalla parte attrice”; b) che in ogni caso degli stessi deve rispondere il terzo assicuratore, alla cui chiamata parte convenuta chiedeva di essere autorizzata.
4. A seguito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, quest'ultimo, nel costituirsi, ha rilevato: a) il contegno completamente inerte dell'assicurato; b) la prescrizione del diritto di garanzia, sancito per contratto tra le parti;
c) in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda attorea tenuto conto c1) della circostanza che il veicolo, in quanto sottoposto a fermo amministrativo, non avrebbe potuto circolare;
c2) del carattere non probante della documentazione prodotta sotto il profilo della quantificazione del danno lamentato.
5. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il GI formulava una proposta ex art. 185-bis c.p.c. che veniva accettata da parte attrice e dal terzo chiamato in causa ma non dall'Ente convenuto (per il quale nessuno compariva all'udienza nell'ambito della quale veniva formulata tale proposta); venivano ammessi i mezzi istruttori ritenuti rilevanti e si procedeva alla relativa assunzione;
la causa quindi veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.12.2023 (poi differita al 16.10.2024 e, ulteriormente, al 10.3.2025).
6. Innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, le parti presenti (attore e terzo chiamato in causa) si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
7. La causa veniva trattenuta in decisione.
8. Negli scritti conclusionali parte attrice e terzo chiamato in causa si riportavano alle rispettive difese, insistendo per il relativo accoglimento.
9. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
10. Sussiste nel caso di specie la responsabilità del ex Controparte_1 art. 2051 c.c.; che il muro da cui si distaccarono dei calcinacci, causando il danno lamentato al veicolo parcheggiato nei pressi del muro stesso, sia “cosa in custodia” dell'Ente stesso è affermazione che la parte convenuta non ha specificamente contestato, essendosi limitata ad una difesa di mero stile, onde il fatto deve ritenersi acclarato ex art. 115, comma 1, c.p.c.
11. È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (Cass. 8.7.2024, n. 18518); e, per altro verso, che “in tema di responsabilità dell'ente proprietario (…), riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo (…), ove la situazione (…) sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (…) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima” (tra le varie, v. di recente Cass. 18.12.2024, n. 33128).
12. Per altro verso, la medesima giurisprudenza ha affermato che “in tema di responsabilità da cose in custodia, la mancata individuazione della causa del danno perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res” (tra le tante, v. da ultimo Cass. 14.12.2024, n. 32546).
13. Dall'istruttoria condotta ed in specie dall'escussione del teste
[...]
è emerso che l'evento dannoso, così come descritto nell'atto Tes_1 introduttivo, fu determinato dalla caduta di calcinacci dal muro dell'istituto scolastico e che la situazione di pericolo non era segnalata in alcun modo.
Sul punto si riporta quanto dichiarato dal teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (anche tenuto conto che le contestazioni operate si sono risolte in mere censure “di stile”): “preciso che l'autovettura era stata parcheggiata nel cortile interno della scuola con la parte anteriore rivolta presso uno delle mura dell'istituto scolastico e la cappotte era stata squarciata da calcinacci e ferri caduti dal cordolo che sovrasta il muro e che avevano frantumato il vetro anteriore e rovinato la carrozzeria del cofano; adr: riconosco nei rilievi fotografici che mi vengono mostrati a video (allegati all'atto di citazione) l'autovettura della mia collega con i danni riportati a seguito della caduta dei calcinacci dal muro della scuola nonché il muro di cinta di colore ocra sotto il quale era parcheggiata l'autovettura della Pt_2
e i calcinacci e il pezzo di ferro che cadendo hanno danneggiato il veicolo. adr: sono sicura che i danni sopra riferiti non erano presenti prima che la Pt_2 parcheggiasse la macchina nel cortile della scuola perché la mia collega veniva sempre a lavoro con quell'autovettura; adr: non vi era alcuna segnaletica che avvisasse del pericolo della caduta di calcinacci da quel muro e ricordo che le autovetture erano sempre parcheggiate sotto quel muro”.
14. Per altro verso, la difesa, svolta dal terzo chiamato in causa, tendente ad affermare l'applicabilità, nel caso di specie, della previsione dell'art. 1227, comma 2, c.c., non può trovare accoglimento poiché: a) la documentazione prodotta dal terzo non è leggibile e, comunque, non dimostra l'attuale esistenza della misura al momento del sinistro;
b) al contrario, la documentazione prodotta da parte attrice attesta la “mancanza di iscrizioni” in relazione al veicolo in questione;
c) in ogni caso (e cioè a prescindere da quanto sopra), l'evento – per quanto qui interessa - si è verificato mentre il veicolo era parcheggiato (e non in circolazione), ragion per cui la giurisprudenza richiamata a supporto di tale difesa appare inconferente.
15. In definitiva, da un lato, è emersa la oggettiva riconducibilità dell'evento dannoso alla cosa in custodia;
dall'altro lato, la parte interessata non ha fornito alcuna prova liberatoria, nel mentre, come detto, è apparsa destituita di fondamento la difesa tendente ad escludere la responsabilità in questione ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
16. Relativamente alla quantificazione del danno, va osservato, in via preliminare, che la perizia di parte assume valore di mera allegazione difensiva, non avente autonomo valore probatorio (v. tra le tante Cass. 12.7.2023, n. 19827; ma anche Cass. 23.11.2022, n. 34450, che ascrive alla perizia stragiudiziale valore indiziario).
17. Se quindi è certo che la stessa (anche in mancanza di una specifica contestazione da parte del convenuto) possa assumere valore indiziario, va osservato che l'attore non ha dimostrato di aver materialmente affrontato i costi di riparazione preventivati sicché, tenuto conto dell'anno di immatricolazione del motoveicolo (2008) e dato il considerevole lasso di tempo occorso tra il sinistro e la introduzione della presente causa e valorizzando il principio della compensatio lucri cum damno (per cui il risarcimento tende a rimettere l'attore nella condizione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, ma non può tendere ad un suo arricchimento), si ritiene possibile, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), procedere ad una liquidazione equitativa consistente nella riduzione forfettaria del 40% rispetto all'importo di euro 6.550,00, ond'è dovuto l'importo di euro 3.930,00.
18. Va precisato che su tale importo, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030). 19. Riguardo all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento di tale somma, assume rilievo assorbente l'eccezione di prescrizioni formulata ex art. 2952 c.c. da parte del terzo chiamato in causa: l' convenuto non ha fornito dimostrazione, CP_4 oltre che della denuncia del sinistro, ai fini di un sollecito esame della pratica da parte dell'assicuratore, di aver trasmesso a quest'ultimo atti aventi valenza interruttiva del termine indicato dalla predetta disposizione.
20. Pertanto, va affermato che l'obbligazione risarcitoria di cui si tratta grava esclusivamente sul . Controparte_1
21. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'Ente convenuto.
22. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente compiuta, c) della non complessità degli accertamenti compiuti (che giustifica la riduzione del 40% rispetto al dovuto), le stesse vanno complessivamente liquidate in euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 155/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto CONDANNA il Controparte_1 al pagamento, in favore del sig. della complessiva Parte_1 somma di euro 3.930,00, a titolo di risarcimento del danno, nonché gli interessi determinati secondo le modalità di cui al par. 18;
2. CONDANNA il alla refusione delle spese di lite in Controparte_5 favore delle controparti ( e Parte_1 Controparte_2
in ragione del 50% ciascuna, spese quantificate in
[...] complessivi euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi, con riferimento alla somma di euro 1.523,10, in favore dell'avv. DANIELE RAMONDINO per anticipo fattone;
Così deciso in Aversa, il 24.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta