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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18265/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO CARLO, presso cui ha eletto Parte_1 domicilio in forza di procura
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia l'adito Tribunale, sentiti i coniugi, assunte le prove e le eventuali altre informazioni:
PREVIA ABBREVAZIONE DEI TERMINI A COMPARIRE EX ART. 473 BIS – 6 C.P.C.;
IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE
- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
pagina 1 di 5 - Disporre che la figlia venga affidata esclusivamente al padre, con collazione prevalente Per_1 presso l'abitazione del padre;
- Disporre che la madre possa incontrare la minore, previo accordo con il padre, attraverso modalità che tutelino la minore dal rischio di essere ricondotta in territorio estero;
- Determinare la misura del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario;
NEL MERITO
- Pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito a Parte_1 Controparte_1 carico della moglie;
- Disporre che la figlia venga affidata esclusivamente al padre, con collazione prevalente Per_1 presso l'abitazione del padre;
- Disporre che la madre possa incontrare la minore, previo accordo con il padre, attraverso modalità che tutelino la minore dal rischio di essere ricondotta in territorio estero;
Determinare la misura del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario;
- Con vittoria di spese.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
BU TA il 25/01/2020 (Atto n. 1 Parte I Anno 2020)
Dal matrimonio è nata una figlia il 4.4.2021 a Torino. Persona_2
Con ricorso depositato il 21/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito alla moglie, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, per la violazione degli obblighi di fedeltà, di assistenza morale e di coabitazione da parte della convenuta. Chiedeva inoltre l'affidamento esclusivo della figlia a sé con la previsione di un regime di visita per la madre e di mantenimento per Per_1 la minore.
Avanti al Giudice Delegato, all'udienza del 2.4.2025, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione;
il giudicante ne dichiarava la contumacia;
ritenuta matura la causa per la decisione il Giudice inviata la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle pagina 2 di 5 difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta rimasta contumace per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito a chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico della moglie, Parte_1 allegando che la stessa, nel corso del matrimonio, aveva violato l'obbligo di fedeltà aprendo un profilo social sul quale pubblicava foto in cui appariva seminuda e si dichiarava aperta a relazioni con altri uomini;
allegava poi che la moglie, violando l'obbligo di assistenza morale e materiale, si era sempre rifiutata di svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche nell'ambito domestico, e aveva tenuto condotte denigratorie e violente nei confronti del marito, tanto che in data 7.6.2024 il ricorrente presentava denuncia querela per il reato di maltrattamenti (il relativo procedimento penale risulta ancora pendente).
La domanda va rigettata: le dichiarazioni unilaterali del marito non sono infatti provate in alcun modo. Non è dimostrata la violazione dei doveri di fedeltà della moglie, perché nessuna prova è stata fornita circa relazioni extraconiugali intrattenute dalla donna. Si noti peraltro che le foto del profilo social allegate agli atti, con scritte in lingua russa, non appaiono riconducibili alla convenuta con certezza, perché ritraggono una donna con il volto coperto. Quanto alle condotte maltrattanti denunciate dal marito, anche in questo caso la prova non è stata raggiunta. Dalla relazione del 17.1.2025 dei Servizi Sociali di Avigliana, emerge che il 23.8.2024 la convenuta contumace si era recata al P.S. dell'ospedale di Orbassano a seguito di aggressione fisica da parte del marito e dalla segnalazione del presidio sanitario emerge che tali condotte violente del marito, come dichiarato dalla donna ai sanitari, si erano già verificate in precedenza. Lo stesso giorno anche il ricorrente si era recato all'ospedale di Rivoli denunciando un'aggressione da parte della moglie. Di talché, se di aggressione si può parlare, questa è certamente reciproca, almeno con riferimento all'episodio citato. L'Assistente sociale dell'ospedale di Rivoli apprendeva dai coniugi qualche giorno dopo i fatti, che gli stessi intendevano iniziare un percorso di mediazione per riconciliarsi. Il Collegio ritiene che, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico del ricorrente, in relazione alla presunta violazione dei doveri coniugali da parte della moglie ed alla sussistenza del nesso causale rispetto al venire meno dell'affectio coniugalis, la domanda deve dunque essere respinta.
Sull'affidamento della minore
Con riferimento alla specifica vicenda in esame, deve essere disposto che la figlia minore resti affidata al padre in applicazione dell'art. 337 quater c.c. atteso che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale della madre;
ed invero, tale circostanza si evince dalle dichiarazioni rese dalla parte in udienza e dalla documentazione prodotta agli atti (in particolare, dalla denuncia querela per sottrazione di minore all'estero presentata dal ricorrente in data 5.11.2024) e dall' irreperibilità di fatto della resistente che dal mese di settembre 2024 non ha più fatto rientro in Italia trattenendo con sé la minore in Russia e impedendo in tal modo l'esercizio della responsabilità genitoriale al padre, mostrando la sua totale inadeguatezza genitoriale. Di conseguenza, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui il ricorrente andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della minore con un genitore assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. debba essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la minore siano adottate dal padre, pagina 3 di 5 fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole. Si dispone per quanto sopra che la minore abbia residenza anagrafica e domicilio presso il ricorrente. Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
In considerazione della circostanza che la convenuta contumace si trattiene con la minore in Russia, ormai dall'autunno 2024, impone di prevedere, laddove la madre faccia rientro in Italia, che gli incontri tra la madre e la minore avvengano in luogo neutro alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modalità rimesse ai Servizi Sociali incaricati, non potendo prevedere diverse modalità di visita per il concreto pericolo di sottrazione della minore da parte della madre.
Per tali ragioni ritiene il Collegio che debba proseguire la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva territorialmente competenti, al fine in particolare di supportare la minore, allorquando farà rientro in Italia, nella ricostruzione del rapporto con il padre e di aiuto per il genitore collocatario alla creazione di un rapporto con la minore che non vede ormai da diverso tempo.
Sul contributo al mantenimento della minore.
Il contributo al mantenimento della figlia minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti. Il ricorrente lavora a tempo indeterminato presso il Comune di Torino con uno stipendio di circa 2.000 euro mensili, mentre nulla è dato sapere circa i redditi della moglie, che tuttavia non pare abbia mai svolto attività lavorativa nel corso del matrimonio. Va quindi previsto un contributo pari a 250,00 euro mensili a carico della convenuta contumace, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la minore a carico della stessa.
Spese di lite
Le spese vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3, stante la soccombenza di parte ricorrente in punto richiesta di addebito, dovendosi porre la restante parte (2/3) a carico della convenuta contumace, stante la sua soccombenza sulle altre domande.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 2.904,75
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
pagina 4 di 5 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
AFFIDA la figlia minore in via esclusiva a demandando al Per_1 Parte_1 medesimo altresì le decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.).
DISPONE che gli incontri tra la minore e la madre avvengano esclusivamente in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo, previa valutazione delle capacità genitoriali della madre.
RICHIEDE ai Servizi Sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva la prosecuzione della presa in carico del nucleo, con la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (ottobre 2024), l'assegno di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
CONDANNA a rifondere a la restante parte (2/3) Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.936,5 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18265/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO CARLO, presso cui ha eletto Parte_1 domicilio in forza di procura
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia l'adito Tribunale, sentiti i coniugi, assunte le prove e le eventuali altre informazioni:
PREVIA ABBREVAZIONE DEI TERMINI A COMPARIRE EX ART. 473 BIS – 6 C.P.C.;
IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE
- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
pagina 1 di 5 - Disporre che la figlia venga affidata esclusivamente al padre, con collazione prevalente Per_1 presso l'abitazione del padre;
- Disporre che la madre possa incontrare la minore, previo accordo con il padre, attraverso modalità che tutelino la minore dal rischio di essere ricondotta in territorio estero;
- Determinare la misura del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario;
NEL MERITO
- Pronunciare la separazione dei coniugi e con addebito a Parte_1 Controparte_1 carico della moglie;
- Disporre che la figlia venga affidata esclusivamente al padre, con collazione prevalente Per_1 presso l'abitazione del padre;
- Disporre che la madre possa incontrare la minore, previo accordo con il padre, attraverso modalità che tutelino la minore dal rischio di essere ricondotta in territorio estero;
Determinare la misura del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario;
- Con vittoria di spese.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
BU TA il 25/01/2020 (Atto n. 1 Parte I Anno 2020)
Dal matrimonio è nata una figlia il 4.4.2021 a Torino. Persona_2
Con ricorso depositato il 21/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con richiesta di addebito alla moglie, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, per la violazione degli obblighi di fedeltà, di assistenza morale e di coabitazione da parte della convenuta. Chiedeva inoltre l'affidamento esclusivo della figlia a sé con la previsione di un regime di visita per la madre e di mantenimento per Per_1 la minore.
Avanti al Giudice Delegato, all'udienza del 2.4.2025, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione;
il giudicante ne dichiarava la contumacia;
ritenuta matura la causa per la decisione il Giudice inviata la parte ricorrente a precisare le conclusioni.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle pagina 2 di 5 difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta rimasta contumace per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito a chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico della moglie, Parte_1 allegando che la stessa, nel corso del matrimonio, aveva violato l'obbligo di fedeltà aprendo un profilo social sul quale pubblicava foto in cui appariva seminuda e si dichiarava aperta a relazioni con altri uomini;
allegava poi che la moglie, violando l'obbligo di assistenza morale e materiale, si era sempre rifiutata di svolgere qualsiasi attività lavorativa, anche nell'ambito domestico, e aveva tenuto condotte denigratorie e violente nei confronti del marito, tanto che in data 7.6.2024 il ricorrente presentava denuncia querela per il reato di maltrattamenti (il relativo procedimento penale risulta ancora pendente).
La domanda va rigettata: le dichiarazioni unilaterali del marito non sono infatti provate in alcun modo. Non è dimostrata la violazione dei doveri di fedeltà della moglie, perché nessuna prova è stata fornita circa relazioni extraconiugali intrattenute dalla donna. Si noti peraltro che le foto del profilo social allegate agli atti, con scritte in lingua russa, non appaiono riconducibili alla convenuta con certezza, perché ritraggono una donna con il volto coperto. Quanto alle condotte maltrattanti denunciate dal marito, anche in questo caso la prova non è stata raggiunta. Dalla relazione del 17.1.2025 dei Servizi Sociali di Avigliana, emerge che il 23.8.2024 la convenuta contumace si era recata al P.S. dell'ospedale di Orbassano a seguito di aggressione fisica da parte del marito e dalla segnalazione del presidio sanitario emerge che tali condotte violente del marito, come dichiarato dalla donna ai sanitari, si erano già verificate in precedenza. Lo stesso giorno anche il ricorrente si era recato all'ospedale di Rivoli denunciando un'aggressione da parte della moglie. Di talché, se di aggressione si può parlare, questa è certamente reciproca, almeno con riferimento all'episodio citato. L'Assistente sociale dell'ospedale di Rivoli apprendeva dai coniugi qualche giorno dopo i fatti, che gli stessi intendevano iniziare un percorso di mediazione per riconciliarsi. Il Collegio ritiene che, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova posto a carico del ricorrente, in relazione alla presunta violazione dei doveri coniugali da parte della moglie ed alla sussistenza del nesso causale rispetto al venire meno dell'affectio coniugalis, la domanda deve dunque essere respinta.
Sull'affidamento della minore
Con riferimento alla specifica vicenda in esame, deve essere disposto che la figlia minore resti affidata al padre in applicazione dell'art. 337 quater c.c. atteso che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale della madre;
ed invero, tale circostanza si evince dalle dichiarazioni rese dalla parte in udienza e dalla documentazione prodotta agli atti (in particolare, dalla denuncia querela per sottrazione di minore all'estero presentata dal ricorrente in data 5.11.2024) e dall' irreperibilità di fatto della resistente che dal mese di settembre 2024 non ha più fatto rientro in Italia trattenendo con sé la minore in Russia e impedendo in tal modo l'esercizio della responsabilità genitoriale al padre, mostrando la sua totale inadeguatezza genitoriale. Di conseguenza, per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui il ricorrente andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della minore con un genitore assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c. debba essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la minore siano adottate dal padre, pagina 3 di 5 fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole. Si dispone per quanto sopra che la minore abbia residenza anagrafica e domicilio presso il ricorrente. Sulle modalità di visita del genitore non collocatario.
In considerazione della circostanza che la convenuta contumace si trattiene con la minore in Russia, ormai dall'autunno 2024, impone di prevedere, laddove la madre faccia rientro in Italia, che gli incontri tra la madre e la minore avvengano in luogo neutro alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modalità rimesse ai Servizi Sociali incaricati, non potendo prevedere diverse modalità di visita per il concreto pericolo di sottrazione della minore da parte della madre.
Per tali ragioni ritiene il Collegio che debba proseguire la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva territorialmente competenti, al fine in particolare di supportare la minore, allorquando farà rientro in Italia, nella ricostruzione del rapporto con il padre e di aiuto per il genitore collocatario alla creazione di un rapporto con la minore che non vede ormai da diverso tempo.
Sul contributo al mantenimento della minore.
Il contributo al mantenimento della figlia minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti. Il ricorrente lavora a tempo indeterminato presso il Comune di Torino con uno stipendio di circa 2.000 euro mensili, mentre nulla è dato sapere circa i redditi della moglie, che tuttavia non pare abbia mai svolto attività lavorativa nel corso del matrimonio. Va quindi previsto un contributo pari a 250,00 euro mensili a carico della convenuta contumace, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la minore a carico della stessa.
Spese di lite
Le spese vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3, stante la soccombenza di parte ricorrente in punto richiesta di addebito, dovendosi porre la restante parte (2/3) a carico della convenuta contumace, stante la sua soccombenza sulle altre domande.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 2.904,75
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
pagina 4 di 5 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
AFFIDA la figlia minore in via esclusiva a demandando al Per_1 Parte_1 medesimo altresì le decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.).
DISPONE che gli incontri tra la minore e la madre avvengano esclusivamente in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo, previa valutazione delle capacità genitoriali della madre.
RICHIEDE ai Servizi Sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva la prosecuzione della presa in carico del nucleo, con la messa in atto di ogni intervento ritenuto utile.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (ottobre 2024), l'assegno di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
CONDANNA a rifondere a la restante parte (2/3) Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.936,5 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva per il tramite dei Servizi in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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