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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1522/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c., all'udienza del 11.6.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), già rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. PAOLO BONALUME (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano al C.so C.F._1
Magenta n. 84;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ADELE CARLINO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato unitamente a quest'ultima presso la Casa C.F._2
Comunale, sita in alla Piazza Carlo di Borbone n. 10; Controparte_1
APPELLATO
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8580/2023, pubblicata in data 21.9.2023, il Tribunale di Napoli dichiarava improponibile la domanda proposta dalla società attrice per ottenere il pagamento della somma di €
456.383,06, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, rilevando un abusivo frazionamento del credito rispetto ad altri precedenti giudizi, avviati dalla medesima cessionaria per altri crediti a lei ceduti sempre dalla nei quali avrebbe dovuto essere fatto valere anche il credito oggetto CP_2
del presente giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 21.3.2024, ha proposto appello la Part (d'ora innanzi solo ), la quale, richiamando la propria qualità di cessionaria Parte_1
del credito originariamente vantato dalla nei confronti del Comune appellato, ha CP_2
lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata per non aver considerato che, al momento della proposizione degli altri precedenti giudizi, il credito per cui è causa non era ancora esigibile e che, quindi, non era ivi azionabile, con conseguente erroneità anche della condanna al pagamento delle spese di lite. Riproponeva, pertanto, tutte le difese e le domande già svolte in primo grado, di cui chiedeva l'accoglimento, con condanna del appellato al pagamento della sorte capitale CP_1
rivendicata già in primo grado e degli interessi meglio specificati nelle conclusioni dell'atto di appello.
Costituendosi in giudizio il appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite, rilevando sia la presenza di un giudicato esterno sull'avvenuto frazionamento del credito, sia la novità delle circostanze dedotte per la prima volta in appello (in particolare, della inesigibilità del credito azionato al momento della proposizione dei precedenti giudizi).
All'udienza dell'11.9.2024, il giudice istruttore, letto l'art. 352 c.p.c., fissava davanti a sé
l'udienza per la decisione in data 11.6.2025 ore 9.30, “invitando le parti a discutere in ordine alla sussistenza del contratto di fornitura posto a base delle obbligazioni azionate”.
All'udienza dell'11.6.2025, fissata per la discussione, sulla base delle note conclusionali depositate dalle parti, la causa, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata al collegio per la decisione e decisa con la presente sentenza.
La Corte, lette le note conclusionali depositate dalle parti e in particolare quelle depositate dalla parte appellante e visto il mancato deposito del contratto scritto concluso tra il CP_1 [...]
e la per l'esecuzione delle prestazioni il cui corrispettivo viene quivi Controparte_1 CP_2
rivendicato, implicito anche nelle incompatibili argomentazioni difensive svolte dalla società appellante nelle note conclusionali (in cui vengono invocate le previsioni di cui al d.lgs. 231/2002
2 per affermare la non necessità della forma scritta nella prova dei contratti con una Pubblica
Amministrazione), ritiene che l'appello sia infondato e che la sentenza impugnata vada confermata, seppure con una diversa motivazione.
Va, infatti, preliminarmente, rilevato che manca agli atti la copia del contratto relativo alle prestazioni di cui è rivendicato il pagamento, né esso è stato depositato dalla società appellane nel presente giudizio di appello, dopo il rilievo espressamente compiuto sul punto dal giudice istruttore e la concessione dello specifico termine. Anzi, dall'esame delle argomentazioni svolte nelle comparse conclusionali risulta chiaramente che l'appellante ha invocato la non necessarietà della forma scritta ad substantiam e la possibilità di provare la conclusione del contratto anche sulla base di elementi equipollenti.
Orbene, osserva la Corte che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità della forma scritta del contratto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sia di questa Corte che della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass.
638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass., 26047/2005) e la loro mancanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché sottoponga la relativa questione al contraddittorio delle parti;
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via
3 documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018).
Per completezza si ribadisce che la prova della stipula del contratto non può, peraltro, essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell'Ente appellato, non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è, poi, il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la Pubblica Amministrazione e alla prova necessaria a dimostrare l'esistenza dei contratti stessi: tali norme, infatti, hanno statuito esclusivamente sulle conseguenze dell'inadempimento.
Il rigetto dell'appello rende ultroneo l'esame del secondo motivo, inerente alla richiesta di riforma della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite contenuto nella sentenza impugnata, sul presupposto della sua erroneità.
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata, seppure con diversa motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della
[...] alla rifusione in favore dell'appellato liquidate negli importi indicati in Parte_1 CP_1
dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento stante la non complessità delle questioni affrontate e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8580/2023, pubblicata il 21.9.2023, nei confronti del
, così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore del appellato le spese di lite Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
4 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1522/2024 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c., all'udienza del 11.6.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), già rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. PAOLO BONALUME (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano al C.so C.F._1
Magenta n. 84;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ADELE CARLINO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato unitamente a quest'ultima presso la Casa C.F._2
Comunale, sita in alla Piazza Carlo di Borbone n. 10; Controparte_1
APPELLATO
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8580/2023, pubblicata in data 21.9.2023, il Tribunale di Napoli dichiarava improponibile la domanda proposta dalla società attrice per ottenere il pagamento della somma di €
456.383,06, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, rilevando un abusivo frazionamento del credito rispetto ad altri precedenti giudizi, avviati dalla medesima cessionaria per altri crediti a lei ceduti sempre dalla nei quali avrebbe dovuto essere fatto valere anche il credito oggetto CP_2
del presente giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato in data 21.3.2024, ha proposto appello la Part (d'ora innanzi solo ), la quale, richiamando la propria qualità di cessionaria Parte_1
del credito originariamente vantato dalla nei confronti del Comune appellato, ha CP_2
lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata per non aver considerato che, al momento della proposizione degli altri precedenti giudizi, il credito per cui è causa non era ancora esigibile e che, quindi, non era ivi azionabile, con conseguente erroneità anche della condanna al pagamento delle spese di lite. Riproponeva, pertanto, tutte le difese e le domande già svolte in primo grado, di cui chiedeva l'accoglimento, con condanna del appellato al pagamento della sorte capitale CP_1
rivendicata già in primo grado e degli interessi meglio specificati nelle conclusioni dell'atto di appello.
Costituendosi in giudizio il appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite, rilevando sia la presenza di un giudicato esterno sull'avvenuto frazionamento del credito, sia la novità delle circostanze dedotte per la prima volta in appello (in particolare, della inesigibilità del credito azionato al momento della proposizione dei precedenti giudizi).
All'udienza dell'11.9.2024, il giudice istruttore, letto l'art. 352 c.p.c., fissava davanti a sé
l'udienza per la decisione in data 11.6.2025 ore 9.30, “invitando le parti a discutere in ordine alla sussistenza del contratto di fornitura posto a base delle obbligazioni azionate”.
All'udienza dell'11.6.2025, fissata per la discussione, sulla base delle note conclusionali depositate dalle parti, la causa, trattata in modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata al collegio per la decisione e decisa con la presente sentenza.
La Corte, lette le note conclusionali depositate dalle parti e in particolare quelle depositate dalla parte appellante e visto il mancato deposito del contratto scritto concluso tra il CP_1 [...]
e la per l'esecuzione delle prestazioni il cui corrispettivo viene quivi Controparte_1 CP_2
rivendicato, implicito anche nelle incompatibili argomentazioni difensive svolte dalla società appellante nelle note conclusionali (in cui vengono invocate le previsioni di cui al d.lgs. 231/2002
2 per affermare la non necessità della forma scritta nella prova dei contratti con una Pubblica
Amministrazione), ritiene che l'appello sia infondato e che la sentenza impugnata vada confermata, seppure con una diversa motivazione.
Va, infatti, preliminarmente, rilevato che manca agli atti la copia del contratto relativo alle prestazioni di cui è rivendicato il pagamento, né esso è stato depositato dalla società appellane nel presente giudizio di appello, dopo il rilievo espressamente compiuto sul punto dal giudice istruttore e la concessione dello specifico termine. Anzi, dall'esame delle argomentazioni svolte nelle comparse conclusionali risulta chiaramente che l'appellante ha invocato la non necessarietà della forma scritta ad substantiam e la possibilità di provare la conclusione del contratto anche sulla base di elementi equipollenti.
Orbene, osserva la Corte che i contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità della forma scritta del contratto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sia di questa Corte che della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ripetutamente ha affermato:
1) che i contratti degli enti pubblici - in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (cfr., ad esempio, Cass.
638/2019, Cass., 8621/2006 e Cass., 26047/2005) e la loro mancanza può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché sottoponga la relativa questione al contraddittorio delle parti;
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., n. 9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via
3 documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018).
Per completezza si ribadisce che la prova della stipula del contratto non può, peraltro, essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell'Ente appellato, non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è, poi, il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la Pubblica Amministrazione e alla prova necessaria a dimostrare l'esistenza dei contratti stessi: tali norme, infatti, hanno statuito esclusivamente sulle conseguenze dell'inadempimento.
Il rigetto dell'appello rende ultroneo l'esame del secondo motivo, inerente alla richiesta di riforma della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite contenuto nella sentenza impugnata, sul presupposto della sua erroneità.
Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata, seppure con diversa motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della
[...] alla rifusione in favore dell'appellato liquidate negli importi indicati in Parte_1 CP_1
dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento stante la non complessità delle questioni affrontate e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8580/2023, pubblicata il 21.9.2023, nei confronti del
, così provvede: Controparte_1
1) respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la a rimborsare in favore del appellato le spese di lite Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
4 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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