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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2064 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. MAGNANI FRANCESCA e dall'avv. MILANESI DAVIDE;
matrimonio celebrato in RONCOFREDDO il 11/07/2004 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
1 OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza dove vorranno, con l'obbligo del rispetto reciproco. I sig.ri e in ogni caso si impegnano reciprocamente ad improntare i rapporti CP_1 CP_2 tra di loro e con i figli nella massima disponibilità, collaborazione, discrezione, tolleranza soprattutto nel pieno rispetto della volontà dei figli stessi.
2. La casa coniugale sita in Sogliano al Rubicone, via Bivio Montegelli n.11, già di proprietà esclusiva della sig.ra resta a questa assegnata unitamente alle relative CP_1 pertinenze ed agli arredi che la compongono (ivi compresi la casina in legno ubicata nella corte esterna e la stufa posta nel deposito adiacente l'abitazione), anch'essi tutti di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
3. I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con Per_1 Per_2 la madre presso la casa coniugale. I ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli minorenni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ludico-sportive degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
I sig.ri e eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale CP_1 CP_2 limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé e ogni qual volta lo desideri, sempre Per_1 Per_2 compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei figli stessi e della madre.
In ogni caso il sig. potrà tenere con sé i figli a weekend alternati, nonché un CP_2 pomeriggio infrasettimanale dal pomeriggio alla sera dopo cena, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Durante le vacanze estive e trascorreranno sia con la madre che con il padre Per_1 Per_2 un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno.
Il padre potrà tenere inoltre con sé i figli durante le vacanze natalizie per una settimana - ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o in alternativa dal 31 dicembre al 6 gennaio - e, per le festività pasquali, ad anni alterni dal venerdì alla domenica di Pasqua o dal pomeriggio della domenica al martedì sera.
Il tutto, sempre compatibilmente con gli impegni dei figli ed avuto riguardo alle esigenze e volontà da questi manifestate.
4. In ragione di siffatta collocazione dei figli e dei rispettivi redditi, il sig. verserà alla CP_2 sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento die figli CP_1 e la somma di € 250,00 mensili l'uno, annualmente rivalutabili sulla base Per_1 Per_2 degli indici Istat. I genitori concorreranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludico/ricreative) che si renderanno necessarie per i figli;
sul punto entrambi i coniugi dichiarano di voler adottare e seguire le indicazioni contenute all'art. 15 del Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia assunto dal Tribunale di Forlì in data 9.6.2017 che si allega (doc. 10)
2 5. I coniugi convengono che la sig.ra percepirà in via esclusiva ed integrale ogni CP_1 somma che verrà riconosciuta al nucleo familiare a titolo di assegno unico e/o ogni ulteriore emolumento assistenziale che verrà riconosciuto in favore dei figli della coppia. A tal fine, il sig. si impegna a fornire annualmente alla moglie tutta la CP_2 documentazione utile per la presentazione delle relative richieste ed a sottoscrivere ogni documento che si rendesse a ciò necessario.
6. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere da soli alle rispettive esigenze e pertanto nulla dovrà essere versato dall'uno nei confronti dell'altro.
7. Il sig. si impegna a riconsegnare alla sig.ra il capannone, e l'area limitrofa, CP_2 CP_1 sito in Sogliano al Rubicone, via Bivio Montegelli n.11 – attualmente ancora sede della ditta individuale La Bottega del Falegname di Farneti Mirco e da questa occupato – libero da cose e/o persone, nonché adeguatamente pulito, entro e non oltre il 30.09.2024. Sino a tale data, o comunque sino all'effettiva riconsegna in favore della sig.ra del CP_1 capannone e dell'area circostante liberi e puliti, il sig. continuerà a pagare l'utenza CP_2 luce che serve il predetto capannone e la casa coniugale, intestata alla ditta individuale La Bottega del Falegname di Farneti Mirco, senza formulare alcuna pretesa restitutoria al riguardo. Successivamente al rilascio del capannone e dell'area circostante da parte del sig. CP_2
e/o della ditta al medesimo intestata la sig.ra provvederà ad intestarsi l'utenza luce CP_1 che serve l'intero fabbricato (capannone e casa coniugale) sito in Sogliano al Rubicone, via Bivio Montegelli n. 11, facendosi comunque carico del pagamento della suddetta utenza dal rilascio del capannone sino al momento di effettivo subentro, voltura o nuova attivazione a proprio nome.
8. Il sig. si farà carico, in via esclusiva ed integrale, di tutti i finanziamenti/prestiti CP_2
e/o di ogni altra esposizione registrata a proprio nome o a nome della ditta individuale La Bottega del Falegname di Farneti Mirco.
9. Il sig. si farà altresì carico esclusivo ed integrale del pagamento dei bolli ad oggi CP_2 ancora dovuti sull'automobile tg EA791PA sino all'anno 2023;le debenze relative a tale veicolo successive al 2024 compreso saranno invece a carico esclusivo della sig.ra CP_1
10. A causa della presente separazione ed al fine di dare assetto definitivo ai rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi, il sig. cederà gratuitamente alla sig.ra i CP_2 CP_1 seguenti beni: impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'immobile ed attualmente intestato alla ditta individuale La Bottega del Falegname di Farneti Mirco, con costi per cambio titolarità e/o altri connessi a carico della sig.ra puntatrice per cornice;
CP_1 piccola levigatrice e qualche morsetto.
11. Sempre a causa della presente separazione ed al fine di dare assetto definitivo ai rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi, il sig. quale titolare della ditta CP_2 individuale La Bottega del Falegname di Farneti Mirco, cederà alla sig.ra zaros il macchinario laser da 100w – bl 90 x 60 al prezzo complessivo di € 5.500,00 che verrà corrisposto come segue:
- quanto ad € 1.000,00 verranno corrisposti entro e non oltre il giorno 20.12.2024;
3 - quanto ai restanti € 4.500,00 in n. 18 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 250,00 l'una, da versarsi in favore de La Bottega del Falegname di Farneti Mirco entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese con decorrenza dal 30.01.2025. La sig.ra acquisterà la proprietà del macchinario laser 100w – bl 90 x 60 con il CP_1 pagamento della prima rata di prezzo. Le parti convengono altresì che il pagamento da parte dalla sig.ra delle singole rate CP_1 mensili convenute per l'acquisto del macchinario laser di cui sopra, sarà sempre subordinato al preventivo regolare versamento da parte del sig. del mantenimento CP_2 mensile fissato per entrambi i figli, avente scadenza al giorno 5 di ogni mese. ciò significa che qualora il padre ometta, in tutto o in parte, di corrispondere il contributo al mantenimento concordato per i figli, la sig.ra dovrà provvedervi attingendo CP_1 unicamente alle proprie risorse personali e – fatta salva ed impregiudicata la facoltà per la madre di far valere l'inadempimento in tutte le sedi giudiziarie ritenute opportune – la stessa potrà sospendere il pagamento dei ratei convenuti per l'acquisto del laser per il mese in corso e per quelli a seguire sino a che il sig. non avrà regolarizzato CP_2 integralmente la propria posizione.
12. le parti convengono che le cessioni descritte ai precedenti punti 10. e 11. con le modalità ivi convenute costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
13. I sig.ri e danno atto di aver già definito tutti i rapporti anche economici, CP_1 CP_2 pendenti tra loro e di non aver più nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni scaturenti dal presente accordo.
14. I coniugi si impegnano reciprocamente a prestare le necessarie autorizzazioni ed assensi dinnanzi alle competenti autorità per il rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio.
15. Le spese legali del presente procedimento di intendono compensate tra le parti.”
PRENDE ATTO
che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RONCOFREDDO (Atto n. 9, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2004).
Forlì, 25/01/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
4
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. MAGNANI FRANCESCA e dall'avv. MILANESI DAVIDE;
matrimonio celebrato in RONCOFREDDO il 11/07/2004 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
1 OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza dove vorranno, con l'obbligo del rispetto reciproco. I sig.ri e in ogni caso si impegnano reciprocamente ad improntare i rapporti CP_1 CP_2 tra di loro e con i figli nella massima disponibilità, collaborazione, discrezione, tolleranza soprattutto nel pieno rispetto della volontà dei figli stessi.
2. La casa coniugale sita in Sogliano al Rubicone, via Bivio Montegelli n.11, già di proprietà esclusiva della sig.ra resta a questa assegnata unitamente alle relative CP_1 pertinenze ed agli arredi che la compongono (ivi compresi la casina in legno ubicata nella corte esterna e la stufa posta nel deposito adiacente l'abitazione), anch'essi tutti di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
3. I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con Per_1 Per_2 la madre presso la casa coniugale. I ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli minorenni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ludico-sportive degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
I sig.ri e eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale CP_1 CP_2 limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé e ogni qual volta lo desideri, sempre Per_1 Per_2 compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei figli stessi e della madre.
In ogni caso il sig. potrà tenere con sé i figli a weekend alternati, nonché un CP_2 pomeriggio infrasettimanale dal pomeriggio alla sera dopo cena, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Durante le vacanze estive e trascorreranno sia con la madre che con il padre Per_1 Per_2 un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno.
Il padre potrà tenere inoltre con sé i figli durante le vacanze natalizie per una settimana - ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o in alternativa dal 31 dicembre al 6 gennaio - e, per le festività pasquali, ad anni alterni dal venerdì alla domenica di Pasqua o dal pomeriggio della domenica al martedì sera.
Il tutto, sempre compatibilmente con gli impegni dei figli ed avuto riguardo alle esigenze e volontà da questi manifestate.
4. In ragione di siffatta collocazione dei figli e dei rispettivi redditi, il sig. verserà alla CP_2 sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento die figli CP_1 e la somma di € 250,00 mensili l'uno, annualmente rivalutabili sulla base Per_1 Per_2 degli indici Istat. I genitori concorreranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludico/ricreative) che si renderanno necessarie per i figli;
sul punto entrambi i coniugi dichiarano di voler adottare e seguire le indicazioni contenute all'art. 15 del Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia assunto dal Tribunale di Forlì in data 9.6.2017 che si allega (doc. 10)
2 5. I coniugi convengono che la sig.ra percepirà in via esclusiva ed integrale ogni CP_1 somma che verrà riconosciuta al nucleo familiare a titolo di assegno unico e/o ogni ulteriore emolumento assistenziale che verrà riconosciuto in favore dei figli della coppia. A tal fine, il sig. si impegna a fornire annualmente alla moglie tutta la CP_2 documentazione utile per la presentazione delle relative richieste ed a sottoscrivere ogni documento che si rendesse a ciò necessario.
6. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere da soli alle rispettive esigenze e pertanto nulla dovrà essere versato dall'uno nei confronti dell'altro.
7. Il sig. si impegna a riconsegnare alla sig.ra il capannone, e l'area limitrofa, CP_2 CP_1 sito in Sogliano al Rubicone, via Bivio Montegelli n.11 – attualmente ancora sede della ditta individuale La Bottega del Falegname di Farneti Mirco e da questa occupato – libero da cose e/o persone, nonché adeguatamente pulito, entro e non oltre il 30.09.2024. Sino a tale data, o comunque sino all'effettiva riconsegna in favore della sig.ra del CP_1 capannone e dell'area circostante liberi e puliti, il sig. continuerà a pagare l'utenza CP_2 luce che serve il predetto capannone e la casa coniugale, intestata alla ditta individuale La Bottega del Falegname di Farneti Mirco, senza formulare alcuna pretesa restitutoria al riguardo. Successivamente al rilascio del capannone e dell'area circostante da parte del sig. CP_2
e/o della ditta al medesimo intestata la sig.ra provvederà ad intestarsi l'utenza luce CP_1 che serve l'intero fabbricato (capannone e casa coniugale) sito in Sogliano al Rubicone, via Bivio Montegelli n. 11, facendosi comunque carico del pagamento della suddetta utenza dal rilascio del capannone sino al momento di effettivo subentro, voltura o nuova attivazione a proprio nome.
8. Il sig. si farà carico, in via esclusiva ed integrale, di tutti i finanziamenti/prestiti CP_2
e/o di ogni altra esposizione registrata a proprio nome o a nome della ditta individuale La Bottega del Falegname di Farneti Mirco.
9. Il sig. si farà altresì carico esclusivo ed integrale del pagamento dei bolli ad oggi CP_2 ancora dovuti sull'automobile tg EA791PA sino all'anno 2023;le debenze relative a tale veicolo successive al 2024 compreso saranno invece a carico esclusivo della sig.ra CP_1
10. A causa della presente separazione ed al fine di dare assetto definitivo ai rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi, il sig. cederà gratuitamente alla sig.ra i CP_2 CP_1 seguenti beni: impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'immobile ed attualmente intestato alla ditta individuale La Bottega del Falegname di Farneti Mirco, con costi per cambio titolarità e/o altri connessi a carico della sig.ra puntatrice per cornice;
CP_1 piccola levigatrice e qualche morsetto.
11. Sempre a causa della presente separazione ed al fine di dare assetto definitivo ai rapporti patrimoniali in essere tra i coniugi, il sig. quale titolare della ditta CP_2 individuale La Bottega del Falegname di Farneti Mirco, cederà alla sig.ra zaros il macchinario laser da 100w – bl 90 x 60 al prezzo complessivo di € 5.500,00 che verrà corrisposto come segue:
- quanto ad € 1.000,00 verranno corrisposti entro e non oltre il giorno 20.12.2024;
3 - quanto ai restanti € 4.500,00 in n. 18 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 250,00 l'una, da versarsi in favore de La Bottega del Falegname di Farneti Mirco entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese con decorrenza dal 30.01.2025. La sig.ra acquisterà la proprietà del macchinario laser 100w – bl 90 x 60 con il CP_1 pagamento della prima rata di prezzo. Le parti convengono altresì che il pagamento da parte dalla sig.ra delle singole rate CP_1 mensili convenute per l'acquisto del macchinario laser di cui sopra, sarà sempre subordinato al preventivo regolare versamento da parte del sig. del mantenimento CP_2 mensile fissato per entrambi i figli, avente scadenza al giorno 5 di ogni mese. ciò significa che qualora il padre ometta, in tutto o in parte, di corrispondere il contributo al mantenimento concordato per i figli, la sig.ra dovrà provvedervi attingendo CP_1 unicamente alle proprie risorse personali e – fatta salva ed impregiudicata la facoltà per la madre di far valere l'inadempimento in tutte le sedi giudiziarie ritenute opportune – la stessa potrà sospendere il pagamento dei ratei convenuti per l'acquisto del laser per il mese in corso e per quelli a seguire sino a che il sig. non avrà regolarizzato CP_2 integralmente la propria posizione.
12. le parti convengono che le cessioni descritte ai precedenti punti 10. e 11. con le modalità ivi convenute costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
13. I sig.ri e danno atto di aver già definito tutti i rapporti anche economici, CP_1 CP_2 pendenti tra loro e di non aver più nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni scaturenti dal presente accordo.
14. I coniugi si impegnano reciprocamente a prestare le necessarie autorizzazioni ed assensi dinnanzi alle competenti autorità per il rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio.
15. Le spese legali del presente procedimento di intendono compensate tra le parti.”
PRENDE ATTO
che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RONCOFREDDO (Atto n. 9, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2004).
Forlì, 25/01/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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