Ordinanza cautelare 8 ottobre 2020
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2020, proposto da
Holiday Beach S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo e dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 12211 del Comune di Gallipoli datato 3.3.2020, con il quale è stata rigettata la domanda finalizzata al rilascio di un Permesso di Costruire per il mantenimento annuale della struttura balneare denominata “Holiday Beach”;
- nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale e, in particolare, del preavviso di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. LV AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Holiday Beach s.r.l. ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della nota dirigenziale prot. n. 12211 del 3.3.2020, con cui il Comune di Gallipoli, nel richiamare integralmente i contenuti di cui al preavviso di rigetto del 18.12.2019, ha denegato l’istanza di “ Permesso di Costruire per mantenimento annuale della struttura balneare denominata "Holiday Beach" in località "Rivabella” su area demaniale distinta in Catasto al fg. 2 p.lla 971 (ex p.lle 3 e 842) in concessione alla Società "Holiday Beach s.r.l." ”, sulla scorta della seguente motivazione: “ La struttura balneare di cui si richiede il mantenimento annuale è di fatto la medesima struttura per la quale è stato già emesso provvedimento di diniego di Autorizzazione Paesaggistica alla permanenza (n. 58/2010 bis del 31/10/2013), già sottoposto al vaglio dell'Autorità giudiziaria che ne ha confermato la validità con la sopra richiamata Sentenza TAR 01251/2017. Il progetto presentato non contiene nessun elemento di novità rispetto a quanto nel merito rappresentato a motivo del diniego nel 2017, trattandosi della medesima struttura già oggetto dì valutazione da parte della Soprintendenza e del Comune in quell'anno. L'unico elemento di novità, del tutto inconferente rispetto al motivo di diniego dell'Autorizzazione Paesaggistica espresso nel 2017, è rappresentato dalle opere difformi, delle quali evidentemente non può chiedersi il mantenimento. La proposta progettuale è da intendere pertanto a tutti gli effetti una reiterazione della medesima istanza di mantenimento del 2017 (medesima struttura per dimensione, tipologia, materiali, ubicazione, modalità di installazione, ecc ...). Il progetto risulta non compatibile con le previsioni contenute nel Piano Regionale delle Coste e relative Norme Tecniche di Attuazione. In ogni caso, fermo restando le incompatibilità già elencate, la richiesta di mantenimento di un'attività commerciale in area demaniale in periodo invernale non viene motivata, né viene precisato il servizio che si intende fornire per giustificarne il mantenimento; la stessa richiesta risulta inoltre non coerente con la necessità di prevedere, come standard obbligatori per l'esercizio di attività commerciali, idonei parcheggi per mezzi motorizzati che non siano in contrasto con le norme di tutela degli habitat costieri e dunali presenti in loco ”.
2. In sintesi, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- quanto alla contestazione relativa alla mancata indicazione del servizio che si intende fornire nel periodo invernale, “è alquanto evidente … che un manufatto adibito a chiosco-bar non possa che svolgere simile attività tanto in estate quanto in inverno”;
- “per quanto riguarda la presunta mancanza di idonei parcheggi, si evidenzia la palese erroneità di tale motivazione, atteso che nelle immediate vicinanze dello stabilimento balneare Holiday Beach sono presenti numerosi parcheggi pubblici”;
- il provvedimento impugnato è contraddittorio nella parte in cui “da un lato si afferma che il progetto presentato riguarda la medesima struttura assentita con il titolo stagionale … dall’altro la considera come una struttura nuova e, per tale motivo, soggetta a tutta una serie di prescrizioni contenute nelle NTA del PRC …”;
- quanto al fatto che sulla la domanda di mantenimento annuale “si sarebbe già espresso negativamente il TAR Lecce con sentenza n. 1251/2017”, il Comune non ha considerato che “la citata statuizione non ha ancora assunto il carattere di definitività, essendo stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato”;
- peraltro, dalla “lettura della sentenza n. 1251/2017 del TAR Lecce emerge come i Giudici Amministrativi salentini abbiano valutato solo la legittimità della richiesta di permanenza annuale del manufatto sulla base di titoli edilizi e paesaggistici a carattere stagionale in possesso della società ricorrente”, laddove “nel caso che ci occupa, in data 15.07.2019, la ricorrente ha presentato una specifica domanda finalizzata al rilascio di un titolo edilizio con valenza annuale”;
- “non risulta assolutamente conforme al vero che la domanda del 19.07.2019 è analoga ad altra già avanzata in passato, atteso che prima di tale ultima data la Holiday Beach non aveva mai corredato la propria richiesta con la documentazione tecnica e progettuale necessaria, essendosi limitata a comunicare il mantenimento annuale sulla base delle prescrizioni previste nella normativa regionale sussistente in materia”;
- inoltre “l’atto impugnato è illegittimo nonché per evidente eccesso di potere per omessa istruttoria”, stante la mancata attivazione del procedimento previsto dagli artt. 20 del d.P.R. n. 380/2001 e 11 del d.P.R. n. 31/2017, nonostante la presentazione “di una domanda finalizzata al rilascio di un Permesso di Costruire con validità annuale, corredata da apposita istanza finalizzata al rilascio della propedeutica autorizzazione paesaggistica semplificata e da tutte le tavole e relazioni tecniche necessarie”;
- pure “viziati, per motivazione errata e per carenza di istruttoria, si presentano gli atti impugnati nella parte in cui affermano che, sulla base delle previsioni del PPTR, l’area rientra nel perimetro “zone gravate da usi civici” per le quali è necessario acquisire il relativo parere”, dal momento che si tratta “di una tipizzazione che non è ostativa al rilascio del titolo richiesto (da cui la illegittimità motivazionale espressa), ma prevede solo il rilascio di un parere, che imponeva l’avvio di apposito iter istruttorio da parte del Civico ente …”;
- “i vincoli contenuti nelle NTA del PRC trovano diretta applicazione solo con riferimento alle concessioni demaniali rilasciate dopo l’approvazione del citato Piano Regionale e ai manufatti ad esse riferiti”, nel mentre “non hanno immediata applicazione per i titoli concessori già in essere, ma solo a seguito della approvazione dei PCC”, dal momento che, per un verso, l’art. 11 delle NTA in questione, che disciplina “le norme transitorie per le concessioni esistenti … afferma che “ Il PCC prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione ” e, per altro verso, “il punto 8 del medesimo art. 11 afferma che l’adeguamento deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data di approvazione del PCC, ad eccezione delle singole fattispecie diversamente normate”;
- il manufatto in questione non è “in contrasto con quanto stabilito dal citato art. 6.2.7 ( nelle zone classificate C3.S1 … i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione ed ai servizi igienico-sanitari …) atteso che lo stesso consiste proprio in un chiosco-bar, servizi igienici e direzione/locale primo soccorso; peraltro il tutto contenuto nelle limitate dimensioni di circa 40 mq a fronte di un’area in concessione pari a circa 1.300 mq.”;
- “del tutto inconferente è il richiamo all’art. 8.1 delle NTA più volte citate, poiché tale norma disciplina le c.d. fasce parallele (FP) al mare ed è riferito al rilascio delle nuove concessioni”;
- parimenti “inconferente … è il richiamo all’art. 8.13 delle NTA sia perché la stessa norma si riferisce al rilascio dei titoli concessori; sia perché la stessa richiama interventi di salvaguardia che devono essere disciplinati nel PCC, ad oggi inesistente per il Comune di Gallipoli; sia perché la norma non è applicabile ai manufatti balneari e non esclude la possibilità di permanenza degli stessi per tutto l’anno”;
- pure “illegittima è la motivazione riferita alla presunta violazione degli artt. 8.3 e 8.4 delle NTA poiché, come sopra detto, i principi ivi sanciti non trovano applicazione ai manufatti preesistenti, oltre che essere errati con riferimento al chiosco in questione”;
- “Violazione di legge, in particolare dell’art. 8, comma 5, della L.R. Puglia n. 17/2015; eccesso di potere per violazione dell’ordinanza per il turismo e le strutture balneari della Regione Puglia; eccesso di potere 17 per illogicità manifesta; violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR; eccesso di potere per violazione della circolare Regione Puglia n. 15 del 16.10.2008; omessa motivazione”, con particolare riferimento al fatto che “la nuova Legge Regionale, emanata nel 2015, conferisce espressamente un vero e proprio diritto al mantenimento delle opere assentite per l’intero anno”.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 624/2020 questo Tar ha respinto la domanda cautelare, assumendo che “ il fumus boni iuris sembra escluso dalle precedenti, varie statuizioni sfavorevoli pronunciate da questo T.a.r. e dal Consiglio di Stato con riguardo allo stabilimento balneare di cui odiernamente si discute … ”.
5. Le parti non hanno svolto ulteriori difese.
6. Nella pubblica udienza del 12.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. Con la sentenza n. 1251 del 20.7.2017, questo Tar ha confermato il provvedimento comunale del 31.10.2013, recante il diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il mantenimento annuale dello stabilimento balneare, nel presupposto che: “ il provvedimento oggetto di impugnazione adduce a fondamento del diniego il fatto che “il mantenimento annuale delle strutture balneari per la durata di permanenza e tipologia di intervento altererebbe la conservazione esteriore del bene protetto caratterizzato da litorale sabbioso con presenza di dune, configurandosi come trasformazione del territorio, costituendo di fatto un ingombro stabile”. Tale argomentazione, come già ritenuto in sede cautelare, costituisce ad avviso del collegio motivazione legittima del diniego opposto dall’Ente al mantenimento anche invernale delle strutture balneari, considerata la peculiarità del territorio nel quale i manufatti sono collocati, caratterizzato non solo da litorale sabbioso, ma anche dalla presenza di dune e pinete, la cui salvaguardia potrebbe essere pregiudicata dal permanere sui luoghi di manufatti costituenti ingombro stabile e, quindi, trasformazione del territorio, come evidenziato dal Comune ”.
La predetta sentenza non è stata riformata, quanto al relativo tessuto motivazionale, all’esito del giudizio di appello, dal momento che, con la sentenza n. 2058/2022, il Consiglio di Stato si è limitato a prendere atto della nuova istanza di mantenimento annuale (oggetto di diniego con il provvedimento impugnato in questa sede) e ha quindi concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza n. 1251/2017, “ non avendo le parti più alcun interesse al gravame proposto in primo grado ”.
7.2. Ciò premesso, la nuova istanza di mantenimento annuale non può poteva comportare la riattivazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica, avendo la stessa a oggetto le medesime opere già ritenute non assentibili dall’Ufficio paesaggio del Comune di Gallipoli, con il provvedimento del 2013, che è stato confermato con la predetta sentenza n. 1251 del 20.7.2017, le cui motivazioni, peraltro, appaiono condivisibili e meritano di essere recepite e reiterate in questa sede.
7.3. L’unica differenza, tra l’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica respinta nel 2013 e quella oggetto dell’odierno giudizio, riguarda le ulteriori opere realizzate dalla ricorrente in epoca successiva, che evidentemente non valgono a modificare l’orizzonte delle valutazioni di competenza comunale, siccome riferite alle specifiche esigenze di tutela del territorio su cui insiste lo stabilimento balneare ( caratterizzato non solo da litorale sabbioso, ma anche dalla presenza di dune e pinete, la cui salvaguardia potrebbe essere pregiudicata dal permanere sui luoghi di manufatti costituenti ingombro stabi ), e ciò, a maggior ragione, ove si tenga conto del fatto che le opere realizzate in epoca successiva non possono essere accomunate a quelle preesistenti, già autorizzate (queste soltanto) con vincolo di stagionalità.
7.4. Stante la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, il diniego al rilascio del p.d.c. al mantenimento annuale si configura quale atto dovuto.
7.5. Per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere rigettato.
8. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
LV AS, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV AS | ON SC |
IL SEGRETARIO