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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/07/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. FA D'RE, ha pronunciato la seguente
SENT ENZA nella causa iscritta al n. 9733 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa da
(C.F.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TAMPONI MICHELE in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attrice contro
C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti BUTTA' FABRIZIO,
SPINELLA ALESSANDRO e COLAVINCENZO ANTONIO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
In punto: Concessione di vendita;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta e quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il Giudice osserva quanto segue.
Sono circostanze pacifiche tra le parti e adeguatamente documentate:
- che in data 23.12.2011 e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 hanno concluso contratto di Concessione per la vendita di veicoli e ricambi di
[...] marca (doc. 1 di parte attrice) e contratto di Service Partner per gli autoveicoli CP_4 della stessa marca (doc. 2 di parte attrice), entrambi a tempo indeterminato;
- che, dopo aver annunciato l'intenzione di avviare un processo di riorganizzazione Contr della propria rete di distribuzione, in data 26.10.2018 e 30.10.2018 a comunicato Co a il recesso da entrambi i contratti con preavviso di un anno (doc. 4 e 5 di parte attrice);
- che successivamente in data 30.10.2019 le parti hanno concluso due “Contratti
Ponte” (Concessione di vendita di veicoli e ricambi e Service Partner) di durata annuale, dal 1.11.2019 al 31.10.2020 (docc. 9 e 10 di parte attrice);
- che, poco prima della scadenza di tali contratti, in data 14.10.2020 (doc. 21 di parte Contr Co attrice) a comunicato a il venir meno del rapporto fiduciario, rappresentando che i rapporti sarebbero definitivamente cessati allo scadere dei “Contratti Ponte”, e quindi alla data del 31.10.2020.
Co Contr Ciò posto, l'attrice ha convenuto in giudizio per sentir accertare:
i) l'illegittimità del recesso dal contratto di Concessione per la marca e dal CP_4 correlato contratto di Service Partner stipulati nel dicembre 2011; ii) l'illegittimità dei cc.dd. “Contratti Ponte” relativi al periodo 1.11.2019 - 31.10.2020; iii) la mancata sottoposizione all'attrice dei prospettati nuovi contratti a tempo indeterminato;
Contr iv) l'illegittimità della composita operazione negoziale congegnata da e Contr conseguentemente sentir condannare l risarcimento dei danni subiti da essa attrice, da quantificarsi in corso di giudizio, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, in un importo non inferiore ad € 650.965,00 oltre accessori di legge.
Co Contr
ha chiesto inoltre di accertare l'obbligo di
- di riconoscere ad essa attrice, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale che àncora il raggiungimento degli obiettivi di vendita alla data di consegna del veicolo anziché alla data di stipula del contratto con il singolo cliente, l'integrale remunera- zione per l'attività di acquisizione contratti svolta sino al 31.10.2020, nonché il diritto ai connessi sconti trimestrali e premio annuale per le immatricolazioni, per un importo complessivo non inferiore ad € 150.000,00 oltre accessori di legge, salva migliore precisazione in sede di consulenza tecnica d'ufficio espressamente richiesta a tal fine;
- di versare all'attrice le somme di cui alle illegittime note di debito per euro 9.648,72,
14.171,69, 8.946,35, 748,32, con gli accessori di legge decorrenti dal momento della singola maturazione;
- di procedere al pagamento integrale dei “maggiori sconti” puntualmente dettagliati dall'attrice con pec del 28.12.2020, corrisposti solo in parte, con gli accessori di legge decorrenti dal momento contrattuale di maturazione;
- di ritirare le giacenze di ricambi Seat residuate presso le sedi Parte_1 alle stesse condizioni praticate a quest'ultima all'atto dell'acquisizione, nonché al risarcimento del danno connesso ai persistenti oneri di stoccaggio e custodia, per un importo complessivo non inferiore a € 91.500,00 oltre accessori per la riacquisizione e non inferiore a € 3.500,00/mese a titolo di stoccaggio e custodia fino all'effettivo ritiro;
- di risarcire i costi sopportati dall'attrice dal 1.1.2020 all'attualità per il mantenimento in servizio del personale amministrativo deputato a gestire le operazioni di quantifica- zione e liquidazione delle residue spettanze di essa attrice, fino all'esaurimento dei relativi rapporti;
- di risarcire i danni cagionati all'attrice per gli interessi passivi generati e per l'impossibilità, sino al 6 ottobre 2021, di chiudere il rapporto con Controparte_5
e di estinguere l'onerosa garanzia fideiussoria a suo tempo attivata;
[...] - di procedere al residuo pagamento delle campagne di vendita, definito fin dal 2019 in € 38.091,00 e mai effettuato.
Contr Costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Con riferimento al recesso dai contratti a tempo indeterminato sottoscritti dalle parti nel dicembre 2011, va anzitutto osservato che l'art. 11.3 del contratto di Contr Concessione e l'art.
7.3 del contratto di Service Partner prevedono il diritto di di recedere dal contratto con preavviso (abbreviato) di un anno per il caso in cui la stessa “intenda procedere ad una “riorganizzazione dell'intera ET SEAT o di una parte rilevante della stessa”, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lett. b), punto ii) del Regolamento CE n. 1400/2002 (relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico).
Contr
Nella specie non è contestato che bbia esercitato il diritto di recesso Co (nei confronti di e di altri concessionari) dopo aver deciso di procedere ad una
“ristrutturazione della ET , come dalla stessa dichiarato nelle comunicazioni CP_4 di recesso inviate il 30.10.2018 (doc. 5 e 6 di parte attrice), e abbia effettivamente provveduto a tale riorganizzazione, con riduzione del numero di concessionari da n.
63 nell'ottobre 2018 a n. 45 nel novembre 2020.
Il recesso con preavviso annuale dai contratti del dicembre 2011 è dunque pienamente legittimo in quanto esercitato in conformità alle richiamate previsioni di cui agli artt. 11.3 del contratto di Concessione e 7.3 del contratto di Service Partner.
Anche la conclusione di “Contratti Ponte” di durata annuale non è di per sé illegittima poiché, se pure l'art.
3.5 del Regolamento CE n. 1400/2002 prevede che gli accordi verticali abbiano una durata di almeno cinque anni o indeterminata, le previsioni contenute nei Regolamenti di esenzione (come il Regolamento CE n.
1400/2002) non hanno natura imperativa ed inderogabile e non sono destinate a sostituirsi alla difforme volontà delle parti ma si limitano a fissare le condizioni in presenza delle quali accordi verticali restrittivi della concorrenza possono beneficiare dell'esenzione dal divieto di cui all'art. 101 n. 1 TFUE.
Contr Né, d'altro canto, nei “Contratti Ponte” è previsto alcun obbligo a carico di di sottoscrivere i successivi contratti a tempo indeterminato ma soltanto, all'art. 6.2, Contr per il caso in cui “ ovesse proporre, prima del predetto termine finale del 31 ottobre 2020, la stipula di un contratto di concessione per la con effetto CP_6 dal successivo 1° novembre”, l'impegno del Concessionario “a sottoscrivere il testo Contr proposto senza ritardo e, comunque, entro il termine indicato a tale fine da
Un discorso più articolato va fatto ai fini della valutazione della complessiva Contr condotta tenuta da – con particolare riferimento agli effetti derivanti dalla consecuzione tra: i) recesso dai contratti di Concessione e Service Partner a tempo indeterminato del dicembre 2011, con preavviso annuale;
ii) sottoscrizione dei due
“Contratti Ponte” di durata annuale con termine iniziale coincidente con la cessazione dei predetti contratti a tempo indeterminato;
iii) rifiuto di sottoscrivere nuovi contratti a tempo indeterminato, con comunicazione che i rapporti sarebbero definitivamente Co cessati allo scadere dei “Contratti Ponte”, inviata a in data 14.10.2020, solo 17 giorni prima della scadenza dei contratti predetti – che ha avuto, in sostanza,
l'effetto di prorogare di un anno l'esecuzione dei contratti di Concessione e Service
Partner in essere tra le parti, fino alla definitiva cessazione dei rapporti in essere, Co privando del preavviso altrimenti dovuto di due anni o di un anno in caso di riorganizzazione della rete di distribuzione.
In relazione a tale condotta occorre verificare, in primo luogo, l'esistenza di un ragionevole affidamento di SW in ordine alla prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere e, quindi, alla sottoscrizione dei nuovi contratti a tempo indeterminato.
Sotto questo profilo, non può negarsi che la denominazione dei contratti di durata annuale sottoscritti il 30.10.2019 come “Contratti Ponte” evochi chiaramente l'idea della prosecuzione della relazione commerciale in essere con il passaggio, senza soluzione di continuità, dall'originario rapporto a tempo indeterminato instaurato nel 2011 ad una nuova fase, anch'essa a tempo indeterminato, oltre la scadenza dei “Contratti Ponte”.
Inoltre, dalla documentazione richiamata e prodotta da parte attrice risulta che:
Contr
- con comunicazione in data 26.10.2018 (doc. 4 di parte attrice) a dichiarato la propria intenzione di avviare un profondo processo di rinnovamento del proprio sistema di distribuzione, preannunciando l'invio di separata formale dichiarazione di recesso con preavviso di 12 mesi dai contratti in essere e comunicando che “al momento stiamo lavorando (…) al nuovo Contratto di Concessione”;
- con distinte comunicazioni in data 25.9.2019 e 15.10.2019 (docc. 7 e 8 di parte Contr attrice) a affermato, ancor più chiaramente, che la ristrutturazione della rete avviata nell'ottobre 2018, comprendeva “una fase transitoria nella quale i CP_4 rapporti commerciali (…) saranno regolati da un accordo avente validità dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020” e che “entro tale data, il Contratto (…) sarà sostituito dal nuovo Contratto (…) per la Marca avente effetto dal 1° novembre CP_4
2020 ed avrà durata indeterminata”.
L'esistenza di un affidamento nella prosecuzione dei rapporti è ulteriormente avvalorata dal fatto che, per quanto affermato da parte attrice e non contestato da parte convenuta, la sottoscrizione dei “Contratti Ponte” non era stata proposta a tutti i concessionari circostanza idonea ad ingenerare la ragionevole convinzione CP_4 Contr che avesse già effettuato la selezione del concessionari da confermare e necessitasse di maggior tempo solo per definire il contenuto dei futuri contratti.
Se, dunque, al momento della sottoscrizione dei “Contratti Ponte” non si può Co negare la sussistenza in capo a di un ragionevole affidamento in ordine alla Contr Contr prosecuzione dei rapporti in essere con occorre verificare se la condotta di e segnatamente la decisione della stessa di non procedere alla sottoscrizione dei nuovi contratti a tempo indeterminato, sia stata conforme a buona fede e correttezza o comunque sorretta da adeguati motivi oppure se, al contrario, tale decisione sia Co stata lesiva dell'affidamento riposto da nella prosecuzione dei rapporti e fonte di danno ingiusto per quest'ultima.
Contr Quanto alle motivazioni poste a fondamento del rifiuto di i sottoscrivere i nuovi contratti a tempo indeterminato, va osservato che con pec inviata il 14.10.2020 Co (doc. 21 di parte attrice), in risposta a precedente comunicazione di del 8.9.2020 Contr Co (doc. 20 di parte attrice), a comunicato a il venir meno del rapporto di fiducia e la cessazione dei rapporti allo scadere dei “Contratti Ponte” (31.10.2020), senza ulteriore avviso, in ragione: i) del mancato raggiungimento negli ultimi anni degli obiettivi di vendita in modo significativo a causa di una organizzazione aziendale deficitaria e delle arbitrarie scelte da voi operate, tra le quali la più volte contestata la decisione di chiudere la sede principale per trasferire le attività per sedi alternative, per altro carenti degli standard contrattualmente previsti;
ii) di dati economici insoddisfacenti e dell'insufficienza delle “estemporanee azioni” “asseritamente volte ad invertire la rotta intrapresa”
Contr In particolare, sostiene che la propria decisione di non sottoscrivere i contratti a tempo indeterminato era stata determinata dal fatto che negli anni dal 2016 Co al 2019 era risultata gravemente inadempiente per mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita (si veda a pagg. 22-23 della comparsa di costituzione e risposta).
La decisione di non proseguire i rapporti oltre la scadenza dei “Contratti Ponte”
(31.10.2020) in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita negli anni predetti sarebbe tuttavia contraria a buona fede e lesiva dell'affidamento di SW nella prosecuzione dei rapporti perché: i) si tratta di inadempimento risalente ad epoca antecedente alla sottoscrizione dei “Contratti Ponte” e relativo ad un contratto Contr ormai risolto;
ii) proprio con la sottoscrizione di tali “Contratti Ponte” a dimo- strato, per fatti concludenti, di ritenere il pregresso mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto.
Quanto invece al mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita nel periodo Co gennaio-agosto 2020 (durante la vigenza dei “Contratti Ponte”) – in cui avrebbe venduto 202 vetture, realizzando solo il 59% dell'obiettivo fissato – va osservato che si tratta di un risultato sostanzialmente in linea con quelli degli anni precedenti (come indicati alle pagine 22-23 della comparsa di costituzione e risposta), che comunque Contr non hanno impedito a i proseguire i rapporti con SW sottoscrivendo i “Contratti Ponte”.
Contr ostiene inoltre che, subito dopo la sottoscrizione dei “Contratti Ponte”, Co
avrebbe unilateralmente deciso, senza alcuna autorizzazione di essa convenuta e senza aver condiviso un piano in tal senso, di chiudere la sede di Roma, via
Serracapriola n. 48 – individuata come sede di vendita nel contratto risalente al 2011
e nei contratti sottoscritti il 30.10.2019, affermando che si trattava dell'unica sede che possedeva gli standard previsti dai contratti di Concessione e di Service Partner – Co ed ha allegato l'inadempiente di rispetto ad un'obbligazione fondamentale del c.d.
“Contratto ponte”, che all'art.
2.4 prevede che “L'obbligo del Concessionario, di cui all'art.
1.5 del Contratto, di mantenere per tutta la durata del presente Contratto Ponte, inclusi suoi eventuali rinnovi o proroghe, la propria impresa costantemente conforme Contr ai requisiti organizzativi, commerciali, finanziari e tecnici indicati da deve intendersi riferito a tali requisiti come descritti nell'Allegato 2 (“Standard”) al presente
Contratto Ponte, integrati dalle linee guida elencate nell'Allegato 3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il pieno e costante rispetto degli Standard da parte del
Concessionario ha carattere essenziale ai sensi dell'art. 11.4(1) del Contratto”.
Dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria orale espletata risulta che:
Contr
- con lettera in data 10.11.2019 (doc. 7 di parte convenuta) SW ha informato dell'imminente chiusura della sede di Roma, via Serracapriola n. 48, e del trasferimento delle attività di vendita e consegna presso la sede di Roma, via Tiburtina
1064, e di Frosinone, viale dei Volsci n. 84, nonché della propria intenzione di trasferire le attività di Service di via Serracapriola “senza soluzione di continuità, sulla stessa direttrice dello show-room ed entro e 15 km. in via Nazionale Tiburtina 261/A”
e di mantenere in viale dei Volsci, 84 bis quella di Frosinone.
Contr
- con lettera in data 29.11.2019 (doc. 8 di parte convenuta) a espresso il proprio disappunto per la “decisione di procedere all'imminente trasferimento delle vostre sedi operative”, evidenziando che “il suindicato trasferimento è soggetto alla preventiva approvazione scritta di previa verifica del Controparte_1 pieno e costante rispetto degli Standard contrattualmente previsti” ed ha contestato che “la sede di via Tiburtina 1064 - oggi adibita a Punto Aggiuntivo Vendita - non risulta conforme agli Standard strutturali previsti dal Contratto di Concessione Ponte per la marca tra di noi in vigore sino al 31.10.2020, che costituiscono una CP_4 anticipazione di quelli che saranno invidioso a far data dal 01.11.2020”, rammentando
“le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei suindicati Standard”;
Co
- con lettera in data 5.12.2019 (doc. 11 di parte attrice) , pur ribadendo la propria Contr
“volontà di proseguire nelle relazioni commerciali” con ha replicato che gli impianti sino ad allora utilizzati si sono dimostrati “sovradimensionati e conseguente- mente non sostenibili il modello di business ed i volumi che il marchio ha poi confermato di poter garantire rispetto ad un iniziale Business Plan che evidenziava quote mai raggiunte sul mercato dal marchio” ed ha ribadito “la possibilità di ampliare lo spazio coperto nella sede di via Tiburtina 1064, così che possa rispondere agli standard di marca come sede principale di vendita”;
Contr
- con lettera in data 21.2.2020 (doc. 9 di parte convenuta) ha contestato il presunto sovradimensionamento delle strutture sino ad allora utilizzate da SW e, sottolineando l'assenza di alcun progetto concreto, ha ribadito le proprie perplessità sulla struttura alternativa proposta, con particolare riferimento alla capacità dimensionale dei locali;
Co
- con lettera in data 5.3.2020 (doc. 12 di parte attrice) , dopo aver affermato “la necessità di far permeare maggiormente i marchi e all'interno di tutta CP_4 CP_7 Contr la nostra organizzazione (4 sedi, 25.000 mq., 50 dipendenti)”, ha proposto a
“l'apertura di un nella nostra struttura via Tiburtina 261/A (sede OPEL Controparte_8 di posizionata a 14,9 km dalla sede di vendita Roma Tiburtina” ed CP_9 CP_4 ha manifestato la propria decisione di “attivare in questa stessa sede anche la vendita dei marchi e mettendo a disposizione 150/200 mq. del nostro salone CP_4 CP_7
(in passato dedicati a Chevrolet Cadillac Corvette)”, di “attivare anche nella sede di via Casilina Nord 85 a Cassino (sede OPEL di Autocelon) la vendita di e CP_4
mettendo a disposizione anche qui 150/200 mq del nostro salone (qualche CP_7 anno fa dedicati a Chevrolet)” e di mantenere in provincia di Frosinone l CP_8
ed il salone di Vendita di circa 150 mq.
[...]
Contr
- nella riunione tenutasi via Skype il 10.6.2020 anifestò il proprio disappunto Co rispetto alle soluzioni organizzative prospettate da nella lettera del 5.3.2020
(testi , , , ); Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
Contr
- successivamente, con lettera in data 2.9.2020 (doc. 10 di parte convenuta) riscontrando la precedente comunicazione di SW del 19.8.2020, ha fermamente respinto le proposte avanzate dalla medesima in quanto ritenute “non idonee a garantire – in particolare per l'attività di vendita – la necessaria copertura dell'area di gravitazione in cui operate, né in generale il necessario adeguamento agli standard, aventi carattere essenziale” ed ha ribadito la contestazione dell'inadempimento di SW per aver “proceduto alla chiusura della vostra sede principale sia di vendita che di assistenza, sita in Roma alla via Serracapriola, traferendo altresì - altrettanto arbitrariamente e senza alcun preavviso - l'attività service presso una vostra sede sita in Tivoli” in violazione degli articoli 2.2 e 2.1 dei Contratti di Concessione e di Service
Partner, richiamati dai Contratti Ponte, rimarcando che ciò “non ha consentito alla nostra società l'accertamento della sussistenza degli standard contrattualmente previsti per la marca il che (…) costituisce elemento essenziale ai fini non solo CP_4 dello svolgimento delle attività contrattualmente previste, ma anche della permanenza nella relativa rete.” e che “ulteriore conseguenza di tali vostre autonome determinazioni è l'assoluta mancanza di presidio di un mercato di estrema importanza - quale è quello di Roma – (…) a cui state cercando di porre rimedio attraverso soluzioni strutturali non solo non corrispondenti agli standard, ma anche ubicate in località, quali quelle di Tivoli e di Cassino – da noi mai richieste né autorizzate – decentrate rispetto alla principale area in cui operate e che costituiscono un mero ripiego in luogo delle strutture rispondenti ai suindicati standard, che (…) avete autonomamente deciso di chiudere, in violazione delle disposizioni contrattuali”.
La decisione unilaterale di SW di chiudere la sede di via Serracapriola n. 48 Contr contro la volontà espressa da ostituisce dunque un evidente inadempimento all'obbligo di mantenere la propria impresa conforme ai requisiti organizzativi indicati Contr
o concordati con per tutta la durata del “Contratto Ponte”, espressamente dichiarato essenziale ai fini della prosecuzione dei rapporti contrattuali.
È ben vero che a partire dalla fine di luglio 2020 (docc. 17-19 di parte attrice) Contr SW ha comunicato a i aver individuato un immobile di circa 1.500 mq. (meglio descritto nel doc. 20 di parte attrice) da adibire a nuova sede principale e di aver avviato delle trattative per l'acquisizione dello stesso. Ed è altrettanto certo che tale immobile fosse idoneo ad essere adibito a sede principale di vendita se è vero che, per quanto confermato dai testi e il concessionario subentrato a Tes_2 Tes_4 Co
(Autoequipe S.p.a.) ha fissato la propria sede principale di vendita proprio in tale Co immobile. Ciò non esclude, tuttavia, la sussistenza del grave inadempimento di al contratto in essere e che con il proprio comportamento SW abbia compromesso definitivamente il rapporto fiduciario tra le parti poiché l'individuazione di nuova sede idonea di circa 1.500 mq. è avvenuta a distanza di circa otto mesi dalla chiusura della sede principale di vendita indicata in contratto di via Serracapriola n. 48, avvenuta nel mese di novembre 2019 (come confermato dal teste ). Testimone_5
Contr Alla luce di quanto precede, la decisione di i non sottoscrivere i contratti a tempo indeterminato deve ritenersi pienamente legittima e conforme a buona fede.
Deve inoltre osservarsi che, se pure la sottoscrizione dei “Contratti Ponte” poteva fondare un ragionevole affidamento in ordine alla prosecuzione dei rapporti contrattuali oltre la scadenza di tali contratti, tale affidamento deve ritenersi senz'altro Contr venuto meno a seguito delle ferme e reiterate contestazioni da parte di Co dell'inadempimento di agli obblighi derivanti dal contratto in essere per aver deciso unilateralmente di chiudere la propria sede principale di vendita.
Né può sostenersi che un affidamento in tal senso potesse discendere:
Contr
- dal fatto che vesse indicato l'avvio di nuovi corsi di formazione per i dipendenti di SW in data successiva alla scadenza dei “Contratti Ponte” (doc. 38 di parte attrice);
Contr Co
- dal fatto che in data 14.5.2019 vesse rappresentato a la necessità di dotarsi di una nuova apparecchiatura per la diagnostica sulle vetture a marchio CP_4 costringendola all'acquisto al prezzo di circa € 7.000,00 (docc. 39-41 di parte attrice); Contr
- dal fatto che in data 14.10.2020 vesse sollecitato l'immatricolazione di alcune vetture dimostrative in vista dell'immissione in commercio della nuova serie delle autovetture ON e EC (doc. 42 di parte attrice);
Contr
- dal fatto che in data 4.9.2020 vesse rappresentato la necessità di dotarsi di ricambi per il nuovo modello ON, non ancora immesso in commercio (doc. 43 di parte attrice);
- dal fatto che, nello stesso giorno in cui ha comunicato la cessazione del rapporti Contr commerciali alla scadenza dei “Contratti Ponte”, bbia inviato a SW un ingente quantitativo di olio-motore per automobili a rifornimento del magazzino ricambi;
CP_4
perché la comunicazione relativa alla necessità di dotarsi di strumentazione aggiornata è stata inviata durante la vigenza dei “Contratti Ponte” ed è giustificata dal perdurante obbligo di dare esecuzione a tali contratti, mentre le altre comunicazioni richiamate (docc. 39-43 di parte attrice) sono rivolte indistintamente alla rete di Contr concessionari e, a fronte delle molteplici contestazioni mosse da ll'indirizzo di
SW, non appaiono idonee ad ingenerare nell'odierna attrice un affidamento in ordine Contr alla volontà di i proseguire nel rapporto contrattuale. Anche l'invio di un ingente quantitativo di olio-motore per automobili può apparire di per sé contrario a CP_4 buona fede ma non è idoneo a fondare alcun affidamento meritevole di tutela giuridica in ordine alla prosecuzione dei rapporti in quanto sostanzialmente coevo alla comuni- cazione del 14.10.2020 di cessazione dei rapporti allo scadere dei “Contratti Ponte”.
Le domande proposte al punto I delle conclusioni di parte attrice vanno pertanto interamente rigettate.
Contr Va invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta Co in relazione alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti da a causa della perdita di volumi di vendita per effetto del cd. “scandalo dieselgate” poiché, come correttamente osservato da parte convenuta, Controparte_1
pur appartenendo al Gruppo Volkswagen, è evidentemente estranea alle
[...] scelte progettuali, tecniche e produttive effettuate dal costruttore . CP_10
Per la statuizione sulle ulteriori domande – volte sostanzialmente a definire i rapporti dare-avere tra le parti alla cessazione del rapporto contrattuale e a far valere ulteriori pretese risarcitorie di SW – occorre invece rimettere la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sul quesito formulato.
La regolamentazione delle spese processuali va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) rigetta le domande proposte al punto I delle conclusioni di parte attrice;
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_1 in relazione alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente
[...] subiti da per effetto del cd. “scandalo dieselgate”; Parte_1
c) dispone la rimessione della causa sul proprio ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
d) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Verona, il 10.07.2025
Il Giudice
(dott. FA D'RE)