CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CH NI, Presidente LAFORGIA MARCO, Relatore PILIA PAOLO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K00591 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K00591 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K00591 2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
L'ufficio insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Le parti confermano che l'udienza a distanza si è svolta regolarmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, con ricorso notificato il 12/04//2024 all'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di RO (in séguito: AdE) e depositato presso la
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di RO in data 12/04/2024, ha impugnato:
• Atto impugnato: AVV. ACCERTAMENTO TW5012K00591-2023 notificato il 15/02/2024
• Periodo d'imposta: 2017
• Tributo: II.DD.
• Valore economico della controversia: € 136.252,00
In data 14.06.2011 la ricorrente Ricorrente_1 stipulava con la società "Società_1 S.p.A."
(P.IVA_1) un contratto, registrato in data 13.02.2012 (Serie 3V, n. 7) presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Territoriale di Novara.
A seguito di invito nr. I00695/2017 alla società Società_1, l'AdE acquisiva documentazione relativa ai rapporti commerciali intercorsi con la ricorrente per i periodi d'imposta
2011-2017.
Dalla documentazione relativa al periodo d'imposta 2017 emergeva che Ricorrente_1 aveva percepito:
• in data 02.01.2017: € 100.000,00 (causale "IV RATA PAGAMENTO ANNUALE 01.01.2017-31.12.2017")
• in data 03.02.2017: € 100.000,00 (causale "IV RATA PAGAMENTO ANNUALE 01.01.2018-31.12.2018")
• in data 11.04.2017: € 51.567,60 (causale "ROYALTIES [Ricorrente_1] I° TRIMESTRE 2017")
• in data 12.07.2017: € 62.382,00 (causale "ROYALTIES [Ricorrente_1] II° TRIMESTRE 2017") per un totale di € 314.399,60 cui sommare, per l'anno 2017, redditi da lavoro dipendente pari ad € 9.966,00 per un totale reddito complessivo di € 324.365,60.
La Ricorrente_1 non presentava il Modello Unico Persone Fisiche 2018 per l'anno d'imposta 2017, omettendo di dichiarare tali somme.
L'AdE, ritenendo che le somme percepite, oltre i redditi di lavoro dipendente, costituissero redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), emetteva l'avviso di accertamento impugnato.
Ricorrente_1La ricorrente con il presente ricorso eccepisce:
1) Difetto di motivazione ex art. 7 della legge 212/2000 - L'accertamento sarebbe affetto da vizi di motivazione in quanto non chiaro nel percorso logico-giuridico. La ricorrente lamenta contraddizioni insite nell'atto: l'AdE citerebbe sentenze relative all'affitto di giacimenti di cave per poi affermare che l'oggetto del contratto non sarebbe l'affitto della miniera ma del fondo rustico.
2) Assenza dei requisiti dell'affitto di fondo rustico - Il contratto non presenterebbe i requisiti Società_1giuridici dell'affitto di fondo rustico per usi non agricoli: la S.p.A. non si occuperebbe di coltivazione del fondo, non sarebbe qualificabile come coltivatore diretto o imprenditore agricolo;
il contratto non avrebbe la durata minima di 15 anni prevista dalla legge n. 203/1982; non vi sarebbe riferimento alla parola "canone".
3) Esatta qualificazione del contratto - Il negozio giuridico andrebbe qualificato come accordo avente ad oggetto l'indennizzo dovuto alla ricorrente per i danni causati dall'attività di coltivazione e ricerca mineraria.
Le somme percepite avrebbero natura indennitaria, destinate a risarcire i danni patrimoniali subiti dal terreno (danno emergente), e non potrebbero costituire oggetto di tassazione (danni ex art. 19 R.D.
1443/1927, non tassabili o, in subordine, redditi agrari ex art. 32 TUIR e non come redditi diversi ex art. 67 c.1 lett. e TUIR). La resistente AdE, costituita in giudizio in data 30/05/2024, controdeduce:
A) Motivazione dell'accertamento adeguata ex art. 42 DPR 600/1973.
B) Qualificazione del contratto come affitto ex art. 1615 c.c., il cui oggetto è il diritto di occupare il terreno dietro compenso;
Società_1C) I ripristini ambientali sono a carico della società S.p.A. (art. 2 del contratto);
D) Natura remunerativa dei compensi (non risarcitoria) e, pertanto, imponibile ai sensi TUIR.
E) Le somme percepite costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. e) TUIR.
F) Richiama la giurisprudenza consolidata della CTP/CGT1 RO (sentenze n. 251/2018 relativa all'anno 2011 e n. 176/2019 relativa all'anno 2012) e CTR/CGT2 DE (sentenza n.
84/08/2022, relativa all'anno 2012), tutte sfavorevoli alla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte, visti gli atti di causa, respinge il ricorso.
II. Primo motivo: difetto di motivazione.
Il motivo è infondato.
II.
1. L'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 prescrive che l'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
II.
2. L'avviso di accertamento impugnato contiene:
a) Presupposti di fatto:
• omessa presentazione del Modello Unico PF 2018 per l'anno 2017;
• Società_1 contratto stipulato con la società S.p.A. in data 14.06.2011;
• somme percepite - nel 2017 – da Ricorrente_1 erogate dalla società Società_1 S.p.A. per complessivi € 314.399,60;
• documentazione bancaria attestante i bonifici effettuati dalla Società_1 S.p.A. alla Ricorrente_1;
• redditi di lavoro dipendente - percepiti nel 2017 e non contestati dalla ricorrente - per
€ 9.966,00 ;
b) Ragioni giuridiche:
• oggetto del contratto: diritto di occupare il terreno di proprietà della Ricorrente_1;
• qualificazione giuridica: contratto di affitto ex art. 1615 c.c.;
• terreno agricolo concesso in affitto alla Società_1 S.p.A. per usi non agricoli;
• applicazione art. 67, comma 1, lett. e) TUIR (redditi diversi);
• applicazione artt. 49 e 51 TUIR (redditi lavoro dipendente).
II.
3. Dal tenore del ricorso emerge che la ricorrente ha avuto piena comprensione delle ragioni dell'accertamento, tanto da articolare una difesa compiuta e dettagliata su ogni aspetto.
II.
4. Il diritto di difesa non è stato leso né ostacolato.
II.
5. Le presunte "contraddizioni" lamentate dalla ricorrente non sussistono: l'AdE non ha mai sostenuto che oggetto del contratto fosse l'affitto della miniera (che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 826 c.c.), bensì l'affitto del terreno agricolo per usi non agricoli.
Il motivo va respinto.
III. Secondo motivo: assenza requisiti affitto fondo rustico.
Il motivo è infondato.
III.
1. L'AdE ha correttamente qualificato il contratto come affitto di terreno agricolo per usi diversi da quelli agricoli ex art. 1615 c.c., non come affitto di fondo rustico disciplinato dalla legge n. 203/1982.
III.
2. L'art. 1615 c.c. dispone: "Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa."
Nel caso di specie:
• la cosa produttiva è il terreno;
• la destinazione economica: esecuzione lavori di estrazione mineraria;
• i frutti: utilizzo del terreno per le attività estrattive.
III.
3. La normativa sui contratti agrari (legge n. 203/1982) si applica esclusivamente ai contratti che hanno ad oggetto la coltivazione del fondo, non ai contratti di affitto per usi non agricoli.
Pertanto:
Società_1• è irrilevante che la S.p.A. non sia coltivatore diretto;
• è irrilevante la durata contrattuale inferiore a 15 anni;
• è irrilevante l'assenza del termine "canone".
Il motivo va respinto.
IV. Terzo motivo: natura delle somme percepite.
Il motivo è infondato.
IV.
1. La qualificazione giuridica del contratto deve essere operata sulla base della comune volontà delle parti, desumibile dal testo contrattuale, riportato in atti.
a) Elementi testuali del contratto rilevanti:
• Premessa del contratto: si dà atto che "con precedenti scritture private (...) il fondo di cui sopra veniva concesso in affitto dagli allora proprietari alla SOCIETÀ";
• Art. 2 – Oggetto: "La proprietaria concede alla società il diritto di occupare il proprio terreno
(...) per una estensione di 25 ettari";
• Art. 4 – Quantificazione del corrispettivo (Art 4.1 compenso fisso + Art.
4.2 royalties variabili trimestrali): si parla espressamente di "compenso", non di indennizzo;
• Art. 4.3: "i compensi di cui sopra si intendono totalmente REMUNERATIVI per la proprietaria in quanto comprendono (...) i rimborsi per le mancate produzioni zootecniche e agrobiologiche, quelli per i danni agrari e per i cessati introiti derivanti dai contributi CEE";
Società_1• Art. 2: l'obbligo di ripristino ambientale è posto a carico della società
S.p.A..
b) Valutazione giuridica:
- La volontà delle parti è inequivocabile: stipulare un contratto di affitto.
- La ricorrente concede il diritto di godere del terreno per l'esecuzione dei lavori di estrazione mineraria.
Società_1- La società S.p.A. corrisponde un compenso in parte fisso (art.
4.1 contratto) e in parte variabile (art.
4.2 contratto).
I compensi hanno natura remunerativa, non risarcitoria:
• la quota fissa (compenso) prescinde dall'effettiva attività di estrazione (art.
4.1 contratto);
• la quota variabile (royalties trimestrali) è parametrata al materiale estratto (art.
4.2 contratto);
• Società_1 l'obbligo di ripristino grava sulla società S.p.A. (art. 2 contratto).
IV.
2. Paradossalmente, se le somme avessero natura risarcitoria del danno al fondo, non avrebbe senso porre l'obbligo di ripristino a carico della società. Il danno sarebbe già
risarcito dal "compenso/indennizzo".
IV.
3. L'art. 6, comma 2, TUIR dispone: "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (...) e le
indennità conseguite (...) a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti."
IV.
4. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le somme percepite a titolo di risarcimento costituiscono reddito imponibile solo se destinate a reintegrare il danno per mancata percezione di redditi.
IV.
5. Nel caso di specie, l'art.
4.3 del contratto qualifica espressamente i compensi come remunerativi della perdita di redditi (produzioni zootecniche, agrobiologiche, contributi
CEE). IV.
6. Pertanto, anche volendo accedere alla tesi della ricorrente sulla natura indennitaria, tali somme costituirebbero comunque redditi ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR.
IV.
7. In conclusione, le somme percepite costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. e) TUIR: "redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli".
Il motivo va respinto.
V. La Corte, infine, rileva che la decisione qui adottata è conforme all'orientamento consolidato espresso:
• da questo stesso Giudice nelle sentenze nn. 251/2018, 176/2019, 35/2022, 252/2022,
253/2022, 38/2026;
• dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della DE nelle sentenze nn. 84/2022,
782/2025;
Tutte hanno avuto ad oggetto il medesimo contratto stipulato fra le stesse parti in data
14.06.2011, sulle medesime questioni di fatto e di diritto.
Non sussistono elementi di fatto o di diritto che giustifichino un diverso apprezzamento per l'anno d'imposta 2017 rispetto agli anni precedenti.
VI. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ricorrente_1La Corte rigetta il ricorso e condanna alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate in € 3.000,00 - oltre spese ed accessori se dovuti - a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in RO, il 11/02/2026
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
(dr. Marco LAFORGIA) (dr. Nicola CH)
----------------------
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CH NI, Presidente LAFORGIA MARCO, Relatore PILIA PAOLO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K00591 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K00591 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K00591 2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente
Il difensore di parte ricorrente insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Resistente:
L'ufficio insiste con le richieste formulate negli scritti allegati agli atti.
Le parti confermano che l'udienza a distanza si è svolta regolarmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, con ricorso notificato il 12/04//2024 all'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di RO (in séguito: AdE) e depositato presso la
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di RO in data 12/04/2024, ha impugnato:
• Atto impugnato: AVV. ACCERTAMENTO TW5012K00591-2023 notificato il 15/02/2024
• Periodo d'imposta: 2017
• Tributo: II.DD.
• Valore economico della controversia: € 136.252,00
In data 14.06.2011 la ricorrente Ricorrente_1 stipulava con la società "Società_1 S.p.A."
(P.IVA_1) un contratto, registrato in data 13.02.2012 (Serie 3V, n. 7) presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Territoriale di Novara.
A seguito di invito nr. I00695/2017 alla società Società_1, l'AdE acquisiva documentazione relativa ai rapporti commerciali intercorsi con la ricorrente per i periodi d'imposta
2011-2017.
Dalla documentazione relativa al periodo d'imposta 2017 emergeva che Ricorrente_1 aveva percepito:
• in data 02.01.2017: € 100.000,00 (causale "IV RATA PAGAMENTO ANNUALE 01.01.2017-31.12.2017")
• in data 03.02.2017: € 100.000,00 (causale "IV RATA PAGAMENTO ANNUALE 01.01.2018-31.12.2018")
• in data 11.04.2017: € 51.567,60 (causale "ROYALTIES [Ricorrente_1] I° TRIMESTRE 2017")
• in data 12.07.2017: € 62.382,00 (causale "ROYALTIES [Ricorrente_1] II° TRIMESTRE 2017") per un totale di € 314.399,60 cui sommare, per l'anno 2017, redditi da lavoro dipendente pari ad € 9.966,00 per un totale reddito complessivo di € 324.365,60.
La Ricorrente_1 non presentava il Modello Unico Persone Fisiche 2018 per l'anno d'imposta 2017, omettendo di dichiarare tali somme.
L'AdE, ritenendo che le somme percepite, oltre i redditi di lavoro dipendente, costituissero redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), emetteva l'avviso di accertamento impugnato.
Ricorrente_1La ricorrente con il presente ricorso eccepisce:
1) Difetto di motivazione ex art. 7 della legge 212/2000 - L'accertamento sarebbe affetto da vizi di motivazione in quanto non chiaro nel percorso logico-giuridico. La ricorrente lamenta contraddizioni insite nell'atto: l'AdE citerebbe sentenze relative all'affitto di giacimenti di cave per poi affermare che l'oggetto del contratto non sarebbe l'affitto della miniera ma del fondo rustico.
2) Assenza dei requisiti dell'affitto di fondo rustico - Il contratto non presenterebbe i requisiti Società_1giuridici dell'affitto di fondo rustico per usi non agricoli: la S.p.A. non si occuperebbe di coltivazione del fondo, non sarebbe qualificabile come coltivatore diretto o imprenditore agricolo;
il contratto non avrebbe la durata minima di 15 anni prevista dalla legge n. 203/1982; non vi sarebbe riferimento alla parola "canone".
3) Esatta qualificazione del contratto - Il negozio giuridico andrebbe qualificato come accordo avente ad oggetto l'indennizzo dovuto alla ricorrente per i danni causati dall'attività di coltivazione e ricerca mineraria.
Le somme percepite avrebbero natura indennitaria, destinate a risarcire i danni patrimoniali subiti dal terreno (danno emergente), e non potrebbero costituire oggetto di tassazione (danni ex art. 19 R.D.
1443/1927, non tassabili o, in subordine, redditi agrari ex art. 32 TUIR e non come redditi diversi ex art. 67 c.1 lett. e TUIR). La resistente AdE, costituita in giudizio in data 30/05/2024, controdeduce:
A) Motivazione dell'accertamento adeguata ex art. 42 DPR 600/1973.
B) Qualificazione del contratto come affitto ex art. 1615 c.c., il cui oggetto è il diritto di occupare il terreno dietro compenso;
Società_1C) I ripristini ambientali sono a carico della società S.p.A. (art. 2 del contratto);
D) Natura remunerativa dei compensi (non risarcitoria) e, pertanto, imponibile ai sensi TUIR.
E) Le somme percepite costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. e) TUIR.
F) Richiama la giurisprudenza consolidata della CTP/CGT1 RO (sentenze n. 251/2018 relativa all'anno 2011 e n. 176/2019 relativa all'anno 2012) e CTR/CGT2 DE (sentenza n.
84/08/2022, relativa all'anno 2012), tutte sfavorevoli alla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte, visti gli atti di causa, respinge il ricorso.
II. Primo motivo: difetto di motivazione.
Il motivo è infondato.
II.
1. L'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 prescrive che l'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
II.
2. L'avviso di accertamento impugnato contiene:
a) Presupposti di fatto:
• omessa presentazione del Modello Unico PF 2018 per l'anno 2017;
• Società_1 contratto stipulato con la società S.p.A. in data 14.06.2011;
• somme percepite - nel 2017 – da Ricorrente_1 erogate dalla società Società_1 S.p.A. per complessivi € 314.399,60;
• documentazione bancaria attestante i bonifici effettuati dalla Società_1 S.p.A. alla Ricorrente_1;
• redditi di lavoro dipendente - percepiti nel 2017 e non contestati dalla ricorrente - per
€ 9.966,00 ;
b) Ragioni giuridiche:
• oggetto del contratto: diritto di occupare il terreno di proprietà della Ricorrente_1;
• qualificazione giuridica: contratto di affitto ex art. 1615 c.c.;
• terreno agricolo concesso in affitto alla Società_1 S.p.A. per usi non agricoli;
• applicazione art. 67, comma 1, lett. e) TUIR (redditi diversi);
• applicazione artt. 49 e 51 TUIR (redditi lavoro dipendente).
II.
3. Dal tenore del ricorso emerge che la ricorrente ha avuto piena comprensione delle ragioni dell'accertamento, tanto da articolare una difesa compiuta e dettagliata su ogni aspetto.
II.
4. Il diritto di difesa non è stato leso né ostacolato.
II.
5. Le presunte "contraddizioni" lamentate dalla ricorrente non sussistono: l'AdE non ha mai sostenuto che oggetto del contratto fosse l'affitto della miniera (che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 826 c.c.), bensì l'affitto del terreno agricolo per usi non agricoli.
Il motivo va respinto.
III. Secondo motivo: assenza requisiti affitto fondo rustico.
Il motivo è infondato.
III.
1. L'AdE ha correttamente qualificato il contratto come affitto di terreno agricolo per usi diversi da quelli agricoli ex art. 1615 c.c., non come affitto di fondo rustico disciplinato dalla legge n. 203/1982.
III.
2. L'art. 1615 c.c. dispone: "Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa."
Nel caso di specie:
• la cosa produttiva è il terreno;
• la destinazione economica: esecuzione lavori di estrazione mineraria;
• i frutti: utilizzo del terreno per le attività estrattive.
III.
3. La normativa sui contratti agrari (legge n. 203/1982) si applica esclusivamente ai contratti che hanno ad oggetto la coltivazione del fondo, non ai contratti di affitto per usi non agricoli.
Pertanto:
Società_1• è irrilevante che la S.p.A. non sia coltivatore diretto;
• è irrilevante la durata contrattuale inferiore a 15 anni;
• è irrilevante l'assenza del termine "canone".
Il motivo va respinto.
IV. Terzo motivo: natura delle somme percepite.
Il motivo è infondato.
IV.
1. La qualificazione giuridica del contratto deve essere operata sulla base della comune volontà delle parti, desumibile dal testo contrattuale, riportato in atti.
a) Elementi testuali del contratto rilevanti:
• Premessa del contratto: si dà atto che "con precedenti scritture private (...) il fondo di cui sopra veniva concesso in affitto dagli allora proprietari alla SOCIETÀ";
• Art. 2 – Oggetto: "La proprietaria concede alla società il diritto di occupare il proprio terreno
(...) per una estensione di 25 ettari";
• Art. 4 – Quantificazione del corrispettivo (Art 4.1 compenso fisso + Art.
4.2 royalties variabili trimestrali): si parla espressamente di "compenso", non di indennizzo;
• Art. 4.3: "i compensi di cui sopra si intendono totalmente REMUNERATIVI per la proprietaria in quanto comprendono (...) i rimborsi per le mancate produzioni zootecniche e agrobiologiche, quelli per i danni agrari e per i cessati introiti derivanti dai contributi CEE";
Società_1• Art. 2: l'obbligo di ripristino ambientale è posto a carico della società
S.p.A..
b) Valutazione giuridica:
- La volontà delle parti è inequivocabile: stipulare un contratto di affitto.
- La ricorrente concede il diritto di godere del terreno per l'esecuzione dei lavori di estrazione mineraria.
Società_1- La società S.p.A. corrisponde un compenso in parte fisso (art.
4.1 contratto) e in parte variabile (art.
4.2 contratto).
I compensi hanno natura remunerativa, non risarcitoria:
• la quota fissa (compenso) prescinde dall'effettiva attività di estrazione (art.
4.1 contratto);
• la quota variabile (royalties trimestrali) è parametrata al materiale estratto (art.
4.2 contratto);
• Società_1 l'obbligo di ripristino grava sulla società S.p.A. (art. 2 contratto).
IV.
2. Paradossalmente, se le somme avessero natura risarcitoria del danno al fondo, non avrebbe senso porre l'obbligo di ripristino a carico della società. Il danno sarebbe già
risarcito dal "compenso/indennizzo".
IV.
3. L'art. 6, comma 2, TUIR dispone: "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (...) e le
indennità conseguite (...) a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti."
IV.
4. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le somme percepite a titolo di risarcimento costituiscono reddito imponibile solo se destinate a reintegrare il danno per mancata percezione di redditi.
IV.
5. Nel caso di specie, l'art.
4.3 del contratto qualifica espressamente i compensi come remunerativi della perdita di redditi (produzioni zootecniche, agrobiologiche, contributi
CEE). IV.
6. Pertanto, anche volendo accedere alla tesi della ricorrente sulla natura indennitaria, tali somme costituirebbero comunque redditi ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR.
IV.
7. In conclusione, le somme percepite costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. e) TUIR: "redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli".
Il motivo va respinto.
V. La Corte, infine, rileva che la decisione qui adottata è conforme all'orientamento consolidato espresso:
• da questo stesso Giudice nelle sentenze nn. 251/2018, 176/2019, 35/2022, 252/2022,
253/2022, 38/2026;
• dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della DE nelle sentenze nn. 84/2022,
782/2025;
Tutte hanno avuto ad oggetto il medesimo contratto stipulato fra le stesse parti in data
14.06.2011, sulle medesime questioni di fatto e di diritto.
Non sussistono elementi di fatto o di diritto che giustifichino un diverso apprezzamento per l'anno d'imposta 2017 rispetto agli anni precedenti.
VI. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ricorrente_1La Corte rigetta il ricorso e condanna alla rifusione delle spese di giudizio, quantificate in € 3.000,00 - oltre spese ed accessori se dovuti - a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in RO, il 11/02/2026
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente
(dr. Marco LAFORGIA) (dr. Nicola CH)
----------------------
Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)