Art. 4.
All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962/1963.
Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'Azienda autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome, come indicato nel precedente comma.
All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962/1963.
Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'Azienda autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome, come indicato nel precedente comma.