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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2024, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4464 / 2023 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza del 15.2.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sig. , nella qualità di Procuratore Parte_2
dell' , in forza dei poteri conferiti Controparte_1
con Procura Speciale per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura
Speciale), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Giulia Alviggi (C.F. ), C.F._1
unitamente alla quale elegge domicilio in Salerno alla via M. Ripa 2
- APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e CP C.F._2
difeso, nel giudizio di primo grado, dall'avv. Longobardi Augusto, con
1 cui domiciliava in Salerno alla via Ripa n. 2
- APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
(C.F. ), in p.l.r.p.t., con sede Controparte_3 P.IVA_2
in alla Piazza Plebiscito Prefettura in p.l.r.p.t., elett.te CP_3 CP_3
dom.ta c/o Avvocatura dello Stato di con sede in alla via CP_3 CP_3
Armando Diaz 11
- APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.02.2024, parte appellante ha rinunciato all'acquisizione del fascicolo di primo grado. Ha rassegnato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi dei quali chiede l'accoglimento, e ha chiesto riservarsi la causa in decisione con rinuncia alla concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Controparte_1
di Pace di Gragnano n. 3805/2023 pubblicata il 31 luglio 2023, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda attorea promossa da
, di annullamento della cartella di pagamento n. CP
07120130100518549000 dell'importo di € 2.927,40, risultante dall'estratto di ruolo impugnato, per l'omesso pagamento di contravvenzioni per violazione al codice della strada accertate nel 2011.
In particolare, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- violazione di legge, errata e contrastante pronuncia, per avere il
2 Giudice di Pace: qualificato l'azione quale opposizione ex art 615
c.p.c.; dichiarato l'asserita impugnabilità dell'estratto di ruolo;
asserito che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica l'attualità della lesione di un diritto essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva;
- omessa valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali risulta provata l'avvenuta notifica della cartella, e pertanto il Giudice di
Prime Cure avrebbe dovuto dichiarare, in assenza di prova del pregiudizio arrecando al contribuente, l'inammissibilità
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo;
- error in procedendo per mancata valutazione della doglianza relativa alla inammissibilità della domanda di annullamento del ruolo atteso che, una volta dichiarata inammissibilità dell'opposizione, l'invocata
(e dichiarata) prescrizione del credito preteso non avrebbe potuto formare oggetto di scrutinio da parte del Giudice di Pace;
- messa e illegittima pronuncia sulle eccezioni di considerato CP_4
che il Gdp non ha valutato la documentazione prodotta dall'
[...]
volta a provare la regolare notifica della Controparte_1
cartella di pagamento oggetto di impugnazione e dei succ essivi atti della riscossione per il mancato decorso del termine di prescrizione
(Preavviso di Fermo n. 07180201700004830000 e Avviso di
Intimazione n. 07120179067833722000);
- sospensione dal marzo 2020 e quantomeno sino al 30.04.2021 , in virtù dell'art 68 L. 27/2020 e successive modifiche, di ogni attività di notifica degli atti della riscossione.
3 Per i motivi sopra esposti, ha chiesto accogliersi l'appello e rigettare CP_4
la domanda proposta da perché inammissibile, CP
improcedibile e, comunque, infondata e, per l'effetto, riformare, revocare e\o annullare la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 3805/2023
pubblicata il 31 luglio 2023, nonché condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
Non si sono costituiti e la pur CP Controparte_3
ritualmente citati in giudizio.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15.02.2024.
Preliminarmente, si dà atto della contumacia di e della CP
ritualmente citati e non costituitisi. Controparte_3
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni ad dotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007) .
4 Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Pertanto, il capo di sentenza di primo grado rispetto al quale l'appellante si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgimento di alcuna argomentazione volta a contestarne il fondamento, deve considerarsi passato in giudicato (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Parte appellante ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019,
n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n. 19704/2015; l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o dell a cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016
e Cass. 20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”,
convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal
5 21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez.
un., n. 22798 del 19.07.22.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73,
intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è
impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è
ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a diff erenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionat o
6 nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia riv olta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12
DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, …
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pub blici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
7 Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e no n esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3 - bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 -bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamen te notificata”.
Nel caso di specie, l' ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, CP_1
documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'appellata, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era
(ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella).
In particolare, la cartella di pagamento è stata notificata in data 05.07.2013 a mezzo raccomandata n. 67109993933-8.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto de l principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia
8 contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia rico mpreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021.
Tra l'altro, va evidenziato che, da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023 ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Parte appellata non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale né
tantomeno si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4 -
bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugn azione proposta.
Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico,
dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 CP
, avverso la sentenza n. 3805/2023 pubblicata il 31 luglio 2023
[...]
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gragnano nell'ambito del procedimento
R.G. 1530/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo
9 grado, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP
;
[...]
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 16/04/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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