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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1122/2023 promossa da
(p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alessandro Guglielmino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Torino, via Morghen n. 28 appellante contro
(p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, difesa dall'avv. Daniela Peiranis, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Moncalieri, Via A. De Gasperi, n. 25/A appellata-appellante incidentale
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma dell'appellata sentenza,
In via istruttoria
- Ammettere la prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria ex art.183, sesto comma, n.2) c.p.c. dell'appellante, con i testi ivi indicati.
Nel merito
- Accertato e dichiarato il grave inadempimento della società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore,
dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a ricevere, in esecuzione degli accordi contrattuali, le “pareti divisorie mobili” e il “soppalco in carpenteria metallica” oggetto degli ordini n.39 del
20.2.2020 e n.60 del 23.3.2020 dalla stessa effettuati ed a consentire a la Parte_1 consegna dei materiali e delle strutture oggetto dei predetti ordini, per le ragioni ed i motivi tutti di cui in atti;
dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della società della Parte_1 somma di euro 5.525,32 oltre IVA per l'ordine n.39 del 20.2.2020 e di euro 7.534,80 oltre
IVA per l'ordine n.60 del 23.3.2020, e così complessivamente euro 15.933,35, per le ragioni ed i motivi tutti di cui in atti;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.614bis c.p.c., dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, nel caso di rifiuto Controparte_1
o mancato adempimento all'obbligo di ricevere la merce e le strutture da consegnarsi da parte di al pagamento, a favore di quest'ultima, di una somma di denaro, da Parte_1 determinarsi in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna a ricevere le “pareti divisorie mobili” e il “soppalco in carpenteria metallica” oggetto degli ordini n.39 del 20.2.2020 e n.60 del 23.3.2020 ed a consentire a la consegna dei relativi materiali e strutture. Parte_1
- Rigettare l'appello incidentale proposto dalla società in quanto Controparte_1 inammissibile e, in ogni caso, privo di fondamento.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio».
2 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'appellata sentenza,
In via istruttoria
- Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c. e, in via subordinata, ammettere l'appellata alla prova contraria;
- Ammettere la prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria ex art.183, sesto comma, n.2) c.p.c. della convenuta, con i testi ivi indicati.
Nel merito
- Dichiarare l'inammissibilità e, comunque, rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate, mandando assolta la convenuta da ogni avversaria domanda;
- Accogliere l'appello incidentale sul capo di sentenza relativo al rigetto delle domande di risoluzione, restituzione e risarcimento di cui alle domande riconvenzionali di primo CP_1 grado e per l'effetto
- Accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di appalto di cui agli ordini n. 39 del
20 febbraio 2020 e n. 60 del 23 marzo 2020 per esclusivo grave inadempimento della
e per l'effetto Parte_1
-Dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione in favore della Parte_1 degli acconti percepiti pari ad € 5.436,97, oltre interessi sino al dì della Controparte_1 restituzione, oltre al risarcimento in favore della dei danni subiti e subendi Controparte_1 quantificati in € 2.061,00 o veriore somma accertanda.
- Condannare la alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio;
- Condannare la al risarcimento in favore della dei danni da Parte_1 CP_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa dal Giudice di Appello.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio».
Svolgimento del processo
1. ha convenuto innanzi al Tribunale di Torino, assumendo Parte_1 Controparte_1 di avere ricevuto dalla convenuta gli ordini nn. 39 del 20 febbraio 2020 e 60 del 23 marzo
3 2020, aventi ad oggetto la realizzazione e la fornitura, rispettivamente, di pareti divisorie mobili e di un soppalco in carpenteria metallica per lo stabilimento sito in Volvera, e che, solo nel mese di maggio 2020, a seguito di una comunicazione del direttore dei lavori che la convenuta aveva nominato, aveva appreso dei carichi di incendio previsti per i locali in cui dovevano essere installati i manufatti, i quali avrebbero dovuto essere conformi alla normativa antincendio “REI90”.
L'attrice aveva dedotto l'inadempimento della convenuta per il rifiuto a prendere in consegna le strutture.
L'attrice aveva dunque chiesto la condanna della convenuta a ricevere i manufatti, a pagare il corrispettivo residuo, per complessivi euro 15.933,35, a pagare una somma, da liquidarsi equitativamente, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di fare.
2. si era costituita in giudizio, deducendo che era obbligo dell'attrice, Controparte_1 per diligenza del professionista, assumere tutte le informazioni necessarie a consentire la progettazione di strutture idonee all'installazione nei locali, quindi di strutture conformi anche alla normativa antincendio, e che in ogni caso, in corso d'opera e a fronte delle sue richieste, l'attrice avrebbe dovuto adeguare le strutture ai requisiti antincendio.
La convenuta aveva chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la risoluzione dei contratti per inadempimento dell'attrice, con condanna alla restituzione degli acconti versati, per l'importo di euro 5.436,97, oltre agli interessi, e al risarcimento del danno, corrispondente alle spese sostenute per l'assistenza tecnica, liquidato in euro
2.061,00 o nella somma da accertarsi in corso di causa.
3. Con sentenza n. 601/2023 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le domande e ha compensato per intero le spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base ad un solo articolato Parte_1 motivo e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale sulla Controparte_1 base di un solo articolato motivo e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
4 1. Gli appelli hanno di mira esiti tra loro opposti, quello principale, la conservazione dei contratti e la condanna all'esecuzione, quello incidentale, la risoluzione dei contratti e le accessorie pretese, restitutoria e risarcitoria.
Per il potenziale effetto caducatorio dei titoli, va esaminato prioritariamente l'appello incidentale.
2. Con un unico motivo d'appello, l'appellata-appellante incidentale ha impugnato la sentenza perché non sono stati accertati il grave inadempimento della controparte e gli effetti da esso derivanti.
Il motivo è parzialmente fondato.
Secondo quanto accertato dal tribunale, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui agli ordini nn. 39 e 60 (quest'ultimo emesso in sostituzione del precedente ordine n.
38), e precisamente “a fine periodo lockdown” (p. 7 sent.), sono emerse «problematiche inerenti i criteri antincendio “REI90” […], e a fronte di ciò […] parte attrice avrebbe dovuto fermare la costruzione dei manufatti e non proseguire le lavorazioni intraprese fino a quando la convenuta non avesse fatto chiarezza sulle proprie esigenze e sulle prescrizioni tecniche correlate» (ibidem).
Il tribunale ha ritenuto che l'appellante «ha proseguito nella predisposizione dei beni oggetto dell'ordine pur essendosi resa conto della situazione […] violando la regola di cui all'art. 1175 c.c.» (p. 8 sent.), e che il contratto (rectius i contratti) non è stato “portato a compimento” per colpa dell'appellata, che «non ha fornito indicazioni corrette e complete circa i manufatti da predisporre e i luoghi di installazione degli stessi» (ibidem), e
per questi motivi
, ha rigettato entrambe le domande, di adempimento, proposta dell'appellante, e di risoluzione, proposta dell'appellata.
La sentenza non è perspicua circa la sorte dei contratti: non si comprende infatti se siano ancora eseguibili, ed in quali termini, vista la “predisposizione dei beni” da parte dell'appellante, o se abbiano esaurito ogni utilità, ed in quali termini, visto il disinteresse dell'appellata verso quei “beni”.
L'appellante ha colto la questione, trattandola quale contraddizione della sentenza
(pp. 9 s. cit. app.).
Questa va superata a suo sfavore.
Anzitutto, anche al fine di stabilire la disciplina della fattispecie, occorre chiarire la questione dell'intervenuta esecuzione delle opere, rispetto alla quale l'appellante ha per la verità assunto una posizione ambigua, da un lato definendosi «impresa destinataria di tali
5 ordini che li ha eseguiti – o comunque ha offerto di eseguirli – esattamente secondo quanto era stato richiesto dalla committente» (p. 9 cit. app.), e, dall'altro lato, affermando in modo risoluto l'esecuzione parziale delle commesse [«per quanto riguarda la fornitura di pareti divisorie mobili per ufficio, queste ultime erano state totalmente prodotte ed erano pronte ad essere consegnate (…) || Analogamente era stata avviata la produzione del soppalco in carpenteria pesante», p. 11 cit. app.], mediante il richiamo ai capitoli di prova rilevanti.
L'appellante ha tuttavia omesso di riprodurre il contenuto delle testimonianze di cui ai capitoli di prova.
Dal compendio probatorio, risulta che nessuna delle opere litigiose è stata eseguita.
Il teste “titolare della Lucsistem srl”, incaricata della realizzazione del Testimone_1 soppalco dall'appellante, ha dichiarato che «[l]'ordine poi è stato annullato […] dal sig.
[rappresentante legale dell'appellante] dopo circa 10 giorni» (verbale d'udienza del 14 Per_1 ottobre 2022).
Il teste “socio della Mainardi sistemi”, ha dichiarato di avere Testimone_2 ricevuto dall'appellante due commesse, a circa dieci o quindici giorni di distanza, e che
«la prima è stata […] evasa all'incirca nel mese di maggio 2020, mentre la seconda non
l'abbiamo potuta evadere in quanto ci era stata richiesta dal sig. la certificazione Rei Per_1 per le pareti mobili, che sui nostr[i] prodotti non poteva essere rilasciata. […] la richiesta di certificazione Rei è arrivata all'incirca un 15 giorni prima dell'effettiva consegna del secondo ordine, cioè tra l'inizio di maggio e la metà dello stesso mese» (verbale d'udienza del 14 ottobre 2022).
L'ordine evaso da è quello di cui al n. 40 del 20 febbraio 2020, Testimone_2 mentre quello inevaso è il n. 39, oggetto di lite, avente ad oggetto le pareti da installarsi sul soppalco.
Va allora censurata la sentenza, ove si legge che l'appellante «ha continuato e portato
a termine la predisposizione dei manufatti come ordinati» (p. 7 sent.).
La mancata esecuzione delle opere impone di misurare gli inadempimenti secondo il regime ordinario ex artt. 1218, 1453 ss. c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II^, ord. 11 febbraio
2022, n. 4527: «Le disposizioni previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. || Operano i principi che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c., nel caso in cui l'opera non sia stata
6 eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla»).
La mancata realizzazione delle opere frustra integralmente il sinallagma contrattuale
(art. 1455 c.c.).
Occorre accertare se essa sia imputabile all'appellante.
Giova premettere che le opere oggetto degli ordini non erano conformi ai criteri di prevenzione degli incendi (p. 7 sent.), come del resto si evince dalle difese delle parti circa gli interventi necessari da apportare, indicati anche in sede stragiudiziale.
Per l'appellata, l'appellante sapeva o comunque doveva sapere che i locali, cui erano destinati il soppalco e le pareti divisorie, presentavano il rischio antincendio;
pertanto, la controparte avrebbe dovuto progettare, realizzare e fornire le opere nel rispetto del criterio di prevenzione del rischio.
L'appellante ha allegato che solo il 25 maggio 2020 ha appreso del carico d'incendio del magazzino dal direttore dei lavori nominato dall'appellata (p. 11 cit. app.); nelle difese di primo grado, l'appellante ha riferito di essere rimasta sorpresa della notizia [«Con viva sorpresa, soltanto il successivo 25 maggio 2020, il Direttore dei lavori nominato, ing. , Per_2 riferiva all'esponente che, a seguito di un suo accertamento presso l'archivio degli uffici della società aveva appreso che il carico d'incendio del magazzino ove si voleva CP_1 installare il soppalco risultava sottoposto alla normativa REI90», p. 4 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.].
A convincere è la prospettazione dell'appellata.
Il teste ha dichiarato di avere mostrato al tecnico dell'appellante un Testimone_3 laboratorio, «spiegandogli che era un laboratorio chimico dicendogli che doveva essere posizionato sotto il soppalco da realizzare e gli ho anche fatto vedere le cappe chimiche»
(verbale d'udienza del 29 aprile 2022).
L'appellante ha eccepito l'incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) nella memoria di replica di primo grado (p. 3).
L'eccezione è tardiva: «[l]'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non
è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova» (Cass. civ., sez. un., sent. 6 aprile 2023, n. 9456).
L'attendibilità del teste riposa sulla precisa articolazione del racconto della vicenda.
7 Il giudizio non è minato dal fatto che il teste ha dichiarato di essere Testimone_4 stato presente al sopralluogo preliminare, come eccepito da parte appellante.
La circostanza oggetto del contrasto è un aspetto secondario, che può sfuggire alla memoria, considerato anche che sono stati fatti più sopralluoghi, come dichiarato sia da
, sia dall'ulteriore teste tecnico incaricato dall'appellante Testimone_3 Testimone_5 di eseguire i rilievi (verbale d'udienza del 29 aprile 2022); del resto, la stessa appellante ha ammesso l'insufficienza del rilievo, atteso che ben può essere inattendibile LF
(«È quindi evidente che uno dei due mente», p. 19 comp. conc. app.). Tes_4
In ogni caso, si osserva che ha esposto che al primo sopralluogo era Testimone_5 presente soltanto “il figlio del sig. ” (ibidem). Parte_2 ha dal canto suo affermato di non avere notato la presenza di cappe Testimone_5 chimiche.
Questa dichiarazione non è attendibile.
Invero, nel disegno allegato al primo ordine inerente al soppalco, il numero 38, poi sostituito dal numero 60, l'appellante aveva riportato la presenza di un locale “ATEX”, che
è un'area connotata da atmosfere anche solo potenzialmente esplosive [cfr. art. 2, n. 4), direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, che definisce l'atmosfera esplosiva «una miscela contenente aria, a condizioni atmosferiche, sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'intera miscela non bruciata»].
In merito, l'appellante ha asserito che «il sopralluogo, […], aveva ad oggetto il locale magazzino e la presenza del locale ATEX, mai visionato dagli incaricati dell'esponente, era stato riportata nella planimetria esclusivamente per completezza, onde correttamente individuare il posizionamento planimetrico del diverso locale oggetto del sopralluogo», p. 16 comp. conc.).
Se il tecnico dell'appellante è stato in grado di redigere una planimetria, riportando ogni elemento “per completezza”, è logico presupposto che il sopralluogo sia stato a sua volta completo.
Pertanto, è quantomeno verosimile, quindi da preferire, la versione del primo teste, per la quale il tecnico dell'appellante era stato reso edotto della presenza di un laboratorio chimico, anche mediante indicazione delle cappe chimiche.
8 La verosimiglianza è suffragata dalla comunicazione dell'appellata, datata 15 giugno
2020, rivolta all'appellante a controversia insorta (in sede stragiudiziale), ove è riportato che «[l]a Vi ha richiesto, […], la realizzazione di una struttura conforme a tutti i CP_1 requisiti di legge e tale da poter essere inserita all'interno dei locali da Voi visionati ove
l'azienda svolge attività chimica, come a Voi ben noto» (doc. n. 7 fasc. primo grado appellata).
Nelle more della preparazione del nuovo ordine relativo al soppalco, dando corso alle pregresse interlocuzioni, l'appellante ha comunicato all'appellata il 19 marzo 2020: «Se inoltre avete a magazzino del materiale altamente infiammabile occorre verificare se i vigili del fuoco autorizzano il tipo di struttura in fase di costruzione (verniciatura a polveri epossidiche) e le pareti divisorie da inserire sotto soppalco che non sono state considerate con pannellatura ignifuga, che avrebbe avuto un altro costo» (doc. n. 2 fasc. primo grado appellata).
La comunicazione dimostra che, prima ancora dell'emissione del nuovo ordine n. 60, il tema del rischio incendio era noto alle parti.
Dalla comunicazione non risulta quando l'appellante ha conosciuto le circostanze evocative del rischio, sicché, in difetto di più precise allegazioni, non si può escludere che la comunicazione si ponga in continuità con quanto appreso in sede di sopralluogo.
Il nuovo ordine è stato in seguito valutato dal geometra , quale Persona_3 tecnico dell'appellata, le cui considerazioni sono state inoltrate all'appellante il 24 marzo
2020, tra le quali merita di essere evidenziata la seguente: «Relativamente al pavimento lamiera + truciolare ricordo che occorre verificarne le caratteristiche dal punto di vista della
Prevenzione Incendi (di cui io non sono competente), essendo il Vostro ambiente soggetto a
CPI» (doc. n. 3 fasc. primo grado appellata), ove per “CPI”, e sulla base delle difese delle parti, si intende il certificato di prevenzione incendi.
Tutte le prove menzionate smentiscono la “sorpresa” dell'appellante nell'apprendere del rischio incendio solo al momento della ricezione del parere del direttore dei lavori.
Anche l'ignoranza dell'appellante circa la più precisa circostanza della sussistenza di un carico di incendio “R90”, denunciata dalla stessa nella lettera del 26 maggio 2020 inviata all'appellata (doc. n. 7 fasc. primo grado appellante), non trova riscontro.
Il teste ha dichiarato che l'ordine per la realizzazione del soppalco è Testimone_1 stato annullato dopo dieci giorni e il suo incarico risaliva al marzo 2020, come riporta la stessa appellante nel capitolo di prova [«nel mese di marzo 2020 la società Parte_1
9 incaricava con sede in Campodarsego (PD), di procedere alla realizzazione Controparte_2 delle strutture necessario per l'esecuzione del soppalco di cui all'ordine n.60/2020 formulato da , p. 11 cit. app.], mentre il teste ha esposto CP_1 Testimone_2 che la notizia della necessità della “certificazione Rei”, quale motivo della non evasione dell'ordine relativo alle pareti, gli era arrivata “tra l'inizio di maggio e la metà dello stesso mese” (verbale d'udienza del 14 ottobre 2022).
Risulta allora che la circostanza del carico di incendio era nota all'appellante prima della presa di posizione del direttore dei lavori, risalente al 25 maggio 2020.
Si deve concludere che l'appellante aveva contezza del problema della prevenzione del rischio incendi nei locali interessati dai manufatti.
È pacifico tra le parti che l'appellante era incaricata di progettare le opere.
L'appellante avrebbe dovuto farlo, tenendo conto del problema del rischio di incendi
(art. 1176, co. 2, c.c.).
Come si legge in dottrina, anche in caso di «approvazione del progetto da parte del committente […] l'appaltatore resta sempre e comunque responsabile […] della correttezza tecnica del progetto, tanto se l'abbia redatto lui personalmente, quanto se abbia conferito
l'incarico ad un terzo, nei limiti, […] della perizia tecnica a cui è tenuto. Di norma, infatti, il committente non è un esperto dell'arte (e, se anche lo fosse, questa sua qualità non rileverebbe nella definizione dei rapporti contrattuali); di conseguenza, l'appaltatore risponde dei vizi del progetto anche se questi dovessero derivare da espresse richieste del committente».
Il dovere di diligenza professionale impedisce all'appellante di invocare l'ignoranza di informazioni più precise sullo stato delle cose, ammesso che ve ne fosse bisogno [cfr. la giurisprudenza che afferma la responsabilità dell'appaltatore che non controlli la bontà tecnica del progetto ricevuto dal committente al fine di segnalare manchevolezze in senso lato (per tutte, v. Cass. civ., sez. II^, ord. 18 aprile 2025, n. 10231), attività che consta evidentemente di un momento di percezione dei dati e di un momento di valutazione].
Anzi, il richiamo all'ignoranza evoca la colpa.
Invero, l'appellante sapeva sin dall'inizio della presenza di un laboratorio chimico o comunque di un locale “ATEX” e, in ogni caso, aveva colto il problema della prevenzione incendi (v. la comunicazione del 19 marzo 2020), pertanto avrebbe dovuto fare la giusta approfondita istruttoria, se del caso tramite la richiesta di informazioni o di chiarimenti all'appellata, per offrirle il prodotto tecnicamente corretto, quindi effettivamente utile.
10 L'omessa esecuzione delle opere non è dipesa da lacune informative da imputare alla parte appellata, la quale si era affidata alla professionalità dell'appaltatrice e che, ancora nella comunicazione del 24 marzo 2020, evidenziava, benché indirettamente, che il locale interessato era oggetto di certificato di prevenzione incendi.
È l'appellante la responsabile dell'insuccesso dei contratti per avere elaborato delle opere che non tenevano conto del rischio di incendi, di cui era a conoscenza, da integrare, se necessario, mediante l'acquisizione di ogni informazione utile.
L'inadempimento dell'appellante giustifica la risoluzione dei due contratti di appalto.
La retroattività della risoluzione obbliga l'appellante a restituire le somme pagate in anticipo dall'appellata (art. 1458, co. 1, c.c.).
L'appellante è quindi condannata al pagamento della somma di euro 5.436,96 (docc. nn.
3-6 fasc. primo grado appellante).
Sono dovuti altresì gli interessi con decorrenza dalla domanda (art. 2033 c.c.; v.
Cass. civ., sez. II^, ord. 8 novembre 2024, n. 28838, Cass. civ., sez. I^, sent. 8 gennaio
2025, n. 423), e al saggio ex art. 1284, co. 4, c.c., in quanto le parti non hanno pattuito alcunché in merito e, più in generale, in ordine agli effetti della risoluzione.
Non merita invece accoglimento la pretesa risarcitoria avanzata dall'appellata e pari alle spese sostenute per gli incarichi conferiti ai tecnici.
L'appellata ha prodotto “Proforma N° 202 0 _10 5A” di , per l'importo Persona_4 di euro 1.562,00 (doc. n. 9 fasc. primo grado appellata), e la fattura dello studio tecnico per l'importo di euro 2.652,00 (doc. n. 10 fasc. primo grado appellata). Persona_5
Si osserva anzitutto che la somma pretesa è inferiore, pari ad euro 2.061,00, ed in assenza di più precise allegazioni non è possibile stabilire a quale prestazione riferirla.
Inoltre, l'appellata non ha prodotto la prova del pagamento in tempo utile.
Invero, soltanto con l'occasione del deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3),
c.p.c., l'appellata ha prodotto quello che appare l'esito di un bonifico per l'importo di euro
1.562,00 a favore di , eseguito il 27 maggio 2021 (doc. n. 26 fasc. primo Persona_4 grado appellata), quindi successivamente alla costituzione in giudizio in primo grado, ove la parte aveva dedotto la perdita per la spesa in parola.
La produzione è tardiva, perché compiuta in violazione del sistema delle preclusioni processuali.
Il motivo è parzialmente accolto.
3. L'accoglimento dell'appello incidentale implica il rigetto di quello principale.
11 4. L'appellata ha domandato la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
La domanda non è fondata.
Oltre alla totale assenza di prova dell'an del danno, va rilevata l'assenza del requisito della soccombenza integrale del danneggiante (art. 96, co. 1, c.p.c.), visto il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'appellata.
La domanda è rigettata.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
All'esito del processo, l'appellante ha visto il rigetto delle sue domande, mentre sono state accolte tutte le domande dell'appellata, ad eccezione di quella risarcitoria.
Non rileva, nel giudizio di soccombenza, il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, accessoria e di natura processuale, perché estranea all'oggetto o merito del processo, costituendo un posterius e non un prius della decisione di merito (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord. 23 giugno 2022, n. 20317).
Ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese soltanto parziale (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Le spese processuali devono essere compensate nella misura di un quinto e per la parte restante sono poste a carico dell'appellante principale.
La parte compensata è così determinata tenuto conto della marginalità della pretesa risarcitoria dell'appellata, sia in termini di impatto sull'attività processuale (minime sono state le difese delle parti in merito), sia in termini di valore, rispetto a quello complessivo dei contratti azionati e impugnati.
Il valore della controversia è determinato in base all'entità delle prestazioni dedotte nei contatti risolti (scaglione euro 5.201,00-26.000,00), dato che esprime il reale valore degli interessi sottesi alle plurime domande.
Per le spese processuali del primo grado di giudizio, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Le spese processuali sono liquidate nelle somme di euro 5.077,00 per compensi
(euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per
12 la fase istruttoria, euro 1.701,00 per la fase decisionale), euro 289,76 per spese (di cui euro 237,00 per contributo unificato ed euro 52,76 per intimazione dei testimoni), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Anche per le spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), euro 355,50 per spese
(contributo unificato), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello principale genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 601/2023, emessa dal Tribunale di Torino il 9 febbraio 2023: risolve i contratti stipulati tra le parti di cui agli ordini nn. 39 del 20 febbraio 2020 e
60 del 23 marzo 2020; condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
5.436,96, oltre agli interessi nella misura di cui in parte motiva, a titolo di restituzione di quanto pagato in esecuzione dei contratti;
rigetta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1 rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 rigetta la domanda proposta da di condanna di ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 96, co. 1, c.p.c.; compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura di un quinto e condanna al rimborso a favore di delle stesse Parte_1 Controparte_1 nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nelle somme di euro 5.077,00 per compensi, euro 289,76 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle
13 rispettive aliquote di legge;
compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura di un quinto e condanna al rimborso a favore di delle stesse Parte_1 Controparte_1 nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 4.888,00 per compensi, euro 355,50 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 limitatamente all'appello principale.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1122/2023 promossa da
(p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alessandro Guglielmino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Torino, via Morghen n. 28 appellante contro
(p. i.v.a. ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, difesa dall'avv. Daniela Peiranis, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Moncalieri, Via A. De Gasperi, n. 25/A appellata-appellante incidentale
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma dell'appellata sentenza,
In via istruttoria
- Ammettere la prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria ex art.183, sesto comma, n.2) c.p.c. dell'appellante, con i testi ivi indicati.
Nel merito
- Accertato e dichiarato il grave inadempimento della società in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore,
dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a ricevere, in esecuzione degli accordi contrattuali, le “pareti divisorie mobili” e il “soppalco in carpenteria metallica” oggetto degli ordini n.39 del
20.2.2020 e n.60 del 23.3.2020 dalla stessa effettuati ed a consentire a la Parte_1 consegna dei materiali e delle strutture oggetto dei predetti ordini, per le ragioni ed i motivi tutti di cui in atti;
dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della società della Parte_1 somma di euro 5.525,32 oltre IVA per l'ordine n.39 del 20.2.2020 e di euro 7.534,80 oltre
IVA per l'ordine n.60 del 23.3.2020, e così complessivamente euro 15.933,35, per le ragioni ed i motivi tutti di cui in atti;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.614bis c.p.c., dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, nel caso di rifiuto Controparte_1
o mancato adempimento all'obbligo di ricevere la merce e le strutture da consegnarsi da parte di al pagamento, a favore di quest'ultima, di una somma di denaro, da Parte_1 determinarsi in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna a ricevere le “pareti divisorie mobili” e il “soppalco in carpenteria metallica” oggetto degli ordini n.39 del 20.2.2020 e n.60 del 23.3.2020 ed a consentire a la consegna dei relativi materiali e strutture. Parte_1
- Rigettare l'appello incidentale proposto dalla società in quanto Controparte_1 inammissibile e, in ogni caso, privo di fondamento.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio».
2 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'appellata sentenza,
In via istruttoria
- Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3) c.p.c. e, in via subordinata, ammettere l'appellata alla prova contraria;
- Ammettere la prova per testi sulle circostanze di cui alla memoria ex art.183, sesto comma, n.2) c.p.c. della convenuta, con i testi ivi indicati.
Nel merito
- Dichiarare l'inammissibilità e, comunque, rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate, mandando assolta la convenuta da ogni avversaria domanda;
- Accogliere l'appello incidentale sul capo di sentenza relativo al rigetto delle domande di risoluzione, restituzione e risarcimento di cui alle domande riconvenzionali di primo CP_1 grado e per l'effetto
- Accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di appalto di cui agli ordini n. 39 del
20 febbraio 2020 e n. 60 del 23 marzo 2020 per esclusivo grave inadempimento della
e per l'effetto Parte_1
-Dichiarare tenuta e condannare la alla restituzione in favore della Parte_1 degli acconti percepiti pari ad € 5.436,97, oltre interessi sino al dì della Controparte_1 restituzione, oltre al risarcimento in favore della dei danni subiti e subendi Controparte_1 quantificati in € 2.061,00 o veriore somma accertanda.
- Condannare la alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio;
- Condannare la al risarcimento in favore della dei danni da Parte_1 CP_1 lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa dal Giudice di Appello.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio».
Svolgimento del processo
1. ha convenuto innanzi al Tribunale di Torino, assumendo Parte_1 Controparte_1 di avere ricevuto dalla convenuta gli ordini nn. 39 del 20 febbraio 2020 e 60 del 23 marzo
3 2020, aventi ad oggetto la realizzazione e la fornitura, rispettivamente, di pareti divisorie mobili e di un soppalco in carpenteria metallica per lo stabilimento sito in Volvera, e che, solo nel mese di maggio 2020, a seguito di una comunicazione del direttore dei lavori che la convenuta aveva nominato, aveva appreso dei carichi di incendio previsti per i locali in cui dovevano essere installati i manufatti, i quali avrebbero dovuto essere conformi alla normativa antincendio “REI90”.
L'attrice aveva dedotto l'inadempimento della convenuta per il rifiuto a prendere in consegna le strutture.
L'attrice aveva dunque chiesto la condanna della convenuta a ricevere i manufatti, a pagare il corrispettivo residuo, per complessivi euro 15.933,35, a pagare una somma, da liquidarsi equitativamente, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna di fare.
2. si era costituita in giudizio, deducendo che era obbligo dell'attrice, Controparte_1 per diligenza del professionista, assumere tutte le informazioni necessarie a consentire la progettazione di strutture idonee all'installazione nei locali, quindi di strutture conformi anche alla normativa antincendio, e che in ogni caso, in corso d'opera e a fronte delle sue richieste, l'attrice avrebbe dovuto adeguare le strutture ai requisiti antincendio.
La convenuta aveva chiesto il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la risoluzione dei contratti per inadempimento dell'attrice, con condanna alla restituzione degli acconti versati, per l'importo di euro 5.436,97, oltre agli interessi, e al risarcimento del danno, corrispondente alle spese sostenute per l'assistenza tecnica, liquidato in euro
2.061,00 o nella somma da accertarsi in corso di causa.
3. Con sentenza n. 601/2023 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato tutte le domande e ha compensato per intero le spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello in base ad un solo articolato Parte_1 motivo e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale sulla Controparte_1 base di un solo articolato motivo e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
4 1. Gli appelli hanno di mira esiti tra loro opposti, quello principale, la conservazione dei contratti e la condanna all'esecuzione, quello incidentale, la risoluzione dei contratti e le accessorie pretese, restitutoria e risarcitoria.
Per il potenziale effetto caducatorio dei titoli, va esaminato prioritariamente l'appello incidentale.
2. Con un unico motivo d'appello, l'appellata-appellante incidentale ha impugnato la sentenza perché non sono stati accertati il grave inadempimento della controparte e gli effetti da esso derivanti.
Il motivo è parzialmente fondato.
Secondo quanto accertato dal tribunale, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui agli ordini nn. 39 e 60 (quest'ultimo emesso in sostituzione del precedente ordine n.
38), e precisamente “a fine periodo lockdown” (p. 7 sent.), sono emerse «problematiche inerenti i criteri antincendio “REI90” […], e a fronte di ciò […] parte attrice avrebbe dovuto fermare la costruzione dei manufatti e non proseguire le lavorazioni intraprese fino a quando la convenuta non avesse fatto chiarezza sulle proprie esigenze e sulle prescrizioni tecniche correlate» (ibidem).
Il tribunale ha ritenuto che l'appellante «ha proseguito nella predisposizione dei beni oggetto dell'ordine pur essendosi resa conto della situazione […] violando la regola di cui all'art. 1175 c.c.» (p. 8 sent.), e che il contratto (rectius i contratti) non è stato “portato a compimento” per colpa dell'appellata, che «non ha fornito indicazioni corrette e complete circa i manufatti da predisporre e i luoghi di installazione degli stessi» (ibidem), e
per questi motivi
, ha rigettato entrambe le domande, di adempimento, proposta dell'appellante, e di risoluzione, proposta dell'appellata.
La sentenza non è perspicua circa la sorte dei contratti: non si comprende infatti se siano ancora eseguibili, ed in quali termini, vista la “predisposizione dei beni” da parte dell'appellante, o se abbiano esaurito ogni utilità, ed in quali termini, visto il disinteresse dell'appellata verso quei “beni”.
L'appellante ha colto la questione, trattandola quale contraddizione della sentenza
(pp. 9 s. cit. app.).
Questa va superata a suo sfavore.
Anzitutto, anche al fine di stabilire la disciplina della fattispecie, occorre chiarire la questione dell'intervenuta esecuzione delle opere, rispetto alla quale l'appellante ha per la verità assunto una posizione ambigua, da un lato definendosi «impresa destinataria di tali
5 ordini che li ha eseguiti – o comunque ha offerto di eseguirli – esattamente secondo quanto era stato richiesto dalla committente» (p. 9 cit. app.), e, dall'altro lato, affermando in modo risoluto l'esecuzione parziale delle commesse [«per quanto riguarda la fornitura di pareti divisorie mobili per ufficio, queste ultime erano state totalmente prodotte ed erano pronte ad essere consegnate (…) || Analogamente era stata avviata la produzione del soppalco in carpenteria pesante», p. 11 cit. app.], mediante il richiamo ai capitoli di prova rilevanti.
L'appellante ha tuttavia omesso di riprodurre il contenuto delle testimonianze di cui ai capitoli di prova.
Dal compendio probatorio, risulta che nessuna delle opere litigiose è stata eseguita.
Il teste “titolare della Lucsistem srl”, incaricata della realizzazione del Testimone_1 soppalco dall'appellante, ha dichiarato che «[l]'ordine poi è stato annullato […] dal sig.
[rappresentante legale dell'appellante] dopo circa 10 giorni» (verbale d'udienza del 14 Per_1 ottobre 2022).
Il teste “socio della Mainardi sistemi”, ha dichiarato di avere Testimone_2 ricevuto dall'appellante due commesse, a circa dieci o quindici giorni di distanza, e che
«la prima è stata […] evasa all'incirca nel mese di maggio 2020, mentre la seconda non
l'abbiamo potuta evadere in quanto ci era stata richiesta dal sig. la certificazione Rei Per_1 per le pareti mobili, che sui nostr[i] prodotti non poteva essere rilasciata. […] la richiesta di certificazione Rei è arrivata all'incirca un 15 giorni prima dell'effettiva consegna del secondo ordine, cioè tra l'inizio di maggio e la metà dello stesso mese» (verbale d'udienza del 14 ottobre 2022).
L'ordine evaso da è quello di cui al n. 40 del 20 febbraio 2020, Testimone_2 mentre quello inevaso è il n. 39, oggetto di lite, avente ad oggetto le pareti da installarsi sul soppalco.
Va allora censurata la sentenza, ove si legge che l'appellante «ha continuato e portato
a termine la predisposizione dei manufatti come ordinati» (p. 7 sent.).
La mancata esecuzione delle opere impone di misurare gli inadempimenti secondo il regime ordinario ex artt. 1218, 1453 ss. c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II^, ord. 11 febbraio
2022, n. 4527: «Le disposizioni previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. || Operano i principi che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c., nel caso in cui l'opera non sia stata
6 eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla»).
La mancata realizzazione delle opere frustra integralmente il sinallagma contrattuale
(art. 1455 c.c.).
Occorre accertare se essa sia imputabile all'appellante.
Giova premettere che le opere oggetto degli ordini non erano conformi ai criteri di prevenzione degli incendi (p. 7 sent.), come del resto si evince dalle difese delle parti circa gli interventi necessari da apportare, indicati anche in sede stragiudiziale.
Per l'appellata, l'appellante sapeva o comunque doveva sapere che i locali, cui erano destinati il soppalco e le pareti divisorie, presentavano il rischio antincendio;
pertanto, la controparte avrebbe dovuto progettare, realizzare e fornire le opere nel rispetto del criterio di prevenzione del rischio.
L'appellante ha allegato che solo il 25 maggio 2020 ha appreso del carico d'incendio del magazzino dal direttore dei lavori nominato dall'appellata (p. 11 cit. app.); nelle difese di primo grado, l'appellante ha riferito di essere rimasta sorpresa della notizia [«Con viva sorpresa, soltanto il successivo 25 maggio 2020, il Direttore dei lavori nominato, ing. , Per_2 riferiva all'esponente che, a seguito di un suo accertamento presso l'archivio degli uffici della società aveva appreso che il carico d'incendio del magazzino ove si voleva CP_1 installare il soppalco risultava sottoposto alla normativa REI90», p. 4 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.].
A convincere è la prospettazione dell'appellata.
Il teste ha dichiarato di avere mostrato al tecnico dell'appellante un Testimone_3 laboratorio, «spiegandogli che era un laboratorio chimico dicendogli che doveva essere posizionato sotto il soppalco da realizzare e gli ho anche fatto vedere le cappe chimiche»
(verbale d'udienza del 29 aprile 2022).
L'appellante ha eccepito l'incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) nella memoria di replica di primo grado (p. 3).
L'eccezione è tardiva: «[l]'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non
è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova» (Cass. civ., sez. un., sent. 6 aprile 2023, n. 9456).
L'attendibilità del teste riposa sulla precisa articolazione del racconto della vicenda.
7 Il giudizio non è minato dal fatto che il teste ha dichiarato di essere Testimone_4 stato presente al sopralluogo preliminare, come eccepito da parte appellante.
La circostanza oggetto del contrasto è un aspetto secondario, che può sfuggire alla memoria, considerato anche che sono stati fatti più sopralluoghi, come dichiarato sia da
, sia dall'ulteriore teste tecnico incaricato dall'appellante Testimone_3 Testimone_5 di eseguire i rilievi (verbale d'udienza del 29 aprile 2022); del resto, la stessa appellante ha ammesso l'insufficienza del rilievo, atteso che ben può essere inattendibile LF
(«È quindi evidente che uno dei due mente», p. 19 comp. conc. app.). Tes_4
In ogni caso, si osserva che ha esposto che al primo sopralluogo era Testimone_5 presente soltanto “il figlio del sig. ” (ibidem). Parte_2 ha dal canto suo affermato di non avere notato la presenza di cappe Testimone_5 chimiche.
Questa dichiarazione non è attendibile.
Invero, nel disegno allegato al primo ordine inerente al soppalco, il numero 38, poi sostituito dal numero 60, l'appellante aveva riportato la presenza di un locale “ATEX”, che
è un'area connotata da atmosfere anche solo potenzialmente esplosive [cfr. art. 2, n. 4), direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, che definisce l'atmosfera esplosiva «una miscela contenente aria, a condizioni atmosferiche, sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'intera miscela non bruciata»].
In merito, l'appellante ha asserito che «il sopralluogo, […], aveva ad oggetto il locale magazzino e la presenza del locale ATEX, mai visionato dagli incaricati dell'esponente, era stato riportata nella planimetria esclusivamente per completezza, onde correttamente individuare il posizionamento planimetrico del diverso locale oggetto del sopralluogo», p. 16 comp. conc.).
Se il tecnico dell'appellante è stato in grado di redigere una planimetria, riportando ogni elemento “per completezza”, è logico presupposto che il sopralluogo sia stato a sua volta completo.
Pertanto, è quantomeno verosimile, quindi da preferire, la versione del primo teste, per la quale il tecnico dell'appellante era stato reso edotto della presenza di un laboratorio chimico, anche mediante indicazione delle cappe chimiche.
8 La verosimiglianza è suffragata dalla comunicazione dell'appellata, datata 15 giugno
2020, rivolta all'appellante a controversia insorta (in sede stragiudiziale), ove è riportato che «[l]a Vi ha richiesto, […], la realizzazione di una struttura conforme a tutti i CP_1 requisiti di legge e tale da poter essere inserita all'interno dei locali da Voi visionati ove
l'azienda svolge attività chimica, come a Voi ben noto» (doc. n. 7 fasc. primo grado appellata).
Nelle more della preparazione del nuovo ordine relativo al soppalco, dando corso alle pregresse interlocuzioni, l'appellante ha comunicato all'appellata il 19 marzo 2020: «Se inoltre avete a magazzino del materiale altamente infiammabile occorre verificare se i vigili del fuoco autorizzano il tipo di struttura in fase di costruzione (verniciatura a polveri epossidiche) e le pareti divisorie da inserire sotto soppalco che non sono state considerate con pannellatura ignifuga, che avrebbe avuto un altro costo» (doc. n. 2 fasc. primo grado appellata).
La comunicazione dimostra che, prima ancora dell'emissione del nuovo ordine n. 60, il tema del rischio incendio era noto alle parti.
Dalla comunicazione non risulta quando l'appellante ha conosciuto le circostanze evocative del rischio, sicché, in difetto di più precise allegazioni, non si può escludere che la comunicazione si ponga in continuità con quanto appreso in sede di sopralluogo.
Il nuovo ordine è stato in seguito valutato dal geometra , quale Persona_3 tecnico dell'appellata, le cui considerazioni sono state inoltrate all'appellante il 24 marzo
2020, tra le quali merita di essere evidenziata la seguente: «Relativamente al pavimento lamiera + truciolare ricordo che occorre verificarne le caratteristiche dal punto di vista della
Prevenzione Incendi (di cui io non sono competente), essendo il Vostro ambiente soggetto a
CPI» (doc. n. 3 fasc. primo grado appellata), ove per “CPI”, e sulla base delle difese delle parti, si intende il certificato di prevenzione incendi.
Tutte le prove menzionate smentiscono la “sorpresa” dell'appellante nell'apprendere del rischio incendio solo al momento della ricezione del parere del direttore dei lavori.
Anche l'ignoranza dell'appellante circa la più precisa circostanza della sussistenza di un carico di incendio “R90”, denunciata dalla stessa nella lettera del 26 maggio 2020 inviata all'appellata (doc. n. 7 fasc. primo grado appellante), non trova riscontro.
Il teste ha dichiarato che l'ordine per la realizzazione del soppalco è Testimone_1 stato annullato dopo dieci giorni e il suo incarico risaliva al marzo 2020, come riporta la stessa appellante nel capitolo di prova [«nel mese di marzo 2020 la società Parte_1
9 incaricava con sede in Campodarsego (PD), di procedere alla realizzazione Controparte_2 delle strutture necessario per l'esecuzione del soppalco di cui all'ordine n.60/2020 formulato da , p. 11 cit. app.], mentre il teste ha esposto CP_1 Testimone_2 che la notizia della necessità della “certificazione Rei”, quale motivo della non evasione dell'ordine relativo alle pareti, gli era arrivata “tra l'inizio di maggio e la metà dello stesso mese” (verbale d'udienza del 14 ottobre 2022).
Risulta allora che la circostanza del carico di incendio era nota all'appellante prima della presa di posizione del direttore dei lavori, risalente al 25 maggio 2020.
Si deve concludere che l'appellante aveva contezza del problema della prevenzione del rischio incendi nei locali interessati dai manufatti.
È pacifico tra le parti che l'appellante era incaricata di progettare le opere.
L'appellante avrebbe dovuto farlo, tenendo conto del problema del rischio di incendi
(art. 1176, co. 2, c.c.).
Come si legge in dottrina, anche in caso di «approvazione del progetto da parte del committente […] l'appaltatore resta sempre e comunque responsabile […] della correttezza tecnica del progetto, tanto se l'abbia redatto lui personalmente, quanto se abbia conferito
l'incarico ad un terzo, nei limiti, […] della perizia tecnica a cui è tenuto. Di norma, infatti, il committente non è un esperto dell'arte (e, se anche lo fosse, questa sua qualità non rileverebbe nella definizione dei rapporti contrattuali); di conseguenza, l'appaltatore risponde dei vizi del progetto anche se questi dovessero derivare da espresse richieste del committente».
Il dovere di diligenza professionale impedisce all'appellante di invocare l'ignoranza di informazioni più precise sullo stato delle cose, ammesso che ve ne fosse bisogno [cfr. la giurisprudenza che afferma la responsabilità dell'appaltatore che non controlli la bontà tecnica del progetto ricevuto dal committente al fine di segnalare manchevolezze in senso lato (per tutte, v. Cass. civ., sez. II^, ord. 18 aprile 2025, n. 10231), attività che consta evidentemente di un momento di percezione dei dati e di un momento di valutazione].
Anzi, il richiamo all'ignoranza evoca la colpa.
Invero, l'appellante sapeva sin dall'inizio della presenza di un laboratorio chimico o comunque di un locale “ATEX” e, in ogni caso, aveva colto il problema della prevenzione incendi (v. la comunicazione del 19 marzo 2020), pertanto avrebbe dovuto fare la giusta approfondita istruttoria, se del caso tramite la richiesta di informazioni o di chiarimenti all'appellata, per offrirle il prodotto tecnicamente corretto, quindi effettivamente utile.
10 L'omessa esecuzione delle opere non è dipesa da lacune informative da imputare alla parte appellata, la quale si era affidata alla professionalità dell'appaltatrice e che, ancora nella comunicazione del 24 marzo 2020, evidenziava, benché indirettamente, che il locale interessato era oggetto di certificato di prevenzione incendi.
È l'appellante la responsabile dell'insuccesso dei contratti per avere elaborato delle opere che non tenevano conto del rischio di incendi, di cui era a conoscenza, da integrare, se necessario, mediante l'acquisizione di ogni informazione utile.
L'inadempimento dell'appellante giustifica la risoluzione dei due contratti di appalto.
La retroattività della risoluzione obbliga l'appellante a restituire le somme pagate in anticipo dall'appellata (art. 1458, co. 1, c.c.).
L'appellante è quindi condannata al pagamento della somma di euro 5.436,96 (docc. nn.
3-6 fasc. primo grado appellante).
Sono dovuti altresì gli interessi con decorrenza dalla domanda (art. 2033 c.c.; v.
Cass. civ., sez. II^, ord. 8 novembre 2024, n. 28838, Cass. civ., sez. I^, sent. 8 gennaio
2025, n. 423), e al saggio ex art. 1284, co. 4, c.c., in quanto le parti non hanno pattuito alcunché in merito e, più in generale, in ordine agli effetti della risoluzione.
Non merita invece accoglimento la pretesa risarcitoria avanzata dall'appellata e pari alle spese sostenute per gli incarichi conferiti ai tecnici.
L'appellata ha prodotto “Proforma N° 202 0 _10 5A” di , per l'importo Persona_4 di euro 1.562,00 (doc. n. 9 fasc. primo grado appellata), e la fattura dello studio tecnico per l'importo di euro 2.652,00 (doc. n. 10 fasc. primo grado appellata). Persona_5
Si osserva anzitutto che la somma pretesa è inferiore, pari ad euro 2.061,00, ed in assenza di più precise allegazioni non è possibile stabilire a quale prestazione riferirla.
Inoltre, l'appellata non ha prodotto la prova del pagamento in tempo utile.
Invero, soltanto con l'occasione del deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3),
c.p.c., l'appellata ha prodotto quello che appare l'esito di un bonifico per l'importo di euro
1.562,00 a favore di , eseguito il 27 maggio 2021 (doc. n. 26 fasc. primo Persona_4 grado appellata), quindi successivamente alla costituzione in giudizio in primo grado, ove la parte aveva dedotto la perdita per la spesa in parola.
La produzione è tardiva, perché compiuta in violazione del sistema delle preclusioni processuali.
Il motivo è parzialmente accolto.
3. L'accoglimento dell'appello incidentale implica il rigetto di quello principale.
11 4. L'appellata ha domandato la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
La domanda non è fondata.
Oltre alla totale assenza di prova dell'an del danno, va rilevata l'assenza del requisito della soccombenza integrale del danneggiante (art. 96, co. 1, c.p.c.), visto il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'appellata.
La domanda è rigettata.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
All'esito del processo, l'appellante ha visto il rigetto delle sue domande, mentre sono state accolte tutte le domande dell'appellata, ad eccezione di quella risarcitoria.
Non rileva, nel giudizio di soccombenza, il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, accessoria e di natura processuale, perché estranea all'oggetto o merito del processo, costituendo un posterius e non un prius della decisione di merito (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord. 23 giugno 2022, n. 20317).
Ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese soltanto parziale (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Le spese processuali devono essere compensate nella misura di un quinto e per la parte restante sono poste a carico dell'appellante principale.
La parte compensata è così determinata tenuto conto della marginalità della pretesa risarcitoria dell'appellata, sia in termini di impatto sull'attività processuale (minime sono state le difese delle parti in merito), sia in termini di valore, rispetto a quello complessivo dei contratti azionati e impugnati.
Il valore della controversia è determinato in base all'entità delle prestazioni dedotte nei contatti risolti (scaglione euro 5.201,00-26.000,00), dato che esprime il reale valore degli interessi sottesi alle plurime domande.
Per le spese processuali del primo grado di giudizio, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Le spese processuali sono liquidate nelle somme di euro 5.077,00 per compensi
(euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per
12 la fase istruttoria, euro 1.701,00 per la fase decisionale), euro 289,76 per spese (di cui euro 237,00 per contributo unificato ed euro 52,76 per intimazione dei testimoni), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Anche per le spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), euro 355,50 per spese
(contributo unificato), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello principale genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 601/2023, emessa dal Tribunale di Torino il 9 febbraio 2023: risolve i contratti stipulati tra le parti di cui agli ordini nn. 39 del 20 febbraio 2020 e
60 del 23 marzo 2020; condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
5.436,96, oltre agli interessi nella misura di cui in parte motiva, a titolo di restituzione di quanto pagato in esecuzione dei contratti;
rigetta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1 rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 rigetta la domanda proposta da di condanna di ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 96, co. 1, c.p.c.; compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura di un quinto e condanna al rimborso a favore di delle stesse Parte_1 Controparte_1 nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nelle somme di euro 5.077,00 per compensi, euro 289,76 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle
13 rispettive aliquote di legge;
compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura di un quinto e condanna al rimborso a favore di delle stesse Parte_1 Controparte_1 nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro 4.888,00 per compensi, euro 355,50 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 limitatamente all'appello principale.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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