Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1549/2023
REP UBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, nella persona del magistrato dott. Francesco De PEna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
C.F./P. IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte 1
(C.F./P.IVA P.IVA 2 in persona del e, per essa, Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e, per essa, Controparte_2 P.IVA 3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli (C.F./P.IVA '
avv.ti Giada Belardinelli e Maria Cleofe Regina Giannelli, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
Controparte_3 (C.F. وcon il patrocinio dell'avv. DE AC, C.F. 1
elettivamente domiciliata in Sant'Elpidio a Mare (FM), via Faleriense, n. 2160, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
Controparte_4 (C.F. C.F. 2 );
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale d'udienza del 11.03.2025.
Con ricorso, ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 02.11.2023, la Parte 1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale a cura del del 16.01.2012 (rep. 21386/10333), per tutte le ragioni di cui inNotaio PEsona 1
narrativa".
A sostegno delle proprie domande la parte ricorrente, sinteticamente e per quanto di interesse nel presente giudizio, deduceva che:
1. in data 20.07.2018, la Parte 1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ex
L. n. 130/1999, concludeva con la Controparte_5 un contratto di cessione di crediti pecuniari pro soluto;
2. tra i crediti acquistati era ricompreso quello vantato nei confronti della “TI Snc Di TI
CO", relativo alle seguenti linee di credito: c/c ordinari nn. 1-6473-10436, "Emai_1 .it.esc” nn.
180-6473-817 e mutui chirografari nn. 80-6473-50072252;
3. La TI S.n.c. era un'impresa che aveva avviato la propria attività in data 01.01.2007 ed aveva quale oggetto sociale l'attività di distribuzione di carburanti, commercio al minuto di accessori per automobili e autolavaggio. In data 01.12.2021 la società era stata poi cancellata dal Registro delle
Imprese;
Controparte_64. la TI S.n.c. stipulava con la l'apertura di due linee di credito e, in particolare, l'apertura del c/c. n. 10436, nonché il finanziamento n. 4/72252 di euro
120.000,00;
5. le predette linee di credito erano garantire da: fideiussione omnibus, sottoscritta in data
25.05.2007 sino alla concorrenza di euro 227.000,00, da PEsona 2 Controparte_3 CO
nonché cambiale di euro 156.000,000, rilasciata in data 25.05.2007 dalla TI e PEsona 3
TI S.n.c. alla Controparte_6
6. in data 28.05.2007 la Controparte_6 aveva, inoltre, prestato alla TI S.n.c. una fideiussione sino alla concorrenza di euro 95.000,00 - a garanzia del pagamento delle obbligazioni- contratte nei confronti della società IN S.p.A.;
7. in data 03.11.2011, a causa dello stato di insolvenza della TI S.n.c., la IN S.p.A. escuteva la fideiussione precedentemente rilasciata dalla Controparte_6 8. in data 16.01.2012 i coniugi Controparte 3 e Controparte_4 costituivano, a mezzo di atto pubblico notarile, un fondo patrimoniale, successivamente trascritto, destinandovi due beni immobili di proprietà di Controparte 3 ubicati in Sant'Elpidio a Mare;
Controparte_6 provvedeva a9. con raccomandata notificata in data 05.11.2012, la revocare gli affidamenti ed a comunicare al debitore la decadenza dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c.;
10. in data 28.11.2012, la cambiale di euro 156.000,00, precedentemente rilasciata a garanzia del finanziamento bancario, veniva protestata;
11. successivamente, la CP_6 agiva in sede monitoria presso il Tribunale di Ancona, cui seguiva l'emissione, in data 30.05.2013, del decreto ingiuntivo n. 334/2013, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di 211.670,59, oltre interessi e spese a Persona 2 Controparte_3
CO TI e PEsona 3 in solido tra loro;
12. in data 04.06.2013 il decreto ingiuntivo n. 334/2013 veniva munito di formula esecutiva e successivamente notificato alla TI S.n.c., nonché, in proprio, ai sopramenzionati soggetti;
13. in data 12.06.2013 veniva iscritta ipoteca giudiziale presso la Conservatoria di Ascoli Piceno, per complessivi euro 250.000,00, su alcuni immobili di proprietà di Controparte_3 siti in
Sant'Elpidio a Mare;
14. la Parte 1 interveniva in seno alle procedure esecutive immobiliari, già pendenti nei confronti di CO TIe Controparte 3 aventi ad oggetto, rispettivamente, gli immobili gravati da ipoteca giudiziale e quelli oggetto della costituzione del fondo patrimoniale, le quali tuttavia erano allo stato ancora sub judice;
15.i coniugi TI avevano costituito il fondo patrimoniale al fine di sottrarre garanzie patrimoniali ai propri creditori, dal momento che, in primo luogo lo stesso veniva concluso soltanto due mesi dopo l'escussione della fideiussione bancaria da parte della IN S.p.A. e, in secondo luogo, in ragione della consapevolezza del debitore, in quel momento, dello stato di dissesto finanziario e di insolvenza della propria impresa;
16. peraltro, doveva porsi in rilievo come i coniugi avessero destinato due immobili ad uso abitativo nel fondo patrimoniale, di talché non appariva verosimile che, essendo il nucleo familiare dei resistenti costituito soltanto da loro due, entrambi gli appartamenti dovessero assolvere al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Alla luce di tali considerazioni, doveva quindi ritenersi che la costituzione del fondo patrimoniale fosse affetta da nullità per causa illecita o, comunque, per contrarietà a norma imperativa, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1418 c.c.
Si costituiva in giudizio Controparte_3 contestando le domande svolte dalla parte ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in narrativa,
Parte 2 nei confronti del sig. Controparte_3 e della di lui rigettare il ricorso promosso da
Controparte_4 in quanto infondato in fatto ed in diritto. moglie
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario".
La parte resistente, a sostegno delle proprie difese, esponeva che:
1. l'ordinamento non prevedeva alcun divieto di porre in essere attività negoziali astrattamente pregiudizievoli nei confronti di soggetti terzi e, pertanto, non era configurabile la nullità di tali atti per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa.
Diversamente, a tutela di tali soggetti, era unicamente prevista la possibilità di rendere tali atti inefficaci tramite l'esperimento di un'azione revocatoria, la quale era soggetta ad un termine di prescrizione che nel caso in esame era già ampiamente decorso;
2. l'avvera deduzione secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale non era rispondente al fabbisogno familiare era infondata, in quanto gli immobili ad uso abitativo de quibus erano attualmente abitati, oltre che dai coniugi TI, anche dalla loro figlia PE 4
[...] nonché dalla madre di Controparte_3
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia di Controparte 4 escussi i testimoni ammessi, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 11.03.2025 le parti precisavano le conclusioni dinanzi allo scrivente magistrato e discutevano oralmente la causa;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
*
La parte ricorrente, nell'instaurare il presente giudizio, ha chiesto che venisse accertata la nullità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, stipulato da Controparte_7 e Controparte_4 a mezzo di atto pubblico notarile in data 16.01.2012, assumendo che la costituzione del fondo patrimoniale fosse affetta da nullità per contrarietà a norma imperativa, ex art. 1418, comma 1 c.c., ovvero, in ogni caso, per causa illecita, ex art. 1418, comma 2 c.c., dal momento che, da un lato, la stessa risultava finalizzata a soddisfare bisogni estranei a quelli propri della famiglia, in violazione dell'art. 167 c.c., dall'altro lato, la costituzione del fondo patrimoniale, nel caso in esame, non poteva in concreto ricondursi alla causa tipica dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, bensì a quella illecita rappresentata dalla sottrazione di garanzie patrimoniali in pregiudizio ai creditori.
Venendo ora alla disamina nel merito dei motivi di doglianza e, nello specifico, dell'asserito vizio di nullità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per contrarietà a norma imperativa, ex artt.
1418, comma 1 e 167 c.c., si osserva quanto segue.
L'art. 167 c.c., per quanto di rilievo in questa sede, prevede, al comma 1, che “ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.
Tanto detto, nel caso di specie risulta incontestato - nonché, peraltro, documentalmente provato (cfr. doc. 9 nel fascicolo di parte ricorrente) che Controparte 4 in data
- Controparte_3 e
16.01.2012, abbiano costituito un fondo patrimoniale a mezzo di atto pubblico notarile, successivamente trascritto in data 18.01.2012, destinandovi due beni immobili di proprietà di CP 3
[...] ubicati in Sant'Elpidio a Mare, vincolandoli a far fronte ai futuri bisogni della famiglia.
A tal riguardo, si osserva come non assuma alcun rilievo in questa sede la deduzione di parte ricorrente secondo cui, essendo il nucleo familiare dei resistenti costituito soltanto dai coniugi
TI, non appariva verosimile che entrambi gli appartamenti fossero destinati ad assolvere alle esigenze abitative dei medesimi e che, pertanto, doveva presumersi che la costituzione del fondo patrimoniale fosse stata effettuata per soddisfare necessità estranee a quelle proprie della famiglia
TI.
Invero, l'istituto del fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e ss. c.c., riguarda l'ambito della gestione degli interessi economici familiari e, in particolare, è caratterizzato dalla destinazione, ad opera dei coniugi o di un terzo, di una serie di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale, quindi, è un vincolo temporaneo, di natura reale, su un complesso di beni identificati e costituisce quindi un patrimonio separato, la cui funzione è quella di soddisfare i bisogni della famiglia.
In quest'ottica, deve quindi porsi in rilievo come i resistenti, nello stipulare tale atto, abbiano inteso apporre tale vincolo di destinazione sui predetti beni immobili, rimanendo irrilevante la prova dell'utilizzo concreto che gli stessi abbiano fatto dei medesimi negli anni successivi alla redazione.
In questi termini, dunque, non è in ogni caso ravvisabile nell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, secondo quanto previsto dagli artt. 167 e ss. c.c., alcuna violazione di norma imperativa.
Quanto, invece, all'asserito vizio di nullità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale per illiceità della causa, valgano le seguenti considerazioni.
Il nostro ordinamento prevede, all'art. 1418, comma 2 c.c., che determina la nullità del contratto "la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo
1346".
L'art. 1343 c.c., in particolare, definisce la causa del contratto come illecita quando “è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume". Tanto detto, si rileva come, nel nostro ordinamento, non sia prevista alcuna norma che sanzioni con la nullità atti negoziali che determinino un pregiudizio nei confronti dei creditori.
Diversamente, l'ordinamento prevede, all'art. 2901 c.c., che il creditore che abbia subito un pregiudizio dall'atto attraverso cui il debitore abbia disposto del proprio patrimonio, “può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione (...), quando concorrono le seguenti condizioni: (...) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento".
In tal senso, esulano dall'ambito della presente controversia le deduzioni di parte ricorrente afferenti all'asserita consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie sotto il profilo della diminuzione delle garanzie patrimoniali a tutela del credito, dal momento che le stesse avrebbero potuto assumere eventualmente rilievo soltanto in sede di un ipotetico giudizio avente ad oggetto un'azione revocatoria sull'atto di costituzione del fondo patrimoniale che, peraltro, alla data di instaurazione del presente giudizio, risultava già prescritta, essendo già ampiamente decorso il termine legale per la sua proposizione -.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, partendo dai parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1549/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così provvede: rigetta la domanda svolta dalla parte ricorrente;
condanna la parte ricorrente a rifondere ad Controparte 3 le spese del presente giudizio, che
•
liquida nella somma complessiva di euro 7.616, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore DE AC dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Fermo in data 11.03.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De PEna