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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/08/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 222/2020
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai SI magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. SAPONE NATALINO Consigliere
dott.ssa RENDE FEDERICA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 222/2020 vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, (P.iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Alberto Panuccio (CF:
) – pec: dall'avv. Mauro Salmaso, C.F._1 Email_1
(CF: ), pec: -Appellante C.F._2 Email_2
CONTRO
(CF: ), (CF: CP_1 C.F._3 Parte_2
, e , (CF: , C.F._4 Parte_3 C.F._5 erede universale di rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Persona_1
Gabriella Agostini ( ) pec: e C.F._6 Email_3
Pasquale Sansalone ), pec: C.F._7 Email_4
-Appellati
NONCHÈ
1 (C.F.: ); Controparte_2 C.F._8 Parte_4
, (C.F.: ); , (C.F.:
[...] C.F._9 Parte_5
); , (C.F.: , n.q. di eredi C.F._10 Parte_6 C.F._11 di , rappresentati e difesi dall'Avv. Fedele A. Pezzano (C.F.: ) Persona_2 C.F._12 pec: Email_5
Controparte_3
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore (CF , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, (C.F.:
92006980806)pec: Email_6
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Parte_7 C.F._13
Fragomeli (CF: ) pec: C.F._14 Email_7
(CF: ),rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_8 C.F._15 disgiuntamente,dall'avv. Riccardo Misaggipec: Email_8 dall'avv. Francesco Bombardieri (C.F. ),pec: C.F._16
-Appellati Email_9
NONCHÈ CONTRO
[...]
-Appellati contumaci. Controparte_4
OGGETTO: risarcimento danni – appello avverso la sentenza n. 362/2019 del Tribunale di Locri, emessa e pubblicata il 21/03/20219, non notificata, resa a definizione dei procedimenti riuniti n.
101367/2005 e 855/2006.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Proc. n. 101367/2005
Con atto di citazione notificato il 23.09.2005, e Persona_1 Parte_9 [...] convenivano in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni subìti CP_1 Parte_1 sul terreno di loro proprietà, denominato “Oliveto”, e verificatisi a causa dell'incauto abbandono da parte dell'ente pubblico di un cantiere sul terreno soprastante, interessato a lavori di realizzazione della strada di collegamento Placanica-Santa Domenica, per mezzo del contratto di appalto rep. n.2 del 13.07.1998 stipulato tra il comune di e l'impresa individuale . Parte_1 Persona_2
In particolare, gli attori rilevavano che, dopo il tracciamento della strada e la realizzazione della pista in terra battuta, oltre che di una cava abusiva utilizzata per l'estrazione del materiale di
2 riempimento, i lavori venivano sospesi ed il cantiere abbandonato, senza che il Comune predisponesse muri di contenimento o canali di scolo delle acque o qualsiasi altra opera necessaria in virtù della forte pendenza della località e a tutela dei luoghi e dell'incolumità delle persone;
che nei mesi di settembre e ottobre 2000, a causa delle forti piogge verificatesi, il tracciato stradale abbandonato dal comune sito sulla parte alta del fondo di loro proprietà, ha preso le funzioni di un letto di fiume e aveva trasportato sul terreno degli istanti una grande quantità di materiale terroso, oltre al materiale lasciato ai bordi della strada dismessa, provocandone la devastazione e anche la distruzione delle piantagioni esistenti. Gli attori quantificavano gli ingenti danni patiti in lire 285.240.000 , come calcolati dalla perizia tecnica giurata a firma del dr. allegata all'atto Persona_3 introduttivo del giudizio, e asseverata con giuramento reso il 23.02.2001 nella cancelleria del
Tribunale civile Rc.
Con comparsa di risposta con richiesta di chiamata in giudizio di terzi ex art. 269 cpc si costituiva il 22.11.2005 il , che eccepiva, in via preliminare, il difetto di Parte_1 giurisdizione del G.O. in favore di quello amministrativo nonché, l'incompetenza del medesimo giudice in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attoreache contestava in toto, rilevando che l'eccezionalità degli eventi atmosferici ed ammessi come tali dagli attori non consentivano di imputare a nessuno la responsabilità dei presunti danni.Inoltre, alla luce di quanto era emerso dalla prospettazione attorea, secondo la quale i danni che si assumevano patiti erano imputabili a presunti errori di ordine tecnico e a comportamenti colposi nell'esecuzione delle opere, al fine di essere manlevato da ogni responsabilità, l'ente comunale spiegava, ex art. 106 c.p.c., la chiamata in garanzia nei confronti della dei tecnici progettisti ing. e ing. e il geologo dott. CP_4 Pt_8 Parte_7
Nel merito e in via subordinata, il chiedeva “in caso di accoglimento, CP_4 Parte_1 anche parziale, della domanda introduttiva condannarsi i terzi chiamati, in solido tra loro, a tenere indenne il convenuto da qualunque pregiudizio dovesse derivargli in Parte_1 dipendenza di quanto dedotto nel presente giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa e notificato regolarmente l'atto di citazione ai terzi, si costituiva la che eccepiva: CP_4
- il difetto della giurisdizione civile in favore di quella esclusiva amministrativa;
- l'incompetenza per materia del tribunale di Siderno dovendosi attribuire la competenza al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata, dal momento che il comune di
, con deliberazione G.M. n.1 del 7 gennaio 2000, si era opposto alla cessione dell'azienda Parte_1 individuale in favore della Persona_2 CP_4
3 - la prescrizione quinquennale della pretesa di garanzia, essendo i fatti originari dell'azione di risarcimento dell'anno 2000 e avendo il comune notificato alla la pretesa di garanzia l'11 CP_4 aprile 2006.
Nel merito la si difendeva rilevando l'infondatezza dell'azione, in quanto i danni erano CP_4 derivati dall'alluvione del 2000 che aveva interessato tutta la zona jonica, evidenziando che, a seguito di una legittima sospensione dei lavori per eventi atmosferici, si ebbe conoscenza che la ripresa degli stessi non era più possibile per l'errore progettuale;
che nemmeno a seguito della variante suppletiva detta ripresa poteva aver luogo, poiché la variante del progetto approvata dal Comune di Parte_1 era risultata illecita, oltre che illegittima per violazione dell'art. 25 della legge Merloni, e che per queste ragioni l'appaltatore si era rifiutato di accettare i lavori supplementari che erano superiori al c.d. quinto d'obbligo. Infine, rappresentava che anche le successive varianti non avevano avuto alcun esito felice in quanto la strada continuava a franare in più punti nonostante i direttori dei lavori avevano irresponsabilmente ritenuto di eseguire un progetto in assenza di validi studi geologici.
La società terza chiamata chiedeva la sospensione ex art. 295 cpc, perché era pendente altro processo iscritto al n. 16401/99, nel corso del quale era stata già svolta istruttoria e dalla quale erano emerse precise responsabilità nei confronti della stazione appaltante, oltre che dei tecnici progettisti e dei direttori dei lavori, in merito alla sospensione dei lavori e della loro non eseguibilità; pertanto, la formulava, chiamata in giudizio nei confronti dell'ing. ing. e del geologo CP_4 Pt_8 Pt_7 dott. per essere garantita nel caso in cui la domanda degli attori fosse risultata fondata. CP_4
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati ing. e dott. che, in via preliminare, Pt_8 CP_4 eccepivano il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. e, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , formulavano eccezione di Persona_2 legittimazione attiva dello stesso ad agire nei confronti dell'ing. Nel merito, rilevavano che Pt_8 erano prive di fondamento storico la pretesa risarcitoria degli attori e la domanda di garanzia spiegata dal , dal momento che nessun danno era stato provocato alla proprietà fondiaria degli attori ER
e che nessuna responsabilità nell'operato professionale era ravvisabile nei confronti dei professionisti terzi chiamati.
In particolare, i professionisti terzi chiamati ammettevano la realizzazione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ma disconoscevano che il rilevato stradale era franato o aveva provocato una frana, ovvero che aveva agito come letto di un fiume trasportando detriti o altro materiale dai fondi soprastanti a quello degli attori, avendo semmai interessato solo le parti di terreno oggetto di legittima occupazione per la realizzazione dell'opera pubblica;
che non era vero che il movimento verticale del rilevato stradale aveva interessato i terreni limitrofi a quelli espropriati per la realizzazione dell'opera pubblica, conseguentemente nessun danno avevano subito gli attori nella loro proprietà; che non
4 corrispondeva a verità che nella realizzazione della strada era stata effettuata una cava per come sostenuto dagli attori e semmai questa fosse stata realizzata nessuna responsabilità si sarebbe potuto ascrivere ai progettisti, non avendo loro autorizzato una simile opera. Infine, rilevavano che non era reale neanche quanto sostenuto dall'impresa appaltante, cioè che nella progettazione e nella realizzazione della strada di collegamento tra e vi erano state responsabilità Parte_1 Parte_10 dei progettisti e dei direttori dei lavori e men che meno del geologo, avendo essi operato con professionalità, perizia, diligenza e cautela. Infine, l'ing. e il geologo rilevavano Pt_8 CP_4
l'eccezionalità degli eventi alluvionali che hanno colpito la Calabria nell'anno 2000, tali da costituire forza maggiore e valido esimente di responsabilità.
Si costituiva l'ing. , che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'impresa Parte_7 chiamante, essendo configurabile la responsabilità solo in capo all'Amministrazione appaltante, e contestava la prospettazione di errore tecnico operata dal solo per giustificare la strumentale Pt_1 chiamata in causa. Inoltre, rilevava l'estraneità della sua posizione in quanto, accertata l'interruzione dei lavori, lo stesso professionista si era premurato di evidenziare all'impresa esecutrice e al Comune di la pericolosità della situazione dei luoghi mediante lettera del 12.06.2000, a firma anche Parte_1 dell'ing. nella quale si dava atto che, a seguito di sopralluogo effettuato l'8.06.2000, “lo stato Pt_8 di abbandono totale del cantiere nonché l'assenza di misure di sicurezza a protezione del cantiere stesso avrebbero potuto arrecare danni ai terreni limitrofi nonché alle opere eseguite”. Nella stessa comunicazione i direttori dei lavori invitavano l'impresa appaltatrice e il responsabile della custodia del cantiere a intraprendere le iniziative opportune per eliminare il pericolo evidenziato. La società appaltatrice replicava con nota dell'11.07.2000, adducendo che era da ritenersi risolto ad ogni effetto di legge il contratto di appalto.
Alla luce delle superiori argomentazioni il terzo chiamato, ing. , chiedeva la sua Pt_7 estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e la condanna del convenuto Pt_1 al pagamento delle spese processuali.
§ § §
-Proc. n. 855/2006.
Con atto di citazione notificato il 31.07.2006 il formulava autonoma Parte_1 domanda di garanzia in relazione al procedimento civile n. 10367/05 RGAC e tale fine conveniva in altro giudizio l'ing. l'ing. , l'arch. , la , n.q. di titolare Pt_8 Pt_7 Persona_4 Persona_2 della omonima impresa individuale, e la chiedendo la riunione con il proc. n. 101367/2005 CP_4
RGAC.
Con comparsa di risposta del 24.04.2007 si costituiva il dr. che eccepiva il proprio difetto CP_4 di legittimazione passiva in riferimento alle pretese fatte valere dalla società terza chiamante ICOP
5 srl nel proc. 101637/2005; a sostegno di ciò rilevava che il non aveva ritenuto Parte_1 di chiamare in causa il geologo e che le società appaltatrici non avevano titolo per coinvolgerlo, non essendo intercorrente un rapporto di lavoro o di collaborazione.
Con comparsa del 02.08.2007 si costituivano l'impresa e la Persona_2 CP_4 eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa di garanzia, dal momento che la notificazione dell'atto di citazione del 31 luglio 2006 , avvenuta ben oltre i cinque anni dai fatti lamentati dagli attori e accaduti nel settembre/ottobre 2000.
A loro difesa le imprese appaltatrici producevano la sentenza n. 421/07 resa dal Tribunale di Locri nel proc. n. 16401/99, vertente tra e il avente Controparte_4 Parte_1 ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto e l'accertamento della responsabilità del Pt_1 per la mancata esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto de quo.
La sentenza 421/2007 aveva dichiarato risolto per inadempimento il contratto di appalto stipulato da e il , alla luce dell'impossibilità della prestazione imputabile Persona_2 Parte_1 al committente ente pubblico, per come emerso dalla CTU svolta e che aveva constatato la non eseguibilità dell'opera progettata, neanche con gli accorgimenti previsti dalla perizia di variante. Con tale decisione il giudice aveva valorizzato la circostanza che il aveva affidato l''indagine Pt_1 geologica solo successivamente alla redazione della perizia di variante (dopo la notifica dell'atto di citazione e esattamente il 26.11.1999 l'ente comunale aveva conferito incarico al dott. di Per_5 eseguire una relazione geologica sullo stato dei terreni interessati dai lavori), cioè dopo che i lavori erano iniziati e il progetto era stato modificato, ciò a dimostrazione che siffatta indagine era necessaria e che non era stata eseguita prima.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc , la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del e e ER ER del sindaco del comune di , . Parte_1 Persona_6
All'udienza del 08.11.2010 erano RIUNITI i procedimenti n. 101367/2005 e 855/2006
All'udienza del 20.04.2011il procuratore della parte dichiarava il decesso di e, Persona_2 pertanto, veniva interrotto il processo, che veniva riassunto nei confronti degli eredi.
Si costituivano gli eredi di , eccependo preliminarmente l'intervenuta Persona_2 prescrizione di qualsiasi diritto eventualmente vantato dall'ente committente, oltre che la maturata decadenza ex art. 1669 cc;
nel merito si difendevano escludendo la loro responsabilità in virtù di quanto deciso dal Tribunale di Locri con sentenza n. 421/07, resa a definizione del giudizio n.
16401/RG, che aveva dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante.
6 All'udienza del 1° ottobre 2014 si costituiva la in persona dei suoi amministratori CP_4 giudiziari, legali rappresentanti pro tempore, debitamente autorizzati dal D.G. del Tribunale di Rc.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per valutare l'opportunità di un tentativo di bonario componimento, che non trovava poi esito positivo, all'udienza del 26.05.2016 gli attori rinunciavano alla richiesta di CTU ritenendo raggiunta la prova della responsabilità del convenuto, alla Pt_1 luce della sentenza n. 43/2016, resa dal Tribunale di Locri a definizione di vicenda analoga.
Il 17 ottobre 2016 veniva prodotto in atti il decreto di confisca della CP_4
Con ordinanza del 22.09.2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.09.2017, il giudice rigettava le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti e, considerata la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni, ritenuto “superfluo ed inopportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio in considerazione del lasso temporale trascorso dagli eventi per cui è causa (risalenti agli anni 1999-2000) ad oggi e delle intervenute modifiche allo stato dei luoghi con la conseguenza che l'esito non sarebbe attendibile;
precisato che risultano comunque acquisite in atti, oltre alla perizia giurata prodotta da parte attrice a firma dell'ing. parte Per_3 della consulenza tecnica del PM nel procedimento penale n. 2196/2007 R.G.N.R. – n. 81/2009 R.G.
Gip utile per quanto concerne la disamina dello stato dei luoghi e dell'assetto idrogeologico della zona interessata;
reputata la irrilevanza della circostanza indicata nella comparsa di costituzione della nel procedimento n. 855/2006 r.g. depositata in data 28.11.2006 su cui dovrebbe CP_4 vertere la prova testimoniale in quanto ultronea rispetto al thema decidendum prospettato dagli attori vertendo la stessa precipuamente sullo svolgimento dei lavori”.
All'udienza del 07.06.20218 le parti precisavano le conclusioni e depositavano poi note conclusionali.
La causa veniva decisa con sentenza n. 362/2019, emessa e pubblicata il 21/03/2019, con la quale il Tribunale di Locri:
- disattendeva le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice amministrativo, poiché l'azione degli attori non era conseguenza di un atto amministrativo, ma di fatti e comportamenti assunti dalla P.A. rientranti nell'alveo della responsabilità civile ex artt. 2043 – 2051 c.c. e quindi rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario;
- dichiarava infondata l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle acque pubbliche, in quanto l'oggetto del giudizio non riguardava la speciale e residuale materiale della demanialità delle acque circa i limiti e gli alvei dei bacini e dei corsi d'acqua pubblici, di cui all'art. 14 e 141 T.U. sulle acque;
7 - accoglieva la domanda e per l'effetto condannava il convenuto al Pt_1 pagamento della somma di € 147.314,17 a titolo di risarcimento danni subiti sul fondo di proprietà degli attori, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del fatto al soddisfo;
- rigettava la domanda del avanzata con la chiamata in causa e con Pt_1 domanda autonoma, nei confronti degli eredi di , della Ing. Persona_2 CP_4
e Ing. ; Parte_7 Parte_8
- condannava lo stesso ente comunale al pagamento delle spese processuali in favore degli attori nella misura di € 508,00 per spese vive, € 11.675,00 per compensi secondo le tariffe forensi vigenti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condannava il comune di alla rifusione delle spese legali nei confronti Parte_1 degli eredi di , della ,dell'Ing. e dell'Ing. Persona_2 CP_5 Parte_7 Per_7
rispettivamente in € 11.675,00 per ognuno a titolo di compensi, oltre spese generali,
[...] iva e cpa come per legge;
- condannava la ditta appaltatrice ER IA al pagamento delle spese nei confronti del Dott. , quantificate in € 11.675,00 a titolo di compensi oltre spese CP_4 generali, iva e cpa come per legge.
Il giudice di prime cure, chiarendo preliminarmente il thema decidendum e la natura dell'azione principale proposta dagli attori, riconosceva il come unico responsabile dello Parte_1 stato di abbandono della strada, successivamente alla sospensione dell'esecuzione dei lavori appaltati,
e dell'assenza di opere di protezione a salvaguardia delle proprietà private limitrofe e dell'incolumità delle persone. In particolare, il Tribunale escludeva che l'evento atmosferico dell'alluvione del 2000 fosse la causa dei danni riportati dal fondo degli attori, invece riconducibili all' “assoluta negligenza ed imperizia del comune che, senza i dovuti accorgimenti preventivi, aveva individuato un'area del tutto inadeguata per la realizzazione della strada, Ehi non preoccupandosi neppure di prevedere eventuali opere successive di contenimento a seguito della dichiarata sospensione dei lavori”.
Il giudicante non ravvisava una responsabilità delle società appaltatrici, e Persona_2 CP_4
[...
per i danni subiti dagli attori, considerando legittima la sospensione dei lavori perché l'opera era ab origine ineseguibile, per come accertato con la sentenza n. 421/07 , e che era stato proprio l'appaltatore a segnalare alla committenza e al direttore di lavori la pericolosità dell'opera e la impossibilità a realizzarla. Inoltre, evidenziava che una volta che la stessa impresa aveva ER comunicato al che non era possibile proseguire i lavori, stante la franosità del terreno, era Pt_1 compito dell'ente proprietario della strada predisporre o comunque coordinare le opere necessarie per evitare qualsiasi nocumento a terzi, in quanto oggetto di doglianza degli attori era la condizione della
8 strada e non del cantiere, cioè che la strada era rimasta incompiuta e che non erano state predisposte le opere di contenimento necessarie per evitare danni poi verificatesi.
Non ravvisando responsabilità a carico delle imprese, il giudice del primo grado riteneva assorbita la questione della responsabilità del geologo che, era stato fra i terzi chiamati anche dal CP_4
Comune di , l'unico ad essere stato coinvolto nel giudizio ad istanza dell'impresa Parte_1 appaltatrice, osservando che il ruolo del geologo poteva assumere un ruolo fondamentale sotto il profilo della responsabilità ma era stato coinvolto dall'impresa appaltatrice, con la quale però il professionista non aveva avuto alcun rapporto di natura contrattuale, risultando così impropria la chiamata in causa ad opera della ditta.
Per analoghe considerazioni il Tribunale di Locri non ravvisava nessuna responsabilità in capo al progettista e al direttore dei lavori, in quanto non veniva contestata la progettazione della strada, ma semmai la indicazione del sito su cui andava realizzata l'opera, rivelatosi inidoneo. Infatti, il giudicante riteneva che la sospensione dei lavori non fosse stata causata da un'errata progettazione o da una difformità al progetto, ma dalle ostative condizioni del terreno che specie in alcuni punti non consentiva la realizzazione dell'opera.
Il giudice fondava il suo convincimento sulla base della perizia geologica espletata in sede penale, dalla quale si evinceva che il sindaco del Comune di con nota del 12/11/1998 protocollo Parte_1
3958 aveva richiesto all'ispettorato distrettuale delle foreste di Locri il necessario nulla osta idrogeologico quando i lavori erano stati già avviati, cioè nel settembre 1998. Il collegio peritale in sede penale evidenziava che il detto nullaosta, non presente in atti, era datato 16/12/1998 prot. 1907, sebbene lo stesso non indicava sotto il profilo geologico alcuna problematica particolare, per di più che il comune non aveva neppure acquisito i prescritti pareri del genio civile e del settore beni ambientali della Regione Calabria e che era stato sottovalutato l'aspetto più rilevante, ovvero che la zona interessata dei lavori appaltati si trovava coinvolta da reale movimento franoso, per cui sarebbe stata necessitata una scelta alternativa all'attuale tracciato oppure l'attuazione di una serie di misure di salvaguardia finalizzate alla mitigazione del rischio di frana.
Concludeva il giudice di prime cure affermando la responsabilità del che, Parte_1 con estrema negligenza e imperizia, aveva avviato i lavori di costruzione della strada in un sito inidoneo (per come emerso dall'analisi degli atti amministrativi effettuata dal collegio peritale nominato in sede penale) e aveva approvato il progetto preliminare redatto dall'ing. senza il Pt_8 parere obbligatorio di regolarità tecnica dell'allora responsabile del servizio dell'ufficio tecnico comunale.
9 Con atto di citazione in appello notificato il 27/04/2020 e iscritto a ruolo il 29/04/2020 il
[...]
, con richiesta di sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado, impugnava Parte_1 la sentenza n. 362/2019 il Tribunale di Locri per i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza appellata e del relativo giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...] dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_6 organizzata: nonostante all'udienza del 20 ottobre 2016 il procuratore del convenuto aveva rilevato che la era stata sottoposta a confisca, il giudice non Persona_2 CP_4 aveva mai disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta agenzia divenuta litisconsorte necessario nel giudizio a seguito dell'applicazione della misura di prevenzione.
2) difetto ed insufficiente motivazione in relazione ai motivi di diritto sui quali risulta fondata la decisione: secondo l'appellante il primo giudicante avrebbe confusamente fatto riferimento ad una responsabilità del ex art. 2051 cc, per omessa custodia, poi Pt_1 invece, senza nessuna argomentazione, ad una responsabilità ex art. 2043 cc;
inoltre non avrebbe espresso i motivi in diritto sui quali è basata la decisione e per questo non si comprendono le ragioni poste a suo fondamento e nemmeno il percorso logico argomentativo seguito per la formazione del suo convincimento. Il giudice di prime cure si sarebbe limitato a richiamare analoghi giudizi nei quali era emersa la responsabilità dell'ente comunale, senza però argomentare le ragioni del convincimento maturato e senza esaminare le prove assunte nel giudizio.
3) omessa qualificazione della domanda formulata dagli attori e omessa indicazione degli elementi addebitabili all'ente comunale ai fini della configurabilità della responsabilità da illecito extracontrattuale: secondo l'appellante la sentenza gravata non qualifica idoneamente la domanda degli attori, che rientrerebbe nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, per come sarebbe evidente dalle conclusioni degli attori formulate con l'atto di citazione del 22 settembre 2005; ulteriormente l'ente appellante rileva che il danno lamentato dagli attori era conseguenza delle eccezionali alluvioni verificate nel periodo di settembre-ottobre del 2000, come peraltro confermato dagli stessi istanti. Ed ancora il riteneva errata la sentenza nella parte in cui il giudice aveva Parte_1 configurato come responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. la domanda di risarcimento avanzata dagli attori e ha omesso di esaminare compiutamente le condotte di tutte le altre parti in causa, al fine di stabilire correttamente in che misura tali condotte abbiano contribuito alla causazione dell'evento dannoso.
10 4) totale assenza di prove che dimostrassero il nesso di causalità tra le condotte o le omissioni dell'amministrazione appaltante e il danno lamentato dagli attori: in particolare il giudice di primo grado avrebbe infondatamente attribuito al uno stato Pt_1 di abbandono della strada che non era stato concretamente provato nel corso del giudizio e avrebbe dato valore probatorio alla perizia giurata prodotta da parte attrice, che invece era priva di tale valore costituendo una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico. Inoltre, il giudicante non avrebbe considerato la CTU a firma dell'ing. depositata nel giudizio Per_8
n. 16401/99 definito con sent. 421/07, dalla quale incontrovertibilmente emergeva che le cause del dissesto erano riconducibili sia a carenza di progettazione e di studio geologico, sia ad utilizzazione di materiali di riporto non idonei. Dalla stessa relazione tecnica era emerso che i tombini nella strada oggetto di contestazione non erano stati realizzati secondo le previsioni progettuali in quanto il piano di posa non era stato preparato idoneamente, e di questo erano responsabili il progettista, la ditta appaltatrice ed i direttori dei lavori, terzi chiamati in causa.
Secondo l'appellante il tribunale di Locri avrebbe errato nel considerare la sentenza n. 421/2007, poiché questa era stata impugnata e per questo non costituiva giudicato.
5) erronea valutazione della perizia giurata depositata dagli attori e delle prove assunte nel giudizio;
6) omessa ed insufficiente motivazione della sentenza di rigetto delle domande formulate dal , in relazione all'accertamento della responsabilità Parte_1 della ditta appaltatrice, del direttore dei lavori e del progettista: l'ente comunale chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore omettendo di valutare il comportamento colposo dell'impresa che non aveva esaminato il progetto e la sua eseguibilità all'atto della sua partecipazione all'appalto e nel momento successivo della sottoscrizione del contratto di appalto, oltre che una serie di inadempienze di impegni contrattuali essenziali che avevano comportato l'esecuzione non a regola d'arte delle poche opere realizzate.
Con riferimento alla condotta dei direttori dei lavori e del progettista, il giudice di prime cure ha errato nel non ravvisare alcuna responsabilità nei loro confronti, evidenziando le condotte attive o omissive colpevoli dei tecnici professionisti.
7) Errata condanna del al pagamento di € 147.314,17 in favore Parte_1 degli attori, sulla base della perizia giurata depositata dagli istanti: secondo l'appellante il tribunale di Locri avrebbe illegittimamente ritenuto provata la domanda attorea sotto il profilo del quantum, sulla base della perizia alla quale il giudice ha attribuito efficacia
11 probatoria. Gli attori invece non avrebbero provato l'ammontare dei danni subiti, valendo la consulenza tecnica di parte come mero indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo.
Infine, l'ente appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accogliere l'appello proposto dal e, conseguentemente, annullare la Parte_1 sentenza n. 362/2019 del Tribunale di Locri pronunciata nel giudizio tra le parti, iscritto al n.
101367/20005 RG, e, per l'effetto:
2) in via preliminare, annullare la sentenza di primo grado, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario e Controparte_3 la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
3) nel merito, rigettare la domanda formulata dagli originari attori di risarcimento del danno ex art. 2043 cc, in quanto gli eventuali danni lamentati deriverebbero da attività lecita della pubblica amministrazione;
comunque rigettare la stessa perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
4) ancora, nel merito, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta CP_ dai SI – condannare i SI , la curatela del fallimento e ER Pt_2 Pt_8 Pt_7 gli eredi , in solido tra loro, a tenere indenne il convenuto da Persona_2 Parte_1 qualunque pregiudizio derivante dal giudizio;
5) annullare la condanna del al pagamento delle spese ed onorari del giudizio Parte_1 di primo grado e condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
In via istruttoria, l'amministrazione comunale avanzava richiesta di CTU, come già formulata nel primo grado di giudizio con la memoria ex art. 184 cpc del 16 giugno 2008, al fine di individuare le responsabilità dei tecnici e dell'appaltatore, in relazione all'esercizio delle loro funzioni.
Con comparsa del 18/11/2020 si costituivano Controparte_2 Parte_4
e , i quali spiegavano appello incidentale per i
[...] Parte_5 Parte_6 seguenti motivi:
1) modifiche alla ricostruzione del fatto: gli appellanti incidentali chiedono “ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c. –, le modifiche alla ricostruzione del fatto, necessarie ai fini del decidere e che ineriscono alla giusta valorizzazione della circostanza per quale la unica causa efficiente dell'accaduto è l'omissione di studio geologico”.
2) il capo della sentenza impugnato è la condanna alle spese degli eredi del sig.
in favore del geol. : secondo gli appellanti incidentali il Tribunale Persona_2 CP_4 avrebbe, erroneamente e senza motivazione specifica, regolato le spese nel rapporto chiamante/chiamato in ragione dell'accoglimento o meno della domanda di garanzia. Inoltre,
12 la condanna sarebbe in contraddizione logica con l'assoluzione dalla domanda del ER
, dal momento che difetterebbe di coerenza una decisione che da un lato assolve dalla
[...] domanda principale e, d'altro capo, condanna alle spese l'assolto, senza alcuna motivazione in punto di detta condanna ed anche in contrasto con le altre emergenze processuali.
3) violazione dell'art 91 c.p.c. ed i principi in tema di regolazione delle spese nel rapporto chiamante/chiamato: la regolazione adottata dal Tribunale di Locri sarebbe in contrasto con il maggioritario orientamento di giurisprudenza in materia, secondo il quale in ipotesi di chiamata in garanzia da parte convenuta, il rimborso delle spese sostenute dal terzo va posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine alla pretesa che ha provocato e reso necessaria la chiamata del terzo, in ragione del principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, a nulla rilevando il fatto che l'attore non abbia proposto alcuna domanda nei riguardi del terzo e quindi manchi tra loro un diretto rapporto processuale.
Gli appellanti incidentali insistevano nell'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado con riferimento alla pretesa di garanzia e rinvenivano nell'ipotesi del caso fortuito, ovvero della forza maggiore costituita dall'alluvione nel 2000, la causa dei fatti accaduti.
Con comparsa dell'11/12/2020 si costituiva l' Controparte_3
CO , deducendo
[...] Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione passiva, considerando che la società CP_4
è soggetto giuridicamente distinto dall' questa, per effetto della confisca, è subentrata nella CP_3 titolarità delle quote sociali e del patrimonio aziendale della società confiscata, come un qualsiasi socio, ma le posizioni soggettive discendenti dai contratti stipulati dalla continuano ad CP_4 imputarsi direttamente ed esclusivamente alla società. Nel merito deduceva l'infondatezza dell'appello, con vittoria di spese.
Con comparsa del 28/01/2021 si costituiva l'ing. , che, preliminarmente Parte_7 chiedeva dichiararsi inammissibile, improcedibile ed irricevibile l'atto d'appello con riferimento alla violazione dell'art. 345 cpc sul divieto di ius nova, dell'art. 342 cpc, dell'art. 115 cpc in conseguenza della mancata contestazione della responsabilità del tecnico. Il professionista appellato rilevava che il aveva introdotto solo nel giudizio di appello la questione inerente a un asserito Parte_1 mancato controllo da parte del Direttore dei Lavori sul rispetto delle prescrizioni contrattuali e sull'impiego dei materiali utilizzati come idonei ad una corretta ed adeguata esecuzione dei lavori;
tale specifica questione non era stata in alcuno modo contestata nelle difese, richieste e conclusioni svolte in primo grado dal medesimo Ente. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma
13 della sentenza n. 362/2019, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa dell'11/10/2021 si costituiva l'ing. (mediante gli stessi procuratori che in Pt_8 primo grado rappresentavano anche il dott. invece rimasto contumace nel procedimento CP_4
d'appello), che chiedeva la conferma della decisione gravata, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Con comparsa di risposta dell'11/10/2021 si costituivano CP_1 [...]
quale erede universale del padre Parte_9 Parte_3 [...]
contestando l'appello formulato e chiedendo la conferma della sentenza n. 362/2019, con ER vittoria di spese e competenze di giudizio.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata il 02.02.2023, preso atto che la decisione di primo grado aveva condannato il ad una consistente somma di denaro, con Pt_1 ordinanza del 02/05/2023 veniva concessa la sospensione ex art 283 cpc della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, “in ragione del rilevante esborso e del paventato pericolo per l'eventuale recupero, e della molteplicità dei soggetti che avrebbero allo stato titolo per percepirlo”.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 28.11.2024, e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc, di cui profittavano tutte le parti costituite, fatta eccezione per l' dei Beni Sequestrati e Controparte_3
CO alla Criminalità Organizzata che non depositava comparsa conclusionale nè memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente:
Deve dichiararsi la contumacia del geologo dr Controparte_7 Controparte_4 che, sebbene regolarmente citati in questo grado di giudizio, non si sono costituiti.
[...]
Nel merito, l'appello principale del è solo parzialmente fondato, e solo Parte_1 per alcuni dei motivi di impugnazione proposti , che vengono così raggruppati ed asaminati
I motivo
Deve essere disatteso il primo motivo, attraverso cui il chiede la nullità della Parte_1 sentenza appellata e del relativo giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' dei Beni Sequestrati e Controparte_3
CO alla Criminalità Organizzata.
14 L' comunque costituita in questa fase del giudizio, ha dedotto l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello per difetto di legittimazione passiva, adducendo che la società è soggetto CP_4 giuridicamente distinto dall' CP_3
La richiesta dell'appellante è infondata, non ravvisandosi alcuna legittimazione dell' CP_3 quindi nessun difetto del contraddittorio in primo grado.
La è risultata destinataria della misura della prevenzione della confisca ex art. 24 D. lgs. n. CP_4
159/2001, disposta dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione con decreto n.
101/2016, divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte di Cassazione emessa il
28.02.2020,nonché, della dichiarazione di fallimento, disposta con sentenza n. 12/2018 del Tribunale di Locri -Sezione fallimentare.
La chiamata in causa dell' e la dei beni Controparte_3 CP_3 sequestrati e confiscati non determina il subentro dell'ente nei processi in corso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 111 cpc e dell'art. 2909 cc, e non è fondata la doglianza dell'omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti dell'
[...]
Criminalità Organizzata, Controparte_3
e il processo è proseguito correttamente tra le parti originarie, in cui la il 01.10.2014 si era CP_4 costituita per il tramite degli amministratori giudiziari.
In senso conforme, Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 16607 del 23/05/2022 “Il provvedimento di confisca della totalità delle partecipazioni societarie, disposto all'esito di un procedimento di prevenzione, determina il subentro dello Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica e non perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati
a tutela dei propri crediti, non potendosi configurare un acquisto a titolo originario del diritto controverso in capo all'autorità pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società, ritenendo erroneamente che fosse sopravvenuto il difetto di legittimazione della creditrice ingiungente a seguito della confisca, ai sensi dell'art.
2-ter l. n. 575 del 1965, della totalità delle quote sociali e della conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. b), d.lgs.
n. 159 del 2011)”.-
Ancor più esplicitamente, Cass Sez.
2 - Ordinanza n. 3971 del 13/02/2024 esclude che l'Agenzia Con nazionale l' dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) possa essere Controparte_3 convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica, ponendosi l' quale gestore CP_3 delle quote di partecipazione sociale acquisite ex lege in proprietà dello Stato.
15 Tuttavia, poiché il consolidamento di tale orientamento è piuttosto recente, appare di giustizia la compensazione delle spese di lite del presente grado fra l' e l'appellante CP_3
II e III motivo
I motivi, per la loro stretta interdipendenza si esaminano congiuntamente.
Con essi l'appellante lamenta il difetto e l'insufficiente motivazione in relazione ai motivi di diritto sui quali risulta fondata la condanna del al risarcimento del danno, nonostante Parte_1
l'omessa qualificazione della domanda formulata dagli attori (che sarebbe stata oscillante fra le ipotesi dell'art 2051 e dell'art 2043 cc) e omessa indicazione degli elementi addebitabili all'ente ai fini della configurabilità della responsabilità da illecito extracontrattuale.
La qualificazione della domanda, per vero non univocamente traibile dal tenore della sentenza impugnata (ove al fine di escludere la prescrizione si richiamano gli art 2051 e 2043 cc congiuntamente) risponde all'interesse della parte, correlandosi ad essa poi l'identificazione degli oneri probatori e la verifica della solidità della decisione
Tuttavia la mancata qualificazione della domanda appare emendabile in questa sede, e la disamina degli atti conferma la decisione che (almeno nei rapporti con gli attori) individua nel Parte_1
il responsabile principale del danno oggetto di causa (sversamento di inerti nei fondi
[...]
, e delle circostanze che ne hanno determinato l'insorgenza. Parte_11
Dall'esame della domanda iniziale, gli attori hanno attribuito il verificarsi del Parte_12 danno allo stato di abbandono in cui versava la realizzazione della strada, iniziata e rimasta incompleto, ed hanno ravvisato la responsabilità al non già quale mero custode di un oggetto Pt_1 inerte, ma quale soggetto che ha mantenuto un comportamento omissivo, non avendo provveduto a mettere in sicurezza il sito, e non avendo quindi impedito che gli eventi atmosferici creassero il danno da sversamento sui fondi di fango ed inerti.
La domanda proposta è quindi certamente qualificabile come azione di risarcimento dei danni di natura extracontrattuale, prevista e disciplinata dall'art 2043 cc
Ciò addossa all'attore l'onere di provare i fatti, le conseguenze dannose, l'elemento soggettivo de danneggiante (dolo o colpa) e il nesso causale, non potendosi avvalere di presunzioni.
Onere tuttavia assolto dagli attori, poiché attraverso la documentazione in atti è emersa la responsabilità del per le irregolarità dell'appalto e nelle conseguenze dell'abbandono dei Pt_1 lavori, nella condizione di pericolo per i fondi vicini dalla mancata sistemazione delle opere sulle quali hanno inciso poi gli eventi atmosferici, ovvero le abbondanti piogge riversatesi sugli scavi .
La sentenza di primo grado ha fatto riferimento, sia pur sinteticamente, agli elementi indiziari ricavabili dalla perizia del processo penale prodotta in atti ( nella quale i consulenti hanno evidenziato una serie di irregolarità nella condotta del comune , nella approvazione del progetto senza i necessari
16 controlli, in tempi brevissimi, nella omessa indagine geologica, chiesta solo successivamente alla constatata franosità ed inconsistenza del suolo sul quale si sarebbe dovuta realizzare la strada), nonché nelle risultanze della perizia di parte dell'agronomo dr prodotta dagli attori. Per_3
Nella parte iniziale di questo elaborato si legge una ricognizione delle responsabilità, pur sommariamente indicata dall'incaricato delle parti, che però ricalca perfettamente quanto emergente da altre fonti, tutte aventi valore indiziario in questa sede , ma univocamente convergenti nell'indicare lo svolgersi dei fatti e le cause degli eventi.
Oltre agli elementi già menzionati nella sentenza impugnata in questa sede (la sentenza del
Tribunale di Locri n 421/2007 che ha dichiarato risolto il contratto di appalto accollandone la responsabilità al e i già citati accertamenti penali), possono aggiungersi le segnalazioni del Pt_1 direttore dei lavori del 12 giugno 2000, appena tre mesi prima dei fatti, che rappresentava il rischio che le opere abbandonate dalla impresa per la non realizzabilità della strada creassero danni ER
, e richiedevano interventi che li impedissero.
Per l'esattezza, il 12.06.2000 i direttori dei lavori inviavano al comune una missiva a firma dell'ing.
e dell'ing. , nella quale si dava atto che, a seguito di sopralluogo effettuato l'8.06.2000, Pt_8 Pt_7
“lo stato di abbandono totale del cantiere nonché l'assenza di misure di sicurezza a protezione del cantiere stesso avrebbero potuto arrecare danni ai terreni limitrofi nonché alle opere eseguite”.
Segnalazioni rimaste del tutto inascoltate dal che avrebbe potuto e dovuto effettuare Pt_1 interventi per la messa in sicurezza del cantiere, all'epoca già abbandonato dalla ditta appaltatrice, proprio in quanto soggetto proprietario del suolo e della strada in via di realizzazione.
Che poi i danni siano stati diretta conseguenza di tale omissione del ovvero del Pt_1 dilavamento dello scavo e degli inerti lasciati senza protezione, è parimenti documentato anche dalle fotografie e dalle osservazioni dell'agronomo, che ha indicato come le piogge del settembre-ottobre avessero determinato l'invasione di terra e materiali frutto dell'erosione e del convogliamento delle acque pluvie, favorito dal terreno smosso e ormai privato di vegetazione (che se non fosse stata asportata dai lavori, avrebbe avuto effetto di trattenimento) dello scavo realizzato per i lavori appaltati
.
Le univoche e convergenti risultanze indiziarie che si colgono agli atti e che indicano non solo nell'avvio di un appalto non realizzabile, ma anche nell'omessa messa in sicurezza dello scavo, le cause dirette del danno per cui si chiede il risarcimento, non sono state minimamente smentite e non risultano neppure seriamente poste in discussione dalle generiche argomentazioni dell'appellante, che non è stato in grado di indicare alternative e credibili cause diverse, né altri responsabili che lo potessero esonerare (cosa diversa sono le corresponsabilità di altri soggetti, delle quali si dirà più avanti).
17 Tutti questi elementi fondanti la responsabilità del sia pur sommariamente indicati nella Pt_1 motivazione della decisione impugnata , sono stati corroborati dall'intervento, successivamente alla pubblicazione della sentenza in questa sede impugnata (del 21.3.2019), da altre due sentenze, precisamente:
1. la sentenza di questa Corte di Appello n. 634 del 24.9.2020, che ha deciso l'impugnazione proposta alla sentenza n 421 del 2007 del Tribunale di Locri, avente ad oggetto l'azione di risoluzione del contratto di appalto di cui si parla.
2. la sentenza, di primo grado, n . 43 del 18.1.2016, del Tribunale di Locri, che ha deciso la controversia proposta da altri proprietari di fondi limitrofi allo scavo per la strada, tali e , che hanno lamentato danni e richiesto risarcimento per lo sversamento e Per_9 Pt_13
l'invasione di materiali sui propri terreni, per circostanze del tutto analoghe a quelle che hanno mosso i ad avviare il processo che ne occupa;
Parte_12
3. sentenza di fatto non modificata da quella emessa da questa Corte di Appello n. 272 del 26.4.2024, che ha deciso l'appello proposto (solo per un profilo di spese) alla sentenza di
Locri n. 43/2016
Le sentenze citate hanno per vari aspetti rilevanza in questo giudizio, e verranno riprese anche per valutare gli altri motivi di appello.
Per quel che riguarda quello in esame, basti segnalare che sia la sentenza di appello n. 634/2020, che quella di primo grado 43/2016 (l'appello alla quale che è dato conoscere, sentenza C. App n
272/2024, si riferisce solo alle spese, e non incide sull'accertamento dei fatti, che non risulta smentito) confermano entrambe ciò che fin qui è emerso, ovvero che il progetto appaltato
(realizzazione della strada) è risultato immediatamente irrealizzabile, per le gravi iniziali carenze progettuali, tanto che la Corte d'appello ha confermato la risoluzione per inadempimento del già dichiarata dal Tribunale con la sentenza n 421 del 2007 Pt_1
La sentenza n. 43/2016 Trib Locri apporta elementi indiziari utili e convergenti, perché riguarda una vicenda del tutto speculare a quella oggetto del presente processo (danni causati ai proprietari di terreni limitrofi al tracciato, per lo sversamento di fango ed inerti a seguito delle piogge del settembre- ottobre 2000).
In questa decisione si legge che i testi in quel processo escussi <<… hanno confermato, nel periodo del settembre del 2000, la presenza della pista in terra battuta (che una volta ultimata avrebbe dovuto costituire la nuova strada di collegamento tra e la frazione “Santa Domenica”) e lo stato Parte_1 di abbandono del cantiere privo di sistemi di raccolta delle acque, precisando e specificando che, a seguito della costruzione della detta pista, i canali naturali di scoli delle acque risultavano ostruiti.
I predetti testi hanno altresì riferito che nel settembre 2000 l'acqua piovana incanalatasi nella detta
18 pista è defluita in maniera incontrollata nel terreno di proprietà degli attori, determinando e provocando i danni lamentati dagli stessi. Inoltre, il completo stato di abbandono dell'area di cantiere
e l'assenza di opere dirette alla raccolta delle acque piovane è stata confermata altresì dallo stesso direttore dei lavori della costruenda strada di collegamento Placanica/Santa Domenica, l'Ing.
, il quale, in sede d'interrogatorio formale, ha confermato la circostanza, già Parte_8 documentalmente risultante in atti, di aver provveduto a segnalare al convenuto ed alla ditta Pt_1 appaltatrice dei lavori la situazione dei pregiudizio per i terzi che si sarebbe potuta verificare a causa dell'abbandono improvviso ed incauto dell'area di cantiere, senza l'opportuna adozione dei suggeriti accorgimenti tecnici necessari e idonei ad evitare eventuali danni a terzi. >>>
La sentenza 43/2016, recependo una CTU svolta in quel processo, ha spiegato quali fossero le condizioni della strada in corso di costruzione e quali siano stati gli effetti del le piogge del settembre
– ottobre 2000, causanti il convogliamento e ruscellamento delle acque, con riversamento dei fanghi nei terreni limitrofi
Pur se quegli accertamenti sono stati eseguiti con riferimento ad altra vicenda, fra diverse parti (gli attori ), per cui hanno efficacia solo indiziaria in questa sede, è evidente che le Persona_10 circostanze che hanno causato lo sversamento di materiali dal tracciato ai fondi vicini ad esso appaiono del tutto sovrapponibili quelle che hanno riguardato i fondi dei che sono Parte_12 state richiamate dalla perizia di parte e sono state documentate fotograficamente. Per_3
Pertanto tutti gli elementi comunque traibili dagli atti di causa, attraverso le “prove atipiche” richiamate ed utilizzabili convergono nell'identificare le cause immediate dell'invasione di detriti nei fondi nella condotta del che non ha provveduto a metter in sicurezza Parte_11 Pt_1 il sito;
e che trovano a propria volta origine nell'avvio di lavori ineseguibili per difetti progettuali, omesse indagini geologiche ed ulteriori inadempienze inidoneità del terreno, mancanza di preventivi accertamenti geologici e abbandono del cantiere in condizioni tali da lasciar prevedere che le piogge avrebbero causato i danni per cui è causa), .
Risulta parimenti provato che da tali condotte è scaturito (con le prevedibili piogge) il danno ai fondi degli attori, e che questo è quindi stato causato dalla condotta dell'ente territoriale.
Quindi, benché il Tribunale non avesse chiaramente qualificato la domanda, appare del tutto corretta la affermazione della responsabilità del per i danni lamentati dagli attori, risultando Pt_1 indiziariamente ma univocamente ricostruiti e provati in atti le cause, lo svolgimento dei fatti, le circostanze in cui questi si sono svolti, quindi le responsabilità.
La qualificazione della domanda come risarcimento del fanno da illecito extracontrattuale ex art
2043 cc e l'accertamento delle effettive cause del danno privano di pregio la doglianza
19 dell'appellante, secondo cui l'alluvione del settembre 2000 integrerebbe la fattispecie del caso fortuito, idoneo ad esonerarlo da ogni responsabilità.
Innanzitutto l'argomento non è pertinente, oltre al fatto che il rischio che si verificassero gli eventi dannosi per l'abbandono del cantiere erano preesistenti, prevedibili , segnalati e ben noti all'amministrazione comunale, che ha colposamente appaltato lavori inseguibili, determinanti scavi pericolosi, quindi omesso ogni intervento
Solo per completezza si ricorda che in tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20932 del 16/10/2015).
Nessuna scriminante per “attività lecita” (richiamata anche nella precisazione delle conclusioni del
è dato ravvisare nella condotta illecitamente ed ingiustificatamente omissiva tenuta dal Pt_1
in palese violazione con gli obblighi di “neminem laedere” codifcati dall'art 2043 cc e Pt_1 vincolanti anche la Pubblica Amministrazione
IV
È infondato il quarto motivo di appello, con cui parte appellante lamenta la totale assenza di prove del nesso di causalità tra le condotte o le omissioni dell'amministrazione appaltante e il danno lamentato dagli attori. In particolare, l'appellante contesta il convincimento del giudice del primo grado fondato sulla sentenza n. 421/2007, non costituente giudicato, essendo pendente nell'anno 2000 il giudizio di appello avverso tale decisione.
Nelle more del processo, però, è stata emessa la sentenza di questa Corte di Appello n. 634 del
24.9.2020, che ha deciso l'impugnazione proposta alla sentenza n 421 del 2007 del Tribunale di Locri, avente ad oggetto l'azione di risoluzione del contratto di appalto di cui si parla.
La sentenza di appello (che non risulta successivamente impugnata o cassata) ha confermato la sentenza del 2007, ha ribadito- relativamente alle responsabilità della risoluzione dell'appalto- con argomentazioni assai più ampie ed esaustive la <<…colpa preminente dell'amministrazione comunale, che ha proceduto ad uno studio geologico della zona solo ex post, ad inconveniente verificatosi e a modifiche progettuali apportate, mentre, stante la particolare condizione dei luoghi, esso avrebbe dovuto essere diligentemente effettuato in via preventiva e posto a base di una adeguata
e efficace progettazione….>>>;
Fermo restando quanto già detto nell'esame dei motivi di appello precedenti, relativamente alla prova delle condotte e delle cause dei danni, neppure l'argomento della non definitività o non condivisibilità della sentenza 421/2007 appare sostenibile
20 E' ben vero - come eccepito nel IV motivo di appello – che oltretutto le sentenze n. 421/2007 e quella di appello n. 634/2020 non riguardano la domanda risarcitoria dei terzi proprietari (estranei all'appalto), ma giudicano sul rapporto fra appaltante ed appaltatori, e sulla risoluzione del contratto.
Ma è innegabile che le ricostruzioni dei fatti emergenti dalla motivazione di quelle decisioni corroborano e completano il quadro indiziario relativo ai fatti che risulta utile anche alle valutazioni richieste in questa sede, come meglio illustrato anche in precedenza. .
Le decisioni ora richiamate (e soprattutto la sentenza d'appello n. 634/2020) attribuiscono la responsabilità della risoluzione attraverso verifiche accurate che possono essere d'ausilio anche nella valutazione dei motivi di appello relativi alla domanda di manleva ed rapporto interno fra i Pt_1 ed i tecnici, di cui si tratterà in seguito.
V e VII motivo
I motivi vanno valutati congiuntamente, perché attengono all'accertamento e liquidazione del danno;
e deve ritenersi parzialmente fondato il quinto motivo di appello.
Con specifiche doglianze l'appellante contesta:
- l'erronea valorizzazione della perizia giurata depositata da parte attrice, ancorché asseverata dal perito escusso come testimone, perché il giudicante avrebbe ritenuto provata la domanda sotto il profilo del quantum, sulla base della mera allegazione difensiva a contenuto tecnico.
- la sentenza che sarebbe errata anche nella parte in cui il è stato Parte_1 condannato al pagamento della somma di € 147.314,17 oltre rivalutazione ed interessi, e delle spese e competenze del giudizio nei confronti di tutte le parti.
Nonostante le non particolarmente accurate critiche dell'appellante, appare evidente che queste lamentino che sia stata utilizzata quale prova (dei danni e del loro ammontare) la perizia di parte prodotta dagli attori .
E' vero, come sostenuto dal che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno Pt_1 rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma è altrettanto vero che rientra nel novero delle cd “prove atipiche”, e che può avere valore indiziario, liberamente valutabile dal giudice, come ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non sarebbe obbligato in nessun caso a tenerne conto (da ultimo, Cass Sez. 1 , Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025), ma che può avvalersene in presenza di univoci ed ulteriori elementi indiziari convergenti con le risultanze dell'elaborato stragiudiziale.
21 Così come rientrano tra le cd prove "atipiche" anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie.
Non si configura alcuna violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori (documentali) si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
Nella fattispecie de quo può senz'altro ritenersi giustificato il diniego del Tribunale di espletare una
CTU a distanza di tanto tempo dai fatti ( la causa era iniziata quasi cinque anni dopo i fatti, e
l'ordinanza istruttoria del 22/09/2017 si era espresso sulla richiesta istruttoria formulata dagli attori di consulenza tecnica d'ufficio ritenendola superflua e inopportuna proprio in ragione del lasso temporale trascorso dagli eventi per cui è causa ), ma ciò si è accompagnato alla presenza in atti di molteplici elementi che hanno consentito di ricostruire l'accaduto
Infatti, come si è già detto in precedenza, tutti gli elementi acquisiti in giudizio hanno consentito di ritenere accertate le circostanze che hanno determinato il danno, il nesso causale, le condotte e le responsabilità. Tutti questi elementi emergono chiaramente dal complesso atti e documenti, univoci e convergenti, acquisiti al processo.
Non potrebbe negarsi (e neppure il ha mai negato) che il fondo degli attori sia stato Pt_1 effettivamente interessato dagli sversamenti dei materiali trascinati dallo scavo e dai lavori rimasti abbandonati, a causa delle piogge abbondanti del settembre-ottobre dell'anno 2000.
Gli argomenti dell'appellante sono stati piuttosto volti a denunciare “carenze di motivazioni” dell'impugnata sentenza, ma con argomenti che non smentivano l'esistenza dei fatti denunciati, e comunque non indicavano né provavano cause e responsabilità alternative.
Le difese del quindi non hanno affatto smentito il corteo di elementi acquisiti nel giudizio Pt_1
e negli altri processi che hanno riguardato la vicenda, di cui sono stati prodotti atti e sentenze utili a ricostruire gli accadimenti e gli sviluppi dell'intera vicenda originata dalla progettazione e dall'appalto della strada Santa Domenica Parte_1
Per tali ragioni – ai fini della quantificazione del danno e della liquidazione del risarcimento - possono utilizzarsi le ricognizioni e valutazioni del tecnico degli attori, agronomo sentito Per_3 anche come testimone, che ha relazionato corredando lo scritto da fotografie che documentavano la condizione del terreno ancora invaso da detriti a distanza di tempo dai fatti.
L'agronomo – che poi ha reso testimonianza, così confermando circostanze cadute sotto la sua percezione e con il valore di una prova tipica e la cui attendibilità non risulta contestata - ha indicato
22 come siano stati accertati i danni, ovvero attraverso “sopralluoghi effettuati dallo scrivente negli immobili di che trattasi” ( pag 5 relazione . Per_3
Nell'elaborato si legge che “il tratto di strada ubicato nella zona alta del fondo (lato nord e nord- est) è servito come convogliamento delle acque pluvie, che trovando nel suo percorso terreno smosso,
è stato facilmente asportato, trasportato e depositato sull'intera superficie del fondo olivetato ed imboschito di proprietà “. ER
Nella relazione si fa riferimento anche al verbale di consistenza redatto in data 25.8.1998 in occasione dell'esproprio dei terreni per la realizzazione della strada che aveva “smembrato in più parti il fondo degli attori”; in tale verbale si dava atto che “Gli ulivi si presentano in ottimo stato di salute e di vegetazione con una capacità produttiva di q.li 1,5 a pianta”.
Anche valutazioni del tecnico (pur non rientrando tra i fatti a conoscenza del testimone) contenute nella relazione sono state sottoposte al contraddittorio attraverso la produzione in giudizio sin dall'inizio della causa, e anche queste non sono state efficacemente smentite
Risultano chiariti e motivati i criteri ed i parametri utilizzati per quantificare il danno, che il dr ha valutato per due diversi profili, ovvero: Per_3
- quali “danni materiali” , commisurati alla spese necessaria per ripulire e ripristinare la fruttuosità dei fondi danneggiati (ovvero per asportare i detriti, riconcimare le zolle, ripristinare le piante). Tali importi sono stati calcolati per un totale di lire 168.990.000 (in valuta attuale sarebbero pari ad euro 87.276,05.)
- e danni “finanziari” , consistenti nel “mancato reddito” delle zone danneggiate (pari ad Ha3.20 di olivero e Ha 7.70 di zona rimboschita) , che il tecnico ha calcolato per il mancato accrescimento legnoso per tre anni delle essenze forestali pregiate, pari in totale a lire
116.250.000 (in valuta attuale sarebbero pari ad euro 60.038,11
Così in totale lire 285.240.000, che corrispondono ad euro 147.314,17 somma interamente riconosciuta dalla sentenza impugnata e posta a carico del , da maggiorarsi di interessi e Pt_1 rivalutazione dal fatto al soddisfo.
L'appello è parzialmente fondato solo nella parte in cui lamenta la mancata motivazione della liquidazione recepita interamente e senza alcuna disamina critica dal Tribunale, e l'eccessività dell'esborso imposto.
Se l'accertamento del danneggiamento del fondo, ricoperto da detriti e divenuto inutilizzabile senza una adeguata ripulitura e ripristino delle piante, appare richiedere necessariamente le opere e gli esborsi calcolati dal tecnico ( senza alcuna specifica contestazione del che è generico anche Pt_1 nel motivo di appello), tuttavia non appare condivisibile il riconoscimento anche del “danno finanziario” che presupporrebbe la prova del danno economico, da mancato reddito .
23 Prova che avrebbe dovuto essere fornita in modo più puntuale, ameno provando il reddito ricavato dal fondo nel periodo antecedente il danno .
Invece, nessuna prova né allegazione hanno fornito gli attori, e tale voce di risarcimento appare priva di qualsiasi supporto, posto che i danneggiati si sono limitati a chiedere la somma calcolata alla perizia di parte prodotta con la citazione.
Per quanto detto il risarcimento del danno deve essere limitato alla somma di euro 87.276,05, per gli esborsi necessari a ripristinare il fondo e le piante, somma da maggiorarsi di rivalutazioni dall'evento (ottobre 2000) alla presente sentenza, nonchè interessi al tasso legale per ogni periodo, maturati e maturandi sulla somma via via rivalutata . in tali termini riformando e riducendo parzialmente la condanna del Controparte_8 otivo
[...]
Anche questo motivo è solo parzialmente fondato.
L' appellante lamenta l'omessa ed insufficiente motivazione della sentenza di rigetto delle domande formulate dal , in relazione all'accertamento della responsabilità della ditta Pt_1 Parte_1 appaltatrice, del direttore dei lavori e del progettista.
Tutti sono stati destinatario della chiamata di terzi in “garanzia” (espressamente formulata con indicazione dell' art 106 cpc ) spiegata dal con la comparsa di risposta in primo grado, con Pt_1 la quale l'ente territoriale ha chiesto (ed ottenuto) di chiamare il progettista ing i Parte_8 direttori de lavori, ingegneri e;
nonché le imprese appaltatrici Parte_8 Parte_7 CP_4
e “affinchè …nella denegata ipotes in cui dovessero essere riconosciut profili di ER responsabilità progettali, direzionali o esercutivi, lo tengano indenne da qualunque pregiudizio dovesse derivargli in dipendenza dal presente giudizio”.
La domanda, per tutte le posizioni respinta in primo grado, è stata riproposta con il motivo di appello che ha lamentato la mancata valutazione dei documenti prodotti dal (perizia ing. Pt_1
da cui risultavano carenze progettali e utilizzo di materiali di riporto non idonei da parte Per_8 dell'appaltatrice); nelle conclusioni dell'appello al punto n 4 ) si insiste nella doglianza e nella richiesta di tenere indenne il dai pregiudizi derivanti dal giudizio. Pt_1
Nella precisazione delle conclusioni del novembre 2024 si legge “..3) Ancora nel merito in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta dagli originari attori, condannare , , la Curatela e gli Parte_14 Parte_15 Parte_16 CP_4 eredi di , in solido tra loro, a tenere indenne il da qualunque Persona_2 Parte_1 pregiudizio dovesse derivare dal presente giudizio;
”
Le domande sottese al motivo di appello vanno distinte, dovendo valutarsi separatamente le posizioni dell'appaltatrice, del progettista e del direttore dei lavori.
24 A
La domanda nei confronti delle appaltatrici IM IA (oggi eredi) e della non può CP_4 trovare accoglimento perché nei rapporti fra queste parti esiste già un giudicato che ha riconosciuto la responsabilità del per la risoluzione del contratto Pt_1
La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 634/2020 ha confermato la sentenza di primo grado, n. 421/07 con cui il Tribunale di Siderno aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del avendo accertato l'irrealizzabilità dell'opera, mancando Parte_1 un preventivo studio geologico, per colpa dell'amministrazione, considerata unica responsabile.
Le parti in quel processo erano il le appaltatrici e IM IA, l' Pt_1 CP_4 [...]
dei beni sequestrati e confiscati;
e la Corte ha respinto l'appello principale proposto dalla CP_3 curatela del fallimento e l'appello incidentale proposto dal rienendo condivisibile CP_4 Pt_1 la pronuncia impugnata, basata sulla valutazione incrociata di una serie di dati oggettivi e tecnici dai quali doveva univocamente desumersi che l'opera appaltata non era realizzabile in radice, né al momento del suo avvio e nemmeno all'esito delle modifiche appositamente disposte mediante perizia di variante.
La Corte ha accertato la preminente colpa dell'amministrazione comunale, che aveva proceduto ad uno studio geologico della zona solo ex post, ad inconveniente verificatosi e a modifiche progettuali apportate, mentre, stante la particolare condizione dei luoghi, esso avrebbe dovuto essere diligentemente effettuato in via preventiva e posto a base di una adeguata e efficace progettazione.
Per tali ragioni la sentenza 634/2020 ha ritenuto che l'abbandono dei lavori da parte della
[...]
era da considerarsi giustificato per l'irrealizzabilità e pericolosità della strada, stante la CP_9 franosità del terreno e la mancanza di qualità intrinseche ed essenziali dell'opera, imputabile al solo committente e alle “radicali carenze progettuali ascrivibili alla stazione appaltante” (così pag 17 della sentenza) . Ed ancora nella sentenza 634/2020 della Corte di Appello di Reggio Calabria si legge <<…l'avere affidato una indagine geologica successivamente alla redazione della perizia di variante dimostra (…) che siffatta indagine era necessaria e che non era stata eseguita, se non ad opera iniziata e a progetto modificato. …[omissis]….Discende dalle superiori considerazioni (…) la prova in ordine alla irrealizzabilità dell'opera per colpa della amministrazione, dovuta alla carenza di un preventivo ed esaustivo studio geologico e alle conseguenti carenze progettuali. Di conseguenza, si deve ritenere che la sospensione dei lavori, se pure inizialmente disposta a causa delle avverse condizioni atmosferiche, si sia successivamente protratta (a tempo indefinito, vista la inutilità di una loro eventuale ripresa) a causa delle sostanziali carenze progettuali>>.
Le statuizioni pronunciate fra il e le imprese fanno stato e sono ormai intangibili fra le Pt_1 parti , per cui la domanda di riconoscimento della responsabilità riproposta dal in qesta sede Pt_1
25 contro la e la IM SI – oggi eredi- non possono che essere dichiarate CP_4 inammissibili per bis in idem, con condanna del alle spese del presente grado in favore delle Pt_1 predette controparti costituite.
B
Per contro, da quanto detto, scaturisce l'accoglimento dell'appello limitatamente alla domanda di “garanzia” spiegata in danno del progettista ing , cui è certamente imputabile Pt_8
l'inadeguatezza della progettazione per le gravi carenze riscontrate, che hanno reso inutilizzabile ed irrealizzabile il progetto, prima fra tutte la mancata verifica geologica del terreno sul quale sarebbe dovuta passare la strada.
Nei confronti del progettista e del direttore dei lavori la sentenza della Corte di Appello 634/2020 non fa stato perché questi chiamati non erano parti in quel processo;
ma è evidente che gli accertamenti della suddetta sentenza hanno un valore indiziante rilevantissimo e determinante
Non è condivisibile la decisione impugnata nella parte in cui ritiene che gli attori Parte_12 avevano subito danni dall'incuria del e non dal progetto in sé: la causa immediata è la Pt_1 mancata messa in sicurezza del tracciato incompleto, ma nei rapporti di”garanzia” intercorsi fra le parti (Comune e progettista) può ben valutarsi la causa originaria e l'inadempimento dell'obbligo professionale assunto dal tecnico nei confronti dell'Amministrazione committente.
Se la giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'appaltatore debba verificare la fattibilità di l'opera appaltata anche relativamente alla consistenza ed idoneità geologica del suolo, è però evidente che nei rapporti fra committente e professionista progettista quest'ultimo assuma l'incarico di fornire un progetto corretto e realizzabile, ed abbia la responsabilità dell'inadempimento di tale fondamentale obbligo (cfr in diverso caso Cass Sez. 2, Sentenza n. 7992 del 25/08/1997 “Quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con
l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista…ecccé [omissis]…”, - più di recente Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023
“In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e
1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale”.
26 La responsabilità del progettista, per l'appalto pubblico di cu al contratto del 13.7.1998, risulta oltretutto soggetta alla disciplina della l. n. 109 del 1994 e del d.P.R. n. 554 del 1999, applicabili
"ratione temporis", che prevedono l'obbligatoria acquisizione da parte della stazione appaltante della relazione geologica tra gli atti progettuali della gara.
Obbligo evidentemente disatteso nel caso in esame;
e solo per completezza non vi è in atti alcuna prova della eccezionalità degli eventi atmosferici che si sono abbattuti sui luoghi di causa.
Ciò configura la responsabilità tanto del progettista (che ha redatto un progetto sostanzialmente ineseguibile per aver omesso ogni minima cautela nella verifica del suolo su cui doveva realizzarsi) sia della stazione appaltante, che avrebbe dovuto acquisire la relazione geologica prima di appaltare l'opera pubblica, non lo ha fatto: Cass Sez. 2, Sentenza n. 11783 del 07/09/2000 “L'indagine sulla natura e consistenza del suolo sul quale deve essere realizzato un fabbricato non rientra nell'attività di direzione dei lavori, che consiste nella verifica - concretantesi in un'attività intellettuale esplicata mediante visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e nella emanazione delle disposizioni necessarie alla esecuzione dell'opera - della conformità dell'opera stessa al progetto e alle indicazioni del committente. La predetta indagine, implicante una specifica attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici, spetta all'appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione, e che, pertanto, risponde dei vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo. In solido con l'appaltatore risponderà, ove risulti che i predetti vizi dipendano da una progettazione inadeguata alle predette condizioni geologiche del terreno, anche il progettista”
Responsabilità concorrenti che , nel rapporto interno, possono ritenersi pari e ripartirsi al 50% tra appaltante e progettista, senza che quest'ultimo possa poi sottrarsi ad ogni conseguenza nei confronti degli attori solo per avere (tardivamente) denunciato al i pericoli e la necessità della messa Pt_1 in sicurezza dello scavo eseguito.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda di manleva proposta del nei confronti Pt_1 del progettista ing per la misura del 50% dell'importo dei danni conseguiti alla esecuzione Pt_8 del progetto appaltato, e liquidati in favore degli attori
Le spese fra queste parti vanno per tal ragione compensate per entrambi i gradi di giudizio
C
Per contro, la giurisprudenza appena citata esclude la responsabilità del direttore dei Lavori ing. (che non risulta essere anche progettista, come invece l'ing e che non Parte_7 Pt_8 risulta aver avuto alcuna parte e responsabilità negli accadimenti dannosi scaturita dall'appalto né dalla esecuzione iniziata e sospesa senza le opportune cautele.
27 Sulla base delle argomentazioni esposte, devono ritenersi assorbite le censure sollevate dall'Ing.
in merito all'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti ,per avere il introdotto Pt_7 Pt_1 nuova domanda afferente all'asserito mancato controllo da parte del D.L. sul rispetto delle prescrizioni contrattuale sull'impiego dei materiali utilizzati come idonei ad una corretta e adeguata esecuzione dei lavori.
Ne consegue il rigetto dell'appello del formulato riguardo all'ing , e la condanna Pt_1 Pt_7 del al pagamento delle spese del presente grado in favore del direttore dei lavori, con Pt_1 distrazione delle spese per l'avvocato ex art 93 cpc
Appello incidentale
L'appello incidentale proposto dagli eredi è inammissibile. ER
L'impugnazione incidentale è stata proposta dagli eredi del , cioè Persona_2 Controparte_2
, e , che con la sentenza gravata erano
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore del geologo dott. , terzo CP_4 chiamato in garanzia dai . ER
Gli appellanti incidentali, ritenendo errata e superficiale la regolazione delle spese nel rapporto chiamante/chiamato in ragione dell'accoglimento o meno della domanda di garanzia e senza specifica motivazione, chiedevano la riforma della sentenza, e in particolare “l'annullamento della condanna alle spese degli odierni comparenti in favore del Dott. Geol. e con ogni altro CP_4 consequenziale di legge;
con vittoria di spese e competenze tutte di giustizia.”
Essendo stati gli appellanti incidentali soccombenti in primo grado relativamente alla condanna alle spese subita, immediatamente era sorto in capo ad essi l'interesse a proporre impugnazione, interesse che prescindeva dalla proposizione dell'altrui gravame.
Dunque, è evidente la natura autonoma dell'appello incidentale, perché questo è indipendente dall'appello principale e, per essere valido, doveva essere proposto entro i termini previsti dalla legge per appellare.
Nel caso di specie, essendo il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2005, si applica la vecchia formulazione dell'art. 327 c.p.c., che prevedeva, nel caso di mancata notificazione della sentenza, il termine lungo di un anno per proporre appello, ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 58 della legge 69/2009, che dispone “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, quindi a decorrere dal 4 luglio 2009.
Trattandosi di gravame incidentale autonomo questo doveva essere proposto entro il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza (21.03.2019), che avrebbe avuto scadenza naturale il
21 marzo 2020. A questo andavano aggiunti i 64 giorni di sospensione dei termini a seguito
28 dell'emergenza pandemica da COVID-19 e i 31 giorni di sospensione dei termini per il periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno;
quindi, andavano aggiunti complessivi 95 giorni.
La scadenza del termine per appellare, partendo dal 21 marzo 2019, era quella del 24 giugno 2020, mentre gli appellanti incidentali hanno proposto impugnazione incidentale autonoma in data 18 novembre 2020, quindi tardivamente.
Accertata la natura autonoma dell'impugnazione e la sua tardività, ne consegue la dichiarazione di inammissibilità (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024).
Regolazione delle spese
Vanno diversificate le posizioni delle parti a seconda dell'esito degli appelli proposti nei confronti di ciascuna, trattandosi di posizioni separate
1. Il rigetto dell'appello nei confronti dell' Controparte_3
CO comporta – per il recente consolidamento della giurisprudenza sul punto applicata
- la compensazione integrale delle spese fra queste parti.
2. L'inammissibilità dell'appello proposto dal contro le appaltatrici ( curatela Pt_1
e eredi impresa IA) nonostante il giudicato già formatosi con la sentenza di CP_4 appello 634/2020 comporta la condanna alle spese dell'appellante del solo presente grado (sul punto non è stata riformata la decisione) in favore degli eredi in solido , costituiti ER nella qualità. Il valore della causa va ridimensionato al decisum che però non modifica lo scaglione di riferimento (da euro 52.001 a 260.000), per cui al devono porsi le spese Pt_1 per la misura totale di euro 14.317,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00, fase istruttoria
e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00, Fase decisionale, valore medio:€ 5.103,00), da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge
3. La contumacia della curatela esclude invece che si debbano regolare le spese CP_4 con quest'ultima appellata vittoriosa
4. Il parziale accoglimento dell'appello del rispetto al risarcimento Parte_1 dovuto agli appellati costituiti , CP_1 Parte_9 Parte_3
(unitariamente, quali eredi e con unico difensore) comporta che le spese
[...] ER di lite di entrambi i gradi vadano compensate per metà e poste solo per la residua metà a carico del in favore dei danneggiati in solido Il valore della causa va ridimensionato al Pt_1 decisum che però non modifica lo scaglione di riferimento (da euro 52.001 a 260.000), per cui a carico del devono porsi le spese : Pt_1
29 - per il primo grado euro 7.051,5 (pari alla metà di euro 14.103,00, di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00, fase decisionale, valore medio: €
4.253,00)
- per il presente grado di euro 7.158,5 (pari alla metà di euro 14.317,00 - di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.911,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00, Fase decisionale, valore medio:€ 5.103,00),
- entrambe le somme da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge
5. L'accoglimento parziale dell'appello proposto nei confronti del progettista ing Pt_8
(accoglimento manleva al 50%) comporta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi fra queste parti, in ragione della pari e reciproca soccombenza
6. Deve invece condannarsi il al pagamento delle spese di lite del presente grado Pt_1 in favore dell'ing. , direttore dei lavori, in ragione del rigetto dell'appello Parte_7 proposto dal in relazione a questa parte. Al Comune devono porsi le spese per la Pt_1 misura totale di euro 14.317,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio: €
2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00, Fase decisionale, valore medio:€ 5.103,00), da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge
7. Spese distratte in favore del difensore dell'ing che ne ha fatto richiesta Pt_7
8. Nulla per le spese per l'appello incidentale inammissibile proposto dagli eredi nei confronti del in ragione della contumacia dell'appellato ER CP_1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di inammissibilità dell'appello incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 362/2019, emessa dal Tribunale di Locri e pubblicata il 21.03.20219 nei proc. riuniti n. R.G.101367/2005 e 855/2006, così provvede:
1. dichiara la contumacia del dr. e della CP_4 Controparte_4
;
[...]
2. Accoglie parzialmente l'appello del nei confronti degli appellati Parte_1
, e qualificata la CP_1 Parte_9 Parte_3 responsabilità del ex art 2043 cc, in parziale riforma della sentenza impugnata, Pt_1 condanna il al pagamento di euro 87.276,05, da maggiorarsi di rivalutazioni Pt_1
30 dall'evento (ottobre 2000) alla presente sentenza, nonchè interessi al tasso legale per ogni periodo, maturati e maturandi sulla somma via via rivalutata ;
3. Compensa per metà fra il e i le spese di lite di entrambi i Pt_1 Parte_11 gradi e pone le restante metà a carico del , liquidate per il primo grado euro 7.051,5 Pt_1
e per il presente grado di euro 7.158,5, entrambe le somme da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge
4. Accoglie parzialmente l'appello proposto nei confronti del progettista ing Pt_8 accertando il diritto alla manleva nella misura del 50%, e compensa le spese di entrambi i gradi fra queste parti;
5. Rigetta l'appello del in relazione al direttore dei lavori ing , e Pt_1 Parte_7 condanna il alle spese del presente grado per euro 14.317,00 da maggiorarsi di Pt_1 spese forfetarie, Iva e CPA come per legge .
6. Spese distratte in favore del difensore dell'ing che ne ha fatto richiesta Pt_7
7. rigetta l'appello nei confronti dell' e CO Controparte_3
e compensa le spese fra queste parti.
8. Dichiara inammissibile l'appello proposto dal contro le appaltatrici ( curatela Pt_1
e eredi impresa IA) e condanna alle spese dell'appellante del solo presente grado CP_4 in favore degli eredi in solido , costituiti nella qualità, che liquida in totale per ER euro 14.317,00 da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge
9. Nulla per le spese con la curatela appellata vittoriosa contumace CP_4
10. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dagli eredi nei ER confronti del nulla per le spese rispetto a quest'ultimo, contumace;
CP_4
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di inammissibilità dell'appello incidentale
Così deciso a Reggio Calabria il 26 AGOSTO 2025
La Presidente estensore
Dott.ssa Patrizia Morabito
31
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai SI magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. SAPONE NATALINO Consigliere
dott.ssa RENDE FEDERICA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 222/2020 vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, (P.iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Alberto Panuccio (CF:
) – pec: dall'avv. Mauro Salmaso, C.F._1 Email_1
(CF: ), pec: -Appellante C.F._2 Email_2
CONTRO
(CF: ), (CF: CP_1 C.F._3 Parte_2
, e , (CF: , C.F._4 Parte_3 C.F._5 erede universale di rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Persona_1
Gabriella Agostini ( ) pec: e C.F._6 Email_3
Pasquale Sansalone ), pec: C.F._7 Email_4
-Appellati
NONCHÈ
1 (C.F.: ); Controparte_2 C.F._8 Parte_4
, (C.F.: ); , (C.F.:
[...] C.F._9 Parte_5
); , (C.F.: , n.q. di eredi C.F._10 Parte_6 C.F._11 di , rappresentati e difesi dall'Avv. Fedele A. Pezzano (C.F.: ) Persona_2 C.F._12 pec: Email_5
Controparte_3
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore (CF , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, (C.F.:
92006980806)pec: Email_6
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Parte_7 C.F._13
Fragomeli (CF: ) pec: C.F._14 Email_7
(CF: ),rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_8 C.F._15 disgiuntamente,dall'avv. Riccardo Misaggipec: Email_8 dall'avv. Francesco Bombardieri (C.F. ),pec: C.F._16
-Appellati Email_9
NONCHÈ CONTRO
[...]
-Appellati contumaci. Controparte_4
OGGETTO: risarcimento danni – appello avverso la sentenza n. 362/2019 del Tribunale di Locri, emessa e pubblicata il 21/03/20219, non notificata, resa a definizione dei procedimenti riuniti n.
101367/2005 e 855/2006.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Proc. n. 101367/2005
Con atto di citazione notificato il 23.09.2005, e Persona_1 Parte_9 [...] convenivano in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni subìti CP_1 Parte_1 sul terreno di loro proprietà, denominato “Oliveto”, e verificatisi a causa dell'incauto abbandono da parte dell'ente pubblico di un cantiere sul terreno soprastante, interessato a lavori di realizzazione della strada di collegamento Placanica-Santa Domenica, per mezzo del contratto di appalto rep. n.2 del 13.07.1998 stipulato tra il comune di e l'impresa individuale . Parte_1 Persona_2
In particolare, gli attori rilevavano che, dopo il tracciamento della strada e la realizzazione della pista in terra battuta, oltre che di una cava abusiva utilizzata per l'estrazione del materiale di
2 riempimento, i lavori venivano sospesi ed il cantiere abbandonato, senza che il Comune predisponesse muri di contenimento o canali di scolo delle acque o qualsiasi altra opera necessaria in virtù della forte pendenza della località e a tutela dei luoghi e dell'incolumità delle persone;
che nei mesi di settembre e ottobre 2000, a causa delle forti piogge verificatesi, il tracciato stradale abbandonato dal comune sito sulla parte alta del fondo di loro proprietà, ha preso le funzioni di un letto di fiume e aveva trasportato sul terreno degli istanti una grande quantità di materiale terroso, oltre al materiale lasciato ai bordi della strada dismessa, provocandone la devastazione e anche la distruzione delle piantagioni esistenti. Gli attori quantificavano gli ingenti danni patiti in lire 285.240.000 , come calcolati dalla perizia tecnica giurata a firma del dr. allegata all'atto Persona_3 introduttivo del giudizio, e asseverata con giuramento reso il 23.02.2001 nella cancelleria del
Tribunale civile Rc.
Con comparsa di risposta con richiesta di chiamata in giudizio di terzi ex art. 269 cpc si costituiva il 22.11.2005 il , che eccepiva, in via preliminare, il difetto di Parte_1 giurisdizione del G.O. in favore di quello amministrativo nonché, l'incompetenza del medesimo giudice in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attoreache contestava in toto, rilevando che l'eccezionalità degli eventi atmosferici ed ammessi come tali dagli attori non consentivano di imputare a nessuno la responsabilità dei presunti danni.Inoltre, alla luce di quanto era emerso dalla prospettazione attorea, secondo la quale i danni che si assumevano patiti erano imputabili a presunti errori di ordine tecnico e a comportamenti colposi nell'esecuzione delle opere, al fine di essere manlevato da ogni responsabilità, l'ente comunale spiegava, ex art. 106 c.p.c., la chiamata in garanzia nei confronti della dei tecnici progettisti ing. e ing. e il geologo dott. CP_4 Pt_8 Parte_7
Nel merito e in via subordinata, il chiedeva “in caso di accoglimento, CP_4 Parte_1 anche parziale, della domanda introduttiva condannarsi i terzi chiamati, in solido tra loro, a tenere indenne il convenuto da qualunque pregiudizio dovesse derivargli in Parte_1 dipendenza di quanto dedotto nel presente giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa e notificato regolarmente l'atto di citazione ai terzi, si costituiva la che eccepiva: CP_4
- il difetto della giurisdizione civile in favore di quella esclusiva amministrativa;
- l'incompetenza per materia del tribunale di Siderno dovendosi attribuire la competenza al
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata, dal momento che il comune di
, con deliberazione G.M. n.1 del 7 gennaio 2000, si era opposto alla cessione dell'azienda Parte_1 individuale in favore della Persona_2 CP_4
3 - la prescrizione quinquennale della pretesa di garanzia, essendo i fatti originari dell'azione di risarcimento dell'anno 2000 e avendo il comune notificato alla la pretesa di garanzia l'11 CP_4 aprile 2006.
Nel merito la si difendeva rilevando l'infondatezza dell'azione, in quanto i danni erano CP_4 derivati dall'alluvione del 2000 che aveva interessato tutta la zona jonica, evidenziando che, a seguito di una legittima sospensione dei lavori per eventi atmosferici, si ebbe conoscenza che la ripresa degli stessi non era più possibile per l'errore progettuale;
che nemmeno a seguito della variante suppletiva detta ripresa poteva aver luogo, poiché la variante del progetto approvata dal Comune di Parte_1 era risultata illecita, oltre che illegittima per violazione dell'art. 25 della legge Merloni, e che per queste ragioni l'appaltatore si era rifiutato di accettare i lavori supplementari che erano superiori al c.d. quinto d'obbligo. Infine, rappresentava che anche le successive varianti non avevano avuto alcun esito felice in quanto la strada continuava a franare in più punti nonostante i direttori dei lavori avevano irresponsabilmente ritenuto di eseguire un progetto in assenza di validi studi geologici.
La società terza chiamata chiedeva la sospensione ex art. 295 cpc, perché era pendente altro processo iscritto al n. 16401/99, nel corso del quale era stata già svolta istruttoria e dalla quale erano emerse precise responsabilità nei confronti della stazione appaltante, oltre che dei tecnici progettisti e dei direttori dei lavori, in merito alla sospensione dei lavori e della loro non eseguibilità; pertanto, la formulava, chiamata in giudizio nei confronti dell'ing. ing. e del geologo CP_4 Pt_8 Pt_7 dott. per essere garantita nel caso in cui la domanda degli attori fosse risultata fondata. CP_4
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati ing. e dott. che, in via preliminare, Pt_8 CP_4 eccepivano il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. e, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , formulavano eccezione di Persona_2 legittimazione attiva dello stesso ad agire nei confronti dell'ing. Nel merito, rilevavano che Pt_8 erano prive di fondamento storico la pretesa risarcitoria degli attori e la domanda di garanzia spiegata dal , dal momento che nessun danno era stato provocato alla proprietà fondiaria degli attori ER
e che nessuna responsabilità nell'operato professionale era ravvisabile nei confronti dei professionisti terzi chiamati.
In particolare, i professionisti terzi chiamati ammettevano la realizzazione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ma disconoscevano che il rilevato stradale era franato o aveva provocato una frana, ovvero che aveva agito come letto di un fiume trasportando detriti o altro materiale dai fondi soprastanti a quello degli attori, avendo semmai interessato solo le parti di terreno oggetto di legittima occupazione per la realizzazione dell'opera pubblica;
che non era vero che il movimento verticale del rilevato stradale aveva interessato i terreni limitrofi a quelli espropriati per la realizzazione dell'opera pubblica, conseguentemente nessun danno avevano subito gli attori nella loro proprietà; che non
4 corrispondeva a verità che nella realizzazione della strada era stata effettuata una cava per come sostenuto dagli attori e semmai questa fosse stata realizzata nessuna responsabilità si sarebbe potuto ascrivere ai progettisti, non avendo loro autorizzato una simile opera. Infine, rilevavano che non era reale neanche quanto sostenuto dall'impresa appaltante, cioè che nella progettazione e nella realizzazione della strada di collegamento tra e vi erano state responsabilità Parte_1 Parte_10 dei progettisti e dei direttori dei lavori e men che meno del geologo, avendo essi operato con professionalità, perizia, diligenza e cautela. Infine, l'ing. e il geologo rilevavano Pt_8 CP_4
l'eccezionalità degli eventi alluvionali che hanno colpito la Calabria nell'anno 2000, tali da costituire forza maggiore e valido esimente di responsabilità.
Si costituiva l'ing. , che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'impresa Parte_7 chiamante, essendo configurabile la responsabilità solo in capo all'Amministrazione appaltante, e contestava la prospettazione di errore tecnico operata dal solo per giustificare la strumentale Pt_1 chiamata in causa. Inoltre, rilevava l'estraneità della sua posizione in quanto, accertata l'interruzione dei lavori, lo stesso professionista si era premurato di evidenziare all'impresa esecutrice e al Comune di la pericolosità della situazione dei luoghi mediante lettera del 12.06.2000, a firma anche Parte_1 dell'ing. nella quale si dava atto che, a seguito di sopralluogo effettuato l'8.06.2000, “lo stato Pt_8 di abbandono totale del cantiere nonché l'assenza di misure di sicurezza a protezione del cantiere stesso avrebbero potuto arrecare danni ai terreni limitrofi nonché alle opere eseguite”. Nella stessa comunicazione i direttori dei lavori invitavano l'impresa appaltatrice e il responsabile della custodia del cantiere a intraprendere le iniziative opportune per eliminare il pericolo evidenziato. La società appaltatrice replicava con nota dell'11.07.2000, adducendo che era da ritenersi risolto ad ogni effetto di legge il contratto di appalto.
Alla luce delle superiori argomentazioni il terzo chiamato, ing. , chiedeva la sua Pt_7 estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e la condanna del convenuto Pt_1 al pagamento delle spese processuali.
§ § §
-Proc. n. 855/2006.
Con atto di citazione notificato il 31.07.2006 il formulava autonoma Parte_1 domanda di garanzia in relazione al procedimento civile n. 10367/05 RGAC e tale fine conveniva in altro giudizio l'ing. l'ing. , l'arch. , la , n.q. di titolare Pt_8 Pt_7 Persona_4 Persona_2 della omonima impresa individuale, e la chiedendo la riunione con il proc. n. 101367/2005 CP_4
RGAC.
Con comparsa di risposta del 24.04.2007 si costituiva il dr. che eccepiva il proprio difetto CP_4 di legittimazione passiva in riferimento alle pretese fatte valere dalla società terza chiamante ICOP
5 srl nel proc. 101637/2005; a sostegno di ciò rilevava che il non aveva ritenuto Parte_1 di chiamare in causa il geologo e che le società appaltatrici non avevano titolo per coinvolgerlo, non essendo intercorrente un rapporto di lavoro o di collaborazione.
Con comparsa del 02.08.2007 si costituivano l'impresa e la Persona_2 CP_4 eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa di garanzia, dal momento che la notificazione dell'atto di citazione del 31 luglio 2006 , avvenuta ben oltre i cinque anni dai fatti lamentati dagli attori e accaduti nel settembre/ottobre 2000.
A loro difesa le imprese appaltatrici producevano la sentenza n. 421/07 resa dal Tribunale di Locri nel proc. n. 16401/99, vertente tra e il avente Controparte_4 Parte_1 ad oggetto la risoluzione del contratto di appalto e l'accertamento della responsabilità del Pt_1 per la mancata esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto de quo.
La sentenza 421/2007 aveva dichiarato risolto per inadempimento il contratto di appalto stipulato da e il , alla luce dell'impossibilità della prestazione imputabile Persona_2 Parte_1 al committente ente pubblico, per come emerso dalla CTU svolta e che aveva constatato la non eseguibilità dell'opera progettata, neanche con gli accorgimenti previsti dalla perizia di variante. Con tale decisione il giudice aveva valorizzato la circostanza che il aveva affidato l''indagine Pt_1 geologica solo successivamente alla redazione della perizia di variante (dopo la notifica dell'atto di citazione e esattamente il 26.11.1999 l'ente comunale aveva conferito incarico al dott. di Per_5 eseguire una relazione geologica sullo stato dei terreni interessati dai lavori), cioè dopo che i lavori erano iniziati e il progetto era stato modificato, ciò a dimostrazione che siffatta indagine era necessaria e che non era stata eseguita prima.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc , la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del e e ER ER del sindaco del comune di , . Parte_1 Persona_6
All'udienza del 08.11.2010 erano RIUNITI i procedimenti n. 101367/2005 e 855/2006
All'udienza del 20.04.2011il procuratore della parte dichiarava il decesso di e, Persona_2 pertanto, veniva interrotto il processo, che veniva riassunto nei confronti degli eredi.
Si costituivano gli eredi di , eccependo preliminarmente l'intervenuta Persona_2 prescrizione di qualsiasi diritto eventualmente vantato dall'ente committente, oltre che la maturata decadenza ex art. 1669 cc;
nel merito si difendevano escludendo la loro responsabilità in virtù di quanto deciso dal Tribunale di Locri con sentenza n. 421/07, resa a definizione del giudizio n.
16401/RG, che aveva dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante.
6 All'udienza del 1° ottobre 2014 si costituiva la in persona dei suoi amministratori CP_4 giudiziari, legali rappresentanti pro tempore, debitamente autorizzati dal D.G. del Tribunale di Rc.
Dopo una serie di rinvii richiesti dalle parti per valutare l'opportunità di un tentativo di bonario componimento, che non trovava poi esito positivo, all'udienza del 26.05.2016 gli attori rinunciavano alla richiesta di CTU ritenendo raggiunta la prova della responsabilità del convenuto, alla Pt_1 luce della sentenza n. 43/2016, resa dal Tribunale di Locri a definizione di vicenda analoga.
Il 17 ottobre 2016 veniva prodotto in atti il decreto di confisca della CP_4
Con ordinanza del 22.09.2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.09.2017, il giudice rigettava le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti e, considerata la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni, ritenuto “superfluo ed inopportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio in considerazione del lasso temporale trascorso dagli eventi per cui è causa (risalenti agli anni 1999-2000) ad oggi e delle intervenute modifiche allo stato dei luoghi con la conseguenza che l'esito non sarebbe attendibile;
precisato che risultano comunque acquisite in atti, oltre alla perizia giurata prodotta da parte attrice a firma dell'ing. parte Per_3 della consulenza tecnica del PM nel procedimento penale n. 2196/2007 R.G.N.R. – n. 81/2009 R.G.
Gip utile per quanto concerne la disamina dello stato dei luoghi e dell'assetto idrogeologico della zona interessata;
reputata la irrilevanza della circostanza indicata nella comparsa di costituzione della nel procedimento n. 855/2006 r.g. depositata in data 28.11.2006 su cui dovrebbe CP_4 vertere la prova testimoniale in quanto ultronea rispetto al thema decidendum prospettato dagli attori vertendo la stessa precipuamente sullo svolgimento dei lavori”.
All'udienza del 07.06.20218 le parti precisavano le conclusioni e depositavano poi note conclusionali.
La causa veniva decisa con sentenza n. 362/2019, emessa e pubblicata il 21/03/2019, con la quale il Tribunale di Locri:
- disattendeva le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice amministrativo, poiché l'azione degli attori non era conseguenza di un atto amministrativo, ma di fatti e comportamenti assunti dalla P.A. rientranti nell'alveo della responsabilità civile ex artt. 2043 – 2051 c.c. e quindi rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario;
- dichiarava infondata l'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle acque pubbliche, in quanto l'oggetto del giudizio non riguardava la speciale e residuale materiale della demanialità delle acque circa i limiti e gli alvei dei bacini e dei corsi d'acqua pubblici, di cui all'art. 14 e 141 T.U. sulle acque;
7 - accoglieva la domanda e per l'effetto condannava il convenuto al Pt_1 pagamento della somma di € 147.314,17 a titolo di risarcimento danni subiti sul fondo di proprietà degli attori, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data del fatto al soddisfo;
- rigettava la domanda del avanzata con la chiamata in causa e con Pt_1 domanda autonoma, nei confronti degli eredi di , della Ing. Persona_2 CP_4
e Ing. ; Parte_7 Parte_8
- condannava lo stesso ente comunale al pagamento delle spese processuali in favore degli attori nella misura di € 508,00 per spese vive, € 11.675,00 per compensi secondo le tariffe forensi vigenti, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- condannava il comune di alla rifusione delle spese legali nei confronti Parte_1 degli eredi di , della ,dell'Ing. e dell'Ing. Persona_2 CP_5 Parte_7 Per_7
rispettivamente in € 11.675,00 per ognuno a titolo di compensi, oltre spese generali,
[...] iva e cpa come per legge;
- condannava la ditta appaltatrice ER IA al pagamento delle spese nei confronti del Dott. , quantificate in € 11.675,00 a titolo di compensi oltre spese CP_4 generali, iva e cpa come per legge.
Il giudice di prime cure, chiarendo preliminarmente il thema decidendum e la natura dell'azione principale proposta dagli attori, riconosceva il come unico responsabile dello Parte_1 stato di abbandono della strada, successivamente alla sospensione dell'esecuzione dei lavori appaltati,
e dell'assenza di opere di protezione a salvaguardia delle proprietà private limitrofe e dell'incolumità delle persone. In particolare, il Tribunale escludeva che l'evento atmosferico dell'alluvione del 2000 fosse la causa dei danni riportati dal fondo degli attori, invece riconducibili all' “assoluta negligenza ed imperizia del comune che, senza i dovuti accorgimenti preventivi, aveva individuato un'area del tutto inadeguata per la realizzazione della strada, Ehi non preoccupandosi neppure di prevedere eventuali opere successive di contenimento a seguito della dichiarata sospensione dei lavori”.
Il giudicante non ravvisava una responsabilità delle società appaltatrici, e Persona_2 CP_4
[...
per i danni subiti dagli attori, considerando legittima la sospensione dei lavori perché l'opera era ab origine ineseguibile, per come accertato con la sentenza n. 421/07 , e che era stato proprio l'appaltatore a segnalare alla committenza e al direttore di lavori la pericolosità dell'opera e la impossibilità a realizzarla. Inoltre, evidenziava che una volta che la stessa impresa aveva ER comunicato al che non era possibile proseguire i lavori, stante la franosità del terreno, era Pt_1 compito dell'ente proprietario della strada predisporre o comunque coordinare le opere necessarie per evitare qualsiasi nocumento a terzi, in quanto oggetto di doglianza degli attori era la condizione della
8 strada e non del cantiere, cioè che la strada era rimasta incompiuta e che non erano state predisposte le opere di contenimento necessarie per evitare danni poi verificatesi.
Non ravvisando responsabilità a carico delle imprese, il giudice del primo grado riteneva assorbita la questione della responsabilità del geologo che, era stato fra i terzi chiamati anche dal CP_4
Comune di , l'unico ad essere stato coinvolto nel giudizio ad istanza dell'impresa Parte_1 appaltatrice, osservando che il ruolo del geologo poteva assumere un ruolo fondamentale sotto il profilo della responsabilità ma era stato coinvolto dall'impresa appaltatrice, con la quale però il professionista non aveva avuto alcun rapporto di natura contrattuale, risultando così impropria la chiamata in causa ad opera della ditta.
Per analoghe considerazioni il Tribunale di Locri non ravvisava nessuna responsabilità in capo al progettista e al direttore dei lavori, in quanto non veniva contestata la progettazione della strada, ma semmai la indicazione del sito su cui andava realizzata l'opera, rivelatosi inidoneo. Infatti, il giudicante riteneva che la sospensione dei lavori non fosse stata causata da un'errata progettazione o da una difformità al progetto, ma dalle ostative condizioni del terreno che specie in alcuni punti non consentiva la realizzazione dell'opera.
Il giudice fondava il suo convincimento sulla base della perizia geologica espletata in sede penale, dalla quale si evinceva che il sindaco del Comune di con nota del 12/11/1998 protocollo Parte_1
3958 aveva richiesto all'ispettorato distrettuale delle foreste di Locri il necessario nulla osta idrogeologico quando i lavori erano stati già avviati, cioè nel settembre 1998. Il collegio peritale in sede penale evidenziava che il detto nullaosta, non presente in atti, era datato 16/12/1998 prot. 1907, sebbene lo stesso non indicava sotto il profilo geologico alcuna problematica particolare, per di più che il comune non aveva neppure acquisito i prescritti pareri del genio civile e del settore beni ambientali della Regione Calabria e che era stato sottovalutato l'aspetto più rilevante, ovvero che la zona interessata dei lavori appaltati si trovava coinvolta da reale movimento franoso, per cui sarebbe stata necessitata una scelta alternativa all'attuale tracciato oppure l'attuazione di una serie di misure di salvaguardia finalizzate alla mitigazione del rischio di frana.
Concludeva il giudice di prime cure affermando la responsabilità del che, Parte_1 con estrema negligenza e imperizia, aveva avviato i lavori di costruzione della strada in un sito inidoneo (per come emerso dall'analisi degli atti amministrativi effettuata dal collegio peritale nominato in sede penale) e aveva approvato il progetto preliminare redatto dall'ing. senza il Pt_8 parere obbligatorio di regolarità tecnica dell'allora responsabile del servizio dell'ufficio tecnico comunale.
9 Con atto di citazione in appello notificato il 27/04/2020 e iscritto a ruolo il 29/04/2020 il
[...]
, con richiesta di sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado, impugnava Parte_1 la sentenza n. 362/2019 il Tribunale di Locri per i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza appellata e del relativo giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...] dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_6 organizzata: nonostante all'udienza del 20 ottobre 2016 il procuratore del convenuto aveva rilevato che la era stata sottoposta a confisca, il giudice non Persona_2 CP_4 aveva mai disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta agenzia divenuta litisconsorte necessario nel giudizio a seguito dell'applicazione della misura di prevenzione.
2) difetto ed insufficiente motivazione in relazione ai motivi di diritto sui quali risulta fondata la decisione: secondo l'appellante il primo giudicante avrebbe confusamente fatto riferimento ad una responsabilità del ex art. 2051 cc, per omessa custodia, poi Pt_1 invece, senza nessuna argomentazione, ad una responsabilità ex art. 2043 cc;
inoltre non avrebbe espresso i motivi in diritto sui quali è basata la decisione e per questo non si comprendono le ragioni poste a suo fondamento e nemmeno il percorso logico argomentativo seguito per la formazione del suo convincimento. Il giudice di prime cure si sarebbe limitato a richiamare analoghi giudizi nei quali era emersa la responsabilità dell'ente comunale, senza però argomentare le ragioni del convincimento maturato e senza esaminare le prove assunte nel giudizio.
3) omessa qualificazione della domanda formulata dagli attori e omessa indicazione degli elementi addebitabili all'ente comunale ai fini della configurabilità della responsabilità da illecito extracontrattuale: secondo l'appellante la sentenza gravata non qualifica idoneamente la domanda degli attori, che rientrerebbe nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, per come sarebbe evidente dalle conclusioni degli attori formulate con l'atto di citazione del 22 settembre 2005; ulteriormente l'ente appellante rileva che il danno lamentato dagli attori era conseguenza delle eccezionali alluvioni verificate nel periodo di settembre-ottobre del 2000, come peraltro confermato dagli stessi istanti. Ed ancora il riteneva errata la sentenza nella parte in cui il giudice aveva Parte_1 configurato come responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. la domanda di risarcimento avanzata dagli attori e ha omesso di esaminare compiutamente le condotte di tutte le altre parti in causa, al fine di stabilire correttamente in che misura tali condotte abbiano contribuito alla causazione dell'evento dannoso.
10 4) totale assenza di prove che dimostrassero il nesso di causalità tra le condotte o le omissioni dell'amministrazione appaltante e il danno lamentato dagli attori: in particolare il giudice di primo grado avrebbe infondatamente attribuito al uno stato Pt_1 di abbandono della strada che non era stato concretamente provato nel corso del giudizio e avrebbe dato valore probatorio alla perizia giurata prodotta da parte attrice, che invece era priva di tale valore costituendo una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico. Inoltre, il giudicante non avrebbe considerato la CTU a firma dell'ing. depositata nel giudizio Per_8
n. 16401/99 definito con sent. 421/07, dalla quale incontrovertibilmente emergeva che le cause del dissesto erano riconducibili sia a carenza di progettazione e di studio geologico, sia ad utilizzazione di materiali di riporto non idonei. Dalla stessa relazione tecnica era emerso che i tombini nella strada oggetto di contestazione non erano stati realizzati secondo le previsioni progettuali in quanto il piano di posa non era stato preparato idoneamente, e di questo erano responsabili il progettista, la ditta appaltatrice ed i direttori dei lavori, terzi chiamati in causa.
Secondo l'appellante il tribunale di Locri avrebbe errato nel considerare la sentenza n. 421/2007, poiché questa era stata impugnata e per questo non costituiva giudicato.
5) erronea valutazione della perizia giurata depositata dagli attori e delle prove assunte nel giudizio;
6) omessa ed insufficiente motivazione della sentenza di rigetto delle domande formulate dal , in relazione all'accertamento della responsabilità Parte_1 della ditta appaltatrice, del direttore dei lavori e del progettista: l'ente comunale chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore omettendo di valutare il comportamento colposo dell'impresa che non aveva esaminato il progetto e la sua eseguibilità all'atto della sua partecipazione all'appalto e nel momento successivo della sottoscrizione del contratto di appalto, oltre che una serie di inadempienze di impegni contrattuali essenziali che avevano comportato l'esecuzione non a regola d'arte delle poche opere realizzate.
Con riferimento alla condotta dei direttori dei lavori e del progettista, il giudice di prime cure ha errato nel non ravvisare alcuna responsabilità nei loro confronti, evidenziando le condotte attive o omissive colpevoli dei tecnici professionisti.
7) Errata condanna del al pagamento di € 147.314,17 in favore Parte_1 degli attori, sulla base della perizia giurata depositata dagli istanti: secondo l'appellante il tribunale di Locri avrebbe illegittimamente ritenuto provata la domanda attorea sotto il profilo del quantum, sulla base della perizia alla quale il giudice ha attribuito efficacia
11 probatoria. Gli attori invece non avrebbero provato l'ammontare dei danni subiti, valendo la consulenza tecnica di parte come mero indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo.
Infine, l'ente appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accogliere l'appello proposto dal e, conseguentemente, annullare la Parte_1 sentenza n. 362/2019 del Tribunale di Locri pronunciata nel giudizio tra le parti, iscritto al n.
101367/20005 RG, e, per l'effetto:
2) in via preliminare, annullare la sentenza di primo grado, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario e Controparte_3 la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
3) nel merito, rigettare la domanda formulata dagli originari attori di risarcimento del danno ex art. 2043 cc, in quanto gli eventuali danni lamentati deriverebbero da attività lecita della pubblica amministrazione;
comunque rigettare la stessa perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto;
4) ancora, nel merito, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta CP_ dai SI – condannare i SI , la curatela del fallimento e ER Pt_2 Pt_8 Pt_7 gli eredi , in solido tra loro, a tenere indenne il convenuto da Persona_2 Parte_1 qualunque pregiudizio derivante dal giudizio;
5) annullare la condanna del al pagamento delle spese ed onorari del giudizio Parte_1 di primo grado e condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
In via istruttoria, l'amministrazione comunale avanzava richiesta di CTU, come già formulata nel primo grado di giudizio con la memoria ex art. 184 cpc del 16 giugno 2008, al fine di individuare le responsabilità dei tecnici e dell'appaltatore, in relazione all'esercizio delle loro funzioni.
Con comparsa del 18/11/2020 si costituivano Controparte_2 Parte_4
e , i quali spiegavano appello incidentale per i
[...] Parte_5 Parte_6 seguenti motivi:
1) modifiche alla ricostruzione del fatto: gli appellanti incidentali chiedono “ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c. –, le modifiche alla ricostruzione del fatto, necessarie ai fini del decidere e che ineriscono alla giusta valorizzazione della circostanza per quale la unica causa efficiente dell'accaduto è l'omissione di studio geologico”.
2) il capo della sentenza impugnato è la condanna alle spese degli eredi del sig.
in favore del geol. : secondo gli appellanti incidentali il Tribunale Persona_2 CP_4 avrebbe, erroneamente e senza motivazione specifica, regolato le spese nel rapporto chiamante/chiamato in ragione dell'accoglimento o meno della domanda di garanzia. Inoltre,
12 la condanna sarebbe in contraddizione logica con l'assoluzione dalla domanda del ER
, dal momento che difetterebbe di coerenza una decisione che da un lato assolve dalla
[...] domanda principale e, d'altro capo, condanna alle spese l'assolto, senza alcuna motivazione in punto di detta condanna ed anche in contrasto con le altre emergenze processuali.
3) violazione dell'art 91 c.p.c. ed i principi in tema di regolazione delle spese nel rapporto chiamante/chiamato: la regolazione adottata dal Tribunale di Locri sarebbe in contrasto con il maggioritario orientamento di giurisprudenza in materia, secondo il quale in ipotesi di chiamata in garanzia da parte convenuta, il rimborso delle spese sostenute dal terzo va posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine alla pretesa che ha provocato e reso necessaria la chiamata del terzo, in ragione del principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, a nulla rilevando il fatto che l'attore non abbia proposto alcuna domanda nei riguardi del terzo e quindi manchi tra loro un diretto rapporto processuale.
Gli appellanti incidentali insistevano nell'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado con riferimento alla pretesa di garanzia e rinvenivano nell'ipotesi del caso fortuito, ovvero della forza maggiore costituita dall'alluvione nel 2000, la causa dei fatti accaduti.
Con comparsa dell'11/12/2020 si costituiva l' Controparte_3
CO , deducendo
[...] Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione passiva, considerando che la società CP_4
è soggetto giuridicamente distinto dall' questa, per effetto della confisca, è subentrata nella CP_3 titolarità delle quote sociali e del patrimonio aziendale della società confiscata, come un qualsiasi socio, ma le posizioni soggettive discendenti dai contratti stipulati dalla continuano ad CP_4 imputarsi direttamente ed esclusivamente alla società. Nel merito deduceva l'infondatezza dell'appello, con vittoria di spese.
Con comparsa del 28/01/2021 si costituiva l'ing. , che, preliminarmente Parte_7 chiedeva dichiararsi inammissibile, improcedibile ed irricevibile l'atto d'appello con riferimento alla violazione dell'art. 345 cpc sul divieto di ius nova, dell'art. 342 cpc, dell'art. 115 cpc in conseguenza della mancata contestazione della responsabilità del tecnico. Il professionista appellato rilevava che il aveva introdotto solo nel giudizio di appello la questione inerente a un asserito Parte_1 mancato controllo da parte del Direttore dei Lavori sul rispetto delle prescrizioni contrattuali e sull'impiego dei materiali utilizzati come idonei ad una corretta ed adeguata esecuzione dei lavori;
tale specifica questione non era stata in alcuno modo contestata nelle difese, richieste e conclusioni svolte in primo grado dal medesimo Ente. Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma
13 della sentenza n. 362/2019, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa dell'11/10/2021 si costituiva l'ing. (mediante gli stessi procuratori che in Pt_8 primo grado rappresentavano anche il dott. invece rimasto contumace nel procedimento CP_4
d'appello), che chiedeva la conferma della decisione gravata, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Con comparsa di risposta dell'11/10/2021 si costituivano CP_1 [...]
quale erede universale del padre Parte_9 Parte_3 [...]
contestando l'appello formulato e chiedendo la conferma della sentenza n. 362/2019, con ER vittoria di spese e competenze di giudizio.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata il 02.02.2023, preso atto che la decisione di primo grado aveva condannato il ad una consistente somma di denaro, con Pt_1 ordinanza del 02/05/2023 veniva concessa la sospensione ex art 283 cpc della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, “in ragione del rilevante esborso e del paventato pericolo per l'eventuale recupero, e della molteplicità dei soggetti che avrebbero allo stato titolo per percepirlo”.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 28.11.2024, e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc, di cui profittavano tutte le parti costituite, fatta eccezione per l' dei Beni Sequestrati e Controparte_3
CO alla Criminalità Organizzata che non depositava comparsa conclusionale nè memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente:
Deve dichiararsi la contumacia del geologo dr Controparte_7 Controparte_4 che, sebbene regolarmente citati in questo grado di giudizio, non si sono costituiti.
[...]
Nel merito, l'appello principale del è solo parzialmente fondato, e solo Parte_1 per alcuni dei motivi di impugnazione proposti , che vengono così raggruppati ed asaminati
I motivo
Deve essere disatteso il primo motivo, attraverso cui il chiede la nullità della Parte_1 sentenza appellata e del relativo giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' dei Beni Sequestrati e Controparte_3
CO alla Criminalità Organizzata.
14 L' comunque costituita in questa fase del giudizio, ha dedotto l'inammissibilità Controparte_3 dell'appello per difetto di legittimazione passiva, adducendo che la società è soggetto CP_4 giuridicamente distinto dall' CP_3
La richiesta dell'appellante è infondata, non ravvisandosi alcuna legittimazione dell' CP_3 quindi nessun difetto del contraddittorio in primo grado.
La è risultata destinataria della misura della prevenzione della confisca ex art. 24 D. lgs. n. CP_4
159/2001, disposta dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione con decreto n.
101/2016, divenuto definitivo a seguito di sentenza della Corte di Cassazione emessa il
28.02.2020,nonché, della dichiarazione di fallimento, disposta con sentenza n. 12/2018 del Tribunale di Locri -Sezione fallimentare.
La chiamata in causa dell' e la dei beni Controparte_3 CP_3 sequestrati e confiscati non determina il subentro dell'ente nei processi in corso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 111 cpc e dell'art. 2909 cc, e non è fondata la doglianza dell'omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti dell'
[...]
Criminalità Organizzata, Controparte_3
e il processo è proseguito correttamente tra le parti originarie, in cui la il 01.10.2014 si era CP_4 costituita per il tramite degli amministratori giudiziari.
In senso conforme, Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 16607 del 23/05/2022 “Il provvedimento di confisca della totalità delle partecipazioni societarie, disposto all'esito di un procedimento di prevenzione, determina il subentro dello Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica e non perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati
a tutela dei propri crediti, non potendosi configurare un acquisto a titolo originario del diritto controverso in capo all'autorità pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società, ritenendo erroneamente che fosse sopravvenuto il difetto di legittimazione della creditrice ingiungente a seguito della confisca, ai sensi dell'art.
2-ter l. n. 575 del 1965, della totalità delle quote sociali e della conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. b), d.lgs.
n. 159 del 2011)”.-
Ancor più esplicitamente, Cass Sez.
2 - Ordinanza n. 3971 del 13/02/2024 esclude che l'Agenzia Con nazionale l' dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) possa essere Controparte_3 convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica, ponendosi l' quale gestore CP_3 delle quote di partecipazione sociale acquisite ex lege in proprietà dello Stato.
15 Tuttavia, poiché il consolidamento di tale orientamento è piuttosto recente, appare di giustizia la compensazione delle spese di lite del presente grado fra l' e l'appellante CP_3
II e III motivo
I motivi, per la loro stretta interdipendenza si esaminano congiuntamente.
Con essi l'appellante lamenta il difetto e l'insufficiente motivazione in relazione ai motivi di diritto sui quali risulta fondata la condanna del al risarcimento del danno, nonostante Parte_1
l'omessa qualificazione della domanda formulata dagli attori (che sarebbe stata oscillante fra le ipotesi dell'art 2051 e dell'art 2043 cc) e omessa indicazione degli elementi addebitabili all'ente ai fini della configurabilità della responsabilità da illecito extracontrattuale.
La qualificazione della domanda, per vero non univocamente traibile dal tenore della sentenza impugnata (ove al fine di escludere la prescrizione si richiamano gli art 2051 e 2043 cc congiuntamente) risponde all'interesse della parte, correlandosi ad essa poi l'identificazione degli oneri probatori e la verifica della solidità della decisione
Tuttavia la mancata qualificazione della domanda appare emendabile in questa sede, e la disamina degli atti conferma la decisione che (almeno nei rapporti con gli attori) individua nel Parte_1
il responsabile principale del danno oggetto di causa (sversamento di inerti nei fondi
[...]
, e delle circostanze che ne hanno determinato l'insorgenza. Parte_11
Dall'esame della domanda iniziale, gli attori hanno attribuito il verificarsi del Parte_12 danno allo stato di abbandono in cui versava la realizzazione della strada, iniziata e rimasta incompleto, ed hanno ravvisato la responsabilità al non già quale mero custode di un oggetto Pt_1 inerte, ma quale soggetto che ha mantenuto un comportamento omissivo, non avendo provveduto a mettere in sicurezza il sito, e non avendo quindi impedito che gli eventi atmosferici creassero il danno da sversamento sui fondi di fango ed inerti.
La domanda proposta è quindi certamente qualificabile come azione di risarcimento dei danni di natura extracontrattuale, prevista e disciplinata dall'art 2043 cc
Ciò addossa all'attore l'onere di provare i fatti, le conseguenze dannose, l'elemento soggettivo de danneggiante (dolo o colpa) e il nesso causale, non potendosi avvalere di presunzioni.
Onere tuttavia assolto dagli attori, poiché attraverso la documentazione in atti è emersa la responsabilità del per le irregolarità dell'appalto e nelle conseguenze dell'abbandono dei Pt_1 lavori, nella condizione di pericolo per i fondi vicini dalla mancata sistemazione delle opere sulle quali hanno inciso poi gli eventi atmosferici, ovvero le abbondanti piogge riversatesi sugli scavi .
La sentenza di primo grado ha fatto riferimento, sia pur sinteticamente, agli elementi indiziari ricavabili dalla perizia del processo penale prodotta in atti ( nella quale i consulenti hanno evidenziato una serie di irregolarità nella condotta del comune , nella approvazione del progetto senza i necessari
16 controlli, in tempi brevissimi, nella omessa indagine geologica, chiesta solo successivamente alla constatata franosità ed inconsistenza del suolo sul quale si sarebbe dovuta realizzare la strada), nonché nelle risultanze della perizia di parte dell'agronomo dr prodotta dagli attori. Per_3
Nella parte iniziale di questo elaborato si legge una ricognizione delle responsabilità, pur sommariamente indicata dall'incaricato delle parti, che però ricalca perfettamente quanto emergente da altre fonti, tutte aventi valore indiziario in questa sede , ma univocamente convergenti nell'indicare lo svolgersi dei fatti e le cause degli eventi.
Oltre agli elementi già menzionati nella sentenza impugnata in questa sede (la sentenza del
Tribunale di Locri n 421/2007 che ha dichiarato risolto il contratto di appalto accollandone la responsabilità al e i già citati accertamenti penali), possono aggiungersi le segnalazioni del Pt_1 direttore dei lavori del 12 giugno 2000, appena tre mesi prima dei fatti, che rappresentava il rischio che le opere abbandonate dalla impresa per la non realizzabilità della strada creassero danni ER
, e richiedevano interventi che li impedissero.
Per l'esattezza, il 12.06.2000 i direttori dei lavori inviavano al comune una missiva a firma dell'ing.
e dell'ing. , nella quale si dava atto che, a seguito di sopralluogo effettuato l'8.06.2000, Pt_8 Pt_7
“lo stato di abbandono totale del cantiere nonché l'assenza di misure di sicurezza a protezione del cantiere stesso avrebbero potuto arrecare danni ai terreni limitrofi nonché alle opere eseguite”.
Segnalazioni rimaste del tutto inascoltate dal che avrebbe potuto e dovuto effettuare Pt_1 interventi per la messa in sicurezza del cantiere, all'epoca già abbandonato dalla ditta appaltatrice, proprio in quanto soggetto proprietario del suolo e della strada in via di realizzazione.
Che poi i danni siano stati diretta conseguenza di tale omissione del ovvero del Pt_1 dilavamento dello scavo e degli inerti lasciati senza protezione, è parimenti documentato anche dalle fotografie e dalle osservazioni dell'agronomo, che ha indicato come le piogge del settembre-ottobre avessero determinato l'invasione di terra e materiali frutto dell'erosione e del convogliamento delle acque pluvie, favorito dal terreno smosso e ormai privato di vegetazione (che se non fosse stata asportata dai lavori, avrebbe avuto effetto di trattenimento) dello scavo realizzato per i lavori appaltati
.
Le univoche e convergenti risultanze indiziarie che si colgono agli atti e che indicano non solo nell'avvio di un appalto non realizzabile, ma anche nell'omessa messa in sicurezza dello scavo, le cause dirette del danno per cui si chiede il risarcimento, non sono state minimamente smentite e non risultano neppure seriamente poste in discussione dalle generiche argomentazioni dell'appellante, che non è stato in grado di indicare alternative e credibili cause diverse, né altri responsabili che lo potessero esonerare (cosa diversa sono le corresponsabilità di altri soggetti, delle quali si dirà più avanti).
17 Tutti questi elementi fondanti la responsabilità del sia pur sommariamente indicati nella Pt_1 motivazione della decisione impugnata , sono stati corroborati dall'intervento, successivamente alla pubblicazione della sentenza in questa sede impugnata (del 21.3.2019), da altre due sentenze, precisamente:
1. la sentenza di questa Corte di Appello n. 634 del 24.9.2020, che ha deciso l'impugnazione proposta alla sentenza n 421 del 2007 del Tribunale di Locri, avente ad oggetto l'azione di risoluzione del contratto di appalto di cui si parla.
2. la sentenza, di primo grado, n . 43 del 18.1.2016, del Tribunale di Locri, che ha deciso la controversia proposta da altri proprietari di fondi limitrofi allo scavo per la strada, tali e , che hanno lamentato danni e richiesto risarcimento per lo sversamento e Per_9 Pt_13
l'invasione di materiali sui propri terreni, per circostanze del tutto analoghe a quelle che hanno mosso i ad avviare il processo che ne occupa;
Parte_12
3. sentenza di fatto non modificata da quella emessa da questa Corte di Appello n. 272 del 26.4.2024, che ha deciso l'appello proposto (solo per un profilo di spese) alla sentenza di
Locri n. 43/2016
Le sentenze citate hanno per vari aspetti rilevanza in questo giudizio, e verranno riprese anche per valutare gli altri motivi di appello.
Per quel che riguarda quello in esame, basti segnalare che sia la sentenza di appello n. 634/2020, che quella di primo grado 43/2016 (l'appello alla quale che è dato conoscere, sentenza C. App n
272/2024, si riferisce solo alle spese, e non incide sull'accertamento dei fatti, che non risulta smentito) confermano entrambe ciò che fin qui è emerso, ovvero che il progetto appaltato
(realizzazione della strada) è risultato immediatamente irrealizzabile, per le gravi iniziali carenze progettuali, tanto che la Corte d'appello ha confermato la risoluzione per inadempimento del già dichiarata dal Tribunale con la sentenza n 421 del 2007 Pt_1
La sentenza n. 43/2016 Trib Locri apporta elementi indiziari utili e convergenti, perché riguarda una vicenda del tutto speculare a quella oggetto del presente processo (danni causati ai proprietari di terreni limitrofi al tracciato, per lo sversamento di fango ed inerti a seguito delle piogge del settembre- ottobre 2000).
In questa decisione si legge che i testi in quel processo escussi <<… hanno confermato, nel periodo del settembre del 2000, la presenza della pista in terra battuta (che una volta ultimata avrebbe dovuto costituire la nuova strada di collegamento tra e la frazione “Santa Domenica”) e lo stato Parte_1 di abbandono del cantiere privo di sistemi di raccolta delle acque, precisando e specificando che, a seguito della costruzione della detta pista, i canali naturali di scoli delle acque risultavano ostruiti.
I predetti testi hanno altresì riferito che nel settembre 2000 l'acqua piovana incanalatasi nella detta
18 pista è defluita in maniera incontrollata nel terreno di proprietà degli attori, determinando e provocando i danni lamentati dagli stessi. Inoltre, il completo stato di abbandono dell'area di cantiere
e l'assenza di opere dirette alla raccolta delle acque piovane è stata confermata altresì dallo stesso direttore dei lavori della costruenda strada di collegamento Placanica/Santa Domenica, l'Ing.
, il quale, in sede d'interrogatorio formale, ha confermato la circostanza, già Parte_8 documentalmente risultante in atti, di aver provveduto a segnalare al convenuto ed alla ditta Pt_1 appaltatrice dei lavori la situazione dei pregiudizio per i terzi che si sarebbe potuta verificare a causa dell'abbandono improvviso ed incauto dell'area di cantiere, senza l'opportuna adozione dei suggeriti accorgimenti tecnici necessari e idonei ad evitare eventuali danni a terzi. >>>
La sentenza 43/2016, recependo una CTU svolta in quel processo, ha spiegato quali fossero le condizioni della strada in corso di costruzione e quali siano stati gli effetti del le piogge del settembre
– ottobre 2000, causanti il convogliamento e ruscellamento delle acque, con riversamento dei fanghi nei terreni limitrofi
Pur se quegli accertamenti sono stati eseguiti con riferimento ad altra vicenda, fra diverse parti (gli attori ), per cui hanno efficacia solo indiziaria in questa sede, è evidente che le Persona_10 circostanze che hanno causato lo sversamento di materiali dal tracciato ai fondi vicini ad esso appaiono del tutto sovrapponibili quelle che hanno riguardato i fondi dei che sono Parte_12 state richiamate dalla perizia di parte e sono state documentate fotograficamente. Per_3
Pertanto tutti gli elementi comunque traibili dagli atti di causa, attraverso le “prove atipiche” richiamate ed utilizzabili convergono nell'identificare le cause immediate dell'invasione di detriti nei fondi nella condotta del che non ha provveduto a metter in sicurezza Parte_11 Pt_1 il sito;
e che trovano a propria volta origine nell'avvio di lavori ineseguibili per difetti progettuali, omesse indagini geologiche ed ulteriori inadempienze inidoneità del terreno, mancanza di preventivi accertamenti geologici e abbandono del cantiere in condizioni tali da lasciar prevedere che le piogge avrebbero causato i danni per cui è causa), .
Risulta parimenti provato che da tali condotte è scaturito (con le prevedibili piogge) il danno ai fondi degli attori, e che questo è quindi stato causato dalla condotta dell'ente territoriale.
Quindi, benché il Tribunale non avesse chiaramente qualificato la domanda, appare del tutto corretta la affermazione della responsabilità del per i danni lamentati dagli attori, risultando Pt_1 indiziariamente ma univocamente ricostruiti e provati in atti le cause, lo svolgimento dei fatti, le circostanze in cui questi si sono svolti, quindi le responsabilità.
La qualificazione della domanda come risarcimento del fanno da illecito extracontrattuale ex art
2043 cc e l'accertamento delle effettive cause del danno privano di pregio la doglianza
19 dell'appellante, secondo cui l'alluvione del settembre 2000 integrerebbe la fattispecie del caso fortuito, idoneo ad esonerarlo da ogni responsabilità.
Innanzitutto l'argomento non è pertinente, oltre al fatto che il rischio che si verificassero gli eventi dannosi per l'abbandono del cantiere erano preesistenti, prevedibili , segnalati e ben noti all'amministrazione comunale, che ha colposamente appaltato lavori inseguibili, determinanti scavi pericolosi, quindi omesso ogni intervento
Solo per completezza si ricorda che in tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20932 del 16/10/2015).
Nessuna scriminante per “attività lecita” (richiamata anche nella precisazione delle conclusioni del
è dato ravvisare nella condotta illecitamente ed ingiustificatamente omissiva tenuta dal Pt_1
in palese violazione con gli obblighi di “neminem laedere” codifcati dall'art 2043 cc e Pt_1 vincolanti anche la Pubblica Amministrazione
IV
È infondato il quarto motivo di appello, con cui parte appellante lamenta la totale assenza di prove del nesso di causalità tra le condotte o le omissioni dell'amministrazione appaltante e il danno lamentato dagli attori. In particolare, l'appellante contesta il convincimento del giudice del primo grado fondato sulla sentenza n. 421/2007, non costituente giudicato, essendo pendente nell'anno 2000 il giudizio di appello avverso tale decisione.
Nelle more del processo, però, è stata emessa la sentenza di questa Corte di Appello n. 634 del
24.9.2020, che ha deciso l'impugnazione proposta alla sentenza n 421 del 2007 del Tribunale di Locri, avente ad oggetto l'azione di risoluzione del contratto di appalto di cui si parla.
La sentenza di appello (che non risulta successivamente impugnata o cassata) ha confermato la sentenza del 2007, ha ribadito- relativamente alle responsabilità della risoluzione dell'appalto- con argomentazioni assai più ampie ed esaustive la <<…colpa preminente dell'amministrazione comunale, che ha proceduto ad uno studio geologico della zona solo ex post, ad inconveniente verificatosi e a modifiche progettuali apportate, mentre, stante la particolare condizione dei luoghi, esso avrebbe dovuto essere diligentemente effettuato in via preventiva e posto a base di una adeguata
e efficace progettazione….>>>;
Fermo restando quanto già detto nell'esame dei motivi di appello precedenti, relativamente alla prova delle condotte e delle cause dei danni, neppure l'argomento della non definitività o non condivisibilità della sentenza 421/2007 appare sostenibile
20 E' ben vero - come eccepito nel IV motivo di appello – che oltretutto le sentenze n. 421/2007 e quella di appello n. 634/2020 non riguardano la domanda risarcitoria dei terzi proprietari (estranei all'appalto), ma giudicano sul rapporto fra appaltante ed appaltatori, e sulla risoluzione del contratto.
Ma è innegabile che le ricostruzioni dei fatti emergenti dalla motivazione di quelle decisioni corroborano e completano il quadro indiziario relativo ai fatti che risulta utile anche alle valutazioni richieste in questa sede, come meglio illustrato anche in precedenza. .
Le decisioni ora richiamate (e soprattutto la sentenza d'appello n. 634/2020) attribuiscono la responsabilità della risoluzione attraverso verifiche accurate che possono essere d'ausilio anche nella valutazione dei motivi di appello relativi alla domanda di manleva ed rapporto interno fra i Pt_1 ed i tecnici, di cui si tratterà in seguito.
V e VII motivo
I motivi vanno valutati congiuntamente, perché attengono all'accertamento e liquidazione del danno;
e deve ritenersi parzialmente fondato il quinto motivo di appello.
Con specifiche doglianze l'appellante contesta:
- l'erronea valorizzazione della perizia giurata depositata da parte attrice, ancorché asseverata dal perito escusso come testimone, perché il giudicante avrebbe ritenuto provata la domanda sotto il profilo del quantum, sulla base della mera allegazione difensiva a contenuto tecnico.
- la sentenza che sarebbe errata anche nella parte in cui il è stato Parte_1 condannato al pagamento della somma di € 147.314,17 oltre rivalutazione ed interessi, e delle spese e competenze del giudizio nei confronti di tutte le parti.
Nonostante le non particolarmente accurate critiche dell'appellante, appare evidente che queste lamentino che sia stata utilizzata quale prova (dei danni e del loro ammontare) la perizia di parte prodotta dagli attori .
E' vero, come sostenuto dal che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno Pt_1 rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma è altrettanto vero che rientra nel novero delle cd “prove atipiche”, e che può avere valore indiziario, liberamente valutabile dal giudice, come ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non sarebbe obbligato in nessun caso a tenerne conto (da ultimo, Cass Sez. 1 , Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025), ma che può avvalersene in presenza di univoci ed ulteriori elementi indiziari convergenti con le risultanze dell'elaborato stragiudiziale.
21 Così come rientrano tra le cd prove "atipiche" anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie.
Non si configura alcuna violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori (documentali) si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
Nella fattispecie de quo può senz'altro ritenersi giustificato il diniego del Tribunale di espletare una
CTU a distanza di tanto tempo dai fatti ( la causa era iniziata quasi cinque anni dopo i fatti, e
l'ordinanza istruttoria del 22/09/2017 si era espresso sulla richiesta istruttoria formulata dagli attori di consulenza tecnica d'ufficio ritenendola superflua e inopportuna proprio in ragione del lasso temporale trascorso dagli eventi per cui è causa ), ma ciò si è accompagnato alla presenza in atti di molteplici elementi che hanno consentito di ricostruire l'accaduto
Infatti, come si è già detto in precedenza, tutti gli elementi acquisiti in giudizio hanno consentito di ritenere accertate le circostanze che hanno determinato il danno, il nesso causale, le condotte e le responsabilità. Tutti questi elementi emergono chiaramente dal complesso atti e documenti, univoci e convergenti, acquisiti al processo.
Non potrebbe negarsi (e neppure il ha mai negato) che il fondo degli attori sia stato Pt_1 effettivamente interessato dagli sversamenti dei materiali trascinati dallo scavo e dai lavori rimasti abbandonati, a causa delle piogge abbondanti del settembre-ottobre dell'anno 2000.
Gli argomenti dell'appellante sono stati piuttosto volti a denunciare “carenze di motivazioni” dell'impugnata sentenza, ma con argomenti che non smentivano l'esistenza dei fatti denunciati, e comunque non indicavano né provavano cause e responsabilità alternative.
Le difese del quindi non hanno affatto smentito il corteo di elementi acquisiti nel giudizio Pt_1
e negli altri processi che hanno riguardato la vicenda, di cui sono stati prodotti atti e sentenze utili a ricostruire gli accadimenti e gli sviluppi dell'intera vicenda originata dalla progettazione e dall'appalto della strada Santa Domenica Parte_1
Per tali ragioni – ai fini della quantificazione del danno e della liquidazione del risarcimento - possono utilizzarsi le ricognizioni e valutazioni del tecnico degli attori, agronomo sentito Per_3 anche come testimone, che ha relazionato corredando lo scritto da fotografie che documentavano la condizione del terreno ancora invaso da detriti a distanza di tempo dai fatti.
L'agronomo – che poi ha reso testimonianza, così confermando circostanze cadute sotto la sua percezione e con il valore di una prova tipica e la cui attendibilità non risulta contestata - ha indicato
22 come siano stati accertati i danni, ovvero attraverso “sopralluoghi effettuati dallo scrivente negli immobili di che trattasi” ( pag 5 relazione . Per_3
Nell'elaborato si legge che “il tratto di strada ubicato nella zona alta del fondo (lato nord e nord- est) è servito come convogliamento delle acque pluvie, che trovando nel suo percorso terreno smosso,
è stato facilmente asportato, trasportato e depositato sull'intera superficie del fondo olivetato ed imboschito di proprietà “. ER
Nella relazione si fa riferimento anche al verbale di consistenza redatto in data 25.8.1998 in occasione dell'esproprio dei terreni per la realizzazione della strada che aveva “smembrato in più parti il fondo degli attori”; in tale verbale si dava atto che “Gli ulivi si presentano in ottimo stato di salute e di vegetazione con una capacità produttiva di q.li 1,5 a pianta”.
Anche valutazioni del tecnico (pur non rientrando tra i fatti a conoscenza del testimone) contenute nella relazione sono state sottoposte al contraddittorio attraverso la produzione in giudizio sin dall'inizio della causa, e anche queste non sono state efficacemente smentite
Risultano chiariti e motivati i criteri ed i parametri utilizzati per quantificare il danno, che il dr ha valutato per due diversi profili, ovvero: Per_3
- quali “danni materiali” , commisurati alla spese necessaria per ripulire e ripristinare la fruttuosità dei fondi danneggiati (ovvero per asportare i detriti, riconcimare le zolle, ripristinare le piante). Tali importi sono stati calcolati per un totale di lire 168.990.000 (in valuta attuale sarebbero pari ad euro 87.276,05.)
- e danni “finanziari” , consistenti nel “mancato reddito” delle zone danneggiate (pari ad Ha3.20 di olivero e Ha 7.70 di zona rimboschita) , che il tecnico ha calcolato per il mancato accrescimento legnoso per tre anni delle essenze forestali pregiate, pari in totale a lire
116.250.000 (in valuta attuale sarebbero pari ad euro 60.038,11
Così in totale lire 285.240.000, che corrispondono ad euro 147.314,17 somma interamente riconosciuta dalla sentenza impugnata e posta a carico del , da maggiorarsi di interessi e Pt_1 rivalutazione dal fatto al soddisfo.
L'appello è parzialmente fondato solo nella parte in cui lamenta la mancata motivazione della liquidazione recepita interamente e senza alcuna disamina critica dal Tribunale, e l'eccessività dell'esborso imposto.
Se l'accertamento del danneggiamento del fondo, ricoperto da detriti e divenuto inutilizzabile senza una adeguata ripulitura e ripristino delle piante, appare richiedere necessariamente le opere e gli esborsi calcolati dal tecnico ( senza alcuna specifica contestazione del che è generico anche Pt_1 nel motivo di appello), tuttavia non appare condivisibile il riconoscimento anche del “danno finanziario” che presupporrebbe la prova del danno economico, da mancato reddito .
23 Prova che avrebbe dovuto essere fornita in modo più puntuale, ameno provando il reddito ricavato dal fondo nel periodo antecedente il danno .
Invece, nessuna prova né allegazione hanno fornito gli attori, e tale voce di risarcimento appare priva di qualsiasi supporto, posto che i danneggiati si sono limitati a chiedere la somma calcolata alla perizia di parte prodotta con la citazione.
Per quanto detto il risarcimento del danno deve essere limitato alla somma di euro 87.276,05, per gli esborsi necessari a ripristinare il fondo e le piante, somma da maggiorarsi di rivalutazioni dall'evento (ottobre 2000) alla presente sentenza, nonchè interessi al tasso legale per ogni periodo, maturati e maturandi sulla somma via via rivalutata . in tali termini riformando e riducendo parzialmente la condanna del Controparte_8 otivo
[...]
Anche questo motivo è solo parzialmente fondato.
L' appellante lamenta l'omessa ed insufficiente motivazione della sentenza di rigetto delle domande formulate dal , in relazione all'accertamento della responsabilità della ditta Pt_1 Parte_1 appaltatrice, del direttore dei lavori e del progettista.
Tutti sono stati destinatario della chiamata di terzi in “garanzia” (espressamente formulata con indicazione dell' art 106 cpc ) spiegata dal con la comparsa di risposta in primo grado, con Pt_1 la quale l'ente territoriale ha chiesto (ed ottenuto) di chiamare il progettista ing i Parte_8 direttori de lavori, ingegneri e;
nonché le imprese appaltatrici Parte_8 Parte_7 CP_4
e “affinchè …nella denegata ipotes in cui dovessero essere riconosciut profili di ER responsabilità progettali, direzionali o esercutivi, lo tengano indenne da qualunque pregiudizio dovesse derivargli in dipendenza dal presente giudizio”.
La domanda, per tutte le posizioni respinta in primo grado, è stata riproposta con il motivo di appello che ha lamentato la mancata valutazione dei documenti prodotti dal (perizia ing. Pt_1
da cui risultavano carenze progettali e utilizzo di materiali di riporto non idonei da parte Per_8 dell'appaltatrice); nelle conclusioni dell'appello al punto n 4 ) si insiste nella doglianza e nella richiesta di tenere indenne il dai pregiudizi derivanti dal giudizio. Pt_1
Nella precisazione delle conclusioni del novembre 2024 si legge “..3) Ancora nel merito in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta dagli originari attori, condannare , , la Curatela e gli Parte_14 Parte_15 Parte_16 CP_4 eredi di , in solido tra loro, a tenere indenne il da qualunque Persona_2 Parte_1 pregiudizio dovesse derivare dal presente giudizio;
”
Le domande sottese al motivo di appello vanno distinte, dovendo valutarsi separatamente le posizioni dell'appaltatrice, del progettista e del direttore dei lavori.
24 A
La domanda nei confronti delle appaltatrici IM IA (oggi eredi) e della non può CP_4 trovare accoglimento perché nei rapporti fra queste parti esiste già un giudicato che ha riconosciuto la responsabilità del per la risoluzione del contratto Pt_1
La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 634/2020 ha confermato la sentenza di primo grado, n. 421/07 con cui il Tribunale di Siderno aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del avendo accertato l'irrealizzabilità dell'opera, mancando Parte_1 un preventivo studio geologico, per colpa dell'amministrazione, considerata unica responsabile.
Le parti in quel processo erano il le appaltatrici e IM IA, l' Pt_1 CP_4 [...]
dei beni sequestrati e confiscati;
e la Corte ha respinto l'appello principale proposto dalla CP_3 curatela del fallimento e l'appello incidentale proposto dal rienendo condivisibile CP_4 Pt_1 la pronuncia impugnata, basata sulla valutazione incrociata di una serie di dati oggettivi e tecnici dai quali doveva univocamente desumersi che l'opera appaltata non era realizzabile in radice, né al momento del suo avvio e nemmeno all'esito delle modifiche appositamente disposte mediante perizia di variante.
La Corte ha accertato la preminente colpa dell'amministrazione comunale, che aveva proceduto ad uno studio geologico della zona solo ex post, ad inconveniente verificatosi e a modifiche progettuali apportate, mentre, stante la particolare condizione dei luoghi, esso avrebbe dovuto essere diligentemente effettuato in via preventiva e posto a base di una adeguata e efficace progettazione.
Per tali ragioni la sentenza 634/2020 ha ritenuto che l'abbandono dei lavori da parte della
[...]
era da considerarsi giustificato per l'irrealizzabilità e pericolosità della strada, stante la CP_9 franosità del terreno e la mancanza di qualità intrinseche ed essenziali dell'opera, imputabile al solo committente e alle “radicali carenze progettuali ascrivibili alla stazione appaltante” (così pag 17 della sentenza) . Ed ancora nella sentenza 634/2020 della Corte di Appello di Reggio Calabria si legge <<…l'avere affidato una indagine geologica successivamente alla redazione della perizia di variante dimostra (…) che siffatta indagine era necessaria e che non era stata eseguita, se non ad opera iniziata e a progetto modificato. …[omissis]….Discende dalle superiori considerazioni (…) la prova in ordine alla irrealizzabilità dell'opera per colpa della amministrazione, dovuta alla carenza di un preventivo ed esaustivo studio geologico e alle conseguenti carenze progettuali. Di conseguenza, si deve ritenere che la sospensione dei lavori, se pure inizialmente disposta a causa delle avverse condizioni atmosferiche, si sia successivamente protratta (a tempo indefinito, vista la inutilità di una loro eventuale ripresa) a causa delle sostanziali carenze progettuali>>.
Le statuizioni pronunciate fra il e le imprese fanno stato e sono ormai intangibili fra le Pt_1 parti , per cui la domanda di riconoscimento della responsabilità riproposta dal in qesta sede Pt_1
25 contro la e la IM SI – oggi eredi- non possono che essere dichiarate CP_4 inammissibili per bis in idem, con condanna del alle spese del presente grado in favore delle Pt_1 predette controparti costituite.
B
Per contro, da quanto detto, scaturisce l'accoglimento dell'appello limitatamente alla domanda di “garanzia” spiegata in danno del progettista ing , cui è certamente imputabile Pt_8
l'inadeguatezza della progettazione per le gravi carenze riscontrate, che hanno reso inutilizzabile ed irrealizzabile il progetto, prima fra tutte la mancata verifica geologica del terreno sul quale sarebbe dovuta passare la strada.
Nei confronti del progettista e del direttore dei lavori la sentenza della Corte di Appello 634/2020 non fa stato perché questi chiamati non erano parti in quel processo;
ma è evidente che gli accertamenti della suddetta sentenza hanno un valore indiziante rilevantissimo e determinante
Non è condivisibile la decisione impugnata nella parte in cui ritiene che gli attori Parte_12 avevano subito danni dall'incuria del e non dal progetto in sé: la causa immediata è la Pt_1 mancata messa in sicurezza del tracciato incompleto, ma nei rapporti di”garanzia” intercorsi fra le parti (Comune e progettista) può ben valutarsi la causa originaria e l'inadempimento dell'obbligo professionale assunto dal tecnico nei confronti dell'Amministrazione committente.
Se la giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'appaltatore debba verificare la fattibilità di l'opera appaltata anche relativamente alla consistenza ed idoneità geologica del suolo, è però evidente che nei rapporti fra committente e professionista progettista quest'ultimo assuma l'incarico di fornire un progetto corretto e realizzabile, ed abbia la responsabilità dell'inadempimento di tale fondamentale obbligo (cfr in diverso caso Cass Sez. 2, Sentenza n. 7992 del 25/08/1997 “Quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con
l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista…ecccé [omissis]…”, - più di recente Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023
“In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e
1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale”.
26 La responsabilità del progettista, per l'appalto pubblico di cu al contratto del 13.7.1998, risulta oltretutto soggetta alla disciplina della l. n. 109 del 1994 e del d.P.R. n. 554 del 1999, applicabili
"ratione temporis", che prevedono l'obbligatoria acquisizione da parte della stazione appaltante della relazione geologica tra gli atti progettuali della gara.
Obbligo evidentemente disatteso nel caso in esame;
e solo per completezza non vi è in atti alcuna prova della eccezionalità degli eventi atmosferici che si sono abbattuti sui luoghi di causa.
Ciò configura la responsabilità tanto del progettista (che ha redatto un progetto sostanzialmente ineseguibile per aver omesso ogni minima cautela nella verifica del suolo su cui doveva realizzarsi) sia della stazione appaltante, che avrebbe dovuto acquisire la relazione geologica prima di appaltare l'opera pubblica, non lo ha fatto: Cass Sez. 2, Sentenza n. 11783 del 07/09/2000 “L'indagine sulla natura e consistenza del suolo sul quale deve essere realizzato un fabbricato non rientra nell'attività di direzione dei lavori, che consiste nella verifica - concretantesi in un'attività intellettuale esplicata mediante visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e nella emanazione delle disposizioni necessarie alla esecuzione dell'opera - della conformità dell'opera stessa al progetto e alle indicazioni del committente. La predetta indagine, implicante una specifica attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici, spetta all'appaltatore, quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli mettendo a disposizione la propria organizzazione, e che, pertanto, risponde dei vizi della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo. In solido con l'appaltatore risponderà, ove risulti che i predetti vizi dipendano da una progettazione inadeguata alle predette condizioni geologiche del terreno, anche il progettista”
Responsabilità concorrenti che , nel rapporto interno, possono ritenersi pari e ripartirsi al 50% tra appaltante e progettista, senza che quest'ultimo possa poi sottrarsi ad ogni conseguenza nei confronti degli attori solo per avere (tardivamente) denunciato al i pericoli e la necessità della messa Pt_1 in sicurezza dello scavo eseguito.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda di manleva proposta del nei confronti Pt_1 del progettista ing per la misura del 50% dell'importo dei danni conseguiti alla esecuzione Pt_8 del progetto appaltato, e liquidati in favore degli attori
Le spese fra queste parti vanno per tal ragione compensate per entrambi i gradi di giudizio
C
Per contro, la giurisprudenza appena citata esclude la responsabilità del direttore dei Lavori ing. (che non risulta essere anche progettista, come invece l'ing e che non Parte_7 Pt_8 risulta aver avuto alcuna parte e responsabilità negli accadimenti dannosi scaturita dall'appalto né dalla esecuzione iniziata e sospesa senza le opportune cautele.
27 Sulla base delle argomentazioni esposte, devono ritenersi assorbite le censure sollevate dall'Ing.
in merito all'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti ,per avere il introdotto Pt_7 Pt_1 nuova domanda afferente all'asserito mancato controllo da parte del D.L. sul rispetto delle prescrizioni contrattuale sull'impiego dei materiali utilizzati come idonei ad una corretta e adeguata esecuzione dei lavori.
Ne consegue il rigetto dell'appello del formulato riguardo all'ing , e la condanna Pt_1 Pt_7 del al pagamento delle spese del presente grado in favore del direttore dei lavori, con Pt_1 distrazione delle spese per l'avvocato ex art 93 cpc
Appello incidentale
L'appello incidentale proposto dagli eredi è inammissibile. ER
L'impugnazione incidentale è stata proposta dagli eredi del , cioè Persona_2 Controparte_2
, e , che con la sentenza gravata erano
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore del geologo dott. , terzo CP_4 chiamato in garanzia dai . ER
Gli appellanti incidentali, ritenendo errata e superficiale la regolazione delle spese nel rapporto chiamante/chiamato in ragione dell'accoglimento o meno della domanda di garanzia e senza specifica motivazione, chiedevano la riforma della sentenza, e in particolare “l'annullamento della condanna alle spese degli odierni comparenti in favore del Dott. Geol. e con ogni altro CP_4 consequenziale di legge;
con vittoria di spese e competenze tutte di giustizia.”
Essendo stati gli appellanti incidentali soccombenti in primo grado relativamente alla condanna alle spese subita, immediatamente era sorto in capo ad essi l'interesse a proporre impugnazione, interesse che prescindeva dalla proposizione dell'altrui gravame.
Dunque, è evidente la natura autonoma dell'appello incidentale, perché questo è indipendente dall'appello principale e, per essere valido, doveva essere proposto entro i termini previsti dalla legge per appellare.
Nel caso di specie, essendo il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2005, si applica la vecchia formulazione dell'art. 327 c.p.c., che prevedeva, nel caso di mancata notificazione della sentenza, il termine lungo di un anno per proporre appello, ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 58 della legge 69/2009, che dispone “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, quindi a decorrere dal 4 luglio 2009.
Trattandosi di gravame incidentale autonomo questo doveva essere proposto entro il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza (21.03.2019), che avrebbe avuto scadenza naturale il
21 marzo 2020. A questo andavano aggiunti i 64 giorni di sospensione dei termini a seguito
28 dell'emergenza pandemica da COVID-19 e i 31 giorni di sospensione dei termini per il periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno;
quindi, andavano aggiunti complessivi 95 giorni.
La scadenza del termine per appellare, partendo dal 21 marzo 2019, era quella del 24 giugno 2020, mentre gli appellanti incidentali hanno proposto impugnazione incidentale autonoma in data 18 novembre 2020, quindi tardivamente.
Accertata la natura autonoma dell'impugnazione e la sua tardività, ne consegue la dichiarazione di inammissibilità (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024).
Regolazione delle spese
Vanno diversificate le posizioni delle parti a seconda dell'esito degli appelli proposti nei confronti di ciascuna, trattandosi di posizioni separate
1. Il rigetto dell'appello nei confronti dell' Controparte_3
CO comporta – per il recente consolidamento della giurisprudenza sul punto applicata
- la compensazione integrale delle spese fra queste parti.
2. L'inammissibilità dell'appello proposto dal contro le appaltatrici ( curatela Pt_1
e eredi impresa IA) nonostante il giudicato già formatosi con la sentenza di CP_4 appello 634/2020 comporta la condanna alle spese dell'appellante del solo presente grado (sul punto non è stata riformata la decisione) in favore degli eredi in solido , costituiti ER nella qualità. Il valore della causa va ridimensionato al decisum che però non modifica lo scaglione di riferimento (da euro 52.001 a 260.000), per cui al devono porsi le spese Pt_1 per la misura totale di euro 14.317,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio:
€ 2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00, fase istruttoria
e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00, Fase decisionale, valore medio:€ 5.103,00), da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge
3. La contumacia della curatela esclude invece che si debbano regolare le spese CP_4 con quest'ultima appellata vittoriosa
4. Il parziale accoglimento dell'appello del rispetto al risarcimento Parte_1 dovuto agli appellati costituiti , CP_1 Parte_9 Parte_3
(unitariamente, quali eredi e con unico difensore) comporta che le spese
[...] ER di lite di entrambi i gradi vadano compensate per metà e poste solo per la residua metà a carico del in favore dei danneggiati in solido Il valore della causa va ridimensionato al Pt_1 decisum che però non modifica lo scaglione di riferimento (da euro 52.001 a 260.000), per cui a carico del devono porsi le spese : Pt_1
29 - per il primo grado euro 7.051,5 (pari alla metà di euro 14.103,00, di cui per fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00, fase decisionale, valore medio: €
4.253,00)
- per il presente grado di euro 7.158,5 (pari alla metà di euro 14.317,00 - di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
1.911,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00, Fase decisionale, valore medio:€ 5.103,00),
- entrambe le somme da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge
5. L'accoglimento parziale dell'appello proposto nei confronti del progettista ing Pt_8
(accoglimento manleva al 50%) comporta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi fra queste parti, in ragione della pari e reciproca soccombenza
6. Deve invece condannarsi il al pagamento delle spese di lite del presente grado Pt_1 in favore dell'ing. , direttore dei lavori, in ragione del rigetto dell'appello Parte_7 proposto dal in relazione a questa parte. Al Comune devono porsi le spese per la Pt_1 misura totale di euro 14.317,00 (di cui fase di studio della controversia, valore medio: €
2.977,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00, Fase decisionale, valore medio:€ 5.103,00), da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge
7. Spese distratte in favore del difensore dell'ing che ne ha fatto richiesta Pt_7
8. Nulla per le spese per l'appello incidentale inammissibile proposto dagli eredi nei confronti del in ragione della contumacia dell'appellato ER CP_1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di inammissibilità dell'appello incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n. 362/2019, emessa dal Tribunale di Locri e pubblicata il 21.03.20219 nei proc. riuniti n. R.G.101367/2005 e 855/2006, così provvede:
1. dichiara la contumacia del dr. e della CP_4 Controparte_4
;
[...]
2. Accoglie parzialmente l'appello del nei confronti degli appellati Parte_1
, e qualificata la CP_1 Parte_9 Parte_3 responsabilità del ex art 2043 cc, in parziale riforma della sentenza impugnata, Pt_1 condanna il al pagamento di euro 87.276,05, da maggiorarsi di rivalutazioni Pt_1
30 dall'evento (ottobre 2000) alla presente sentenza, nonchè interessi al tasso legale per ogni periodo, maturati e maturandi sulla somma via via rivalutata ;
3. Compensa per metà fra il e i le spese di lite di entrambi i Pt_1 Parte_11 gradi e pone le restante metà a carico del , liquidate per il primo grado euro 7.051,5 Pt_1
e per il presente grado di euro 7.158,5, entrambe le somme da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge
4. Accoglie parzialmente l'appello proposto nei confronti del progettista ing Pt_8 accertando il diritto alla manleva nella misura del 50%, e compensa le spese di entrambi i gradi fra queste parti;
5. Rigetta l'appello del in relazione al direttore dei lavori ing , e Pt_1 Parte_7 condanna il alle spese del presente grado per euro 14.317,00 da maggiorarsi di Pt_1 spese forfetarie, Iva e CPA come per legge .
6. Spese distratte in favore del difensore dell'ing che ne ha fatto richiesta Pt_7
7. rigetta l'appello nei confronti dell' e CO Controparte_3
e compensa le spese fra queste parti.
8. Dichiara inammissibile l'appello proposto dal contro le appaltatrici ( curatela Pt_1
e eredi impresa IA) e condanna alle spese dell'appellante del solo presente grado CP_4 in favore degli eredi in solido , costituiti nella qualità, che liquida in totale per ER euro 14.317,00 da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge
9. Nulla per le spese con la curatela appellata vittoriosa contumace CP_4
10. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dagli eredi nei ER confronti del nulla per le spese rispetto a quest'ultimo, contumace;
CP_4
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di inammissibilità dell'appello incidentale
Così deciso a Reggio Calabria il 26 AGOSTO 2025
La Presidente estensore
Dott.ssa Patrizia Morabito
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