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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/04/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4969/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4969 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Rondoni, giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 21.10.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Frascati (RM) il 7.06.2003, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le
[...]
figlie (22.06.2006) ed (25.08.2013), che si erano separati consensualmente a Per_1 Per_2
seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 29.10.2018, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
Alle luce delle predette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio concordatario contratto il giorno 07.06.2003 in Frascati da nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
27.06.1977 ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati di procedere alla annotazione della sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Frascati Anno
2003 Numero 80 Parte II Serie A – Ufficio 1 e di darne comunicazione al Comune di Lariano
(RM), comune ove i signori e sono residenti. Parte_1 CP_1
Disporre che ognuna delle parti provveda autonomamente a se stessa;
disporre l'affido condiviso della figlia minore nata a [...] il [...] e disporre Persona_3
che viva stabilmente con la madre, ma con ogni ampia facoltà e libertà del signor Parte_1 di frequentarla e di tenerla con sé, con l'unico limite di rispettare gli impegni scolastici
[...]
e di avvertire la madre sui giorni e sugli orari in cui la figlia starà con lui;
disporre che il signor versi alla signora un assegno mensile di € 600,00 Parte_1 CP_1
(seicento/00) a titolo di contributo di mantenimento per le due figlie, visto che è Persona_4 maggiorenne, ma non autonoma economicamente, oltre ad un assegno di € 600,00 al mese per contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove abitano e/o abiteranno la signora con le due figlie, con conferma degli accordi intervenuti tra il ricorrente CP_1
e la convenuta che l'assegno verrà versato nella misura complessiva ridotta di € 900,00
(novecento/00) al mese, con una riduzione di € 300,00 al mese dell'importo relativo al pagamento del canone di locazione sino a che la signora non avrà rimborsato, CP_1 con una quota di € 300,00 al mese, il prestito di 13.000,00 ricevuto dal signor Parte_1 per l'acquisto di una autovettura.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari nel caso di denegata ed ingiusta opposizione.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2025 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“- Dichiarare inammissibile la domanda di compensazione del quantum di mantenimento dovuto per le figlie con l'importo di cui al prestito personale;
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Le parti manterranno l obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambe i genitori, con collocamento presso la madre;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con la più ampia libertà e nel rispetto della volontà e degli impegni della stessa, previo accordo con la madre ed avvertimento dui giorni e orari;
4. Il padre provvederà al mantenimento delle figlie, si ala minore che la maggiorenne non ancora economicamente indipendente mediante il versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese della somma mensile di euro 700,00 rivalutabile istat;
5. Il signor continuerà a versare alla ulteriori euro 600,00 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al pagamento del canone di locazione per l immobile in cui l a stessa vive con le figlie;
6. Il signor contribuirà inoltre alle spese straordinarie per le figlie nella misura del Pt_1
50 % come da Protocollo vigente;
7. Il signor provvederà al pagamento delle spese afferenti le utenze ed ad ogni Pt_1 ulteriore voce di spesa necessaria per la manutenzione interna ed esterna dell'immobile in cui le figlie vivono con la madre.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione le parti congiuntamente dichiaravano di voler definire la controversia alle seguenti condizioni:
“1) affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_2
responsabilità genitoriale con le seguenti modalità: le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
2) la figlia sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione materna;
Per_2
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la minore ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, ovvero ogniqualvolta la figlia ne faccia richiesta, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
Per_ 4) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento delle figlie ed il Per_2 complessivo importo di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dall'accettazione della proposta conciliativa, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
5) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
6) l'assegno unico per le figlie continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra
CP_1
7) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo di € 600,00 mensili Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vivono le figlie unitamente alla madre;
8) il sig. si impegna a restituire alla sig.ra le chiavi dell'immobile in cui Pt_1 CP_1
attualmente vivono le figlie unitamente alla madre;
9) spese di lite integralmente compensate”.
In ragione di ciò, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto;
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 4969/2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frascati (RM) il
7.06.2003 da , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Frascati C.F._2
al N. 80, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 2003;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4969 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Rondoni, giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Scifoni, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 21.10.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Frascati (RM) il 7.06.2003, rappresentando che dall'unione coniugale erano nate le
[...]
figlie (22.06.2006) ed (25.08.2013), che si erano separati consensualmente a Per_1 Per_2
seguito di negoziazione assistita autorizzata con provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 29.10.2018, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
Alle luce delle predette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio concordatario contratto il giorno 07.06.2003 in Frascati da nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
27.06.1977 ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati di procedere alla annotazione della sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Frascati Anno
2003 Numero 80 Parte II Serie A – Ufficio 1 e di darne comunicazione al Comune di Lariano
(RM), comune ove i signori e sono residenti. Parte_1 CP_1
Disporre che ognuna delle parti provveda autonomamente a se stessa;
disporre l'affido condiviso della figlia minore nata a [...] il [...] e disporre Persona_3
che viva stabilmente con la madre, ma con ogni ampia facoltà e libertà del signor Parte_1 di frequentarla e di tenerla con sé, con l'unico limite di rispettare gli impegni scolastici
[...]
e di avvertire la madre sui giorni e sugli orari in cui la figlia starà con lui;
disporre che il signor versi alla signora un assegno mensile di € 600,00 Parte_1 CP_1
(seicento/00) a titolo di contributo di mantenimento per le due figlie, visto che è Persona_4 maggiorenne, ma non autonoma economicamente, oltre ad un assegno di € 600,00 al mese per contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove abitano e/o abiteranno la signora con le due figlie, con conferma degli accordi intervenuti tra il ricorrente CP_1
e la convenuta che l'assegno verrà versato nella misura complessiva ridotta di € 900,00
(novecento/00) al mese, con una riduzione di € 300,00 al mese dell'importo relativo al pagamento del canone di locazione sino a che la signora non avrà rimborsato, CP_1 con una quota di € 300,00 al mese, il prestito di 13.000,00 ricevuto dal signor Parte_1 per l'acquisto di una autovettura.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari nel caso di denegata ed ingiusta opposizione.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.03.2025 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: CP_1
“- Dichiarare inammissibile la domanda di compensazione del quantum di mantenimento dovuto per le figlie con l'importo di cui al prestito personale;
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Le parti manterranno l obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambe i genitori, con collocamento presso la madre;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con la più ampia libertà e nel rispetto della volontà e degli impegni della stessa, previo accordo con la madre ed avvertimento dui giorni e orari;
4. Il padre provvederà al mantenimento delle figlie, si ala minore che la maggiorenne non ancora economicamente indipendente mediante il versamento alla madre, entro il 5 di ogni mese della somma mensile di euro 700,00 rivalutabile istat;
5. Il signor continuerà a versare alla ulteriori euro 600,00 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al pagamento del canone di locazione per l immobile in cui l a stessa vive con le figlie;
6. Il signor contribuirà inoltre alle spese straordinarie per le figlie nella misura del Pt_1
50 % come da Protocollo vigente;
7. Il signor provvederà al pagamento delle spese afferenti le utenze ed ad ogni Pt_1 ulteriore voce di spesa necessaria per la manutenzione interna ed esterna dell'immobile in cui le figlie vivono con la madre.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione le parti congiuntamente dichiaravano di voler definire la controversia alle seguenti condizioni:
“1) affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_2
responsabilità genitoriale con le seguenti modalità: le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
2) la figlia sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione materna;
Per_2
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la minore ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, ovvero ogniqualvolta la figlia ne faccia richiesta, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in Albis;
durante le vacanze estive fino a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
Per_ 4) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento delle figlie ed il Per_2 complessivo importo di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuna figlia), somma da corrispondersi, a decorrere dall'accettazione della proposta conciliativa, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
5) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
6) l'assegno unico per le figlie continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra
CP_1
7) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo di € 600,00 mensili Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vivono le figlie unitamente alla madre;
8) il sig. si impegna a restituire alla sig.ra le chiavi dell'immobile in cui Pt_1 CP_1
attualmente vivono le figlie unitamente alla madre;
9) spese di lite integralmente compensate”.
In ragione di ciò, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita e la proposizione del ricorso in oggetto;
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 4969/2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frascati (RM) il
7.06.2003 da , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Frascati C.F._2
al N. 80, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 2003;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frascati di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera