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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1497 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] CF e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Frattamaggiore alla Via Massimo Stazione n. 133, elett.te dom.to in S. Antimo alla via G. di
Vittorio n. 28 presso lo studio dell'avv. Angela Mincone (C.F. ), giusta CodiceFiscale_2 mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], C.F.: , res.te alla Controparte_1 C.F._3
Via Gianfelice – Lato Appia, n. 25, 80014 - Giugliano in Campania (NA), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Di Lorenzo (c.f. ) ed Antonio Attore (c.f. C.F._4
e con gli stessi elett.te dom.ta in Sant'Antimo (NA), alla Via A. Gramsci n. C.F._5
8, in virtù di procura in calce alla comparsa,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente chiedeva :
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del comune di S. Antimo.
[...]
2. confermare gli accordi di separazione in ordine all'affidamento dei figli ed ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo conto che il sig. svolge un lavoro turnario per cui le visite Pt_1 infrasettimanali andranno decise di settimana in settimana.
3. modificare l'assegno di mantenimento ordinario a carico del sig. nella somma complessiva di Pt_1 euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie determinate secondo linee guida del Tribunale di Napoli Nord Parte resistente chiedeva
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in data 24.06.2010 tra la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) rigettare le domande del sig. in quanto infondate e non provate;
Parte_1
3) confermare l'affidamento congiunto della prole ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata:
- prevedere un aumento dei periodi di permanenza presso il padre, come richiesto in atti e come risultante dal proposto Piano Genitoriale allegato a modifica delle pattuizioni stabilite in sede di separazione;
- aumentare l'assegno di mantenimento per i figli minori, e , secondo Persona_1 Persona_2 quanto ritenuto equo e giusto da Codesto Ill.mo Tribunale in relazione alle mutate esigenze dei minori ed alle condizioni economiche dei genitori;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 21.02.2024, ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 24.06.2010 in S. Antimo con la sig.ra , deduceva che le parti erano addivenute alla separazione consensuale Controparte_1 conclusasi con decreto di omologa di questo tribunale cron. n. 6002/2018, RG 3940/2018 del
10.05.2018 concordando, quali condizioni accessorie:
-l'assegnazione della casa coniugale con i relativi mobili e suppellettili alla moglie, ad eccezione di un televisore e dei beni personali del sig. Pt_1
. i figli, nonché il nascituro , restano affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori.
-. Il padre potrà tenerli con sé 1. due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 22.00 compatibilmente con le esigenze dei bambini e dei genitori.
Incontrando i minori presso la loro abitazione nel caso di malattia o di indisponibilità dei figli;
2. a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica;
3. Durante le vacanze estive dieci giorni consecutivi da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
4. Durante le vacanze natalizie il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il primo gennaio ad anni alterni;
5.
Durante le vacanze pasquali la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
6. i minori trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma nonché del suo compleanno e con il padre il giorno della festa del papà e il suo compleanno;
7. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni.
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla moglie la somma mensile di euro
600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo le linee guida del Tribunale di Napoli Nord, oltre al pagamento della mensa scolastica e del . Pt_2
. i separandi coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio del passaporto e di qualsiasi documento valido per l'espatrio
Dalla data della separazione la convivenza non era mai più ripresa
Le condizioni economiche di esso ricorrente erano peggiorate in quanto rispetto alla separazione aveva deciso di prendere in locazione un immobile ed erano aumentate le spese di gestione della nuova casa nonché -avendo subito un intervenuto chirurgico- non poteva più svolgere i turni notturni e per tale motivo avrebbe richiesto trasferimento ad altro ufficio con conseguente perdita delle indennità stipendiali che ad oggi gli consentivano di percepire una stipendio di euro 1900,00 mensili;
per le spese che doveva sostenere aveva contratto un ulteriore finanziamento per far fronte alle stesse.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni accessorie pattuite in sede di separazione quanto all'affido ed alle visite dei minori e la riduzione dell'assegno di mantenimento a loro favore in euro 300,00 mensili
(euro 150,00 per ciascun figlio ).
Incardinato il giudizio, all'esito della regolare instaurazione del contraddittorio, con comparsa del
11.10.2024 si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla declaratoria in ordine allo scioglimento del matrimonio, contestava l'assunto del ricorrente quanto al peggioramento delle condizioni economiche e chiedeva di rigettare le domande del sig. in quanto Parte_1 infondate e non provate;
confermare l'affidamento congiunto della prole ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata prevedere un aumento dei periodi di permanenza presso il padre, come richiesto e come risultante dal proposto Piano Genitoriale allegato a modifica delle pattuizioni stabilite in sede di separazione, aumentare l'assegno di mantenimento per i figli minori,
e , secondo quanto ritenuto equo e giusto dal Tribunale in Persona_1 Persona_2 relazione alle mutate esigenze dei minori ed alle condizioni economiche dei genitori con vittoria di spese ed onorari di giudizio
All'udienza di comparizione del 12.11.2024 si presentavano personalmente le parti unitamente ai rispettivi difensori, e all'esito della relativa audizione, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, dopo due rinvii per tentare un accordo, con ordinanza resa in data
06.06.2025, confermava integralmente le condizioni della separazione consensuale e dichiarati inammissibili i mezzi istruttori rimetteva la causa dinanzi a se per la decisione all'udienza del
09.12.25 condendo i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 10.12.25 .
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 6002/2018 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data
10.05.2018 dep. il 04.06.2018
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separate, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affidamento dei figli minori e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
In merito al regime di affido dei figli nata il [...] e nato il [...] Per_1 Per_2 deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n.
16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n.
16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria, anche all'esito dell'ascolto delle parti, situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare il relativo affido ad entrambi i genitori.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve essere confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, così come richiesto da entrambe le parti, con residenza privilegiata presso la madre. Va confermato il calendario di visita di cui alla separazione consensuale
Sulla domanda di mantenimento dei figli .
Ai fini di stabilire il quantum, va tenuto conto dell'età dei figli minori ( rispettivamente di anni 12 e di anni 7), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Va poi valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare va rilevato che non risulta provato il peggioramento economico del ricorrente il quale nella certificazione unica del 2023 ( quella del 2024 non è leggibile) percepiva una retribuzione annua lorda di euro 35.317,00. Non risulta in particolare documentata la riduzione stipendiale assunta, né l'ammontare del finanziamento contratto e le spese relative alla abitazione presa in locazione erano comunque prevedibili al momento della separazione;
la resistente non svolge allo stato attività lavorativa e vive presso una abitazione del padre
Pertanto, alla luce di tali elementi, del tempo effettivo di permanenza presso ciascun genitore, dell'età della prole, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico di Parte_1 quale contributo per il mantenimento dei figli e la somma di euro 650,00 ( 325,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio), oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo il 24.06.2010 da nato da Acerra il 07.01.1983 e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
21.05.1985;
b) dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con residenza privilegiata presso la madre, Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori come previsto in motivazione;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 650,00 per il mantenimento dei figli minori, (euro 325,00 ciascuno) oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a decorrere dall'1.1.2027
d) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antimo la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze (atto n. 17 P I registro atti di matrimonio anno
2010)
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1497 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
nato ad [...] il [...] CF e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Frattamaggiore alla Via Massimo Stazione n. 133, elett.te dom.to in S. Antimo alla via G. di
Vittorio n. 28 presso lo studio dell'avv. Angela Mincone (C.F. ), giusta CodiceFiscale_2 mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], C.F.: , res.te alla Controparte_1 C.F._3
Via Gianfelice – Lato Appia, n. 25, 80014 - Giugliano in Campania (NA), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Di Lorenzo (c.f. ) ed Antonio Attore (c.f. C.F._4
e con gli stessi elett.te dom.ta in Sant'Antimo (NA), alla Via A. Gramsci n. C.F._5
8, in virtù di procura in calce alla comparsa,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente chiedeva :
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del comune di S. Antimo.
[...]
2. confermare gli accordi di separazione in ordine all'affidamento dei figli ed ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo conto che il sig. svolge un lavoro turnario per cui le visite Pt_1 infrasettimanali andranno decise di settimana in settimana.
3. modificare l'assegno di mantenimento ordinario a carico del sig. nella somma complessiva di Pt_1 euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio) oltre alle spese straordinarie determinate secondo linee guida del Tribunale di Napoli Nord Parte resistente chiedeva
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in data 24.06.2010 tra la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) rigettare le domande del sig. in quanto infondate e non provate;
Parte_1
3) confermare l'affidamento congiunto della prole ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata:
- prevedere un aumento dei periodi di permanenza presso il padre, come richiesto in atti e come risultante dal proposto Piano Genitoriale allegato a modifica delle pattuizioni stabilite in sede di separazione;
- aumentare l'assegno di mantenimento per i figli minori, e , secondo Persona_1 Persona_2 quanto ritenuto equo e giusto da Codesto Ill.mo Tribunale in relazione alle mutate esigenze dei minori ed alle condizioni economiche dei genitori;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 21.02.2024, ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 24.06.2010 in S. Antimo con la sig.ra , deduceva che le parti erano addivenute alla separazione consensuale Controparte_1 conclusasi con decreto di omologa di questo tribunale cron. n. 6002/2018, RG 3940/2018 del
10.05.2018 concordando, quali condizioni accessorie:
-l'assegnazione della casa coniugale con i relativi mobili e suppellettili alla moglie, ad eccezione di un televisore e dei beni personali del sig. Pt_1
. i figli, nonché il nascituro , restano affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori.
-. Il padre potrà tenerli con sé 1. due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 22.00 compatibilmente con le esigenze dei bambini e dei genitori.
Incontrando i minori presso la loro abitazione nel caso di malattia o di indisponibilità dei figli;
2. a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica;
3. Durante le vacanze estive dieci giorni consecutivi da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
4. Durante le vacanze natalizie il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il primo gennaio ad anni alterni;
5.
Durante le vacanze pasquali la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
6. i minori trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma nonché del suo compleanno e con il padre il giorno della festa del papà e il suo compleanno;
7. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore ad anni alterni.
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla moglie la somma mensile di euro
600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo le linee guida del Tribunale di Napoli Nord, oltre al pagamento della mensa scolastica e del . Pt_2
. i separandi coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio del passaporto e di qualsiasi documento valido per l'espatrio
Dalla data della separazione la convivenza non era mai più ripresa
Le condizioni economiche di esso ricorrente erano peggiorate in quanto rispetto alla separazione aveva deciso di prendere in locazione un immobile ed erano aumentate le spese di gestione della nuova casa nonché -avendo subito un intervenuto chirurgico- non poteva più svolgere i turni notturni e per tale motivo avrebbe richiesto trasferimento ad altro ufficio con conseguente perdita delle indennità stipendiali che ad oggi gli consentivano di percepire una stipendio di euro 1900,00 mensili;
per le spese che doveva sostenere aveva contratto un ulteriore finanziamento per far fronte alle stesse.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni accessorie pattuite in sede di separazione quanto all'affido ed alle visite dei minori e la riduzione dell'assegno di mantenimento a loro favore in euro 300,00 mensili
(euro 150,00 per ciascun figlio ).
Incardinato il giudizio, all'esito della regolare instaurazione del contraddittorio, con comparsa del
11.10.2024 si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla declaratoria in ordine allo scioglimento del matrimonio, contestava l'assunto del ricorrente quanto al peggioramento delle condizioni economiche e chiedeva di rigettare le domande del sig. in quanto Parte_1 infondate e non provate;
confermare l'affidamento congiunto della prole ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata prevedere un aumento dei periodi di permanenza presso il padre, come richiesto e come risultante dal proposto Piano Genitoriale allegato a modifica delle pattuizioni stabilite in sede di separazione, aumentare l'assegno di mantenimento per i figli minori,
e , secondo quanto ritenuto equo e giusto dal Tribunale in Persona_1 Persona_2 relazione alle mutate esigenze dei minori ed alle condizioni economiche dei genitori con vittoria di spese ed onorari di giudizio
All'udienza di comparizione del 12.11.2024 si presentavano personalmente le parti unitamente ai rispettivi difensori, e all'esito della relativa audizione, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, dopo due rinvii per tentare un accordo, con ordinanza resa in data
06.06.2025, confermava integralmente le condizioni della separazione consensuale e dichiarati inammissibili i mezzi istruttori rimetteva la causa dinanzi a se per la decisione all'udienza del
09.12.25 condendo i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 10.12.25 .
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 6002/2018 resa dal Tribunale di Napoli Nord in data
10.05.2018 dep. il 04.06.2018
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separate, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affidamento dei figli minori e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
In merito al regime di affido dei figli nata il [...] e nato il [...] Per_1 Per_2 deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n.
16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n.
16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi. Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria, anche all'esito dell'ascolto delle parti, situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare il relativo affido ad entrambi i genitori.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve essere confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, così come richiesto da entrambe le parti, con residenza privilegiata presso la madre. Va confermato il calendario di visita di cui alla separazione consensuale
Sulla domanda di mantenimento dei figli .
Ai fini di stabilire il quantum, va tenuto conto dell'età dei figli minori ( rispettivamente di anni 12 e di anni 7), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Va poi valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
In particolare va rilevato che non risulta provato il peggioramento economico del ricorrente il quale nella certificazione unica del 2023 ( quella del 2024 non è leggibile) percepiva una retribuzione annua lorda di euro 35.317,00. Non risulta in particolare documentata la riduzione stipendiale assunta, né l'ammontare del finanziamento contratto e le spese relative alla abitazione presa in locazione erano comunque prevedibili al momento della separazione;
la resistente non svolge allo stato attività lavorativa e vive presso una abitazione del padre
Pertanto, alla luce di tali elementi, del tempo effettivo di permanenza presso ciascun genitore, dell'età della prole, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico di Parte_1 quale contributo per il mantenimento dei figli e la somma di euro 650,00 ( 325,00 Per_1 Per_2 per ciascun figlio), oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo il 24.06.2010 da nato da Acerra il 07.01.1983 e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
21.05.1985;
b) dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con residenza privilegiata presso la madre, Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori come previsto in motivazione;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 650,00 per il mantenimento dei figli minori, (euro 325,00 ciascuno) oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a decorrere dall'1.1.2027
d) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antimo la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze (atto n. 17 P I registro atti di matrimonio anno
2010)
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro