Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4522
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Cessazione degli effetti civili del matrimonio

    La domanda di divorzio è fondata e va accolta in quanto è provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione in forza di decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 10.05.2018. Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla separazione, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.

  • Accolto
    Affidamento condiviso dei minori

    Non sono emerse dall'istruttoria, anche all'esito dell'ascolto delle parti, situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare il relativo affido ad entrambi i genitori. Pertanto, deve essere confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, così come richiesto da entrambe le parti, con residenza privilegiata presso la madre. Va confermato il calendario di visita di cui alla separazione consensuale.

  • Rigettato
    Riduzione assegno di mantenimento

    Non risulta provato il peggioramento economico del ricorrente il quale nella certificazione unica del 2023 percepiva una retribuzione annua lorda di euro 35.317,00. Non risulta in particolare documentata la riduzione stipendiale assunta, né l'ammontare del finanziamento contratto e le spese relative alla abitazione presa in locazione erano comunque prevedibili al momento della separazione. Pertanto, alla luce di tali elementi, del tempo effettivo di permanenza presso ciascun genitore, dell'età della prole, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico di Parte_1 quale contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 650,00 ( 325,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Scioglimento del matrimonio

    La domanda di divorzio è fondata e va accolta in quanto è provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione in forza di decreto di omologa reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 10.05.2018. Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla separazione, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.

  • Rigettato
    Infondatezza e insussistenza delle domande del ricorrente

    La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Sull'affidamento dei figli minori e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente: deve essere confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, così come richiesto da entrambe le parti, con residenza privilegiata presso la madre. Va confermato il calendario di visita di cui alla separazione consensuale. Sulla domanda di mantenimento dei figli: il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico di Parte_1 quale contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 650,00 ( 325,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Aumento periodi di permanenza presso il padre

    Non sono emerse dall'istruttoria, anche all'esito dell'ascolto delle parti, situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare il relativo affido ad entrambi i genitori. Pertanto, deve essere confermato l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, così come richiesto da entrambe le parti, con residenza privilegiata presso la madre. Va confermato il calendario di visita di cui alla separazione consensuale.

  • Accolto
    Aumento assegno di mantenimento

    Alla luce di tali elementi, del tempo effettivo di permanenza presso ciascun genitore, dell'età della prole, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico di Parte_1 quale contributo per il mantenimento dei figli la somma di euro 650,00 ( 325,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4522
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 4522
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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