Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 153 del R.G. per l'anno 2024, promossa da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.07.1978 e (C.F.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Centrale il 06.08.1974, difesi dall'avv. Andrea Cartella;
ricorrenti contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del
[...] P.IVA_2
Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli epigrafati ricorrenti, docenti alle dipendenze del convenuto con CP_1
contratto a tempo determinato, hanno chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente: Parte_1
1
, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Parte_2
Si è costituito in giudizio il che ha riconosciuto la Controparte_1
fondatezza della pretesa quanto al docente , laddove, per la docente Pt_2
, ha riconosciuto la pretesa relativamente agli aa. ss. 2022/2023 e Parte_1
2023/2024, mentre ne ha chiesto il rigetto per gli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022, nei quali la docente aveva espletato supplenze brevi e non fino al termine delle attività didattiche.
L'ammissione ad opera del del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, CP_1
L. n. 107/2015 integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa avanzata dal docente , nonché di quella avanzata dalla docente per gli aa. ss. Pt_2 Parte_1
2022/2023 e 2023/2024: pretese, che, comunque, non sono più controverse, a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte in data
27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dagli istanti in relazione al suddetto periodo.
Sennonché, la domanda della va accolta anche con riguardo agli aa. ss. Parte_1
2020/2021 e 2021/2022, atteso che i giudici di legittimità, con la suindicata pronuncia, hanno statuito che, alla luce della connessione temporale esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la didattica annuale, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale, risultano, da ogni punto di vista, comparabili, ravvisando dunque la necessità di individuare criteri in base ai quali svolgere tale giudizio di comparazione. A tal fine, secondo la Cassazione, costituisce idoneo parametro di comparabilità in concreto che può assumere rilevanza orientativa il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari
2 all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 co. 4 C.C.N.L. e dell'art.
4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena.
A tanto consegue che l'interessata ha diritto al beneficio invocato anche per gli aa. ss. 2020/2021, nel quale ha prestato servizio, dal 10.11.2020 al 22.12.2020 e dal
07.01.2021 al 12.06.2021, presso l' sulla classe di concorso A049 Controparte_3
(cfr. all. n. 1 fascicolo attoreo:) e 2021/2022, nel quale ha prestato servizio dal
08.11.2021 al 10.06.2022, nonché nelle giornate del 14, 15, 20, 21, 22 e 25 giugno
2022, presso l'I.C. Soverato 1 sulla classe di concorso A049 (cfr. all. n. 2 fascicolo attoreo), avendo così complessivamente espletato, in ciascuna di tali annualità, un'attività lavorativa per oltre 150 giorni.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto dei ricorrenti e Parte_1 Pt_3
percepire, rispettivamente, la somma di euro 2.000,00 e di euro 1.000,00,
[...]
nelle forme della c.d. carta elettronica docente per gli anni suindicati.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al CP_1
pagamento diretto del suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare alle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari, attesa la serialità della controversia, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, condannando parte resistente a mettere a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, in favore di la somma di euro 2.000,00 ed in favore di la Parte_1 Parte_3
somma di euro 1.000,00;
3 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.030,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catanzaro, 28.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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