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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro in persona del Giudice dr.ssa AN IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1117/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato depositato nel Parte_1 fascicolo telematico del presente giudizio, dall'avv. Carlo Olcese, presso il cui studio, in Genova, alla Via Assarotti 8/3-3a, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 22.03.2024, dall'Avv.
Christian Lo Scalzo, dell'Avvocatura Distrettuale dell' di CP_1
Genova; - resistente –
Conclusioni per la ricorrente: “I. “Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso meglio vista, in forza delle ragioni dedotte nel presente ricorso da intendersi quivi richiamate e ritrascritte, in via preliminare accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'Ente convenuto per decorrenza del termine di cui all'art. 2946 c.c. e, conseguentemente, condannare e dichiarare tenuta sede CP_1 territoriale di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra la somma pari Parte_1 ad €uro 5821,76, come riconosciuta dovuta a titolo di indennità di accompagnamento dal Tribunale di Genova per effetto di decreto di omologa del 05.02.2024, ovvero nella diversa e meglio vista determinanda misura;
II. Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare illegittima, per violazione delle norme di cui agli artt. 1246 c.c. e 545 c.p.c., la compensazione disposta da sede CP_1
Territoriale di Genova, del credito maturato in favore della ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento, con l'asserito debito dalla stessa originato da assegno sociale e, per l'effetto, condannare e dichiarare tenuta sede provinciale di Genova, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla
Sig.ra la somma pari ad €uro 5821,76, come dovuta per Parte_1 effetto del decreto di omologa del 05.02.2024, ovvero nella diversa
e meglio vista determinanda misura;
2 In subordine, nel merito dichiarare ingiusto ed illegittimo il provvedimento di riliquidazione d'ufficio dell'assegno sociale n. 04013028 cat. AS del 27.02.2008, nonché accertare e dichiarare illegittima la pretesa di ripetizione dell'assegno sociale percepito dalla ricorrente dal
01.01.2007 al 31.03.2008 quantificato dall'Ente convenuto in €uro
5821,76 e conseguentemente condannare dichiarare tenuta sede CP_1 provinciale di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra la somma riconosciuta Parte_1 dovuta dal Tribunale di Genova con decreto di omo loga del 05.02.2024
a t itolo di indennità di accompagnamento, pari ad €uro 5821,76, ovvero nella diversa e meglio vista misura determinanda. III. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, comprensive della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis D.M. n.55/2014 e ss. mm ., oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi
a favore del sottoscritto legale difensore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per il resistente: “VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE contrariis reiectis -dato atto che l' ha provveduto come in domanda, CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere. Spese come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2025, ha contestato Parte_1
il provvedimento dell' con il quale l' le aveva CP_1 CP_1
comunicato il mancato versamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento riconosciutale, in quanto compensati con un suo presunto pregresso indebito derivante da assegno sociale del 2017.
Costituendosi in giudizio, l' ha osservato che CP_1
“complessivamente, la fattispecie rientra nella sanatoria prevista
dall'art. 13 c.1 l. 412/1991; di conseguenza, gli indebiti contestati
alla ricorrente sono stati abbandonati”, come da relazione istruttoria interna di cui al doc. 1 della memoria difensiva ed ha,
pertanto, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ragione di quanto sopra esposto, l' ha disposto il CP_1
rimborso in favore della ricorrente della somma di € 5.821,76 a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento, come da prospetto di cui al doc. 2 della memoria difensiva.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvenuto integrale pagamento da parte di dell'importo CP_1
richiesto da parte ricorrente a titolo di arretrati dell'indennità
di accompagnamento di cui alla richiesta n. 9070000179127 del
1.6.2023.
Pertanto, a seguito dell'adempimento in via amministrativa dell' è venuta meno la materia del contendere. CP_1
Solo ai fini della regolamentazione delle spese, quindi, deve farsi applicazione del c.d. principio della “soccombenza virtuale”.
L' ha provveduto all'accoglimento della domanda della sig.ra CP_1
soltanto ad ottobre 2025, quindi successivamente Parte_1
all'instaurazione del presente giudizio (25.03.2025), riconoscendo la fondatezza della domanda svolta dalla ricorrente e per tale assorbente motivo, è da considerarsi soccombente e quindi deve essere condannato alla rifusione delle spese, dovrà inoltre praticarsi la maggiorazione del 10% delle stesse stante la redazione del ricorso con collegamento ipertestuali, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente antistatario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1117/2025 tra contro ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 2.050,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlo Olcese, antistatario.
Genova, 17 dicembre 2025
Il Giudice
AN IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Lavoro in persona del Giudice dr.ssa AN IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1117/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato depositato nel Parte_1 fascicolo telematico del presente giudizio, dall'avv. Carlo Olcese, presso il cui studio, in Genova, alla Via Assarotti 8/3-3a, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 22.03.2024, dall'Avv.
Christian Lo Scalzo, dell'Avvocatura Distrettuale dell' di CP_1
Genova; - resistente –
Conclusioni per la ricorrente: “I. “Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso meglio vista, in forza delle ragioni dedotte nel presente ricorso da intendersi quivi richiamate e ritrascritte, in via preliminare accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'Ente convenuto per decorrenza del termine di cui all'art. 2946 c.c. e, conseguentemente, condannare e dichiarare tenuta sede CP_1 territoriale di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra la somma pari Parte_1 ad €uro 5821,76, come riconosciuta dovuta a titolo di indennità di accompagnamento dal Tribunale di Genova per effetto di decreto di omologa del 05.02.2024, ovvero nella diversa e meglio vista determinanda misura;
II. Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare illegittima, per violazione delle norme di cui agli artt. 1246 c.c. e 545 c.p.c., la compensazione disposta da sede CP_1
Territoriale di Genova, del credito maturato in favore della ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento, con l'asserito debito dalla stessa originato da assegno sociale e, per l'effetto, condannare e dichiarare tenuta sede provinciale di Genova, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla
Sig.ra la somma pari ad €uro 5821,76, come dovuta per Parte_1 effetto del decreto di omologa del 05.02.2024, ovvero nella diversa
e meglio vista determinanda misura;
2 In subordine, nel merito dichiarare ingiusto ed illegittimo il provvedimento di riliquidazione d'ufficio dell'assegno sociale n. 04013028 cat. AS del 27.02.2008, nonché accertare e dichiarare illegittima la pretesa di ripetizione dell'assegno sociale percepito dalla ricorrente dal
01.01.2007 al 31.03.2008 quantificato dall'Ente convenuto in €uro
5821,76 e conseguentemente condannare dichiarare tenuta sede CP_1 provinciale di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra la somma riconosciuta Parte_1 dovuta dal Tribunale di Genova con decreto di omo loga del 05.02.2024
a t itolo di indennità di accompagnamento, pari ad €uro 5821,76, ovvero nella diversa e meglio vista misura determinanda. III. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, comprensive della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis D.M. n.55/2014 e ss. mm ., oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi
a favore del sottoscritto legale difensore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni per il resistente: “VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE contrariis reiectis -dato atto che l' ha provveduto come in domanda, CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere. Spese come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2025, ha contestato Parte_1
il provvedimento dell' con il quale l' le aveva CP_1 CP_1
comunicato il mancato versamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento riconosciutale, in quanto compensati con un suo presunto pregresso indebito derivante da assegno sociale del 2017.
Costituendosi in giudizio, l' ha osservato che CP_1
“complessivamente, la fattispecie rientra nella sanatoria prevista
dall'art. 13 c.1 l. 412/1991; di conseguenza, gli indebiti contestati
alla ricorrente sono stati abbandonati”, come da relazione istruttoria interna di cui al doc. 1 della memoria difensiva ed ha,
pertanto, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ragione di quanto sopra esposto, l' ha disposto il CP_1
rimborso in favore della ricorrente della somma di € 5.821,76 a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento, come da prospetto di cui al doc. 2 della memoria difensiva.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvenuto integrale pagamento da parte di dell'importo CP_1
richiesto da parte ricorrente a titolo di arretrati dell'indennità
di accompagnamento di cui alla richiesta n. 9070000179127 del
1.6.2023.
Pertanto, a seguito dell'adempimento in via amministrativa dell' è venuta meno la materia del contendere. CP_1
Solo ai fini della regolamentazione delle spese, quindi, deve farsi applicazione del c.d. principio della “soccombenza virtuale”.
L' ha provveduto all'accoglimento della domanda della sig.ra CP_1
soltanto ad ottobre 2025, quindi successivamente Parte_1
all'instaurazione del presente giudizio (25.03.2025), riconoscendo la fondatezza della domanda svolta dalla ricorrente e per tale assorbente motivo, è da considerarsi soccombente e quindi deve essere condannato alla rifusione delle spese, dovrà inoltre praticarsi la maggiorazione del 10% delle stesse stante la redazione del ricorso con collegamento ipertestuali, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente antistatario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1117/2025 tra contro ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Parte_1
liquida in complessivi € 2.050,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlo Olcese, antistatario.
Genova, 17 dicembre 2025
Il Giudice
AN IN