Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 311/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 311/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
04/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Graziani, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Roma, Piazza Buenos Aires, n. 14, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Santi Laurini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Piave, n. 42, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 04/02/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 974/2019, con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma pari ad € 26.596,00, oltre interessi e spese, nei confronti di a titolo di corrispettivo per la vendita di mezzi agricoli. Controparte_1
Parte opponente esponeva in fatto che:
-Progetti Cervetti s.r.l. agiva per il pagamento del corrispettivo dell'asserita vendita di mezzi agricoli, di cui alle fatture del 22 agosto 2018 n. 1257 e del 08 ottobre 2018 n.
1597;
-il giorno 14 marzo 2019 perveniva all'indirizzo pec dell'opponente un messaggio proveniente dall'indirizzo pec “ , con il quale la prima Email_1
veniva sollecitata al pagamento delle suddette fatture;
chiedeva informalmente la trasmissione di copia delle fatture, Parte_1 non essendo mai state ricevute e non sussistendo alcun rapporto con l'opposta, richiesta alla quale dava riscontro, inoltrando le fatture in formato digitale, Controparte_1
con messaggio pec in data 15 marzo 2018;
-parte opponente non aveva acquistato, né ricevuto ad altro titolo, né acquisito la materiale disponibilità dei mezzi agricoli di cui alle fatture, non esercitando, inoltre, la stessa alcuna attività agricola;
chiedeva, dunque, copia degli ordinativi in virtù dei quali la Parte_1
vendita dei mezzi agricoli sarebbe avvenuta;
a mezzo pec, comunicava che non sussisteva alcun ordinativo, Controparte_1
posto che, come tutti gli ordini ricevuti, anche per quello in questione, era stato il sig.
a confermare telefonicamente il preventivo fornito;
Persona_1
-il dott. era stato il fondatore di ma aveva Persona_1 Parte_1
cessato di esserne socio e amministratore sin dal 31 maggio 2006, motivo per il quale lo stesso aveva speso il nome dell'opponente in carenza di qualsivoglia potere di rappresentanza;
-quest'ultima circostanza veniva fatta presente con messaggio pec del 19 aprile 2019.
Per tutte queste ragioni parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in integrale accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare che nulla deve la concludente in favore di
[...]
[...]
[...]
[...] per l'effetto: revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo in Parte_2
data 18 dicembre 2019 n. 974 (2973/2019 R.G.). Con vittoria di spese e compensi nonché condanna al pagamento di somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta,
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto Controparte_1
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta esponeva in fatto che:
-l'ordine di acquisto della trattrice mod. 1560 e zappatrice B35 perveniva alla Parte_3
Progetti Cervetti s.r.l. dal sig. marito della sig.ra Persona_1 Controparte_2
amministratore e socio unico della , la quale insieme al figlio, Parte_1 [...]
aveva costituito la suddetta società, poi trasformata in s.r.l.; Per_2
-i mezzi agricoli venivano ordinati ed acquistati in quanto necessari per la rasatura dei prati e degli oliveti e la coltivazione di questi ultimi che circondavano la villa di cui è proprietaria sita in provincia di Siena, fraz. Orgia;
Parte_1
-al momento dell'ordine, non disponeva della trattrice Controparte_1 Parte_4
e, poiché ne aveva estrema urgenza, in data 20 agosto 2018 la Parte_1
Contr prima consegnava alla seconda una trattrice in modo da consentirle di iniziare da subito la pulizia dei prati e dell'oliveto;
-nel mese di ottobre 2018 veniva consegnata a la trattrice Parte_1
Parte_4
utilizzava e continuava ad utilizzare sia la trattrice Parte_1 Parte_3
sia la trincia, sia la fresa;
-il sig. anche dopo l'uscita dalla compagine societaria di Persona_1 [...]
continuava a gestire ogni affare della società, acquistando e vendendo in Parte_1
nome e per conto della stessa;
-la villa di Orgia era di proprietà di ed era la residenza estiva Parte_1
dei coniugi e e della gestione della stessa e dei 36 ettari di proprietà Per_1 CP_2
si era sempre occupato esclusivamente il sig. senza che mai la moglie si Persona_1 intromettesse nella gestione del bene ed approvando l'operato del marito;
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-in occasione della vendita dei beni agricoli in questione, come era sempre avvenuto, il sig. effettuava l'ordine telefonicamente e eseguiva Per_1 CP_1 Controparte_1
l'ordine;
-l'utilizzo della trattrice, della trincia e della zappatrice da parte di , Parte_1 equivaleva a riconoscimento e ratifica dell'operato del sig. Per_1
Per questi motivi
parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “CONCLUDE perché il Tribunale rigetti l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 974 del 18.12.2018 del Tribunale di Grosseto e la condanni alla refusione delle spese di lite”.
All'udienza del 15.09.2020 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 16.03.2021 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 24.05.2022 veniva espletata l'istruttoria orale e il giudice accoglieva la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opposta, ordinando a Parte_1 di esibire l'originale del suo libro IVA acquisti anno 2018 e di produrne copia,
[...]
mediante deposito in cancelleria entro il 24 novembre 2022.
In data 10.04.2023 parte opponente ottemperava all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 04.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla prova del credito.
Passando all'analisi del merito dell'opposizione la stessa risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Ebbene, risulta propedeutico procedere alla qualificazione giuridica della domanda. A tal proposito bisogna avere quale riferimento la pretesa posta alla base dell'ingiunzione di pagamento richiesta nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Ciò in quanto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, non si introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma si apre soltanto una fase del processo già pendente con il ricorso monitorio (Cass. Civ., S.S. U.U. n. 927 del
13.01.2022). L'opposizione a decreto ingiuntivo è volta, infatti, ad instaurare una fase a
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cognizione piena, che è la naturale prosecuzione del giudizio instaurato con il ricorso monitorio, ove, quindi l'ingiungente creditore, diverrà convenuto in senso formale, in quanto parte opposta, e l'ingiunto debitore, attore in senso formale, in quanto parte opponente. Tuttavia, sul piano sostanziale sarà il primo ad essere la parte attrice, dispiegando la domanda nel procedimento monitorio, ed il secondo la parte convenuta.
Dunque, bisogna mettere in evidenza che la fattispecie in esame deve ricondursi alla vendita di cose mobili, per la quale non è prevista alcuna forma ad substantiam. Pertanto, laddove, come nel caso in oggetto, le parti non abbiamo sottoscritto un contratto o non siano comunque in grado di produrlo in giudizio, sarà consentito alla parte che ne invoca l'esistenza fornire la relativa prova attraverso altri mezzi.
A tal proposito, dunque, deve richiamarsi il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., del 30.10.2001, la n. 13533; Cass. Civ., Sez. I, del 26.01.2007, la n.
1743; Cass. Civ., Sez. II, del 19.04.2007, la n. 9351).
Parte opponente ha eccepito di non aver mai richiesto e ricevuto la fornitura dei beni oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, di cui afferma di non aver mai avuto conoscenza, e di non aver mai concluso con alcun contratto volto Controparte_1 all'acquisto dei beni.
Tali eccezioni risultano destituite di fondamento, essendo emersa la prova del credito in sede di istruttoria orale e documentale.
In particolare, parte opponente sostiene di non aver mai ricevuto le fatture azionate in sede monitoria, se non dopo la richiesta informale fatta a parte opposta, successivamente ai solleciti di pagamento avvenuti in data 14 marzo 2019 (all. 1 di parte opponente).
Tale circostanza risulta smentita dalle risultanze dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto il libro IVA acquisti dell'anno 2018 di Parte_1
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Da questi ultimi risulta che nel registro delle fatture di acquisto del mese di settembre
2018 veniva registrata la fattura n. 1257 del 22.08.2018 e nel registro delle fatture di acquisto del mese di novembre 2018 veniva registrata la fattura n. 1597 del 08.10.2018; ossia quelle oggetto di decreto ingiuntivo.
E' evidente che parte opponente non può affermare di non aver mai ricevuto le due fatture azionate in sede monitoria se ha provveduto tempestivamente a registrarle nel libro IVA acquisti dell'anno 2018.
Com'è noto, gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni (Cass. Civ. n.
28217/2023).
Pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice di merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio
(Tribunale Catanzaro n. 859/2023).
A suffragare la prova della pretesa creditoria, anche i documenti di trasporto prodotti da parte opposta, non disconosciuti da parte opponente (all.ti 1, 2 e 3 di parte opposta).
Da questi ultimi si evince che il cessionario risulta essere parte opponente, Parte_1
e il cedente parte opposta, Inoltre, i DDT sono Parte_1 Controparte_1
sottoscritti dal cessionario, parte opponente, la quale non li ha tempestivamente disconosciuti, motivo per il quale assumono valenza probatoria in merito alla fondatezza della pretesa creditoria di Controparte_1
I documenti di trasporto, ancora, riportano quale luogo di destinazione l'Azienda Orgia, sita in località Orgia, provincia di Siena. Parte opponente, tuttavia, eccepisce che il luogo di destinazione non corrisponde alla sede legale della società, motivo per il quale nega di aver mai ricevuto la merce.
Parte opposta mette in rilievo che il suddetto luogo di destinazione corrisponde ad una villa di cui è proprietaria sita, appunto, in provincia di Siena, Parte_1
frazione Orgia.
Tale circostanza non è mai stata specificamente contestata da parte opponente.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio
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di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., Sez. III, del 29.04.2020, n. 8376, Cass. Civ., S.S.U.U., del 23.01.2002, n. 761).
Per tali ragioni può ritenersi che la prestazione sia stata correttamente eseguita dall'opposta, posto che il luogo di destinazione suddetto risulta anche dai documenti di trasporto debitamente sottoscritti che, come anticipato, non sono stati espressamente disconosciuti dall'opponente.
Tali circostanze risultano anche dall'istruttoria orale.
Ed infatti, all'udienza del 16.03.2021, il teste alla domanda “Vero che, Testimone_1 poiché al momento dell'ordine non disponeva della trattrice Controparte_1
, contestualmente alla trincia e alla fresa (doc. 1), in attesa della trattrice Parte_3
, il 20.8.18 consegnò a una trattrice Parte_3 Controparte_1 Parte_1
Cont così da consentirle di iniziare da subito la pulizia dei prati e dell'oliveto della villa di sua proprietà, come da documenti che vi si mostrano (cfr. doc. 1 e 2)” rispondeva “E' vero, i documenti li ho preparati io su richiesta di che mi spiegò la Testimone_2
situazione di cui al capitolo. ADR: io preparai la documentazione per la consegna a
, poi mi disse di essere stato contattato dall' non so in Pt_1 CP_1 Parte_1 persona di chi, che gli aveva rappresentato che alla villa non c'era nessuno a ritirare la merce e gli aveva chiesto di effettuare la consegna presso l'azienda Orgia, e a quel punto preparai la documentazione necessaria a far viaggiare l'autista con tale luogo di consegna”.
A conferma di ciò anche le dichiarazioni del teste rese alla medesima Testimone_3 udienza, il quale alla domanda “Vero che la trattrice venne consegnata ad Parte_3
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immobiliare nel mese di ottobre 2018 (cfr doc. 3)” rispondeva “E' vero, non Pt_1
ricordo il giorno preciso ma era ottobre 2018, la consegnai. La scaricai nel piazzale dell'azienda Orgia;
ad accogliermi c'era il sig. che lavorava con Testimone_4
Cont l'azienda Orgia. ADR: Anche la trincia, la fresa e il trattorino le consegnai con la stessa modalità, nel piazzale dell'azienda Orgia. ADR consegnai lì perché
[...] mi aveva detto che alla villa non c'era nessuno, e peraltro col camion grosso mi Tes_2 era più comodo”.
Sulla posizione di Persona_1
Superata la prima questione, in merito alla prova della sussistenza del rapporto intercorrente tra le parti e dell'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta, bisogna analizzare l'ulteriore aspetto che viene in rilievo.
Parte opponente contesta che gli eventuali ordinativi sono stati fatti dal sig.
[...]
fondatore dell' ma non più socio e amministratore Per_1 Parte_1
dal 31 maggio 2006, così come risulta dalla visura in atti (all. 7 di parte opponente).
Dunque, secondo la prospettazione di parte opponente, il sig. aveva speso il Persona_1
nome di in carenza di qualsivoglia potere di rappresentanza ed Parte_1
impropriamente.
Dagli atti e dalle risultanze testimoniali emerge che le relazioni commerciali tra le società venissero intrattenute per mezzo del sig. il quale anche successivamente Persona_1 all'uscita dalla compagine sociale di continuava a gestire ogni Parte_1
affare della stessa.
Com'è noto, l'art. 1398 c.c. prevede la figura del “rappresentante senza potere” (falsus procurator), come quella di “colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli”. E' altresì previsto che il contratto posto in essere dal falsus procurator possa essere ratificato dall'interessato, rendendo efficace retroattivamente il negozio compiuto (art. 1399 c.c.).
Il negozio concluso dal falsus procurator, o da chi abbia sorpassato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus, integra una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus. Inteso come negozio in itinere o in stato di pendenza, ma suscettibile di essere perfezionato in un secondo tempo, mediante la ratifica dello pseudo rappresentato, un tale negozio non è nullo e neppure
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annullabile, dal momento che ciò che è nullo è privo di ogni potenzialità di perfezionamento, mentre il negozio annullabile spiega i suoi effetti sin dall'inizio e li mantiene finché non intervenga l'eventuale pronuncia di annullamento, che valga a rimuovere quegli effetti. Il negozio posto in essere da chi sia privo del potere rappresentativo è un negozio perfetto, ma privo di efficacia (Cass. Civ. n. 15841/2022).
Quanto alla ratifica del contratto stipulato dal rappresentante senza poteri la stessa si concretizza in una manifestazione di approvazione dell'operato del mandatario proveniente dall'interessato; essa non richiede formule sacramentali (a meno che la specifica forma sia prevista per l'atto compiuto dal rappresentante), ma necessita l'estrinsecazione chiara e non equivoca della volontà di fare propri gli effetti del negozio concluso. Dunque, la ratifica può essere anche tacita, ma dal contegno del “dominus” o del mandante deve risultare in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio
(Corte appello Venezia, n. 1135/2023).
La ratifica tacita nel caso di specie può ritenersi integrata dalla circostanza che l' ha da subito utilizzato i macchinari, attraverso i propri operai, per Parte_1 tagliare l'erba.
Il teste infatti, all'udienza del 24.05.2022 dichiarava che “la Immobiliare Persona_2
ha da subito utilizzato tali macchinari, quando li ha comprati”. Pt_1
Laddove non si ritenga che la ratifica negoziale nel caso di specie possa essere intervenuta tacitamente, si può tuttavia validamente invocare nei confronti dell'attore opponente, falsamente rappresentato, il principio dell'apparenza del diritto per ritenere che quest'ultimo sia comunque tenuto all'adempimento delle obbligazioni contratte dal falso rappresentante.
Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cass. Civ., n.
24980/2020).
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In altri termini, il principio dell'apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato l'affidamento incolpevole del terzo che abbia contrattato con colui che appariva legittimato ad impegnare altri, trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l'applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione di apparenza. (Cfr. Cass. n. 23448/2014).
Nel caso in esame si può confermare l'esistenza di entrambe le richieste condizioni: il fatto che il sig. gestiva il personale, le manutenzioni ordinarie e Persona_1 straordinarie e si occupava della gestione complessiva dell'azienda, oltre ad acquistare beni per la società, senza che la moglie, amministratore unico e socio dell'
[...]
si intromettesse;
la buona fede del terzo contraente, Parte_1 Controparte_1
la quale aveva confidato nei poteri rappresentativi manifestati dal sig. in Persona_1
molteplici occasioni.
Tutte queste circostanze sono state confermate dal teste all'udienza del Persona_2
24.05.2022. Alcun rilievo riveste l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata da parte opponente solo nella comparsa conclusionale.
Ed infatti, a norma dell'art. 246 c.p.c., l'eccezione di incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, pertanto, nell'ipotesi in cui la parte non proponga tale eccezione prima dell'ammissione della prova, questa rimane definitivamente preclusa, senza che possa proporsi successivamente eccezione di nullità della prova, qualora il mezzo sia ammesso ed assunto. Invece, nell'ipotesi in cui la parte abbia proposto tale eccezione e nonostante ciò il giudicante abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la prova è viziata da nullità, quindi, l'interessato è tenuto ad eccepirla subito dopo l'escussione del teste, ovvero –nell'ipotesi di assenza del difensore della parte alla relativa udienza- nella successiva udienza, altrimenti la nullità verrà sanata (art. 157 c.p.c.). La parte che ha tempestivamente eccepito la nullità della testimonianza resa da un teste incapace a testimoniare deve poi dolersene in maniera precisa e puntuale altresì in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi diversamente ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di appello.
Allo stesso modo alcun rilievo rivestono le circostanze allegate da parte opponente in merito alla cessazione della convivenza coniugale tra il sig. e la sig.ra Persona_1
, amministratore unico e socio dell' e alla Controparte_2 Parte_1
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pendenza del procedimento di separazione giudiziale, essendo le stesse del tutto sfornite di prova.
Anche laddove non si potesse porre l'accento sul comportamento colpevole di soccorrerebbe l'istituto affine della c.d. “rappresentanza Parte_1 tollerata”, riscontrabile ove il rappresentato, consapevole dell'attività svolta dal falso rappresentante, non ponga in essere le attività necessarie affinché questi cessi la sua condotta. Il comportamento omissivo del rappresentato contribuisce pertanto alla situazione di apparente legittimazione del falsus procurator, come accaduto nel caso in esame.
Ogni altra questione ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Per tutte queste ragioni l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 974/2019 emesso dal Tribunale di Grosseto il
18.12.2019, dichiarandolo provvisoriamente esecutivo;
b) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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