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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 423/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3782/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EF Spa - 01240080117
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108191 CONTR BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108191 CONTR BONIFICA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento delo stesso. Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio del Volturno inferiore e alla EF, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 202500108191, relativa alla richiesta di pagamento di contributi consortili per gli anni 2016 e 2017, il tutto per il complessivo importo di Euro 680,00
Il ricorrente eccepisce l' intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, la non debenza del tributo
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce la GEFIL che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al giudizio de quo, atteso che le doglianze fatte valere dal ricorrente attengono al merito della pretesa impositiva e come tali vanno rivolte esclusivamente all'Ente impositore Consorzio Generale di Bonifica del Volturno
L'Ufficio assume che i contributi consortili soggiacciono al termine di prescrizione decennale e che in ogni caso è infondata la richiesta del contribuente. Conclude quindi per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Si costituisce il Consorzio di Bonifica che eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto tutti gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati nei termini e pertanto ogni ulteriore doglianza è del tutto inammissibile.
In particolare il Consorzio rappresenta che :
L'Avviso di accertamento n. 4560100526 è stato notificato il 27.02.2017 a mani proprie del contribuente;
l'Avviso di accertamento n. 4560081377 è stato notificato il 30.06.2018 a mani del contribuente.
A tali accertamenti, mai impugnati nei 60 giorni successivi, hanno fatto seguito le notifiche di ulteriori atti interruttivi, ed in particolare:
1.INGIUNZIONE n. 4590077537 notificata il 01.04.2019 a mani del contribuente.
2.COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00120190004955476000 notificata il 22.01.2020 a mani del contribuente
3. COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00120220001266961000 notificata il 27.09.2022 a mani del contribuente
A riprova di quanto assunto, esibisce e deposita copia delle relate di notifica.
Tanto premesso e documentato, conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Il Consorzio, costituendosi, ha documentalmente disatteso tutte le eccezioni del contribuente.
In particolare, è stata fornita prova della rituale notifica degli atti prodromici avvenuta rispettivamente in data 27.02.2017 e 30.06.2018.
Entrambi gli atti sono stati notificati a mani del contribuente e non impugnate nei 60 giorni successivi divenendo definitive
Da rigettare è anche l'eccezione di prescrizione. Preliminarmente va evidenziato che i contributi consortili, per consolidato orientamento giurisprudenziale, essendo assimilati ai tributi locali, soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale
Il Consorzio ha dato prova di aver ritualmente notificato nelle more i successivi atti interruttivi che hanno precluso il maturarsi della prescrizione.
In particolare, nelle more, sono stati notificati i seguenti atti:
INGIUNZIONE n. 4590077537 notificata il 01.04.2019 a mani del contribuente.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00120190004955476000 notificato il
22.01.2020 a mani del contribuente
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00120220001266961000 notificata il
27.09.2022 a mani del contribuente
Da quanto comprovato discende che anche l'eccezione di prescrizione va disattesa
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in favore della EF in Euro 200,00 oltre accessori con attribuzione in favore dell' avv.
Difensore 2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio che vengono liquidate in complessivi Euro 200,00
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica: D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3782/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EF Spa - 01240080117
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108191 CONTR BONIFICA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500108191 CONTR BONIFICA 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento delo stesso. Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio del Volturno inferiore e alla EF, il sig. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 202500108191, relativa alla richiesta di pagamento di contributi consortili per gli anni 2016 e 2017, il tutto per il complessivo importo di Euro 680,00
Il ricorrente eccepisce l' intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, la non debenza del tributo
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce la GEFIL che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al giudizio de quo, atteso che le doglianze fatte valere dal ricorrente attengono al merito della pretesa impositiva e come tali vanno rivolte esclusivamente all'Ente impositore Consorzio Generale di Bonifica del Volturno
L'Ufficio assume che i contributi consortili soggiacciono al termine di prescrizione decennale e che in ogni caso è infondata la richiesta del contribuente. Conclude quindi per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Si costituisce il Consorzio di Bonifica che eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto tutti gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati nei termini e pertanto ogni ulteriore doglianza è del tutto inammissibile.
In particolare il Consorzio rappresenta che :
L'Avviso di accertamento n. 4560100526 è stato notificato il 27.02.2017 a mani proprie del contribuente;
l'Avviso di accertamento n. 4560081377 è stato notificato il 30.06.2018 a mani del contribuente.
A tali accertamenti, mai impugnati nei 60 giorni successivi, hanno fatto seguito le notifiche di ulteriori atti interruttivi, ed in particolare:
1.INGIUNZIONE n. 4590077537 notificata il 01.04.2019 a mani del contribuente.
2.COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00120190004955476000 notificata il 22.01.2020 a mani del contribuente
3. COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00120220001266961000 notificata il 27.09.2022 a mani del contribuente
A riprova di quanto assunto, esibisce e deposita copia delle relate di notifica.
Tanto premesso e documentato, conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Il Consorzio, costituendosi, ha documentalmente disatteso tutte le eccezioni del contribuente.
In particolare, è stata fornita prova della rituale notifica degli atti prodromici avvenuta rispettivamente in data 27.02.2017 e 30.06.2018.
Entrambi gli atti sono stati notificati a mani del contribuente e non impugnate nei 60 giorni successivi divenendo definitive
Da rigettare è anche l'eccezione di prescrizione. Preliminarmente va evidenziato che i contributi consortili, per consolidato orientamento giurisprudenziale, essendo assimilati ai tributi locali, soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale
Il Consorzio ha dato prova di aver ritualmente notificato nelle more i successivi atti interruttivi che hanno precluso il maturarsi della prescrizione.
In particolare, nelle more, sono stati notificati i seguenti atti:
INGIUNZIONE n. 4590077537 notificata il 01.04.2019 a mani del contribuente.
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00120190004955476000 notificato il
22.01.2020 a mani del contribuente
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00120220001266961000 notificata il
27.09.2022 a mani del contribuente
Da quanto comprovato discende che anche l'eccezione di prescrizione va disattesa
Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in favore della EF in Euro 200,00 oltre accessori con attribuzione in favore dell' avv.
Difensore 2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio che vengono liquidate in complessivi Euro 200,00