Articolo 3 della Legge 9 dicembre 1950, n. 1159
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 febbraio 1951
Art. 3.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568 , recante variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).
Entrata in vigore il 13 febbraio 1951