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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8151 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10383/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10383/2025 promossa da:
1 P.VA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alice Mezzanzanica del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnano (MI), C.so Italia 52, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.VA_2 alomo i MI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MI, via Lusardi n. 7, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 28.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in Parte_1 giudizio il al fine di sentire accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_1 responsabili , condannare l'ente locale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento integrale dei danni materiali e del lucro cessante subiti a seguito della caduta di un albero in data 24.07.2023 nel Comune di CP_1
In particolare, parte attrice allegava e deduceva che:
- che, nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2023, nel Comune di durante un CP_1 violento evento temporalesco che interessava gran parte della Lombardia, un albero, identificato con il codice n. B24-042, a causa della mancata manutenzione da parte dell'amministrazione comunale, si abbatteva sull'area di pertinenza della società attrice, provocando il crollo di una porzione del muro perimetrale e il danneggiamento di un furgone aziendale marca Iveco Daily;
- che, a causa del sinistro, la società aveva dovuto sospendere l'attività Parte_1 produttiva e tutte le consegne, non potendo accedere ai locali in cui era stoccato il materiale, con conseguenti disagi e rischi per la sicurezza, tenuto conto della presenza dell'albero abbattuto che ostruiva il cortile e tenuto conto della breccia apertasi nel muro perimetrale;
- che il aveva provveduto alla rimozione dell'albero solo dopo Controparte_1 numerose sollecitazioni, iniziando i lavori nel mese di agosto 2023 e completandoli soltanto verso la fine di ottobre 2023, dopo l'intervento dei legali della società;
- che, nelle more, l'attrice incaricava l'agronomo dott. di redigere una perizia Persona_1 tecnico-agronomica, dalla quale emergevano, secon toreo, “difetti strutturali importanti che erano apprezzabili chiaramente da persone formate e di adeguata esperienza”, imputabili a carente manutenzione;
- che la pianta non risultava essere stata oggetto di “potatura di contenimento”;
2 - che, a seguito della rimozione parziale dell'albero, nel settembre 2023, la società provvedeva al recupero e alla riparazione del veicolo danneggiato presso la carrozzeria CP_2
sostenendo una spesa di euro 14.640,00 e che aveva dovuto affrontare
[...] costi per il noleggio di un veicolo sostitutivo, pari ad euro 2.072,09 e di aver subito una perdita economica, stimata in euro 13.000,00, a titolo di lucro cessante connesso alla temporanea chiusura dell'attività aziendale.
- che, in data 11 ottobre 2023, la inviava al Parte_1 Controparte_1 formale messa in mora, successivamente sollecitata con ulteriori comunicazioni
[...]
'ottobre e novembre 2023 e che, tuttavia, veniva negato il risarcimento richiesto, in quanto l'evento era stato ricondotto a fenomeni temporaleschi eccezionali;
- che sussiste dunque responsabilità risarcitoria del per i danni Controparte_1 patiti dalla società attrice e complessivamente quantificati nella misura di euro 29.712,09, oltre accessori, tenuto conto della responsabilità dell'ente locale da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Si costituiva in giudizio il contestando integralmente la domanda attorea Controparte_1
e chiedendo il rigetto integrale della stessa;
in particolare parte convenuta eccepiva la sussistenza nella specie del caso fortuito consistente nell'eccezionale evento meteorologico verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2023. Il convenuto deduceva, infatti, che il territorio comunale di CP_1 e l'intera area milanese erano stati colpiti da un temporale di straordinaria intensit vento superiori ai 100 km/h, precipitazioni e grandine abbondanti, come attestato dal rapporto PA Lombardia nonché dalle cronache giornalistiche, nelle quali si richiamavano anche i rapporti della protezione civile. In via subordinata, qualora il Tribunale avesse accolto la domanda attorea, il chiedeva che eventuali risarcimenti dovessero riguardare esclusivamente Controparte_1
i danni emergenti effettivamente subiti, contestando la richiesta di lucro cessante.
Con Decreto del 22 aprile 2025 il Giudice istruttore fissava la prima udienza di comparizione per il 7 ottobre 2025 e concedeva i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c..
Il Giudice, alla predetta udienza, ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati da parte attrice in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, valutative e da provarsi documentalmente, riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 28 ottobre 2025, a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, il Tribunale riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nel termine di legge.
2. La domanda formulata da è infondata e deve essere rigettata per i motivi Parte_1 di seguito espressi.
2.1. Preliminarmente giova rilevare, in punto di diritto, che secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. ex multis Cass. civ. 15383/06 e Cass. civ. n. 6306 del 2013).
3 L'art. 2051 c.c. prevede dunque un criterio di imputazione della responsabilità fondato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto che è chiamato a risponderne.
Come chiaramente spiegato dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. 15096/2013 e Cass. civ. 24530/2009), sull'ampiezza della nozione di “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, si sono succedute in dottrina e in giurisprudenza varie tesi che possono essere sintetizzate nei seguenti termini.
Secondo l'accezione più risalente nel tempo, che si lega alla configurazione giustinianea, la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia” (diligentia custodiendae rei) che si traduce in un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità.
Secondo la tesi più recente, invece, la nozione di custodia si esprime in un criterio oggettivo di responsabilità in base al quale quest'ultima si imputa indipendentemente dalla individuazione di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento, in quanto ciò che rileva non è il comportamento del custode, del tutto estraneo alla fattispecie normativa, ma il mero “fatto della cosa” (e non appunto il “fatto dell'uomo”, diversamente riconducibile al disposto di cui all'art. 2043 c.c.).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova, a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato (i danni alle cose) e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto;
tuttavia, allorquando il danno è causato da cose inerti e statiche (alberi, marciapiedi etc), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. da ultimo Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti); spetta, invece, al convenuto, per andare esente da responsabilità, la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
2.2. Con specifico riguardo al tema del caso fortuito in relazione ad eventi meteorologici o temporaleschi, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che tali eventi “integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (cfr. Cass. civ. 2482/2018).
Ancora, in una recentissima pronuncia, la Corte di cassazione ha ribadito, con riferimento a un evento di allagamento provocato da precipitazioni di eccezionale intensità, che “la riconducibilità all'ipotesi di caso fortuito è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico” e che “il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza” (cfr. Cass. civ. 15187/2025). La Suprema Corte ha quindi precisato che l'accertamento del fortuito deve essere
“essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia”, escludendo che possano valere criteri meramente soggettivi o valutazioni generiche sulla “forza” del temporale.
4 Tali principi, sebbene formulati con riferimento a fattispecie di allagamento, sono pienamente estensibili al caso in esame, in cui il danno è derivato dalla caduta di un albero a seguito di un evento meteorico di presunta eccezionale intensità.
2.3. Declinando i predetti principii alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che parte attrice ha dedotto in giudizio che il sinistro di causa è accaduto in seguito alla caduta di un albero che insisteva su una porzione di terreno di proprietà sito nel Comune di in una zona situata CP_1 immediatamente all'esterno dell'azienda attrice, per cause im a manutenzione del verde in capo a chi aveva l'obbligo di custodia della res.
Al riguardo l'attore ha richiamato la perizia agronomica di parte nella quale il perito nominato, dott. ha dato atto che “Il sopralluogo avviene a seguito degli eventi atmosferici del 25 luglio 2023 […] L'albero è Per_1 teressato da ribaltamento in data 25 luglio 2023. […] La sagoma della stessa evidenzia un albero non interessato di recente da potature di contenimento che, invece, avrebbero formato una sagoma più regolare e ristretta. Una chioma in queste condizioni ha certamente generato una forza eccezionale durante l'evento del 25 luglio che un apparato radicale in condizioni non ottimali non ha contrastato a sufficienza. […] Rispetto a quanto osservato dal sopralluogo si evidenziano, pertanto, difetti strutturali importanti che erano apprezzabili chiaramente da persone formate e di adeguata esperienza, anche prima dell'evento, senza l'uso di strumenti sofisticati. […] Si osservi come la superficie del terreno circostante il tronco è in buona parte impermeabilizzata da pavimentazioni. Il volume della zolla radicale è disturbato da manufatti di varia origine” (v. doc. 2, fasc. att.).
Quanto alle caratteristiche della dedotta res deve ritenersi, in primo luogo, che il convenuto CP_1 non ha contestato la presenza della dedotta pericolosa anomalia poiché ha tempestivamente invocato il caso fortuito, producendo a suo sostegno: i rapporti dell'PA MI (v. doc. 2, fasc. conv.) e della protezione civile (v. doc. 7, fasc. conv.), l'ordinanza sindacale di allerta meteo e di chiusura dei parchi del comune di (v. doc. 8, fasc. conv.), varie pagine di testate giornalistiche a CP_1 sostegno dei grandi danni subiti in varie parti della regione Lombardia e soprattutto del
[...] (v. docc. 3, 4, 5, 6, 7, fasc. conv.). CP_1
L'ente locale ha dunque imputato la causa determinante della caduta dell'albero ad un evento atmosferico esterno, violento e imprevedibile.
Alla luce dei principi giurisprudenziali della Suprema Corte sopra richiamati, deve ritenersi che, nel caso concreto, il fondamento della pretesa risarcitoria risulta escluso per la corretta invocazione, da parte convenuta, del caso fortuito.
La caduta dell'albero identificato con codice B24-042, insistente su suolo comunale, è avvenuta infatti a seguito di un temporale di eccezionale intensità abbattutosi sul Controparte_1 nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2023, come documentato dai rapporti A prodotti in atti, che attestano raffiche di vento superiori ai 100 km/h, grandine di grosse dimensioni e precipitazioni di notevole entità.
In tale prospettiva, i dati elaborati e certificati dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (PA), enti tecnici pubblici istituiti ai sensi della legge n. 61/1994 e del d.Lgs. n. 152/2006, costituiscono fonte ufficiale di rilevazioni meteorologiche e ambientali, riconosciuta dall'ordinamento come dotata di valenza tecnico-scientifica e di attendibilità oggettiva. Tali dati sono, pertanto, pienamente sussumibili nella nozione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, di “dati scientifici di tipo statistico, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res, da intendersi secondo criteri oggettivi e di regolarità causale” (cfr. da ultimo Cass. ord. 23 novembre 2023, n. 32643; Cass. ord. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass. civ. n. 5422/2021; Cass. civ. n. 15574/2021; Cass. SS.UU. n. 616/2019; Cass. civ. n. 2482/2018 e numerose altre conformi).
5 Ne consegue che le risultanze del rapporto PA Lombardia, prodotte in atti da parte convenuta, rappresentano elemento probatorio idoneo a fondare la qualificazione dell'evento meteorico come di carattere eccezionale e imprevedibile, rilevante ai fini della configurabilità del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Ancora, secondo i dati rilevati dalla stazione meteorologica PA di via Juvara — situata a breve distanza dal territorio del Comune di — le raffiche di vento massime registrarono CP_1 una velocità di 104 km/h. Contestual una breve ma estremamente intensa fase di precipitazioni, durante la quale la medesima stazione registrò 46 mm di pioggia cumulata in soli dieci minuti, evidenziando così la straordinaria violenza e concentrazione del fenomeno atmosferico.
A riprova della gravità e diffusione del fenomeno, deve aversi riguardo anche all'ordinanza contingibile e urgente n. 37 del 25 luglio 2023 (v. doc. 8, fasc. conv.), con la quale il CP_3 disponeva la chiusura dei parchi e delle aree verdi per ragioni di sicurezza pubblica.
Deve pertanto ritenersi, anche in via presuntiva, che lo sradicamento dell'albero che ha poi colpito l'azienda attrice è stato causato in via esclusiva da condizioni meteo avverse del tutto straordinarie e imprevedibili che hanno interessato il luogo, teatro del sinistro, e che nella notte in cui è avvenuto avevano raggiunto un'intensità ed una velocità particolarmente elevata, tali da poterle considerare evento imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso di causa tra la res e l'evento dannoso.
Del resto la dedotta mancata manutenzione dell'albero che si sarebbe trovato in condizioni tali da giustificarne la caduta, non è stata nemmeno provata in giudizio: ed infatti l'albero de quo è risultato non più disponibile per un accertamento tecnico da compiersi nel contraddittorio tra le parti al fine di valutarne la sua effettiva condizione.
Sul punto è stata versata in atti la perizia sopra richiamata dell'ing. che, com'è noto assume Per_1
l'efficacia di mera allegazione difensiva tecnica, nella quale, peraltro, si legge “Il legno si manifesta in buone condizioni rispetto all'integrità e alla conservazione delle proprietà meccaniche […] l'ispezione integrata da semplice prova condotta con mazza gommata dei tessuti legnosi del tronco, del colletto e delle stesse radici non evidenzia gravi fenomeni di carie in atto” (v.doc. 2, fasc. att.).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. mod. come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata (con esclusione della fase istruttoria in assenza di deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. da parte del e dell'assenza di svolgimento di CP_1 alcuna attività istruttoria e con applicazione dei valori mi riguardo alla fase decisionale in quanto celebrata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.), con distrazione a favore dell'avv. Ruggero Salomone come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c. e con riconoscimento di quanto richiesto da parte convenuta con la nota spese depositata in data 24.10.2025 ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
− rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...]
6 − condanna a rifondere al le spese di lite Parte_1 Controparte_1 liquidate i compensi, oltre come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Ruggero Salomone come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
MI, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10383/2025 promossa da:
1 P.VA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alice Mezzanzanica del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legnano (MI), C.so Italia 52, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.VA_2 alomo i MI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MI, via Lusardi n. 7, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 28.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in Parte_1 giudizio il al fine di sentire accertare e dichiarare l'esclusiva Controparte_1 responsabili , condannare l'ente locale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento integrale dei danni materiali e del lucro cessante subiti a seguito della caduta di un albero in data 24.07.2023 nel Comune di CP_1
In particolare, parte attrice allegava e deduceva che:
- che, nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2023, nel Comune di durante un CP_1 violento evento temporalesco che interessava gran parte della Lombardia, un albero, identificato con il codice n. B24-042, a causa della mancata manutenzione da parte dell'amministrazione comunale, si abbatteva sull'area di pertinenza della società attrice, provocando il crollo di una porzione del muro perimetrale e il danneggiamento di un furgone aziendale marca Iveco Daily;
- che, a causa del sinistro, la società aveva dovuto sospendere l'attività Parte_1 produttiva e tutte le consegne, non potendo accedere ai locali in cui era stoccato il materiale, con conseguenti disagi e rischi per la sicurezza, tenuto conto della presenza dell'albero abbattuto che ostruiva il cortile e tenuto conto della breccia apertasi nel muro perimetrale;
- che il aveva provveduto alla rimozione dell'albero solo dopo Controparte_1 numerose sollecitazioni, iniziando i lavori nel mese di agosto 2023 e completandoli soltanto verso la fine di ottobre 2023, dopo l'intervento dei legali della società;
- che, nelle more, l'attrice incaricava l'agronomo dott. di redigere una perizia Persona_1 tecnico-agronomica, dalla quale emergevano, secon toreo, “difetti strutturali importanti che erano apprezzabili chiaramente da persone formate e di adeguata esperienza”, imputabili a carente manutenzione;
- che la pianta non risultava essere stata oggetto di “potatura di contenimento”;
2 - che, a seguito della rimozione parziale dell'albero, nel settembre 2023, la società provvedeva al recupero e alla riparazione del veicolo danneggiato presso la carrozzeria CP_2
sostenendo una spesa di euro 14.640,00 e che aveva dovuto affrontare
[...] costi per il noleggio di un veicolo sostitutivo, pari ad euro 2.072,09 e di aver subito una perdita economica, stimata in euro 13.000,00, a titolo di lucro cessante connesso alla temporanea chiusura dell'attività aziendale.
- che, in data 11 ottobre 2023, la inviava al Parte_1 Controparte_1 formale messa in mora, successivamente sollecitata con ulteriori comunicazioni
[...]
'ottobre e novembre 2023 e che, tuttavia, veniva negato il risarcimento richiesto, in quanto l'evento era stato ricondotto a fenomeni temporaleschi eccezionali;
- che sussiste dunque responsabilità risarcitoria del per i danni Controparte_1 patiti dalla società attrice e complessivamente quantificati nella misura di euro 29.712,09, oltre accessori, tenuto conto della responsabilità dell'ente locale da cose in custodia ex art. 2051 c.c..
Si costituiva in giudizio il contestando integralmente la domanda attorea Controparte_1
e chiedendo il rigetto integrale della stessa;
in particolare parte convenuta eccepiva la sussistenza nella specie del caso fortuito consistente nell'eccezionale evento meteorologico verificatosi nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2023. Il convenuto deduceva, infatti, che il territorio comunale di CP_1 e l'intera area milanese erano stati colpiti da un temporale di straordinaria intensit vento superiori ai 100 km/h, precipitazioni e grandine abbondanti, come attestato dal rapporto PA Lombardia nonché dalle cronache giornalistiche, nelle quali si richiamavano anche i rapporti della protezione civile. In via subordinata, qualora il Tribunale avesse accolto la domanda attorea, il chiedeva che eventuali risarcimenti dovessero riguardare esclusivamente Controparte_1
i danni emergenti effettivamente subiti, contestando la richiesta di lucro cessante.
Con Decreto del 22 aprile 2025 il Giudice istruttore fissava la prima udienza di comparizione per il 7 ottobre 2025 e concedeva i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c..
Il Giudice, alla predetta udienza, ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati da parte attrice in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, valutative e da provarsi documentalmente, riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 28 ottobre 2025, a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, il Tribunale riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nel termine di legge.
2. La domanda formulata da è infondata e deve essere rigettata per i motivi Parte_1 di seguito espressi.
2.1. Preliminarmente giova rilevare, in punto di diritto, che secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità ormai consolidatosi, in tema di danni da cose in custodia, tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sul mero rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa e, pertanto, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c.; in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. ex multis Cass. civ. 15383/06 e Cass. civ. n. 6306 del 2013).
3 L'art. 2051 c.c. prevede dunque un criterio di imputazione della responsabilità fondato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto che è chiamato a risponderne.
Come chiaramente spiegato dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. 15096/2013 e Cass. civ. 24530/2009), sull'ampiezza della nozione di “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, si sono succedute in dottrina e in giurisprudenza varie tesi che possono essere sintetizzate nei seguenti termini.
Secondo l'accezione più risalente nel tempo, che si lega alla configurazione giustinianea, la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia” (diligentia custodiendae rei) che si traduce in un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità.
Secondo la tesi più recente, invece, la nozione di custodia si esprime in un criterio oggettivo di responsabilità in base al quale quest'ultima si imputa indipendentemente dalla individuazione di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento, in quanto ciò che rileva non è il comportamento del custode, del tutto estraneo alla fattispecie normativa, ma il mero “fatto della cosa” (e non appunto il “fatto dell'uomo”, diversamente riconducibile al disposto di cui all'art. 2043 c.c.).
Il predetto inquadramento normativo riflette peculiari conseguenze in punto di onere probatorio gravante sulle parti: il titolo di responsabilità invocato presuppone, infatti, la prova, a carico dell'attore secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c., delle modalità di accadimento del fatto storico e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato (i danni alle cose) e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto;
tuttavia, allorquando il danno è causato da cose inerti e statiche (alberi, marciapiedi etc), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. da ultimo Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti); spetta, invece, al convenuto, per andare esente da responsabilità, la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
2.2. Con specifico riguardo al tema del caso fortuito in relazione ad eventi meteorologici o temporaleschi, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che tali eventi “integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (cfr. Cass. civ. 2482/2018).
Ancora, in una recentissima pronuncia, la Corte di cassazione ha ribadito, con riferimento a un evento di allagamento provocato da precipitazioni di eccezionale intensità, che “la riconducibilità all'ipotesi di caso fortuito è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, mentre quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico” e che “il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza” (cfr. Cass. civ. 15187/2025). La Suprema Corte ha quindi precisato che l'accertamento del fortuito deve essere
“essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia”, escludendo che possano valere criteri meramente soggettivi o valutazioni generiche sulla “forza” del temporale.
4 Tali principi, sebbene formulati con riferimento a fattispecie di allagamento, sono pienamente estensibili al caso in esame, in cui il danno è derivato dalla caduta di un albero a seguito di un evento meteorico di presunta eccezionale intensità.
2.3. Declinando i predetti principii alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che parte attrice ha dedotto in giudizio che il sinistro di causa è accaduto in seguito alla caduta di un albero che insisteva su una porzione di terreno di proprietà sito nel Comune di in una zona situata CP_1 immediatamente all'esterno dell'azienda attrice, per cause im a manutenzione del verde in capo a chi aveva l'obbligo di custodia della res.
Al riguardo l'attore ha richiamato la perizia agronomica di parte nella quale il perito nominato, dott. ha dato atto che “Il sopralluogo avviene a seguito degli eventi atmosferici del 25 luglio 2023 […] L'albero è Per_1 teressato da ribaltamento in data 25 luglio 2023. […] La sagoma della stessa evidenzia un albero non interessato di recente da potature di contenimento che, invece, avrebbero formato una sagoma più regolare e ristretta. Una chioma in queste condizioni ha certamente generato una forza eccezionale durante l'evento del 25 luglio che un apparato radicale in condizioni non ottimali non ha contrastato a sufficienza. […] Rispetto a quanto osservato dal sopralluogo si evidenziano, pertanto, difetti strutturali importanti che erano apprezzabili chiaramente da persone formate e di adeguata esperienza, anche prima dell'evento, senza l'uso di strumenti sofisticati. […] Si osservi come la superficie del terreno circostante il tronco è in buona parte impermeabilizzata da pavimentazioni. Il volume della zolla radicale è disturbato da manufatti di varia origine” (v. doc. 2, fasc. att.).
Quanto alle caratteristiche della dedotta res deve ritenersi, in primo luogo, che il convenuto CP_1 non ha contestato la presenza della dedotta pericolosa anomalia poiché ha tempestivamente invocato il caso fortuito, producendo a suo sostegno: i rapporti dell'PA MI (v. doc. 2, fasc. conv.) e della protezione civile (v. doc. 7, fasc. conv.), l'ordinanza sindacale di allerta meteo e di chiusura dei parchi del comune di (v. doc. 8, fasc. conv.), varie pagine di testate giornalistiche a CP_1 sostegno dei grandi danni subiti in varie parti della regione Lombardia e soprattutto del
[...] (v. docc. 3, 4, 5, 6, 7, fasc. conv.). CP_1
L'ente locale ha dunque imputato la causa determinante della caduta dell'albero ad un evento atmosferico esterno, violento e imprevedibile.
Alla luce dei principi giurisprudenziali della Suprema Corte sopra richiamati, deve ritenersi che, nel caso concreto, il fondamento della pretesa risarcitoria risulta escluso per la corretta invocazione, da parte convenuta, del caso fortuito.
La caduta dell'albero identificato con codice B24-042, insistente su suolo comunale, è avvenuta infatti a seguito di un temporale di eccezionale intensità abbattutosi sul Controparte_1 nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2023, come documentato dai rapporti A prodotti in atti, che attestano raffiche di vento superiori ai 100 km/h, grandine di grosse dimensioni e precipitazioni di notevole entità.
In tale prospettiva, i dati elaborati e certificati dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (PA), enti tecnici pubblici istituiti ai sensi della legge n. 61/1994 e del d.Lgs. n. 152/2006, costituiscono fonte ufficiale di rilevazioni meteorologiche e ambientali, riconosciuta dall'ordinamento come dotata di valenza tecnico-scientifica e di attendibilità oggettiva. Tali dati sono, pertanto, pienamente sussumibili nella nozione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, di “dati scientifici di tipo statistico, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res, da intendersi secondo criteri oggettivi e di regolarità causale” (cfr. da ultimo Cass. ord. 23 novembre 2023, n. 32643; Cass. ord. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass. civ. n. 5422/2021; Cass. civ. n. 15574/2021; Cass. SS.UU. n. 616/2019; Cass. civ. n. 2482/2018 e numerose altre conformi).
5 Ne consegue che le risultanze del rapporto PA Lombardia, prodotte in atti da parte convenuta, rappresentano elemento probatorio idoneo a fondare la qualificazione dell'evento meteorico come di carattere eccezionale e imprevedibile, rilevante ai fini della configurabilità del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Ancora, secondo i dati rilevati dalla stazione meteorologica PA di via Juvara — situata a breve distanza dal territorio del Comune di — le raffiche di vento massime registrarono CP_1 una velocità di 104 km/h. Contestual una breve ma estremamente intensa fase di precipitazioni, durante la quale la medesima stazione registrò 46 mm di pioggia cumulata in soli dieci minuti, evidenziando così la straordinaria violenza e concentrazione del fenomeno atmosferico.
A riprova della gravità e diffusione del fenomeno, deve aversi riguardo anche all'ordinanza contingibile e urgente n. 37 del 25 luglio 2023 (v. doc. 8, fasc. conv.), con la quale il CP_3 disponeva la chiusura dei parchi e delle aree verdi per ragioni di sicurezza pubblica.
Deve pertanto ritenersi, anche in via presuntiva, che lo sradicamento dell'albero che ha poi colpito l'azienda attrice è stato causato in via esclusiva da condizioni meteo avverse del tutto straordinarie e imprevedibili che hanno interessato il luogo, teatro del sinistro, e che nella notte in cui è avvenuto avevano raggiunto un'intensità ed una velocità particolarmente elevata, tali da poterle considerare evento imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso di causa tra la res e l'evento dannoso.
Del resto la dedotta mancata manutenzione dell'albero che si sarebbe trovato in condizioni tali da giustificarne la caduta, non è stata nemmeno provata in giudizio: ed infatti l'albero de quo è risultato non più disponibile per un accertamento tecnico da compiersi nel contraddittorio tra le parti al fine di valutarne la sua effettiva condizione.
Sul punto è stata versata in atti la perizia sopra richiamata dell'ing. che, com'è noto assume Per_1
l'efficacia di mera allegazione difensiva tecnica, nella quale, peraltro, si legge “Il legno si manifesta in buone condizioni rispetto all'integrità e alla conservazione delle proprietà meccaniche […] l'ispezione integrata da semplice prova condotta con mazza gommata dei tessuti legnosi del tronco, del colletto e delle stesse radici non evidenzia gravi fenomeni di carie in atto” (v.doc. 2, fasc. att.).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. mod. come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata (con esclusione della fase istruttoria in assenza di deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. da parte del e dell'assenza di svolgimento di CP_1 alcuna attività istruttoria e con applicazione dei valori mi riguardo alla fase decisionale in quanto celebrata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.), con distrazione a favore dell'avv. Ruggero Salomone come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c. e con riconoscimento di quanto richiesto da parte convenuta con la nota spese depositata in data 24.10.2025 ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
− rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...]
6 − condanna a rifondere al le spese di lite Parte_1 Controparte_1 liquidate i compensi, oltre come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Ruggero Salomone come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
MI, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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