Articolo 1582 del Codice civile
Articolo 1581Articolo 1583
Versione
19 aprile 1942
Art. 1582.

(Divieto d'innovazione).

Il locatore non puo' compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente