Provvedimento: […] - che la condotta tenuta dal locatore nel corso del rapporto ha determinato un mutamento della cosa locata e non ne ha consentito il pacifico godimento, così violando gli artt. 1575 c.c. e 1582 c.c., evenienza che rende legittimo il rifiuto della ricorrente di corrispondere almeno parzialmente il canone; […] Si ricorda altresì che il conduttore ha sostenuto che detto intervento, pacificamente posto in essere dal locatore, rappresenterebbe una violazione dell'obbligo di mantenere la cosa in modo da servire all'uso convenuto di cui all'art. 1575 c.c. e del divieto, previsto dall'art. 1582 c.c., di porre in essere innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
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