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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17986/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di Pace – vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Daniele Palmieri, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto d'appello.
APPELLANTE
E
quale Impresa designata in nome e Controparte_1
per conto del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Chiara Morabito, in virtù di procura speciale per Notaio
[...] del 18.12.2014 rep 186905 racc. 30367 Persona_1
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10107/2023, pronunciata in data 6/11/2023, il Giudice di
Pace di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della (d'ora in avanti ) – volta ad Controparte_1 CP_1 ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di € 100,00 a titolo di saldo onorario CTU – rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese del procedimento.
Avverso la suindicata pronuncia, proponeva appello il deducendo Pt_1
che, contrariamente a quanto affermato dal GdP, era irrilevante che le spese di
CTU fossero state liquidate a favore del legale della parte vittoriosa, atteso che le stesse gravavano a carico delle parti in via solidale, mentre la sentenza pronunciata nel giudiozio di merito rilevava esclusivamente nei rapporti interni tra stesse.
Pertanto, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, condannarsi la al pagamento della somma di € 100,00 oltre iva e interessi o, in via CP_1
subordinata, della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Costituitasi in giudizio, l'appellata evidenziava che, al solo fine di evitare il contenzioso, subito dopo l'instaurazione del giudizio iscritto al n. 17418/2022, aveva versato al a titolo di saldo, la somma di € 122,00 e all'avv. Pt_1
Palmieri la somma di € 538,51, il tutto a seguito del perfezionamento della proposta transattiva, formulata da quest'ultimo in data 26.04.2022. Chiedeva, pertanto, darsi atto dell'avvenuto pagamento sin dal 6/5/2022 di quanto richiesto dal confermando integralmente l'impugnata sentenza, con vittoria delle Pt_1
spese di lite.
Così riassunti i termini della controversia, rileva in via pregiudiziale il
Tribunale che l'appello deve essere dichiarato improcedibile a norma dell'art. 348
c.p.c.
Invero, l'appellante, ritualmente costituitosi in giudizio, non è comparso alla prima udienza, né è comparso alla successiva udienza fissata a norma del primo comma dell'art. 348 comma 2 c.p.c., nonostante abbia avuto rituale comunicazione del rinvio all'uopo disposto.
Va, infatti, osservato che in relazione all'udienza del 21/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127ter c.p.c., soltanto l'appellata ha provveduto al deposito delle note scritte, sicchè la causa è stata rinviata ai sensi
Part dell'art. 348 c.p.c. all'udienza del 7/4/2025, previa comunicazione del rinvio al
Anche a tale udienza, sostituita dallo scambio di note scritte a norma dell'art.
[...]
127ter c.p.c., il predetto ha omesso di depositare le note scritte di trattazione che, invece, sono state depositate dall'appellata al fine di sollecitare la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
Pertanto, poiché l'omesso deposito, da parte dell'appellante, delle note scritte di trattazione equivale ad omessa comparizione, non resta che dichiarare l'improcedibilità dell'appello a norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Ricorrono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell''appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
6/9/2024, nei confronti della così provvede: Controparte_1
a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) condanna il al pagamento, in favore della Pt_1 Controparte_1 delle spese del processo che liquida in complessivi € 232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
Napoli, 8/4/2025 Il Giudice monocratico
(dott.ssa Carla Sorrentini)
XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17986/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di Pace – vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Daniele Palmieri, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto d'appello.
APPELLANTE
E
quale Impresa designata in nome e Controparte_1
per conto del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Chiara Morabito, in virtù di procura speciale per Notaio
[...] del 18.12.2014 rep 186905 racc. 30367 Persona_1
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10107/2023, pronunciata in data 6/11/2023, il Giudice di
Pace di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della (d'ora in avanti ) – volta ad Controparte_1 CP_1 ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di € 100,00 a titolo di saldo onorario CTU – rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese del procedimento.
Avverso la suindicata pronuncia, proponeva appello il deducendo Pt_1
che, contrariamente a quanto affermato dal GdP, era irrilevante che le spese di
CTU fossero state liquidate a favore del legale della parte vittoriosa, atteso che le stesse gravavano a carico delle parti in via solidale, mentre la sentenza pronunciata nel giudiozio di merito rilevava esclusivamente nei rapporti interni tra stesse.
Pertanto, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, condannarsi la al pagamento della somma di € 100,00 oltre iva e interessi o, in via CP_1
subordinata, della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Costituitasi in giudizio, l'appellata evidenziava che, al solo fine di evitare il contenzioso, subito dopo l'instaurazione del giudizio iscritto al n. 17418/2022, aveva versato al a titolo di saldo, la somma di € 122,00 e all'avv. Pt_1
Palmieri la somma di € 538,51, il tutto a seguito del perfezionamento della proposta transattiva, formulata da quest'ultimo in data 26.04.2022. Chiedeva, pertanto, darsi atto dell'avvenuto pagamento sin dal 6/5/2022 di quanto richiesto dal confermando integralmente l'impugnata sentenza, con vittoria delle Pt_1
spese di lite.
Così riassunti i termini della controversia, rileva in via pregiudiziale il
Tribunale che l'appello deve essere dichiarato improcedibile a norma dell'art. 348
c.p.c.
Invero, l'appellante, ritualmente costituitosi in giudizio, non è comparso alla prima udienza, né è comparso alla successiva udienza fissata a norma del primo comma dell'art. 348 comma 2 c.p.c., nonostante abbia avuto rituale comunicazione del rinvio all'uopo disposto.
Va, infatti, osservato che in relazione all'udienza del 21/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127ter c.p.c., soltanto l'appellata ha provveduto al deposito delle note scritte, sicchè la causa è stata rinviata ai sensi
Part dell'art. 348 c.p.c. all'udienza del 7/4/2025, previa comunicazione del rinvio al
Anche a tale udienza, sostituita dallo scambio di note scritte a norma dell'art.
[...]
127ter c.p.c., il predetto ha omesso di depositare le note scritte di trattazione che, invece, sono state depositate dall'appellata al fine di sollecitare la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
Pertanto, poiché l'omesso deposito, da parte dell'appellante, delle note scritte di trattazione equivale ad omessa comparizione, non resta che dichiarare l'improcedibilità dell'appello a norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Ricorrono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell''appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data Parte_1
6/9/2024, nei confronti della così provvede: Controparte_1
a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
b) condanna il al pagamento, in favore della Pt_1 Controparte_1 delle spese del processo che liquida in complessivi € 232,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
Napoli, 8/4/2025 Il Giudice monocratico
(dott.ssa Carla Sorrentini)