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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1670 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1670 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 1.10.2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Cesa (CE) Parte_1 C.F._1 alla via I° Maggio n. 18 presso lo studio dell'Avv. Monica Guarino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta Parte_2 C.F._2
(CE), alla via Bovaro n. 39 presso lo studio dell'Avv. Veronica Coviello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso con pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo cumulativamente chiesto oltre la sentenza di separazione anche quella di divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato 22.04.2024, i ricorrenti, in atti
1 R.g. V.g. n. 1670 /2024
generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Lusciano il 01.06.2017, dal quale sono nati tre figli - (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Per_1 Per_2
01.08.2017) e (nato a [...] il [...]) - chiedono pronunziarsi la separazione Per_3 alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza cartolare del 04.07.2024 i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle condizioni del ricorso e l'omologa della separazione, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (Sentenza
n.338/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 17.04.2025.
Con note depositate in data 16.04.2025 le parti rinunciavano a comparire all'udienza del
17.04.2025 e dichiaravano di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice delegato onerava le parti del deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava in prosieguo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025.
Acquisita la predetta documentazione il Giudice delegato, con provvedimento del 1.10.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il
04.07.2024 ) nel giudizio di separazione conclusosi con Sentenza n. 338/2024 del Tribunale di
Napoli Nord, passata in giudicato, che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito
2 R.g. V.g. n. 1670 /2024
riportate:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, in comodato d'uso agli stessi e di proprietà della Sig.ra Per_4
, madre del Sig. resta assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi
[...] Pt_1 contenuti.
3. I minori avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Saranno prese di comune accordo, inoltre, tutte le decisioni relative ai cambi di residenza e trasferimenti eventualmente necessari del nucleo familiare.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, seguendo il seguente calendario, la prima settimana, il martedì dalle ore 17.00 alle 20.00 ed il venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00; la seconda settimana il martedì dalle ore
17.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 11.00 al lunedì successivo, con pernotto di due giorni. Al mattino del lunedì, essendo i minori in età scolastica, il padre li accompagnerà a scuola. Nel caso in cui gli stessi pernotteranno con il padre a casa dei nonni paterni, il lunedì mattina ad accompagnarli a scuola sarà la madre, che vive unitamente agli stessi sopra l'abitazione dei nonni paterni. Il padre vedrà e terrà con sé i figli, inoltre, il giorno del suo compleanno e quello della festa del papà dalle ore 17.00 alle ore 20.00 a prescindere dal giorno di visita.
La madre terrà con se i figli, a prescindere dal giorno in cui il padre esercita il diritto di visita, il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e il giorno del compleanno dei minori. Inoltre, il padre vedrà e terrà con sé i figli, a decorrere del presente anno, il giorno della vigilia di Natale (24 Dicembre) ed il giorno di Natale (25 Dicembre) con pernotto, mentre il giorno di Santo Stefano (26 Dicembre) staranno con la madre. Il giorno della
Vigilia di Capodanno (31 Dicembre) ed il giorno di Capodanno (01 Gennaio) staranno con la madre mentre il successivo giorno dell'Epifania (06 Gennaio) staranno con il padre. L'anno successivo il padre vedrà e terrà con sé i figli il giorno della Vigilia di Capodanno (31
Dicembre) ed il giorno di Capodanno (01 Gennaio) mentre il successivo giorno dell'Epifania
(06 Gennaio) staranno con la madre e così via per gli anni a venire, alternandosi con la madre per le festività. Nel mese di Agosto il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno sette
3 R.g. V.g. n. 1670 /2024
giorni consecutivi. La settimana in cui i minori staranno con il padre verrà individuata e concordata, anno per anno, dai genitori entro il mese di Maggio. Il padre, inoltre, terrà con sé i figli, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo. Ossia i minori staranno a decorrere dal 2024 il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre ed il
Lunedì dell'Angelo con la madre e così via per gli anni a venire. In ogni caso la madre non pone ostacoli all'esercizio del diritto di visita e ai contatti tra i figli ed il padre oltre gli accordi presi, poichè tutti gli incontri, stabiliti e ulteriori, verranno comunque concordati direttamente tra i coniugi tenendo in considerazione le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche e ricreative dei minori. Pertanto, entrambi, si riservano la possibilità di trovare accordi differenti e più consoni alle necessità degli stessi e dei minori.
6. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento per i tre figli minori, ogni Parte_1 mese, corrisponderà alla madre, sig.ra , a mezzo bonifico, ricarica poste pay la Parte_2 complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), ripartita proporzionalmente tra i figli, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
Tale somma potrà essere corrisposta in due tranches, la prima, di € 400,00, da versarsi dal
01 al 05 di ogni mese e la seconda, di ulteriori € 400,00, da versarsi dal 15 al 20 di ogni mese.
7. Il sig. concorrerà nella quota del 50% alle spese straordinarie dei figli Parte_1 minori ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non mutuabili, specialistiche e/o odontoiatriche, per libri di testo, arredo scolastico, imposte e/o tasse scolastiche, viaggi di istruzione, sportive e culturali. Tali spese dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate ad eccezione di quelle mediche a carattere di urgenza e scolastiche che dovranno essere rimborsate previa esibizione di idonea attestazione della spesa affrontata.
8. Il Sig. dichiara di lasciare in uso alla Sig.ra ogni bene Parte_1 Parte_2 mobile (arredi, mobilio, elettrodomestici e/o apparecchi elettrici o elettronici) presente nell'abitazione familiare e/o nelle sue pertinenze.
9. Il Sig. rinuncia in favore della coniuge all'assegno unico per i figli, Parte_1 consentendo alla stessa di incassarlo al 100%.
10. La sig.ra si impegna ad effettuare tutte le volture contrattuali necessarie per Parte_2 il prosieguo della sua vita all'interno della casa coniugale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, contratto di fornitura elettrica, di fornitura di gas, ecc.
11. La sig.ra rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o Parte_2
4 R.g. V.g. n. 1670 /2024
di mantenimento essendo economicamente indipendente.
12. Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e trasferito la sua residenza nella Parte_1 nuova dimora, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Sig.ra eventuali Pt_2 mutamenti.
13. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli”.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate che risultano conformi alla legge ed all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Lusciano (CE) il 01.06.2017 tra
( nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_1 Parte_2 il 10.01.1998) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze (Atto N. 6 parte 1 - anno 2017 - Comune di
LU (CE) - Ufficio 1);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 1.10.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1670 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 1.10.2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Cesa (CE) Parte_1 C.F._1 alla via I° Maggio n. 18 presso lo studio dell'Avv. Monica Guarino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta Parte_2 C.F._2
(CE), alla via Bovaro n. 39 presso lo studio dell'Avv. Veronica Coviello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso con pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo cumulativamente chiesto oltre la sentenza di separazione anche quella di divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato 22.04.2024, i ricorrenti, in atti
1 R.g. V.g. n. 1670 /2024
generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Lusciano il 01.06.2017, dal quale sono nati tre figli - (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Per_1 Per_2
01.08.2017) e (nato a [...] il [...]) - chiedono pronunziarsi la separazione Per_3 alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza cartolare del 04.07.2024 i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle condizioni del ricorso e l'omologa della separazione, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio pronunciava la separazione tra le parti (Sentenza
n.338/2024) e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza del 17.04.2025.
Con note depositate in data 16.04.2025 le parti rinunciavano a comparire all'udienza del
17.04.2025 e dichiaravano di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice delegato onerava le parti del deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava in prosieguo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025.
Acquisita la predetta documentazione il Giudice delegato, con provvedimento del 1.10.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
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La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (avvenuta il
04.07.2024 ) nel giudizio di separazione conclusosi con Sentenza n. 338/2024 del Tribunale di
Napoli Nord, passata in giudicato, che ha omologato le condizioni concordate dalle parti;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio risulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito
2 R.g. V.g. n. 1670 /2024
riportate:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, in comodato d'uso agli stessi e di proprietà della Sig.ra Per_4
, madre del Sig. resta assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi
[...] Pt_1 contenuti.
3. I minori avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Saranno prese di comune accordo, inoltre, tutte le decisioni relative ai cambi di residenza e trasferimenti eventualmente necessari del nucleo familiare.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, seguendo il seguente calendario, la prima settimana, il martedì dalle ore 17.00 alle 20.00 ed il venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00; la seconda settimana il martedì dalle ore
17.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 11.00 al lunedì successivo, con pernotto di due giorni. Al mattino del lunedì, essendo i minori in età scolastica, il padre li accompagnerà a scuola. Nel caso in cui gli stessi pernotteranno con il padre a casa dei nonni paterni, il lunedì mattina ad accompagnarli a scuola sarà la madre, che vive unitamente agli stessi sopra l'abitazione dei nonni paterni. Il padre vedrà e terrà con sé i figli, inoltre, il giorno del suo compleanno e quello della festa del papà dalle ore 17.00 alle ore 20.00 a prescindere dal giorno di visita.
La madre terrà con se i figli, a prescindere dal giorno in cui il padre esercita il diritto di visita, il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e il giorno del compleanno dei minori. Inoltre, il padre vedrà e terrà con sé i figli, a decorrere del presente anno, il giorno della vigilia di Natale (24 Dicembre) ed il giorno di Natale (25 Dicembre) con pernotto, mentre il giorno di Santo Stefano (26 Dicembre) staranno con la madre. Il giorno della
Vigilia di Capodanno (31 Dicembre) ed il giorno di Capodanno (01 Gennaio) staranno con la madre mentre il successivo giorno dell'Epifania (06 Gennaio) staranno con il padre. L'anno successivo il padre vedrà e terrà con sé i figli il giorno della Vigilia di Capodanno (31
Dicembre) ed il giorno di Capodanno (01 Gennaio) mentre il successivo giorno dell'Epifania
(06 Gennaio) staranno con la madre e così via per gli anni a venire, alternandosi con la madre per le festività. Nel mese di Agosto il padre vedrà e terrà con sé i figli per almeno sette
3 R.g. V.g. n. 1670 /2024
giorni consecutivi. La settimana in cui i minori staranno con il padre verrà individuata e concordata, anno per anno, dai genitori entro il mese di Maggio. Il padre, inoltre, terrà con sé i figli, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo. Ossia i minori staranno a decorrere dal 2024 il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre ed il
Lunedì dell'Angelo con la madre e così via per gli anni a venire. In ogni caso la madre non pone ostacoli all'esercizio del diritto di visita e ai contatti tra i figli ed il padre oltre gli accordi presi, poichè tutti gli incontri, stabiliti e ulteriori, verranno comunque concordati direttamente tra i coniugi tenendo in considerazione le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche e ricreative dei minori. Pertanto, entrambi, si riservano la possibilità di trovare accordi differenti e più consoni alle necessità degli stessi e dei minori.
6. Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento per i tre figli minori, ogni Parte_1 mese, corrisponderà alla madre, sig.ra , a mezzo bonifico, ricarica poste pay la Parte_2 complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), ripartita proporzionalmente tra i figli, che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione monetaria.
Tale somma potrà essere corrisposta in due tranches, la prima, di € 400,00, da versarsi dal
01 al 05 di ogni mese e la seconda, di ulteriori € 400,00, da versarsi dal 15 al 20 di ogni mese.
7. Il sig. concorrerà nella quota del 50% alle spese straordinarie dei figli Parte_1 minori ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle mediche non mutuabili, specialistiche e/o odontoiatriche, per libri di testo, arredo scolastico, imposte e/o tasse scolastiche, viaggi di istruzione, sportive e culturali. Tali spese dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate ad eccezione di quelle mediche a carattere di urgenza e scolastiche che dovranno essere rimborsate previa esibizione di idonea attestazione della spesa affrontata.
8. Il Sig. dichiara di lasciare in uso alla Sig.ra ogni bene Parte_1 Parte_2 mobile (arredi, mobilio, elettrodomestici e/o apparecchi elettrici o elettronici) presente nell'abitazione familiare e/o nelle sue pertinenze.
9. Il Sig. rinuncia in favore della coniuge all'assegno unico per i figli, Parte_1 consentendo alla stessa di incassarlo al 100%.
10. La sig.ra si impegna ad effettuare tutte le volture contrattuali necessarie per Parte_2 il prosieguo della sua vita all'interno della casa coniugale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, contratto di fornitura elettrica, di fornitura di gas, ecc.
11. La sig.ra rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o Parte_2
4 R.g. V.g. n. 1670 /2024
di mantenimento essendo economicamente indipendente.
12. Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e trasferito la sua residenza nella Parte_1 nuova dimora, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Sig.ra eventuali Pt_2 mutamenti.
13. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli”.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate che risultano conformi alla legge ed all'interesse della prole.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Lusciano (CE) il 01.06.2017 tra
( nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_1 Parte_2 il 10.01.1998) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze (Atto N. 6 parte 1 - anno 2017 - Comune di
LU (CE) - Ufficio 1);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 1.10.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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