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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/05/2024, n. 5613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5613 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco
Rigato, all'esito di udienza pubblica celebrata il 14 maggio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31082/2022 del R.G. del Tribunale di Roma, promossa
DA
assistita e difesa come da procura in atti dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Ametrano, presso il cui studio in Roma, Via Antonio Sogliano n. 70, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Clotilde Mazza, con procura generale alle liti, elettivamente domiciliata, in Roma presso l dell' , alla Via Cesare Beccaria n. 29 Organizzazione_1 CP_1
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI: per entrambe le parti come da rispettivi atti difensivi, da intendere qui richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l lamentando la ritenuta errata quantificazione dell'indennità integrativa del trattamento di Integrazione erogata dal Fondo di Solidarietà Org_2 Organizzazione_3 CP_ per il Settore del Trasporto Aereo gestito dall' ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
CP_ L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale ed anche lo svolgimento di consulenza tecnica contabile, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza adottata all'esito della camera di consiglio immediatamente successiva all'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente, assistente di volo alle dipendenze di dall'1.1.2016, è Organizzazione_4
destinataria di procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Dal 16.10.2021 a seguito della cessione del ramo di azienda relativo alla attività di volo a
Co favore di da parte di la ricorrente era posta in cassa integrazione a zero Org_4
ore. In tale condizione si trovava ancora al momento della presentazione del ricorso.
Come previsto dal D.Lgs 148/2015, la ricorrente ha percepito per tutto il periodo la cassa integrazione con un trattamento economico suppletivo all'integrazione salariale costituito dal la cui funzione ai sensi del DM 95269/2016 è Organizzazione_5
quella di garantire ai lavoratori del trasporto aereo nei periodi di interruzione per qualsiasi causa o sospensione dell'attività lavorativa la percezione di un trattamento economico pari all'80% della retribuzione lorda effettivamente maturata. La gestione del Fondo è CP_ demandata all' che eroga sia la che i trattamenti del Fondo. Pt_2
Ciò premesso, la ricorrente rilevava che la dovrebbe coprire e garantire l'80% delle Pt_2
somme percepite dal lavoratore, comprendendo solo le voci retributive fisse e non anche quelle variabili. Le voci fisse nel caso in esame sono due: la paga base e l'indennità di volo minima garantita (c.d. IVM). Percepire solo l'80% delle voci fisse della retribuzione, oltre tutto senza poter lavorare perché in cassa integrazione, determina un rilevante pregiudizio economico alla ricorrente. CP_ Assumeva la che l , senza adottare alcun provvedimento e senza darne Pt_1
comunicazione alla ricorrente, in concomitanza della Cassa integrazione a zero ore ha erogato alla stessa un trattamento proveniente dal Fondo errato, trattandosi Pt_1 dell'importo di € 9,31 mensili, che di certo non rappresenta l'80% della retribuzione mensile che la ricorrente percepiva e della quale le somme percepite e correlate all'effettivo svolgimento di attività di volo erano parte rilevante della retribuzione percepita. Per tale ragione con il DM 7.4.2016 n. 95269 è stato istituito un Fondo denominato FSTA-
che, secondo le previsioni dell'art. 2 lett. b del Organizzazione_5 decreto interministeriale n. 95269 del 6 Aprile 2016, “assicura la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale”. Per raggiungere tale obiettivo il fondo eroga “prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di e del trattamento di cassa integrazione guadagni CP_3 straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà” (art. 5 comma 1 decreto 95269/2016), tali da “garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario” (art. 5 comma 2 decreto 95269/2016). Come previsto CP_ da messaggio 1336/2021 nel caso in esame l'anno di riferimento da prendere in considerazione è il 2019.
La si duole tuttavia perché da ottobre 2021 percepisce da detto Fondo somme Pt_1
irrisorie, tali da non permetterle di giungere a percepire complessivamente l'80% della retribuzione lorda che percepiva nel 2019.
Il Fondo deve infatti garantire un trattamento complessivo pari all'80% della retribuzione
CP_ lorda che, come chiarito dalla circolare 132/2016 attuativa del D.M. 95269/16, è "la risultante della media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'istanza" presentata dal lavoratore. Secondo la predetta circolare (art. 5) le cause che determinano la mancata prestazione dell'attività lavorativa (come malattia, maternità, allattamento, adozione affidamento, permessi ex l.
104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell'azienda) devono essere sterilizzate e quindi non entrano nel calcolo della retribuzione media di riferimento.
CP_ L'art. 5 della circolare n. 132/29016 e l'art. 6 del D.M. 95269/16 dispongono che le ore ed i giorni in cui il lavoratore non ha potuto prestare la propria attività lavorativa per cause legittime e ricomprese fra quelle per cui è prevista una apposita tutela normativa, vanno computate come se fossero state lavorate normalmente, contribuendo così alla determinazione della retribuzione globale di fatto percepita nei 12 mesi antecedenti l'istanza di accesso alle prestazioni del Fondo.
Il messaggio n. 1336 del 30.3.2021 ha fornito chiarimenti in considerazione delle CP_1
ripercussioni subite dal settore del trasporto aereo per effetto degli eventi pandemici. Ha dunque disposto che qualora le retribuzioni utili di qualsivoglia dipendente del settore aereo fossero ricadute nel periodo di emergenza disposto dal Consiglio dei Ministri il
31.1.2020 e i cui effetti sono perdurati sino al 31.3.2022, esse non andavano considerate ai fini del computo dei trattamenti integrativi. Pertanto, secondo l le mensilità utili ai CP_1
fini del calcolo della retribuzione globale lorda complessiva dovrebbero essere quelle percepite nell'anno di riferimento individuato nel 2019, ossia l'anno precedente all'insorgere della emergenza pandemica come poi confermato dal messaggio n.
1336/2021. Tuttavia, il 25.1.2022 il Comitato amministratore dell'FSTA ha adottato una delibera con la quale ha stabilito che le mensilità da prendere a parametro per determinare il trattamento a carico del Fondo, con riferimento alle lavoratrici che nel 2019 erano in maternità, dovevano essere quelle del 2018.
CP_ Le circolari che prendono a paradigma le retribuzioni percepite nel 2019 devono essere considerate illegittime perché inidonee a garantire a tutti i lavoratori una uguale integrazione salariale.
Nel caso della l ha preso a riferimento la retribuzione percepita dalla Pt_1 CP_1
ricorrente nel 2019, allorché era in maternità. Nel caso della ricorrente non andava quindi preso a parametro il 2019. Proprio per evitare il pregiudizio subito da lavoratrici come la sig.ra in data 25 gennaio 2022 il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà Pt_1
del ha stabilito che, per le lavoratrici che nel 2019 si fossero trovate in Org_5 maternità, l'anno di riferimento per calcolare l'FSTA avrebbe dovuto essere il 2018. CP_ Nonostante detta delibera, l ha preso in considerazione il 2019 e non il 2018.
Comunque, quand'anche fosse stato preso a parametro il 2018, verrebbero ad essere lesi i lavoratori che non hanno lavorato regolarmente in quell'anno. Soluzione corretta secondo detta prospettazione sarebbe quindi quella di andare a ritroso sino a trovare il primo anno in cui il dipendente ha svolto attività lavorativa regolarmente.
Nel caso di specie, la ricorrente è stata in maternità sia nel corso del 2018 che nel 2019, sicché primo anno utile per lei ai fini del computo del contributo a carico del FSTA dovrebbe essere il 2017 perché in quell'anno la ricorrente ha lavorato senza interruzioni.
CP_ Deduceva quindi che l fosse incorso in un errore di calcolo. Concludeva pertanto chiedendo di accertare la erroneità o illegittimità delle trattenute effettuate dall' a titolo di integrazione della CIGS da parte del CP_1 Organizzazione_6
CP_
e di condannare l a pagare i contributi omessi per il periodo che va
[...] dal 22.9.2021 al 22.9.2022 per la somma complessiva di € 10.289,61 e accertare che la retribuzione da porre a base per il conteggio di quanto sopra è quella del 2017 e/o quella del 2018. Chiedeva inoltre condanna in via equitativa dell' per i danni causati alla CP_1
ricorrente in conseguenza delle condotte illegittimamente poste in essere.
CP_ Ciò posto, l ha analiticamente descritto nella memoria difensiva, con argomentazioni immuni da vizi, confortate da idonea documentazione, i complessi calcoli eseguiti con riferimento alla prestazione integrativa di cui si discute spettante alla ricorrente, i ricalcoli effettuati e i recuperi da questi generati.
Deduce infatti l'Istituto previdenziale di aver posto a base dei conteggi i dati forniti CP_ dall'azienda e di aver poi proceduto come disposto da messaggio n. 1366/2021, introduttivo di nuovi criteri con riferimento ai periodi da neutralizzare, ossia quelli in cui i lavoratori potevano aver subito azzeramento o limitazioni dell'orario di lavoro per effetto di crisi aziendale. Nel rifare i conteggi erano quindi emersi debiti a carico della e Pt_1
l ha provveduto a recuperarli mediante trattenute sulle mensilità successive. CP_1
CP_ Aggiungeva poi l' che tutto il personale di è stato posto in CIGS a partire dal Org_4
2017, in parte a rotazione e parte del personale è stato posto in CIGS a zero ore a
CP_ rotazione. L' ha sempre corrisposto a ciascun lavoratore l'80% della retribuzione in CP_ base ai dati forniti dall'azienda. Precisava inoltre l che la era stata posta Pt_1
dapprima in CIGS a rotazione, dal 16.10.2021 era quindi stata posta in CIGS a zero ore e aveva pertanto ottenuto l'integrazione della CIGS a carico del FSTA per il periodo
24.3.2020 - 31.10.2020 e per il periodo 22.9.2021 - 22.9.2022 e chiedeva l'integrazione di quanto erogato con la maggior somma ottenuta ponendo a base di calcolo la retribuzione percepita nel 2017 o nel 2018.
CP_ Rileva l' che l'importo del trattamento non può superare i c.d. massimali che vengono determinati annualmente. L'art. 1 co. 27 della L. 247/2007 dispone che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione è determinato nella
Org_ misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione media annuale dell'indice dei prezzi al consumo.
CP_ Con messaggio 30.3.2021 n. 1336 l , nel recepire la nota n. 2365/21 del Ministero del
Lavoro, ha chiarito che il periodo decorrente da gennaio 2020 e sino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica deve essere neutralizzato ai fini della individuazione della
CP_ retribuzione di riferimento. Con successivo messaggio dell'8.7.2021 n. 2545 l' ha fornito indicazioni operative sulla procedura amministrativa per la comunicazione e l'inserimento dei nuovi dati retributivi. Pertanto, tutte le aziende con prestazioni autorizzate hanno trasmesso i nuovi dati retributivi calcolati secondo le indicazioni fornite con il
CP_ messaggio n. 1336/2021. Le prestazioni sono quindi state riprocessate. Dai nuovi calcoli sono emersi importi a credito o a debito. Nel caso della emerge che la Pt_1
stessa ha usufruito del congedo per maternità dal 13.12.2017 al 28.7.2018 quando le è nato il figlio. Ha poi prorogato la maternità sino al 28.7.2019, ossia sino al compimento del primo anno di età del bambino.
La ricorrente ha usufruito della interdizione ante partum per 7 mesi dal 13.12.2017 al
28.7.2018 e ha usufruito anche dell'interdizione post partum (il figlio è nato il [...]) che per legge non può essere prorogata oltre il settimo mese di età del bambino. Pertanto, la al mese di febbraio 2019 aveva già usufruito di 14 mesi di astensione per Pt_1
maternità.
Posto che l'art. 22 del D.Lgs 165/2001 prevede che le lavoratrici hanno diritto a una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo per maternità; che l'art. 23 seguente prevede poi che agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità;
considerato che
l'art. 27 co. 19 DPR 797/1955 dispone che la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il
CP_ calcolo delle prestazioni di previdenza e assistenza interessate, l osserva che al netto dei periodi di maternità o di cassa integrazione, da neutralizzare ai fini del calcolo della retribuzione, risulta che la ha utilmente lavorato 45 settimane nel 2019 Pt_1 conseguendo una retribuzione lorda di € 18.073,00. Questo dato va diviso per 45 settimane e moltiplicato per 4,33 settimane convenzionali nel mese e si ottiene una retribuzione mensile di € 1.739,00 ben più bassa di quella di € 3.688,36 in base alla quale
è stata calcolata l'integrazione FSTA corrisposta. La ricorrente è stata posta in CIGS a zero ore dal 16.10.2021 e a detta data aveva inoltre già usufruito dell'indennità di maternità.
A seguito dei nuovi dati retributivi comunicati da sono stati effettuati ricalcoli sulle Org_4 prestazioni già erogate e ne è risultato un debito a carico della er € 7.504,20, che Pt_1
è stato interamente recuperato. Restano ancora da recuperare € 1.682,3, € 952,03. Se dunque alla ricorrente sono stati talora corrisposti anche solo € 9,33, ciò è stata la conseguenza delle trattenute effettuate e non di un errato calcolo delle prestazioni
CP_ integrative a carico del Sulla scorta dei conteggi forniti dall' emerge che la Org_5
ha sempre percepito l'80% della retribuzione di riferimento in rapporto a quanto Pt_1
comunicato dall'azienda. Solo a causa dei recuperi delle somme pagate in eccesso prima della correzione dei dati retributivi l'importo è stato inferiore.
CP_ L' ha dunque dato piena attuazione a quanto disposto con la circolare n. 132 del
14.7.2016 che all'art. 5 secondo cpv precisa che i periodi di mancata prestazione tra cui quelli di assenza per malattia, maternità, devono essere sterilizzati e quindi non rientrare nel calcolo della retribuzione media di riferimento considerando quindi la retribuzione al netto delle somme percepite nei giorni di assenza. CP_ Correttamente osserva poi l che l'art. 5 co. 2 del D.M. 25269/16 non prevede che si debba andare a ritroso per ciascun beneficiario fino a trovare il periodo utilmente lavorato in 12 mesi continuativi. La norma fa esclusivamente riferimento alle voci retributive lorde con carattere di continuità con la precisazione che la continuità deve ritenersi indubbiamente riferita alle voci da prendere a riferimento e non al periodo lavorato.
Pertanto, le retribuzioni da prendere a riferimento, neutralizzando il periodo emergenziale da Covid 19, sono esclusivamente quelle dell'anno 2019 e non quelle delle annualità precedenti.
CP_ Emerge dagli atti che l ha agito dando piena attuazione all'art. 5 del Decreto CP_ interministeriale n. 25269/2016 e dalla circolare 16 luglio 2016 n. 132 nel determinare la retribuzione lorda mensile di riferimento.
Più in dettaglio si rileva:
- che per determinare la retribuzione lorda mensile non è stato considerato il periodo di emergenza epidemiologica ma solo il 2019;
- che nell'ambito del 2019 sono stati considerati esclusivamente i periodi effettivamente lavorati dalla ricorrente e non quelli trascorsi in maternità per i quali le è stato a suo tempo corrisposto quanto le spettava;
- che la ricorrente è stata beneficiaria delle prestazioni CIGS e FSTA per il periodo
24.3.2020 - 31.10.2020 e per il periodo 22.9.2021 - 21.9.2022.
Per effetto dei ricalcoli effettuati sulla base di quanto disposto con messaggio 1336/2021, la retribuzione lorda mensile è stata ricalcolata ed è emerso un debito a carico della ricorrente per euro 7.504,20 per effetto della delibera 17/2021 interamente recuperato;
un debito di euro 5.264,14 di cui recuperati euro 3.581,74 con residuo da recuperare di euro 1.682,39 di cui alla delibera 63/2020; un debito di euro 952,03 da recuperare per effetto della delibera 27/2020.
CP_ Alla correttezza del procedimento seguito dall' , oltre tutto conforme alle disposizioni impartite e del tutto legittimo, segue la assenza di qualsivoglia danno cagionato ingiustamente alla che oltre tutto nulla ha dimostrato al riguardo. Pt_1
CP_ D'altro canto, la ricorrente non ha neppure contestato i conteggi dell' e neppure le trattenute effettuate per effetto dei debiti accertati.
Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, alla luce della complessità della materia trattata, possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 14 maggio 2024
Il Giudice
Francesco Rigato