Articolo 55 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
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8 novembre 1970
Art. 55. (Inquadramento giuridico)

I medici, i farmacisti e i veterinari nominati a seguito di concorso o mediante scelta ai sensi dell' articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 , i quali alla data di entrata in vigore della presente legge prestano la loro opera presso gli istituti di prevenzione e di pena, sono inquadrati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, rispettivamente, nella categoria dei medici, dei farmacisti e dei veterinari incaricati.
L'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970